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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1924 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza tenutasi in modalità cartolare del 19 novembre 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Porto Salvo -RC-), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Leonardo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via C.B. di Cavour n.1/c ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] -Marocco- il 03.09.1967) CP_1
-resistente contumace-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 All'udienza del 19 novembre 2024 svoltasi mediante trattazione scritta il procuratore del ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 01.07.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.06.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare la separazione personale dalla moglie, , assumendo che: CP_1
-il 05.09.2013 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con la resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-la convivenza si era sin da subito rivelata impossibile a causa del comportamento ingannevole posto in essere dalla donna, la quale aveva posto in essere continue condotte di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni del marito, affetto sin dalla nascita da tetroparesi spastica associata ad una totale inabilità alla comunicazione verbale, estorcendogli altresì ingenti somme di danaro in concorso con il fratello, e abbandonandolo materialmente e spiritualmente, poiché costretto a vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, senza cibo e acqua;
-la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale sin dall'anno 2016.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, di causa, la resistente rimaneva contumace essendo risultata irreperibile;
quindi CP_1
all'udienza presidenziale del 21.11.2023, fallito il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza della moglie, con ordinanza depositata il 04.12.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, senza adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente, non ricorrendone i presupposti.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, in assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dal all'udienza cartolare del 19.11.2024, la causa veniva Pt_1
pagina 2 di 6 riservata alla decisione collegiale, previa concessione al ricorrente del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle seppur scarne risultanze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dal ricorrente, reputa il
Collegio del tutto fondate le censure mosse dal marito in ordine al comportamento violento, vessatorio e disumano tenuto dalla moglie e ritiene, di conseguenza, addebitabile alla resistente la responsabilità della rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dalla donna, ad un attenta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini pagina 3 di 6 dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo, Cass.
n.11208/2024; Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib. Pisa
n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib. Terni
n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta della donna la responsabilità della rottura del vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché i denunciati e reiterati maltrattamenti perpetrate a danno del marito, hanno trovato decisiva e significativa conferma nelle due sentenza penali di condanna emesse dal Tribunale penale di Reggio Calabria rispettivamente in data 08.02.2023 e 19.03.2024, in forza delle quali è stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione nel CP_1
primo caso, e alla pena di anni 9 di reclusione nella seconda vicenda, sicchè ogni ulteriore considerazione sul punto si rivela superflua.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i gravissimi fatti accertati a carico della pagina 4 di 6 moglie costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata a , atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si CP_1
palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Nessun altro provvedimento va adottato, poiché dal matrimonio non sono nati figli e non
è stata formulata alcuna richiesta economica.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 15.06.2022, nei confronti di , così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da , che Parte_1
la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
pagina 5 di 6 -condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.02.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1924 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza tenutasi in modalità cartolare del 19 novembre 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Porto Salvo -RC-), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Leonardo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via C.B. di Cavour n.1/c ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] -Marocco- il 03.09.1967) CP_1
-resistente contumace-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 All'udienza del 19 novembre 2024 svoltasi mediante trattazione scritta il procuratore del ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 01.07.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.06.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare la separazione personale dalla moglie, , assumendo che: CP_1
-il 05.09.2013 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con la resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-la convivenza si era sin da subito rivelata impossibile a causa del comportamento ingannevole posto in essere dalla donna, la quale aveva posto in essere continue condotte di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni del marito, affetto sin dalla nascita da tetroparesi spastica associata ad una totale inabilità alla comunicazione verbale, estorcendogli altresì ingenti somme di danaro in concorso con il fratello, e abbandonandolo materialmente e spiritualmente, poiché costretto a vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, senza cibo e acqua;
-la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale sin dall'anno 2016.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, di causa, la resistente rimaneva contumace essendo risultata irreperibile;
quindi CP_1
all'udienza presidenziale del 21.11.2023, fallito il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza della moglie, con ordinanza depositata il 04.12.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, senza adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente, non ricorrendone i presupposti.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, in assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dal all'udienza cartolare del 19.11.2024, la causa veniva Pt_1
pagina 2 di 6 riservata alla decisione collegiale, previa concessione al ricorrente del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle seppur scarne risultanze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dal ricorrente, reputa il
Collegio del tutto fondate le censure mosse dal marito in ordine al comportamento violento, vessatorio e disumano tenuto dalla moglie e ritiene, di conseguenza, addebitabile alla resistente la responsabilità della rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dalla donna, ad un attenta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini pagina 3 di 6 dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo, Cass.
n.11208/2024; Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib. Pisa
n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib. Terni
n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta della donna la responsabilità della rottura del vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché i denunciati e reiterati maltrattamenti perpetrate a danno del marito, hanno trovato decisiva e significativa conferma nelle due sentenza penali di condanna emesse dal Tribunale penale di Reggio Calabria rispettivamente in data 08.02.2023 e 19.03.2024, in forza delle quali è stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione nel CP_1
primo caso, e alla pena di anni 9 di reclusione nella seconda vicenda, sicchè ogni ulteriore considerazione sul punto si rivela superflua.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i gravissimi fatti accertati a carico della pagina 4 di 6 moglie costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata a , atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si CP_1
palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Nessun altro provvedimento va adottato, poiché dal matrimonio non sono nati figli e non
è stata formulata alcuna richiesta economica.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 15.06.2022, nei confronti di , così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da , che Parte_1
la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
pagina 5 di 6 -condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.02.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6