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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/02/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 386/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Vista l'ordinanza del 14/09/2023 con cui è stata fissata l'udienza del 14 feb- braio 2024 per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies cpc, che è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da depositarsi entro la stessa data e, in ogni caso, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusio- nali;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle dette note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Nolletti, eletti- C.F._1
vamente domiciliato presso e nello studio del medesimo, sito in Pescara alla via Avezzano n.6, in virtù di procura versata in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e (C.F. ), assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Claudia D'Aloisio elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo, sito in Pescara alla via Puccini n.3, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione del primo grado;
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, quale giudice d'appello, ac- cogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il gravame promosso e, per l'effetto, di- chiarare cessata la materia del contendere in ordine al capo n°1 del predetto atto a seguito dell'intervenuto pagamento del quantum risarcitorio così come deciso dalla Corte d'Appello di L'Aquila (sent. n°1242/2023);
2) Per le ragioni esposte in narrativa statuire, in riforma parziale della senten- za n°347/2023 resa dal Tribunale di Pescara, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
3) Con vittoria dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio;
In Via SUBORDINATA: Compensi e spese di lite integralmente com- pensate tra le parti per parte appellata:
Conclusivamente, si insiste per la conferma della Sentenza di I grado, con vittoria delle spese anche del secondo grado del giudizio.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2023 emessa dal Tri- bunale di Pescara.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 347/2023 il Tribunale di Pescara ha accolto, sia pu- re in parte, l'opposizione, ex art. 617 c.p.c., spiegata da Parte_2
2 avverso l'atto di precetto del 26.01.2022, con il quale Pt_3 CP_2
gli aveva intimato il pagamento di euro 7.948,79, in forza della sen-
[...]
tenza n. 913/2020 - con la quale lo stesso era stato condannato a Parte_1
titolo di risarcimento del danno (danno da perdita di occupazione lavorativa e perdita di chance) anche non patrimoniale (morale, esistenziale, familiare e alla vita di relazione) nei confronti della - dichiarando la nullità par- CP_1 ziale del precetto relativamente alla somma di € 355,49 e condannando parte opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio nella misura di 2/3, li- quidate per l'intero nella misura di € 3.397,00 oltre spese e accessori, e com- pensando tra le parti il restante terzo.
2. Con atto di appello il ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado contestando il quantum stabilito dal primo Giudice limitatamente all'importo di €. 382,78 o, in subordine, nella misura di €. 187,72, rispetto alla maggior somma azionata con l'atto di precetto opposto (di euro 7.948,00), mentre per le spese di lite ha richiesto la totale riforma della statuizione con compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
3. Si è costituita in giudizio la chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. Con ordinanza del 28.11.2023 la Corte ha accolto l'istanza di so- spensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, proposta dall'appellante in corso di causa, rilevando elementi di fondatezza della ri- chiesta cautelare con “riferimento al regolamento delle spese del giudizio di prime cure, relativo alla condanna dell'opponente parzialmente vittorioso, in ragione della non rilevante riduzione del credito azionato con il precetto, al pagamento, in favore dell'opposta, dei 2/3 delle spese del giudizio”.
4.1. Dalla ricostruzione fattuale della vicenda emerge che questa Corte aveva già conosciuto la questione sottesa al titolo e azionata con un primo atto di precetto, datato 09/09/2020, sospendendo, con ordinanza del 13.1.2021,
3 l'esecutività della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Pescara, n.
913/2020, nei limiti del 50% dell'importo della condanna, di euro 10.000,00.
4.2. Con un secondo atto di precetto, oggetto dell'odierna impugna- zione (perento il primo relativo all'intera somma oggetto di condanna), la
[...]
aveva ritenuto di porre in esecuzione la parte di capitale liquidata con CP_2
la sentenza di primo grado non oggetto di sospensione, pari ad 7.948,79 euro
(così dettagliato euro 5.000,00 oltre ad euro 465,00 per R.M. secondo gli indi- ci euro 458,50 per interessi legali calcolati su somma totale dalla de- Org_1
benza, euro 163,00 per R.M. secondo indici su 5.000,00 euro dalla Org_1
debenza al pagamento avvenuto in corso di causa, euro 360,00 per interessi compensativi sui 5.000,00 euro, euro 360,00 per interessi legali sui 5.000 euro di cui sopra, euro 225,00 per compenso di avvocato sul primo precetto, euro
33,75 per rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre CAP e IVA sul primo precetto, euro 7,19 per costo notifica I precetto, euro 20,00 per il costo del pignoramento presso terzi, euro 225,00 per compenso avvocati sul secon- do precetto oltre CPA, spese forfettarie al 15%, e IVA).
4.3. Nelle more del procedimento esecutivo intrapreso dall'appellata, veniva emessa, a definizione del detto procedimento in appello, iscritto al n.
931/2020, la sentenza n. 1242/2023, che, in parziale riforma della sentenza re- sa dal Tribunale di Pescara n. 913/2020, pubblicata il 24.07.2020, ha ridotto il quantum oggetto della condanna, condannando “a Parte_1
titolo di risarcimento del danno al pagamento in favore di Parte_4 della somma complessiva equitativamente determinata pari ad €.
[...]
10.000,00, importo già considerato congruo all'attualità e comprensivo di quello già liquidato con l'ordinanza ex art. 186 bis cpc nel giudizio di primo grado, oltre agli interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia e sino al saldo effettivo, con ulteriore condanna dell'appellante “a rimborsare in fa- vore dell'appellata e con distrazione in favore dello Stato, le spese del doppio grado di giudizio nella misura di 3/4, facendo delle stesse liquidazione per
4 l'intero (4/4), quanto al primo grado, in complessivi €. 5.863,00 di cui €.
786,00 per spese ed €. 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi
€. 5.532,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensa tra i contraddittori la restante parte di 1/4.”.
4.4. Sulle conclusioni, pocanzi trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1. Con il primo motivo l'appellante ha contestato le ulteriori voci di spesa riportate nel precetto opposto pari ad “€. 163,00 per R.M. secondo indi- ci Istat-Foi su €. 5.000,00 dalla debenza al pagamento avvenuto in corso di causa;
€. 360,00 per interessi compensativi sui 5.000,00 euro di cui sopra;
€.
360,00 per interessi legali sui 5.000,00 euro di cui sopra....” ritenendo, inve- ce, dovute le ulteriori somme accessorie azionate quali “€. 465,00 per R.M. secondo indici Istat-Foi dall'Autunno 2011 al 1/11/21; €. 458,50 per interessi compensativi (calcolati su somma totale dalla debenza al 14/1/2022); €.
458,50 per interessi legali (calcolati sulla somma rivalutata dalla debenza al
14/1/2022)”. In corso di causa, con la memoria conclusionale depositata il
12/01/2023, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della riforma della decisione posta a base del precetto, il che va interpretato come una rinuncia al motivo in questione.
5.2. Sul punto, va pertanto ritenuta cessata la materia del contendere, per aver tanto chiesto l'opponente, all'esito della pubblicazione della sentenza d'appello che ha rideterminato il quantum risarcitorio dovuto e cui egli so- stiene di aver dato esecuzione versando alla controparte l'assegno di €
5.000,00 (v. all. alle note conclusive relativo alla ricezione del vaglia ricevuto il 21.11.2023), circostanza non ammessa dalla controparte benché documenta- ta dalla ricezione del pagamento della somma.
5 6. Con il secondo motivo si censura, poi, la parte di sentenza con la quale è stata disposta la compensazione di un terzo (1/3) delle spese proces- suali, onerando l'appellante al pagamento del residuo, pur essendo risultato parzialmente vittorioso in primo grado.
6.1. La censura, alla luce del complessivo esito del giudizio e della condotta processuale delle parti, deve ritenersi fondata.
6.2. Il ha introdotto una opposizione esecutiva, e quindi Parte_1
un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, e come tale soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c.. Le spese di lite andavano dunque poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuo- ri del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomen- ti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3,
Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595493; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del
28/06/2010 (Rv. 613860).
6.3. Nel caso di specie, deve considerarsi che egli non aveva posto in discussione la complessiva somma oggetto dell'intimazione, ma solo una par- te della stessa e all'esito del giudizio è emerso che effettivamente il creditore esecutante aveva chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente
(per 355,49 Euro) quella dovuta, sicché egli è risultato essere parzialmente vittorioso.
6.4. Cionondimeno, l'opponente è stato condannato a rifondere all'opposta i due terzi delle spese di lite, per un importo superiore a quello oggetto della sua contestazione.
6.5. Orbene, deve considerarsi che, secondo la S.C. Sezioni Unite ci- vili, sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022 «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
6 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»;
6.6. Pertanto, alla stregua dei presupposti sin qui considerati, non può condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto - comportando la riduzio- ne del credito azionato per un importo esiguo (di euro 355,49) e ponendo al- tresì in risalto l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dall'odierno appellante - ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccom- bente, condannandolo al pagamento dei 2/3 delle spese processuali e dichia- rando compensato il residuo.
6.7. Nella fattispecie, alla luce della condotta processuale adottata da entrambe le parti, una delle quali ammessa al gratuito patrocinio e che reci- procamente si accusano di abuso del processo, e stante l'accoglimento parzia- le dell'opposizione, le spese del primo grado del giudizio avrebbero dovuto essere compensate integralmente piuttosto che essere poste a carico della par- te comunque vittoriosa in misura superiore alla somma complessivamente po- sta in discussione con l'opposizione. Nella fattispecie vi era una situazione di soccombenza reciproca, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione - cui peraltro dette origine una fattispecie a questa sovrapponibile - per essere stata accolta l'opposizione con riferimento a due dei punti oggetto della stessa. In proposito, l'appellante ha sottolineato che sarebbe stato allora preferibile rinunciare all'opposizione, accettando di pagare, di fatto, somme non dovute, con conseguente lesione del proprio legit- timo diritto di difesa.
6.8. Tanto avrebbe giustificato quantomeno la compensazione integrale delle spese, di lite, che va dunque disposta in questa sede, dovendosi altresì
7 disporre quella delle spese del presente grado del giudizio, in ragione dell'esito dello stesso, che vede parzialmente accolto l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 347/2023 così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sen- tenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 14/02/2024.
Il Consigliere rel. estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 386/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Vista l'ordinanza del 14/09/2023 con cui è stata fissata l'udienza del 14 feb- braio 2024 per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies cpc, che è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da depositarsi entro la stessa data e, in ogni caso, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusio- nali;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle dette note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Nolletti, eletti- C.F._1
vamente domiciliato presso e nello studio del medesimo, sito in Pescara alla via Avezzano n.6, in virtù di procura versata in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e (C.F. ), assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Claudia D'Aloisio elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo, sito in Pescara alla via Puccini n.3, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione del primo grado;
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, quale giudice d'appello, ac- cogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il gravame promosso e, per l'effetto, di- chiarare cessata la materia del contendere in ordine al capo n°1 del predetto atto a seguito dell'intervenuto pagamento del quantum risarcitorio così come deciso dalla Corte d'Appello di L'Aquila (sent. n°1242/2023);
2) Per le ragioni esposte in narrativa statuire, in riforma parziale della senten- za n°347/2023 resa dal Tribunale di Pescara, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
3) Con vittoria dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio;
In Via SUBORDINATA: Compensi e spese di lite integralmente com- pensate tra le parti per parte appellata:
Conclusivamente, si insiste per la conferma della Sentenza di I grado, con vittoria delle spese anche del secondo grado del giudizio.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2023 emessa dal Tri- bunale di Pescara.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 347/2023 il Tribunale di Pescara ha accolto, sia pu- re in parte, l'opposizione, ex art. 617 c.p.c., spiegata da Parte_2
2 avverso l'atto di precetto del 26.01.2022, con il quale Pt_3 CP_2
gli aveva intimato il pagamento di euro 7.948,79, in forza della sen-
[...]
tenza n. 913/2020 - con la quale lo stesso era stato condannato a Parte_1
titolo di risarcimento del danno (danno da perdita di occupazione lavorativa e perdita di chance) anche non patrimoniale (morale, esistenziale, familiare e alla vita di relazione) nei confronti della - dichiarando la nullità par- CP_1 ziale del precetto relativamente alla somma di € 355,49 e condannando parte opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio nella misura di 2/3, li- quidate per l'intero nella misura di € 3.397,00 oltre spese e accessori, e com- pensando tra le parti il restante terzo.
2. Con atto di appello il ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado contestando il quantum stabilito dal primo Giudice limitatamente all'importo di €. 382,78 o, in subordine, nella misura di €. 187,72, rispetto alla maggior somma azionata con l'atto di precetto opposto (di euro 7.948,00), mentre per le spese di lite ha richiesto la totale riforma della statuizione con compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
3. Si è costituita in giudizio la chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. Con ordinanza del 28.11.2023 la Corte ha accolto l'istanza di so- spensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, proposta dall'appellante in corso di causa, rilevando elementi di fondatezza della ri- chiesta cautelare con “riferimento al regolamento delle spese del giudizio di prime cure, relativo alla condanna dell'opponente parzialmente vittorioso, in ragione della non rilevante riduzione del credito azionato con il precetto, al pagamento, in favore dell'opposta, dei 2/3 delle spese del giudizio”.
4.1. Dalla ricostruzione fattuale della vicenda emerge che questa Corte aveva già conosciuto la questione sottesa al titolo e azionata con un primo atto di precetto, datato 09/09/2020, sospendendo, con ordinanza del 13.1.2021,
3 l'esecutività della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Pescara, n.
913/2020, nei limiti del 50% dell'importo della condanna, di euro 10.000,00.
4.2. Con un secondo atto di precetto, oggetto dell'odierna impugna- zione (perento il primo relativo all'intera somma oggetto di condanna), la
[...]
aveva ritenuto di porre in esecuzione la parte di capitale liquidata con CP_2
la sentenza di primo grado non oggetto di sospensione, pari ad 7.948,79 euro
(così dettagliato euro 5.000,00 oltre ad euro 465,00 per R.M. secondo gli indi- ci euro 458,50 per interessi legali calcolati su somma totale dalla de- Org_1
benza, euro 163,00 per R.M. secondo indici su 5.000,00 euro dalla Org_1
debenza al pagamento avvenuto in corso di causa, euro 360,00 per interessi compensativi sui 5.000,00 euro, euro 360,00 per interessi legali sui 5.000 euro di cui sopra, euro 225,00 per compenso di avvocato sul primo precetto, euro
33,75 per rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre CAP e IVA sul primo precetto, euro 7,19 per costo notifica I precetto, euro 20,00 per il costo del pignoramento presso terzi, euro 225,00 per compenso avvocati sul secon- do precetto oltre CPA, spese forfettarie al 15%, e IVA).
4.3. Nelle more del procedimento esecutivo intrapreso dall'appellata, veniva emessa, a definizione del detto procedimento in appello, iscritto al n.
931/2020, la sentenza n. 1242/2023, che, in parziale riforma della sentenza re- sa dal Tribunale di Pescara n. 913/2020, pubblicata il 24.07.2020, ha ridotto il quantum oggetto della condanna, condannando “a Parte_1
titolo di risarcimento del danno al pagamento in favore di Parte_4 della somma complessiva equitativamente determinata pari ad €.
[...]
10.000,00, importo già considerato congruo all'attualità e comprensivo di quello già liquidato con l'ordinanza ex art. 186 bis cpc nel giudizio di primo grado, oltre agli interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia e sino al saldo effettivo, con ulteriore condanna dell'appellante “a rimborsare in fa- vore dell'appellata e con distrazione in favore dello Stato, le spese del doppio grado di giudizio nella misura di 3/4, facendo delle stesse liquidazione per
4 l'intero (4/4), quanto al primo grado, in complessivi €. 5.863,00 di cui €.
786,00 per spese ed €. 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi
€. 5.532,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensa tra i contraddittori la restante parte di 1/4.”.
4.4. Sulle conclusioni, pocanzi trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1. Con il primo motivo l'appellante ha contestato le ulteriori voci di spesa riportate nel precetto opposto pari ad “€. 163,00 per R.M. secondo indi- ci Istat-Foi su €. 5.000,00 dalla debenza al pagamento avvenuto in corso di causa;
€. 360,00 per interessi compensativi sui 5.000,00 euro di cui sopra;
€.
360,00 per interessi legali sui 5.000,00 euro di cui sopra....” ritenendo, inve- ce, dovute le ulteriori somme accessorie azionate quali “€. 465,00 per R.M. secondo indici Istat-Foi dall'Autunno 2011 al 1/11/21; €. 458,50 per interessi compensativi (calcolati su somma totale dalla debenza al 14/1/2022); €.
458,50 per interessi legali (calcolati sulla somma rivalutata dalla debenza al
14/1/2022)”. In corso di causa, con la memoria conclusionale depositata il
12/01/2023, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della riforma della decisione posta a base del precetto, il che va interpretato come una rinuncia al motivo in questione.
5.2. Sul punto, va pertanto ritenuta cessata la materia del contendere, per aver tanto chiesto l'opponente, all'esito della pubblicazione della sentenza d'appello che ha rideterminato il quantum risarcitorio dovuto e cui egli so- stiene di aver dato esecuzione versando alla controparte l'assegno di €
5.000,00 (v. all. alle note conclusive relativo alla ricezione del vaglia ricevuto il 21.11.2023), circostanza non ammessa dalla controparte benché documenta- ta dalla ricezione del pagamento della somma.
5 6. Con il secondo motivo si censura, poi, la parte di sentenza con la quale è stata disposta la compensazione di un terzo (1/3) delle spese proces- suali, onerando l'appellante al pagamento del residuo, pur essendo risultato parzialmente vittorioso in primo grado.
6.1. La censura, alla luce del complessivo esito del giudizio e della condotta processuale delle parti, deve ritenersi fondata.
6.2. Il ha introdotto una opposizione esecutiva, e quindi Parte_1
un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, e come tale soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c.. Le spese di lite andavano dunque poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuo- ri del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomen- ti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3,
Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595493; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del
28/06/2010 (Rv. 613860).
6.3. Nel caso di specie, deve considerarsi che egli non aveva posto in discussione la complessiva somma oggetto dell'intimazione, ma solo una par- te della stessa e all'esito del giudizio è emerso che effettivamente il creditore esecutante aveva chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente
(per 355,49 Euro) quella dovuta, sicché egli è risultato essere parzialmente vittorioso.
6.4. Cionondimeno, l'opponente è stato condannato a rifondere all'opposta i due terzi delle spese di lite, per un importo superiore a quello oggetto della sua contestazione.
6.5. Orbene, deve considerarsi che, secondo la S.C. Sezioni Unite ci- vili, sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022 «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
6 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»;
6.6. Pertanto, alla stregua dei presupposti sin qui considerati, non può condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto - comportando la riduzio- ne del credito azionato per un importo esiguo (di euro 355,49) e ponendo al- tresì in risalto l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dall'odierno appellante - ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccom- bente, condannandolo al pagamento dei 2/3 delle spese processuali e dichia- rando compensato il residuo.
6.7. Nella fattispecie, alla luce della condotta processuale adottata da entrambe le parti, una delle quali ammessa al gratuito patrocinio e che reci- procamente si accusano di abuso del processo, e stante l'accoglimento parzia- le dell'opposizione, le spese del primo grado del giudizio avrebbero dovuto essere compensate integralmente piuttosto che essere poste a carico della par- te comunque vittoriosa in misura superiore alla somma complessivamente po- sta in discussione con l'opposizione. Nella fattispecie vi era una situazione di soccombenza reciproca, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione - cui peraltro dette origine una fattispecie a questa sovrapponibile - per essere stata accolta l'opposizione con riferimento a due dei punti oggetto della stessa. In proposito, l'appellante ha sottolineato che sarebbe stato allora preferibile rinunciare all'opposizione, accettando di pagare, di fatto, somme non dovute, con conseguente lesione del proprio legit- timo diritto di difesa.
6.8. Tanto avrebbe giustificato quantomeno la compensazione integrale delle spese, di lite, che va dunque disposta in questa sede, dovendosi altresì
7 disporre quella delle spese del presente grado del giudizio, in ragione dell'esito dello stesso, che vede parzialmente accolto l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 347/2023 così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sen- tenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 14/02/2024.
Il Consigliere rel. estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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