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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI VA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1223/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2018, parte ricorrente impugnava il verbale della Commissione Medica dell' del 7 febbraio 2018, con il quale veniva CP_1 riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 50%, chiedendo il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000.
La ricorrente partecipava al giudizio sino alla fase di trattazione scritta conclusasi in data 11 dicembre 2020. Successivamente non depositava ulteriori note difensive né svolgeva attività processuale utile alla coltivazione della domanda.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*****
1 Preliminarmente occorre valutare l'interesse ad agire, da parte della ricorrente.
L'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, e deve permanere per tutta la durata del processo, poiché la pronuncia giurisdizionale deve essere idonea a produrre un'utilità effettiva per la parte che la richiede.
La Corte di Cassazione ha affermato che: «L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche permanere sino alla decisione;
la sua sopravvenuta mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso, essendo la pronuncia nel merito inutiliter data.» (Cass., Sez. Lav., 21.10.2014, n. 22230; Cass., Sez. Lav., 23.1.2020, n. 1466; Cass., Sez. Lav., 10.8.2021, n. 21643).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha interrotto qualsiasi attività processuale dopo il deposito delle note dell'11 dicembre 2020, omettendo di coltivare la domanda nelle fasi successive, pur essendo regolarmente fissate le trattazioni e pur rimanendo integro il contraddittorio.
Tale condotta non integra una rinuncia e non determina l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., ma evidenzia che la parte ha perso ogni interesse concreto alla decisione, non essendo più percepibile alcuna utilità nella definizione del giudizio.
La circostanza che l' abbia proseguito la propria partecipazione non è rilevante, CP_1 poiché: L'interesse ad agire è personale e non può essere surrogato dall'attività difensiva della controparte (Cass., Sez. Lav., 10.8.2021, n. 21643).
Ricorre, pertanto, una sopravvenuta carenza di interesse, che determina l'improcedibilità del ricorso.
Tenuto conto della natura sanitaria della controversia e della sopravvenienza della causa, si ravvisano giusti motivi di integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1223/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2018, parte ricorrente impugnava il verbale della Commissione Medica dell' del 7 febbraio 2018, con il quale veniva CP_1 riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 50%, chiedendo il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000.
La ricorrente partecipava al giudizio sino alla fase di trattazione scritta conclusasi in data 11 dicembre 2020. Successivamente non depositava ulteriori note difensive né svolgeva attività processuale utile alla coltivazione della domanda.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*****
1 Preliminarmente occorre valutare l'interesse ad agire, da parte della ricorrente.
L'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, e deve permanere per tutta la durata del processo, poiché la pronuncia giurisdizionale deve essere idonea a produrre un'utilità effettiva per la parte che la richiede.
La Corte di Cassazione ha affermato che: «L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche permanere sino alla decisione;
la sua sopravvenuta mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso, essendo la pronuncia nel merito inutiliter data.» (Cass., Sez. Lav., 21.10.2014, n. 22230; Cass., Sez. Lav., 23.1.2020, n. 1466; Cass., Sez. Lav., 10.8.2021, n. 21643).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha interrotto qualsiasi attività processuale dopo il deposito delle note dell'11 dicembre 2020, omettendo di coltivare la domanda nelle fasi successive, pur essendo regolarmente fissate le trattazioni e pur rimanendo integro il contraddittorio.
Tale condotta non integra una rinuncia e non determina l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., ma evidenzia che la parte ha perso ogni interesse concreto alla decisione, non essendo più percepibile alcuna utilità nella definizione del giudizio.
La circostanza che l' abbia proseguito la propria partecipazione non è rilevante, CP_1 poiché: L'interesse ad agire è personale e non può essere surrogato dall'attività difensiva della controparte (Cass., Sez. Lav., 10.8.2021, n. 21643).
Ricorre, pertanto, una sopravvenuta carenza di interesse, che determina l'improcedibilità del ricorso.
Tenuto conto della natura sanitaria della controversia e della sopravvenienza della causa, si ravvisano giusti motivi di integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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