Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 21038/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Mameli Erika;
-ATTRICE- contro
(C.F. ) e per essa i suoi EREDI, contumaci; Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTI-
Oggetto: cancellazione di trascrizioni di atti giudiziari.
Il procuratore di parte attrice all'udienza del 25.3.2025 ha precisato le conclusioni chiedendo
“l'accoglimento delle conclusioni, con liquidazione delle spese”.
Con atto di citazione ha concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'estinzione del diritto di abitazione ex lege per morte di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia ora Agenzia Controparte_1
delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia -Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in persona del Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (n. di repertorio 3834/2018) del diritto di abitazione, nota n. Registro generale n. 41118 Registro particolare n.27917 presentata il 10/12/2018 a favore di (C.F. Controparte_1
) e contro (C.F. sull'immobile così C.F._2 Parte_1 C.F._1
catastalmente censito: N.C.E.U. Comune di Venezia – sez. VE, Part. 47385 – Fg. 16 Mappale
1477/9 – Castello n. 4834 – P. T. 2 – da classare giusta denuncia di variazione presentata all'UTE di Venezia ed ivi registrata in data 8 febbraio 1995 prot. N. 2508, ed altresì ordinare la
1
Venezia per intervenuta estinzione del diritto di abitazione per morte della beneficiaria.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 10.10.2024, parte attrice ripercorreva sinteticamente il procedimento
R.G. n. 9220/2017 del presente Tribunale, precisando l'intervenuta trascrizione della relativa domanda giudiziale.
Tale procedimento, instaurato dalla sig.ra avverso l'odierna attrice, sig.ra Controparte_1
, si sarebbe concluso con l'accertamento della sussistenza del diritto di abitazione Parte_1 in favore della sig.ra sull'immobile di proprietà della sig.ra (sentenza n. 698/2020 CP_1 Pt_1
pubblicata il 20.4.2020).
Sarebbe stata altresì ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza.
Parte attrice allegava quindi che la sig.ra sarebbe deceduta il 12.10.2023 e che l'immobile CP_1
risulterebbe libero da persone.
Infatti, la fu sig.ra già vedova, vi avrebbe risieduto da sola. CP_1
Pertanto, premessi il carattere personale e temporaneo del diritto di abitazione, e come, pacificamente, tale diritto si estinguerebbe con la morte del beneficiario, parte attrice si doleva del pregiudizio che le arrecherebbe la trascrizione della domanda giudiziale che, ormai, “non ha più ragione di essere mantenuta”.
Deduceva inoltre che lo stesso Conservatore dei Registri Immobiliari, interpellato per la cancellazione della trascrizione, avrebbe manifestato l'esigenza di una sentenza a ciò rivolta.
In qualità di proprietaria dell'immobile sul quale risulterebbe trascritta la domanda giudiziale, considerata l'intervenuta estinzione del diritto di abitazione gravante sull'immobile per morte della beneficiaria, l'odierna attrice chiedeva quindi l'ordine di cancellazione della trascrizione della summenzionata domanda giudiziale nonché dell'eventuale trascrizione della sentenza n. 698/2020 del presente Tribunale.
All'udienza del 25.3.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione e chiedeva dichiararsi la contumacia delle parti convenute, rappresentando di aver inoltrato la notifica in data 10.10.2024 e rammostrando la relativa accettazione di raccomandata.
Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni, con liquidazione delle spese.
Il Giudice, dichiarata la contumacia delle parti convenute, invitava l'avvocato a concludere ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avvocato di parte attrice precisava le conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
2 La presente causa è documentale.
Parte attrice contestualizza gli atti giudiziari – la domanda introduttiva del procedimento R.G.
n. 9220/2017 e la sentenza n. 698/2020 – e, così, le trascrizioni oggetto di doglianza, seppur nell'incertezza dell'effettiva trascrizione della sentenza.
Parte attrice richiama correttamente il carattere personale del diritto di abitazione e comprova il decesso della sig.ra , sola beneficiaria dello stesso (v. sentenza cit. e doc. 4 att.). Controparte_1
Parte attrice, proprietaria dell'immobile gravato dal diritto, precisa altresì il proprio interesse alla cancellazione delle già menzionate trascrizioni.
La presente causa è contumaciale.
In tale quadro assertivo e probatorio non si ravvisano elementi ostativi alla cancellazione delle trascrizioni concernenti il diritto di abitazione, oramai estintosi in ragione del decesso della sig.ra beneficiaria.
Si fa presente che nella sentenza n. 698/2020 viene ordinato “al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la presente sentenza”, sicché l'esigenza di procedere anche alla sua cancellazione è ragionevole (v. conclusioni domanda), essendo atto consequenziale alla domanda trascritta.
Si considera la domanda attorea di liquidazione delle spese di lite (v. verbale udienza del
25.3.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 26.000,01 a
€ 52.000,00 (valore indeterminabile, complessità bassa) del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
Il predetto importo è poi dimezzato in considerazione della minima complessità del giudizio, lineare nei presupposti e nelle relative conclusioni, peraltro documentale e contumaciale (v. anche notifica eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi della fu sig.ra presso lo stesso CP_1 immobile di proprietà dell'attrice).
Nulla viene liquidato per le spese di notifica, considerato che in atti non viene fornita prova del relativo esborso e che non è stata depositata la nota spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 21038/2024:
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia, ora Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Venezia - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in persona del
Conservatore, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Numero di
3 repertorio 3834/2018) del diritto di abitazione, nota Registro generale n. 41118, Registro particolare n. 27917, presentata il 10.12.2018 a favore della sig.ra (C.F. Controparte_1
) e contro la sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_1 C.F._1 sull'immobile così catastalmente censito: N.C.E.U. Comune di Venezia – sez. VE, Part. 47385 –
Fg. 16 Mappale 1477/9 – Castello n. 4834 – P.T. 2 – da classare giusta denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Venezia ed ivi registrata in data 8.2.1995 prot. n. 2508;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia la cancellazione dell'eventuale trascrizione della sentenza n. 698/2020 del presente Tribunale;
- condanna le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.905,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 545,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 15.4.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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