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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MARIA RITA CORDOVA presidente dott.ssa ELISABETTA STEFANIA STUCCILLO giudice dott. ssa CRISTINA BASSI giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12140/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. INTAGLIATA BARBARA GIOIA e dall'Avv. PETRO' GIOVANNI LUIGI
Parte attrice ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1 residente a [...] ( ) con C.F._2
l'Avv. Viviana A. Cugnasca e con l'Avv. Paola Zanoni
Parte convenuta resistente con la partecipazione di nata a [...] il [...] con il Curatore Speciale Avv. Controparte_2
Maria Grazia Di Nella
e con la partecipazione di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Notiziato non comparso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER PARTE RICORRENTE, RESISTENTE e CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
1 “ VOGLIA IL TRIBUNALE
1. Dare atto che, in data 20 marzo 2025 il Signor ha Controparte_1 provveduto, con il consenso della RA al riconoscimento Parte_1 della figlia minore . CP_2
2. Disporre che per l'effetto del riconoscimento la minore Controparte_2 acquisirà anche il cognome paterno, posponendolo a quello della madre e si chiamerà . Persona_1
3. Affidare la figlia minore in via super-esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere autonomamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché a porre in essere autonomamente le pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
4. Disporre che la minore continui ad essere collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
5. Dare atto che i genitori concordano di non prevedere, allo stato attuale, alcun calendario di incontri padre-figlia.
6. Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare le modalità e il calendario delle frequentazioni tra la minore e il padre, quando questi ne faccia richiesta.
7. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre affidataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, l'importo mensile complessivo di
€ 300,00, comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024).
8. Dare atto che le parti concordano sin d'ora di rivedere il contributo al mantenimento della minore con l'ingresso della minore alla scuola primaria, tenendo conto di tutte le circostanze in quel momento esistenti.
9. Dare atto che, in conseguenza di quanto previsto al punto n. 7 che precede e avendo lo stesso versato, per le mensilità da dicembre 2024 a febbraio 2025 inclusi il minor importo di € 200,00 mensili, il Signor ha corrisposto CP_1 alla RA in data 27 marzo 2025, la differenza dovuta per le tre Parte_1 predette mensilità, per complessivi € 300,00, e ha provveduto in pari data a corrispondere altresì alla RA a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della minore per la mensilità di marzo 2025, l'ulteriore importo di
€ 300,00.
10. Disporre che l'Assegno Unico per la minore sia percepito integralmente dalla madre affidataria.
2 11. Dare atto che il Signor corrisponderà alla RA a CP_1 Parte_1 titolo di arretrati sul contributo paterno al mantenimento della figlia minore per tutte le mensilità dalla nascita della stessa al novembre 2024 incluso, l'importo complessivo, forfetariamente determinato e da entrambe le parti riconosciuto adeguato, di € 2.500,00, da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025.
12. Spese integralmente compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice con atto di citazione del 10.03.2025 ha Parte_1 dedotto e allegato, in via di estrema sintesi e per quel che in questa sede importa,di aver dato alla luce in data 26.03.2022 la minore frutto Parte_1 della relazione con . Secondo quanto allegato, il resistente Parte_2 non ha riconosciuto la bambina e l'attrice si sarebbe fatta carico di tutte le spese necessarie al mantenimento della stessa.
La parte attrice ha, pertanto, adìto l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il Sig. e che da tale relazione in data 26 marzo 2022 è nata Controparte_3
e dichiarare che il Sig. è il padre biologico della CP_2 Controparte_3 minore - per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Controparte_2
Comune di Milano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig. , un assegno di Controparte_3 mantenimento in favore della minore pari almeno ad euro 500 mensili, con decorrenza dalla data di nascita;
- disporre che il Sig. sia Controparte_3 tenuto a versare alla RA la somma di €.698,04 pari al 50% Parte_1 delle spese sino ad oggi dalla stessa sostenute per il mantenimento di . Con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Dopo l'espletamento degli incombenti relativi alla fissazione dell'udienza e al perfezionamento della notifica, con comparsa di costituzione del 06.05.2024 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle CP_3 seguenti conclusioni “NEL MERITO: IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare, attraverso lo svolgimento di CTU ematologico-genetica, l'effettiva sussistenza del rapporto di filiazione, dedotto in giudizio da parte attrice, tra il convenuto e la minore Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE, qualora il Signor risulti padre Controparte_1 biologico della minore accertare il concreto interesse della Controparte_2 minore all'acquisizione dello status di figlia del Signor e, Controparte_1 per l'effetto, assumere le determinazioni ritenute più opportune nell'interesse della minore stessa;
porre a carico del Signor l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla RA a titolo di contributo al Parte_1
3 mantenimento della minore, l'importo non superiore ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
disporre che il Signor sia tenuto a corrispondere alla Controparte_1
RA a titolo di rimborso pro quota delle spese dalla stessa Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia minore, l'importo di € 698,04, ove effettivamente riferibili alla minore”.
Il Curatore speciale della minore, Avv. Maria Grazia Di Nella (nominata con provvedimento del 15 ottobre 2024 emesso nel procedimento RG 10954/2024), si è costituito in giudizio il 16.12.2024 ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Nel caso in cui venga accertato che la minore non è figlia biologica del Sig. Controparte_1
Che Codesto Ill.mo Giudice Voglia, estinguere il procedimento e condannare alle spese parte attrice.
OVVERO
Nel caso in cui venga accertato che la minore è figlia biologica del Sig.
[...]
, Controparte_1
Che Codesto Ill.mo Giudice Voglia, - incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché effettuino un'indagine psicosociale sulla Sig.ra
[...]
e la di lei famiglia di origine e il nuovo compagno, rimettendo in Parte_1 termini la sottoscritta per formulare le proprie conclusioni nel merito all'esito dell'istruttoria”.
Nelle more del presente procedimento le parti maturavano la volontà di procedere al test del DNA autonomamente ed il resistente ha proceduto al riconoscimento della minore;
è stato prodotto con la memoria della parte resistente del 25.03.2025 il certificato di nascita della minore CP_2
dalla quale risulta la paternità di e la
[...] Controparte_1 maternità di (cfr. certificato del 21.03.2025). Persona_2
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, le parti hanno trovato un accordo e rassegnato conclusioni congiunte anche in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla piccola come sopra riportate. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di riconoscimento
Sulla domanda di riconoscimento formulata negli atti introduttivi del presente procedimento, preso atto del fatto che le parti hanno autonomamente proceduto al riconoscimento stesso come da certificato di nascita in atti, deve essere pronunciata la cessata materia del contendere.
La domanda in ordine al cognome.
Le parti hanno congiuntamente chiesto che la minore acquisisca anche il CP_2 cognome paterno post-ponendolo a quello della madre e così si chiamerà CP_2
4 . La domanda è fondata ex art. 262 co. 2 e 3 c.c. e Persona_1 non sussiste la necessità di procedere all'ascolto di atteso che la stessa è CP_2 nata nel 2022 (ha, quindi, solo tre anni).
La domanda in ordine alla assegnazione del cognome formulata da entrambe le parti deve essere accolta.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale
I genitori, tenuto conto della genesi della loro storia nonché delle rispettive esigenze di vita oltre che della necessità di garantire alla figlia modalità di assunzione delle decisioni che la riguardano efficienti e tempestive, concordano che la figlia sia affidata ai sensi dell'art. 337-quater cod. civ. in via esclusiva alla madre, la quale avrà ai sensi del terzo comma del medesimo art. 337-quater, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essa (cosiddetto, da parte della giurisprudenza, affidamento super-esclusivo). Sarà, quindi la madre ad assumere autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di CP_2 anche per quel che concerne l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, nonché a porre in essere autonomamente le pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
La minore resterà, pertanto collocata presso la madre come fin dalla nascita – anche ai fini della residenza anagrafica.
Il Tribunale non può che prendere atto che, come da dichiarazione in atti, non sussista allo stato attuale la volontà per il padre di esercitare il ruolo genitoriale rispetto a fermo restando che ove questa volontà dovesse modificarsi nel CP_2 tempo le parti hanno concordato espressamente fin da ora la necessità di incarico al Servizio Sociale di regolare le eventuali modalità di frequentazione, a tutela di
CP_2
Le parti hanno poi previsto che il padre contribuirà al mantenimento di CP_3 mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00 CP_2 comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024) impegnandosi a rinegoziare il mantenimento quanto la minore inizierà la scuola primaria.
Sul punto si osserva che in contributo al mantenimento accordato tra le parti pare non pregiudizievole per e coerente rispetto alla situazione economico CP_2 finanziaria dei genitori (la madre ha un'entrata mensile di circa 1.500 euro e un'altra figlia, il padre ha – allo stato – un'entrata mensile di euro 550,00) e con le scelte di vita degli stessi anche rispetto alle spese straordinarie. In particolare, infatti, la coerenza del contributo al mantenimento previsto omnia si apprezza sia sotto il profilo di concrete disponibilità del che anche sotto il profilo CP_3 della volontà di quest'ultimo di non essere coinvolto – allo stato – nelle decisioni relative alla vita di CP_2
5 Del tutto in linea rispetto all'affido e alla collocazione di , si colloca anche CP_2
l'accordo dei genitori in ordine all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla madre Parte_1
Il Tribunale non può che prendere atto, poi, che le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine alla debenza del mantenimento pregresso di Pt_1 nonché in ordine all'impegno a rivedere il contributo al mantenimento quando inizierà la scuola primarie e ragionevolmente. CP_2
Le spese del presente procedimento come da richiesta congiunta delle parti devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa,
PRENDE ATTO che, in data 20 marzo 2025 il Signor ha Controparte_1 provveduto, con il consenso della RA al riconoscimento Parte_1 della figlia minore e CP_2
DICHIARA la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento;
DISPONE che la minore acquisirà anche il cognome paterno, Controparte_2 posponendolo a quello della madre e si chiamerà Persona_1
;
[...]
DISPONE l'affido di in via super-esclusiva alla madre CP_2 [...] autorizzandola ad assumere autonomamente, tenendo conto delle Parte_1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché a porre in essere autonomamente le pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
DISPONE che la minore continui ad essere collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
PRENDE ATTO che i genitori concordano di non prevedere, allo stato attuale, alcun calendario di incontri padre-figlia.
PRENDE ATTO che i genitori sono d'accordo di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare le modalità e il calendario delle frequentazioni tra la minore e il padre, quando questi ne faccia richiesta.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre affidataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, l'importo mensile complessivo di
6 € 300,00, comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024).
PRENDE ATTO che le parti concordano sin d'ora di rivedere il contributo al mantenimento della minore con l'ingresso della minore alla scuola primaria, tenendo conto di tutte le circostanze in quel momento esistenti.
PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti in ordine al fatto che, in conseguenza di quanto previsto al punto n. 7 che precede e avendo lo stesso versato, per le mensilità da dicembre 2024 a febbraio 2025 inclusi il minor importo di € 200,00 mensili, il Signor ha corrisposto alla RA in data 27 CP_1 Parte_1 marzo 2025, la differenza dovuta per le tre predette mensilità, per complessivi € 300,00, e ha provveduto in pari data a corrispondere altresì alla RA
a titolo di contributo al mantenimento della minore per la mensilità di Parte_1 marzo 2025, l'ulteriore importo di € 300,00.
DISPONE che, come concordato tra le parti, l'Assegno Unico per la minore sia percepito integralmente dalla madre affidataria.
PRENDE ATTO che in base all'accordo tra i genitori il Signor CP_1 corrisponderà alla RA a titolo di arretrati sul contributo paterno al Parte_1 mantenimento della figlia minore per tutte le mensilità dalla nascita della stessa al novembre 2024 incluso, l'importo complessivo, forfetariamente determinato e da entrambe le parti riconosciuto adeguato, di € 2.500,00, da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese e prende atto della rinuncia dei legali alla solidarietà professionale
MANDA alla Cancelleria affinché voglia trasmettere copia della presente al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per procedere alla annotazione del cognome della minore così come sopra disposto
. Persona_1
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del giorno 23.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Cristina Bassi
Il Presidente
Dott. Maria Rita Cordova
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MARIA RITA CORDOVA presidente dott.ssa ELISABETTA STEFANIA STUCCILLO giudice dott. ssa CRISTINA BASSI giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12140/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. INTAGLIATA BARBARA GIOIA e dall'Avv. PETRO' GIOVANNI LUIGI
Parte attrice ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1 residente a [...] ( ) con C.F._2
l'Avv. Viviana A. Cugnasca e con l'Avv. Paola Zanoni
Parte convenuta resistente con la partecipazione di nata a [...] il [...] con il Curatore Speciale Avv. Controparte_2
Maria Grazia Di Nella
e con la partecipazione di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Notiziato non comparso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER PARTE RICORRENTE, RESISTENTE e CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
1 “ VOGLIA IL TRIBUNALE
1. Dare atto che, in data 20 marzo 2025 il Signor ha Controparte_1 provveduto, con il consenso della RA al riconoscimento Parte_1 della figlia minore . CP_2
2. Disporre che per l'effetto del riconoscimento la minore Controparte_2 acquisirà anche il cognome paterno, posponendolo a quello della madre e si chiamerà . Persona_1
3. Affidare la figlia minore in via super-esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere autonomamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché a porre in essere autonomamente le pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
4. Disporre che la minore continui ad essere collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
5. Dare atto che i genitori concordano di non prevedere, allo stato attuale, alcun calendario di incontri padre-figlia.
6. Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare le modalità e il calendario delle frequentazioni tra la minore e il padre, quando questi ne faccia richiesta.
7. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre affidataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, l'importo mensile complessivo di
€ 300,00, comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024).
8. Dare atto che le parti concordano sin d'ora di rivedere il contributo al mantenimento della minore con l'ingresso della minore alla scuola primaria, tenendo conto di tutte le circostanze in quel momento esistenti.
9. Dare atto che, in conseguenza di quanto previsto al punto n. 7 che precede e avendo lo stesso versato, per le mensilità da dicembre 2024 a febbraio 2025 inclusi il minor importo di € 200,00 mensili, il Signor ha corrisposto CP_1 alla RA in data 27 marzo 2025, la differenza dovuta per le tre Parte_1 predette mensilità, per complessivi € 300,00, e ha provveduto in pari data a corrispondere altresì alla RA a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della minore per la mensilità di marzo 2025, l'ulteriore importo di
€ 300,00.
10. Disporre che l'Assegno Unico per la minore sia percepito integralmente dalla madre affidataria.
2 11. Dare atto che il Signor corrisponderà alla RA a CP_1 Parte_1 titolo di arretrati sul contributo paterno al mantenimento della figlia minore per tutte le mensilità dalla nascita della stessa al novembre 2024 incluso, l'importo complessivo, forfetariamente determinato e da entrambe le parti riconosciuto adeguato, di € 2.500,00, da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025.
12. Spese integralmente compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice con atto di citazione del 10.03.2025 ha Parte_1 dedotto e allegato, in via di estrema sintesi e per quel che in questa sede importa,di aver dato alla luce in data 26.03.2022 la minore frutto Parte_1 della relazione con . Secondo quanto allegato, il resistente Parte_2 non ha riconosciuto la bambina e l'attrice si sarebbe fatta carico di tutte le spese necessarie al mantenimento della stessa.
La parte attrice ha, pertanto, adìto l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il Sig. e che da tale relazione in data 26 marzo 2022 è nata Controparte_3
e dichiarare che il Sig. è il padre biologico della CP_2 Controparte_3 minore - per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Controparte_2
Comune di Milano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig. , un assegno di Controparte_3 mantenimento in favore della minore pari almeno ad euro 500 mensili, con decorrenza dalla data di nascita;
- disporre che il Sig. sia Controparte_3 tenuto a versare alla RA la somma di €.698,04 pari al 50% Parte_1 delle spese sino ad oggi dalla stessa sostenute per il mantenimento di . Con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Dopo l'espletamento degli incombenti relativi alla fissazione dell'udienza e al perfezionamento della notifica, con comparsa di costituzione del 06.05.2024 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle CP_3 seguenti conclusioni “NEL MERITO: IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare, attraverso lo svolgimento di CTU ematologico-genetica, l'effettiva sussistenza del rapporto di filiazione, dedotto in giudizio da parte attrice, tra il convenuto e la minore Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE, qualora il Signor risulti padre Controparte_1 biologico della minore accertare il concreto interesse della Controparte_2 minore all'acquisizione dello status di figlia del Signor e, Controparte_1 per l'effetto, assumere le determinazioni ritenute più opportune nell'interesse della minore stessa;
porre a carico del Signor l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla RA a titolo di contributo al Parte_1
3 mantenimento della minore, l'importo non superiore ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
disporre che il Signor sia tenuto a corrispondere alla Controparte_1
RA a titolo di rimborso pro quota delle spese dalla stessa Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia minore, l'importo di € 698,04, ove effettivamente riferibili alla minore”.
Il Curatore speciale della minore, Avv. Maria Grazia Di Nella (nominata con provvedimento del 15 ottobre 2024 emesso nel procedimento RG 10954/2024), si è costituito in giudizio il 16.12.2024 ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Nel caso in cui venga accertato che la minore non è figlia biologica del Sig. Controparte_1
Che Codesto Ill.mo Giudice Voglia, estinguere il procedimento e condannare alle spese parte attrice.
OVVERO
Nel caso in cui venga accertato che la minore è figlia biologica del Sig.
[...]
, Controparte_1
Che Codesto Ill.mo Giudice Voglia, - incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché effettuino un'indagine psicosociale sulla Sig.ra
[...]
e la di lei famiglia di origine e il nuovo compagno, rimettendo in Parte_1 termini la sottoscritta per formulare le proprie conclusioni nel merito all'esito dell'istruttoria”.
Nelle more del presente procedimento le parti maturavano la volontà di procedere al test del DNA autonomamente ed il resistente ha proceduto al riconoscimento della minore;
è stato prodotto con la memoria della parte resistente del 25.03.2025 il certificato di nascita della minore CP_2
dalla quale risulta la paternità di e la
[...] Controparte_1 maternità di (cfr. certificato del 21.03.2025). Persona_2
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, le parti hanno trovato un accordo e rassegnato conclusioni congiunte anche in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla piccola come sopra riportate. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di riconoscimento
Sulla domanda di riconoscimento formulata negli atti introduttivi del presente procedimento, preso atto del fatto che le parti hanno autonomamente proceduto al riconoscimento stesso come da certificato di nascita in atti, deve essere pronunciata la cessata materia del contendere.
La domanda in ordine al cognome.
Le parti hanno congiuntamente chiesto che la minore acquisisca anche il CP_2 cognome paterno post-ponendolo a quello della madre e così si chiamerà CP_2
4 . La domanda è fondata ex art. 262 co. 2 e 3 c.c. e Persona_1 non sussiste la necessità di procedere all'ascolto di atteso che la stessa è CP_2 nata nel 2022 (ha, quindi, solo tre anni).
La domanda in ordine alla assegnazione del cognome formulata da entrambe le parti deve essere accolta.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale
I genitori, tenuto conto della genesi della loro storia nonché delle rispettive esigenze di vita oltre che della necessità di garantire alla figlia modalità di assunzione delle decisioni che la riguardano efficienti e tempestive, concordano che la figlia sia affidata ai sensi dell'art. 337-quater cod. civ. in via esclusiva alla madre, la quale avrà ai sensi del terzo comma del medesimo art. 337-quater, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essa (cosiddetto, da parte della giurisprudenza, affidamento super-esclusivo). Sarà, quindi la madre ad assumere autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di CP_2 anche per quel che concerne l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, nonché a porre in essere autonomamente le pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
La minore resterà, pertanto collocata presso la madre come fin dalla nascita – anche ai fini della residenza anagrafica.
Il Tribunale non può che prendere atto che, come da dichiarazione in atti, non sussista allo stato attuale la volontà per il padre di esercitare il ruolo genitoriale rispetto a fermo restando che ove questa volontà dovesse modificarsi nel CP_2 tempo le parti hanno concordato espressamente fin da ora la necessità di incarico al Servizio Sociale di regolare le eventuali modalità di frequentazione, a tutela di
CP_2
Le parti hanno poi previsto che il padre contribuirà al mantenimento di CP_3 mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00 CP_2 comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024) impegnandosi a rinegoziare il mantenimento quanto la minore inizierà la scuola primaria.
Sul punto si osserva che in contributo al mantenimento accordato tra le parti pare non pregiudizievole per e coerente rispetto alla situazione economico CP_2 finanziaria dei genitori (la madre ha un'entrata mensile di circa 1.500 euro e un'altra figlia, il padre ha – allo stato – un'entrata mensile di euro 550,00) e con le scelte di vita degli stessi anche rispetto alle spese straordinarie. In particolare, infatti, la coerenza del contributo al mantenimento previsto omnia si apprezza sia sotto il profilo di concrete disponibilità del che anche sotto il profilo CP_3 della volontà di quest'ultimo di non essere coinvolto – allo stato – nelle decisioni relative alla vita di CP_2
5 Del tutto in linea rispetto all'affido e alla collocazione di , si colloca anche CP_2
l'accordo dei genitori in ordine all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla madre Parte_1
Il Tribunale non può che prendere atto, poi, che le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine alla debenza del mantenimento pregresso di Pt_1 nonché in ordine all'impegno a rivedere il contributo al mantenimento quando inizierà la scuola primarie e ragionevolmente. CP_2
Le spese del presente procedimento come da richiesta congiunta delle parti devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa,
PRENDE ATTO che, in data 20 marzo 2025 il Signor ha Controparte_1 provveduto, con il consenso della RA al riconoscimento Parte_1 della figlia minore e CP_2
DICHIARA la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento;
DISPONE che la minore acquisirà anche il cognome paterno, Controparte_2 posponendolo a quello della madre e si chiamerà Persona_1
;
[...]
DISPONE l'affido di in via super-esclusiva alla madre CP_2 [...] autorizzandola ad assumere autonomamente, tenendo conto delle Parte_1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché a porre in essere autonomamente le pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
DISPONE che la minore continui ad essere collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
PRENDE ATTO che i genitori concordano di non prevedere, allo stato attuale, alcun calendario di incontri padre-figlia.
PRENDE ATTO che i genitori sono d'accordo di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare le modalità e il calendario delle frequentazioni tra la minore e il padre, quando questi ne faccia richiesta.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre affidataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, l'importo mensile complessivo di
6 € 300,00, comprensivo anche delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024).
PRENDE ATTO che le parti concordano sin d'ora di rivedere il contributo al mantenimento della minore con l'ingresso della minore alla scuola primaria, tenendo conto di tutte le circostanze in quel momento esistenti.
PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti in ordine al fatto che, in conseguenza di quanto previsto al punto n. 7 che precede e avendo lo stesso versato, per le mensilità da dicembre 2024 a febbraio 2025 inclusi il minor importo di € 200,00 mensili, il Signor ha corrisposto alla RA in data 27 CP_1 Parte_1 marzo 2025, la differenza dovuta per le tre predette mensilità, per complessivi € 300,00, e ha provveduto in pari data a corrispondere altresì alla RA
a titolo di contributo al mantenimento della minore per la mensilità di Parte_1 marzo 2025, l'ulteriore importo di € 300,00.
DISPONE che, come concordato tra le parti, l'Assegno Unico per la minore sia percepito integralmente dalla madre affidataria.
PRENDE ATTO che in base all'accordo tra i genitori il Signor CP_1 corrisponderà alla RA a titolo di arretrati sul contributo paterno al Parte_1 mantenimento della figlia minore per tutte le mensilità dalla nascita della stessa al novembre 2024 incluso, l'importo complessivo, forfetariamente determinato e da entrambe le parti riconosciuto adeguato, di € 2.500,00, da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese e prende atto della rinuncia dei legali alla solidarietà professionale
MANDA alla Cancelleria affinché voglia trasmettere copia della presente al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per procedere alla annotazione del cognome della minore così come sopra disposto
. Persona_1
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del giorno 23.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Cristina Bassi
Il Presidente
Dott. Maria Rita Cordova
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