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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 1062/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 28.03.2025, alle ore 12:00, sono presenti: per l'attore in opposizione l'avv. Feroleto Emanuele in sostituzione dell'avv. Melchiorre Michele, la quale insiste come in atti e per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi contestando quanto richiesto da controparte.
Per la convenuta opposta l'avv. Chiara d'Angelo, la quale insiste nelle proprie ragioni e conclusioni contestando le difese opposte e la tardività del deposito telematico del 10.03.2025.
I difensori discutono oralmente la controversia.
Alle ore 12:15 il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, alle ore 10:20 dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1062/2024 tra le seguenti parti:
1 - (C.F. ), nato a [...], il [...], come Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Melchiorre;
- attore/opponente –
contro
- (C.F. /P.IVA , in persona del proprio legale rappresentante pro _1 P.IVA_1 tempore, con sede in VIA ERITREA 58, 10142 TORINO (TO), come rappresentata e difesa dall'avv.
Zamboni Raffaella;
- convenuta/opposta
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate e successiva discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a D.I. n. 102/2024 emesso il 14.02.2024 deve essere rigettata in quanto inammissibile, non essendo stata proposta nel termine perentorio di quaranta giorni previsto per legge.
Si rammenta, infatti, che, una volta che il notificante, in caso di notifica perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi della L 1982/890, abbia provveduto alla produzione giudiziale della raccomandata immessa in cassetta che comunica all'ingiunto l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD, cfr. Cass. civ. SS.UU. 10012 del 15.04.2021), l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente (ex alia, cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza 24/11/2011, n. 24858). Parte
Nel caso di specie, risulta agli atti in allegato alla comparsa di costituzione che la sia stata immessa nella cassetta postale del destinatario in data 05.03.2023 (cfr. All. B prod. convenuta) con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 15.03.2024. Viceversa,
l'opponente ha solo genericamente allegato di esser venuto a conoscenza del D.I. impugnato in altra data (“Il signor è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo con il perfezionarsi della notifica il giorno Pt_1
28/03/2024”, cfr. prima memoria attorea, pag. 2), senza peraltro fornire alcuna prova di quanto asserito.
Alla luce di quanto sopra, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta, spese che qui si liquidano sulla base del valore della domanda mediante i parametri di cui al D.M. 147/2022 (tabella 2, fascia ) in € 6.343,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria istanza o eccezione.
P.Q.M.
2 - RGIETTA l'opposizione di confermando il D.I. n. 102/2024 emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 14.02.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favor della convenuta opposta _1
, che qui si liquidano € 6.343,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per
[...] legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 28.03.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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