Decreto cautelare 29 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Safe-06 S.r.l., Progineer 4.0 S.r.l.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , Francesco Surace, in relazione alle procedure CIG A0222DD9FE, CIG B42A10035C e CIG B451120EAC, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria via Giuseppe Reale n. 50B;
contro
Comune di Motta San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
RO RI e AT RI LA, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- della Determinazione R.G. N. 536 e N.S. 189 del 7.11.2024 Settore Area Ambiente e Lavori Pubblici di Motta San Giovanni visibile sull’albo pretorio dell’Ente solo dal 20.11.2024 (all. 1);
- della Determinazione R.G. N. 552 e N.S. 192 del 15.11.2024 Area Ambiente e Lavori Pubblici visibile sull’albo pretorio dell’Ente solo dal 20.11.2024 (all. 2);
- di ogni altro atto connesso, propedeutico o conseguente quelli sopra indicati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAFE-06 S.R.L. il 13\1\2025 :
per l'annullamento:
- della Determina n. 153 (Reg. Gen. 450) del 27 settembre 2024, Comune di Motta San Giovanni, prodotta in giudizio dalla resistente il 16.12.2024;
- della Determina n. 182 (Reg. Gen. 524) del 30 settembre 2024, Comune di Motta San Giovanni, prodotta in giudizio dalla resistente il 16.12.2024;
- della pec 15.11.2024 con cui vengono affidati i servizi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, prodotta in giudizio dalla resistente il 16.12.2024;
- del verbale di consegna dei servizi di direzione dei lavori dal 7.11.2024, prodotto in giudizio dalla resistente il 16.12.2024;
- di ogni atto di presupposto, connesso o conseguente quelli impugnati.
- nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAFE-06 S.R.L. il 12\2\2025:
per l'annullamento:
- del contratto stipulato per i servizi d’ingegneria stipulato con l’arch. AT RI LA il 10.02.2025 e prodotto nel presente giudizio il successivo 11.02.2025 (all. 11);
- del contratto stipulato per i servizi d’ingegneria con l’arch. RO RI il 10.02.2025 e prodotto nel presente giudizio il successivo 11.02.2025 (all. 12);
- nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Comune di Motta San Giovanni;
Vista l’ordinanza cautelare n. 251 del 20/12/2024 della Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm. e l’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 29/11/2024, il raggruppamento ricorrente impugna i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, assumendo che, in forza dell’esito del concorso di progettazione indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 152 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 24 D.L. 152/2021, il Comune di Motta San Giovanni avrebbe dovuto affidare al medesimo RTI l’incarico per le fasi, successive alla progettazione, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e non già all’arch. RO RI e all’arch. AT RI LA, odierni controinteressati.
Avverso tali provvedimenti deduce, in un unico motivo, le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
“ Violazione di legge ex art. 101 e 152 e ss, D.Lgs 50/2016 (oggi 46 D.Lgs 36/2023); ex art. 50 D.Lgs 36/2023; ex art. 151 D.P.R. 207 2010; ex art. 1.2 L. 120/2020 - Violazione della lex specialis - Eccesso di potere ”.
Parte ricorrente invoca le disposizioni del disciplinare di gara del concorso di progettazione – che in tesi costituirebbero autovincolo per l’ente locale – che al punto 1.4, prescrive che “ All’esito del 2° grado del concorso di progettazione, ai vincitori, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso e dal presente disciplinare per ogni singola area, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte degli enti locali beneficiari, le fasi successive della progettazione e la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ”.
A suo dire, poi, “le fasi successive alla progettazione e della direzione dei lavori” includerebbero anche “il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” che rientrerebbe fra le prestazioni richieste dagli allegati al disciplinare e costituirebbe “fase successiva alla progettazione”, come previsto dalle norme di riferimento che si sono succedute (art. 151 D.P.R. 207/2010, Linee Guida ANAC n. 1, art. 101 comma 3 D.Lgs 50/2016 e 114 D.Lgs 36/2023) che “prevedono sempre che nelle fasi inerenti la progettazione e successive si debba privilegiare la continuità degli incarichi”.
Da tale complesso normativo discenderebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che lo stesso, risultato vincitore del concorso di progettazione, avrebbe dovuto necessariamente essere incaricato anche di tutte “le fasi successive alla progettazione e della direzione dei lavori” ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Il Comune sarebbe, dunque, vincolato ad utilizzare i fondi PNRR relativi a questo finanziamento affidando gli incarichi relativi alla progettazione ai vincitori del concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il Comune di Motta San Giovanni ha, invece, proceduto all’affidamento diretto degli incarichi ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, così come convertito con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 120/2020, senza considerare che la possibilità introdotta da tale norma poteva essere utilizzata solo entro il 30.06.2023 e che dopo tale data si riespandeva l’obbligo previsto dalla legge dell’ente locale di affidare i servizi in questione ai vincitori del concorso di progettazione.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti, con atti di mero stile, in data 03/12/2024, il Comune di Motta San Giovanni e, in data 11/12/2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Con memoria depositata il successivo 16/12/2024, il Comune di Motta San Giovanni ha illustrato le proprie difese, eccependo:
- in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto si verserebbe nella fase successiva alla stipula del contratto, mentre i provvedimenti comunali impugnati esulerebbero dalla fase di selezione/affidamento, indetta nel caso di specie dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e conclusasi con il decreto direttoriale n. 27 del 13/4/2023 e con la consegna del progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- sempre in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero meramente “confermativi, consequenziali, esecutivi e/o ricognitivi” di una serie di atti presupposti, immediatamente lesivi dell’asserito interesse di parte ricorrente, non impugnati, ed espressamente menzionati negli stessi provvedimenti impugnati, e cioè:
a) la determina a contrarre n. 180 del 31-10-2023 per l’affidamento, con la forma dell’appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori;
b) la determinazione n. 3 del 12 gennaio 2024 di aggiudicazione dell’appalto integrato in via definiva all’Impresa AR Enterprises di AR OL Pio;
c) la determinazione n. 38 del 22.03.2024 (cfr. determinazioni impugnate), di nomina del Direttore dei Lavori in capo al dipendente comunale, ing. Fisani;
d) la determinazione n.153 (reg. gen. 450) del 27 settembre 2024 di affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori all’Arch. LA AT RI;
e) la determinazione n.182 (reg. gen.524) del 30 settembre 2024 di affidamento dei servizi tecnici di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. RI RO;
in sostanza, l’indizione e la successiva aggiudicazione dell’appalto integrato ad altri soggetti avrebbero precluso l’affidamento della fase di progettazione esecutiva al raggruppamento ricorrente, essendo venuto meno ogni nesso - indicato nel concorso di progettazione in termini di premio-eventuale in favore del vincitore - tra affidamento della progettazione esecutiva e l’affidamento dei servizi (diversi ed eterogeni rispetto alla progettazione) attinenti all’esecuzione, che riguardano la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso, in quanto, in forza dell’art. 24 comma 6 del D.L. n. 13 del 24.02.2023, l’affidamento di progettazione ed esecuzione tramite appalto integrato esclude che il Comune debba procedere ad affidare i successivi livelli di progettazione ai vincitori del concorso;
- sarebbe infondato anche il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 1.2 L. 120/2020, in ragione dell’affidamento diretto, in quanto le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sarebbero state prorogate e si applicherebbero fino al 30 giugno 2024.
3. Con ordinanza n. 251 del 20/12/2024 è stata respinta la domanda cautelare.
4. In data 13/01/2025, la ricorrente ha notificato e depositato un atto di motivi aggiunti, con cui ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti, sopra meglio specificati, depositati in giudizio dal Comune di Motta San Giovanni il 16.12.2024.
Ha dedotto “ Violazione di legge ex art. 101 e 152 e ss, D.Lgs 50/2016 (oggi 46 D.Lgs 36/2023); ex art. 50 D.Lgs 36/2023; ex art. 151 D.P.R. 207 2010; ex art. 1.2 L. 120/2020 - Violazione della lex specialis - Eccesso di potere ”.
In sostanza, ha riproposto gli stessi motivi di ricorso, deducendo vizi di invalidità derivata nei confronti dei provvedimenti impugnati con i medesimi motivi aggiunti.
5. In data 12.2.2025, la ricorrente ha notificato e depositato un ulteriore atto di motivi aggiunti estendendo l’impugnazione anche ai contratti medio tempore stipulati dall’Amministrazione comunale con gli odierni controinteressati per i servizi di ingegneria.
Ha dedotto “ Violazione di legge ex art. 101 e 152 e ss, D.Lgs 50/2016 (oggi 46 D.Lgs 36/2023); ex art. 50 D.Lgs 36/2023; ex art. 151 D.P.R. 207 2010; ex art. 1.2 L. 120/2020 - Violazione della lex specialis - Eccesso di potere ”, riproponendo gli stessi motivi di ricorso, e deducendo vizi di invalidità derivata nei confronti dei contratti, atteso che il Comune “ in data 10.02.2025 ha stipulato i disciplinari d’incarico, depositati il successivo 11.02.2025 ”; parte ricorrente ha, infine, proposto domanda risarcitoria, articolata sia nei primi che nei secondi motivi aggiunti.
6. In data 17/02/2025, la difesa comunale ha chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il 5.3.2025 per la concessione di termini a difesa, considerato che il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato notificato e depositato da parte ricorrente in data 12 febbraio 2025.
6.1. L’udienza di discussione è stata, quindi, rinviata all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
6.2. Con memoria depositata in data 31/03/2025, il Comune di Motta San Giovanni, in disparte le eccezioni già formulate, ha ulteriormente eccepito:
- l’irricevibilità per tardività del primo ricorso per motivi aggiunti;
- l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti per “difetto di interesse” e “carenza di legittimazione attiva”, in quanto il raggruppamento tra professionisti risultato vincitore della procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si sarebbe “disciolto dopo la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica”, e i ricorrenti non avrebbero interesse al ricorso, che non avrebbero “prospettato neppure in termini strumentale alla rinnovazione della procedura”;
- l’infondatezza della domanda risarcitoria.
6.3. Parte ricorrente ha replicato a tali ulteriori eccezioni, con la memoria depositata in data 4/4/2025, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti.
6.4. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che con il ricorso principale e i primi motivi aggiunti si impugnano atti e provvedimenti relativi alla fase pubblicistica della procedura di selezione/affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza.
7.1. In merito ai contratti stipulati in pendenza del giudizio, contestati con i secondi motivi, l’impugnazione non è inammissibile per difetto di giurisdizione, come sembra sostenere il Comune di Motta San Giovanni, essendo riservata alla giurisdizione amministrativa la decisione sulla sorte del contratto in caso di annullamento dell’aggiudicazione (arg. ex art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a.: Cons. Stato sez. V n. 8534/2024; cfr. anche CGARS n. 861/2024 sulla sorte del contratto stipulato in virtù dell’aggiudicazione disposta dall’Amministrazione ed impugnata con il ricorso).
8. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e di irricevibilità per tardività (del primo ricorso per motivi aggiunti) sollevate dal Comune di Motta San Giovanni, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
9. L’art. 24 d.l. n. 152/21 ha ad oggetto il finanziamento, con fondi PNRR, della “ progettazione di scuole innovative ”; a tal fine, la disposizione ha previsto:
- l'indizione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi ivi menzionati. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva ivi indicata;
- che l’intera procedura del concorso di progettazione debba concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso;
- che al termine del concorso di progettazione, i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.
Nella sua originaria versione, la norma disponeva che “Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori ”.
La norma prevedeva - in omaggio alle esigenze di “semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano” sottese al D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (cfr. preambolo) - la concentrazione, in capo ad un unico soggetto (ovvero colui che aveva presentato il progetto di fattibilità), degli affidamenti delle successive fasi di progettazione nonché della direzione dei lavori e ciò per esigenze di celerità della realizzazione dell’opera derivante dall’esigenza di rispettare le rigorose tempistiche del PNRR; e si poneva quale disciplina speciale (o eccezionale) di deroga a quella generale che prevede(va) la libertà della stazione appaltante di scegliere tra progettazione e direzione dei lavori interne od esterne (artt. 24, 46 e 101 d. lgs. n. 50/16).
Tale norma, va detto, nulla disponeva, invece, con riferimento ai servizi tecnici di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
L’art. 24 comma 6 del decreto legge n. 13 del 24.02.2023 (così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 aprile 2023, n. 41, in sede di conversione), sostituendo il sesto periodo dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto che «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio» e che «Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».
La nuova (e innovativa) disciplina è applicabile alla presente fattispecie secondo il principio del tempus regit actum dal momento che oggetto del presente giudizio è la modalità di affidamento della direzione dei lavori e dei servizi tecnici di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 13/2023.
Tale norma, peraltro invocata da parte ricorrente, ed applicabile ratione temporis al caso di specie e sopravvenuta rispetto all’art. 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (richiamato dal disciplinare del concorso di progettazione), lungi dall’introdurre un vincolo per enti locali, prevede, a determinate condizioni, l’affidamento ai vincitori del concorso di progettazione dei successivi livelli di progettazione, nonché della direzione dei lavori (senza alcun espresso riferimento ai servizi tecnici di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), pur sempre laddove gli stessi enti “ non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ”.
La circostanza che il Comune di Motta San Giovanni abbia fatto ricorso all’appalto integrato (doc. n. 11 depositato dal Comune in data 16.12.2024) esclude che il medesimo ente locale fosse tenuto ad affidare “ i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori … ai suddetti vincitori ”.
10. La disciplina sopravvenuta, quindi, mentre nulla (continua a) prevede(re) con riferimento ai servizi tecnici di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ha eliso, quindi, l’obbligo di affidamento delle successive fasi di progettazione e la direzione dei lavori ai vincitori del concorso di progettazione (“di idee progettuali” e di “progetti di fattibilità tecnica ed economica”).
11. La giurisprudenza, nelle more formatasi sul punto, conferma le suesposte conclusioni; si veda, per tutte, la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II Bis n. 12573/2024 che ha chiarito che “ Il rango di norma primaria riconoscibile all’art. 24 d.l. n. 152/21 e la conseguente sua valenza eterointegrativa rispetto alla lex specialis inducono, poi, il Collegio ad escludere alcuna portata derogatoria, rispetto alla disciplina in esame, al disciplinare di gara e al bando invocati nel gravame ”.
In altri termini, il disciplinare di gara invocato da parte ricorrente non è idoneo a radicare, in capo al raggruppamento ricorrente, “ alcun diritto o aspettativa meritevoli di giuridica tutela dal momento che la modifica legislativa dell’art. 24 d.l. n. 152/21, intervenuta con il d.l. n. 13/23, è entrata in vigore in un momento in cui l’affidamento di progettazione esecutiva e direzione dei lavori non si erano ancora perfezionati e, quindi, è applicabile a tale ultimo segmento procedimentale secondo il principio del tempus regit actum ” (ibid.).
Infatti, il Comune è ricorso all’appalto integrato con determina a contrarre n. 180 del 30.10.2023, non impugnata, adottata in epoca successiva all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.l. n. 13/23, risalente al 25/02/23 (art. 58 d.l. n. 13/23), che ha evidentemente fatto venir meno quel nesso originario tra affidamento della progettazione e affidamento dei servizi attinenti all’esecuzione.
Ne consegue l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente fondata sul disposto dell’art. 24 d.l. n. 152/21 che, però, deve essere interpretato in senso alla stessa non favorevole, come in precedenza detto.
12. Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione dell’art. 1 co. 2 L. 120/2020 ( rectius: dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, così come convertito con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 120/2020), in disparte ogni considerazione in ordine alla mancata prospettazione di un interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, come pure accennato in sede cautelare e, poi, eccepito dal Comune di Motta San Giovanni in vista dell’udienza pubblica.
Premesso che, in forza delle previsioni introdotte dall’art. 50 co. 1 lett. b) del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il Comune avrebbe potuto procedere all’affidamento diretto di entrambi i servizi, essendo sia l’uno che l’altro di importo inferiore a 140.000 euro, la doglianza non considera le norme di proroga (fino al 30 giugno 2024) della speciale disciplina contenuta all’art. 1 L. n. 120/2020, a seguito del cd. decreto-legge Milleproroghe 2023.
Ed infatti, in forza dell'art. 14, co. 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023, come modificato dall'art. 8, co. 5, del D.L. n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, “ limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ”.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati resistono alle censure dedotte.
13. Per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. Il rigetto del ricorso determina, attesi i meri vizi di invalidità derivata ivi dedotti, il consequenziale rigetto dei primi e dei secondi motivi aggiunti.
15. Concludendo, il ricorso, i primi e i secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e a favore del Comune di Motta San Giovanni, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno interamente compensate nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, meramente evocato in giudizio in quanto amministrazione centrale titolare dell’intervento previsto nel PNRR; nulla va disposto sulle spese nei confronti dei controinteressati RO RI e AT RI LA, non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso e sui primi e secondi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del Comune di Motta San Giovanni, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali ed accessori di legge, se e in quanto dovuti; spese compensate nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito; nulla sulle spese nei confronti dei controinteressati RO RI e AT RI LA, non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO