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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1085/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1085 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Di Stefano Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Controparte_1
Pasquinelli come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4084/2024, pubblicata in data 04/04/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 20.10.2022, esponeva di aver lavorato dal Parte_1
13.1.2015 al 31.8.2022 alle dipendenze di in qualità di Controparte_1 badante del di lui padre, , soggetto non vedente per cui non Controparte_2 autosufficiente. Assumeva di essere stata inquadrata nel livello BS come assistente a persona autosufficiente per 25 ore settimanali e di aver diritto all'inquadramento nel livello CS, nonché di aver lavorato dalle 5 alle 13 e dalle
15 alle 22, dapprima con un solo giorno di riposo settimanale variabile e dal 2020 senza fruire di alcun riposo. Deduceva di aver goduto di una sola settimana di ferie nel 2020 e di essere rimasta creditrice delle differenze retributive e di 13^, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, dei compensi per i riposi settimanali lavorati e del TFR. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare, previo riconoscimento delle effettive mansioni (ed inquadramento) e modalità svolte nell'interno rapporto di lavoro domestico in oggetto, l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare il Sig. , al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1 di € 36.727,24 ovvero in subordine di quelle altre somme ritenute più giuste e più eque oltre accessori come per legge. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali c.p.a., e i.v.a.) da distrarsi …”.
Si costituiva confermando di aver assunto la Controparte_1 ricorrente come addetta all'assistenza del padre, il quale era autosufficiente sebbene affetto da cecità, ma di averla poi licenziata in data 4.11.2021. Contestava l'orario lavorativo descritto in ricorso e il mancato godimento di ferie e permessi, eccependo il regolare pagamento di tutte le spettanze relative a tale rapporto. Rilevava che la ricorrente era stata assunta dal padre CP_2
a decorrere dal 5.11.2021 e poi dallo steso licenziata con lettera del
[...]
9.8.2022 ed effetto al 31.8.2022 (cioè successivamente al decesso, avvenuto il 28.8.2022). Rilevava di aver rinunciato all'eredità del padre e di essere pertanto privo di legittimazione passiva in relazione a tale ultimo rapporto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. 3
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto atteneva alla fondatezza o meno nel merito della domanda, rilevava che non era emersa la prova della titolarità del rapporto di lavoro intercorso dal 5.11.2021 al 31.8.2022 in capo al resistente. Era incontestato che il defunto avesse Controparte_2 sottoscritto la lettera di licenziamento e la sua condizione di cecità non lo rendeva sicuramente incapace di stipulare un contratto di lavoro, mentre l'ausilio prestatogli dal figlio nella predisposizione delle buste paga e nell'effettuazione dei bonifici per il pagamento degli stipendi non mutava la titolarità del rapporto. Osservava poi il Tribunale che le deposizioni testimoniali non avevano confermato l'esercizio del potere direttivo da parte del resistente nel periodo in esame. Quanto al rapporto intercorso con il resistente dal 13.1.2015 al 4.11.2021, il Tribunale riteneva che le deposizioni testimoniali acquisite non avessero confermato gli orari e le mansioni descritti in ricorso. Infine, il TFR risultava integralmente erogato come da quietanze in atti.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando quattro motivi di censura. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza per aver escluso l'unicità del rapporto di lavoro e la titolarità dello stesso in capo a . Con il secondo Controparte_1 motivo di appello ha censurato la gravata sentenza per aver escluso l'espletamento delle mansioni di badante a persona non autosufficiente, mal valutando le deposizioni testimoniali e senza tener conto della condizione di cecità di . Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea Controparte_2 interpretazione della domanda, qualificata come straordinario anziché come richiesta di pagamento dei riposi settimanali non goduti, la cui mancata fruizione era emersa dalle deposizioni testimoniali. Con l'ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità del rigetto delle domande di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e del TFR. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande così come formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi. 4
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 in rito e la sua infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante assume che l'intero ed unitario rapporto di lavoro deve ritenersi alle dipendenze di
[...]
che si è sempre occupato di predisporre le buste paga ed i CP_1 pagamenti. Secondo l'appellante “… è impensabile e comunque minimamente giustificabile che il convenuto stipuli un contratto di lavoro per assistenza al genitore invalido affetto da cecità (…) e che quest'ultimo poi venga messo in grado di stipulare direttamente un contratto di lavoro assumendone la titolarità, pur non potendo ovviamente esercitarne i relativi pieni poteri di qualsivoglia natura (direzione e controllo delle prestazioni ed erogazione della retribuzione)” (così a pag. 7 del ricorso in appello). Tali censure non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale secondo cui la cecità da cui era affetto , non rappresentando un deficit cognitivo Controparte_2 né una limitazione alla capacità di intendere e di volere, non gli impediva di rivestire la posizione di datore di lavoro, dovendosi intendere come tale colui che esercita i poteri direttivi, disciplinari e di controllo e non certo chi provvede materialmente ad effettuare i bonifici per il pagamento della retribuzione ed a predisporre le buste paga. Né elementi contrari sono emersi dalle deposizioni testimoniali, nulla avendo riferito i testi su chi esercitava il potere direttivo, disciplinare e di controllo. Del tutto irrilevante è la deposizione della teste figlia dell'appellante, secondo cui “… Testimone_1 mia madre contattava il figlio di per avvisarlo che sarebbe andata in CP_2 ospedale con il padre, per farsi dare i soldi necessari per la spesa e per farsi pagare lo stipendio in contanti …”, non chiarendo tali circostanze se la lavoratrice contattasse su richiesta del di lui padre o perché Controparte_1 5
tenuta a farlo. Per tacer della scarsa attendibilità della teste, la quale ha riferito che la lavoratrice contattava per farsi pagare lo stipendio in Controparte_1 contanti laddove è incontestato che i pagamenti nel periodo in esame avvenivano con bonifici bancari (vd. dichiarazioni rese nel corso del libero interrogatorio dall'appellante secondo cui, su sua richiesta, dal 2018 tutti i pagamenti sono stati effettuati con versamenti in banca). Peraltro, la cessazione del rapporto alle dipendenze di risulta dalla Controparte_1 busta paga di novembre 2021 (prodotta da entrambe le parti) e dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel corso del libero interrogatorio, secondo cui, pur non avendo firmato un nuovo contratto (requisito di forma non necessario ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro), sapeva che c'era un nuovo contratto e aveva ricevuto la liquidazione per il pregresso rapporto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame secondo cui dalle prove testimoniali emergerebbe che la svolgeva mansioni di assistenza a Pt_1 persona non autosufficiente, essendo il de cuius affetto da cecità. Premesso che la testimonianza c.d. de relato actoris è priva di utilità in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, le testi e non Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito alcuna mansione espletata dalla lavoratrice che possa ricondursi allo svolgimento di assistenza a persona non autosufficiente. In particolare, l'acquisto di farmaci, l'effettuazione della spesa, l'accompagnamento dell'assistito in ospedale o altrove e la preparazione dei pasti sono attività tipiche dell'assistenza a persona autosufficiente. Le circostanze secondo cui la si sarebbe occupata delle pulizie personali del de cuius, della Pt_1 somministrazione di cibo e bevande e di farmaci (quest'ultima non dedotta nell'originario ricorso introduttivo ma riferita dalla teste che ha Tes_2 dichiarato di aver visto la accompagnare al bagno l' e fargli Pt_1 CP_1 punture e altre cure) sono contraddette dalle dichiarazioni dei testi Tes_3
e . Invero, la teste ha riferito che il de cuius
[...] Testimone_4 Tes_3 veniva in ufficio verso le 8,30 - 9.30 e rimaneva con lei fino all'ora di pranzo e che dopo pranzo tornava con lei fino a quando non veniva riportato a casa dal figlio. La teste ha confermato l'autosufficienza di Controparte_2 precisando che riusciva anche ad accendersi da solo le sigarette, che CP_2 fumava in gran numero durante la giornata;
in ufficio lui andava al bagno da 6
solo, avendo bisogno solo che gli si lasciassero le porte aperte;
quando qualche porta era rimasta chiusa lo si avvertiva a voce e lui allora la apriva da solo. Alcune volte sono andata a casa sua e ho potuto constatare che andava al bagno da solo;
anche gli ultimi giorni, con 40 di febbre, lui non ha voluto essere accompagnato al bagno”. Parimenti secondo il teste Tes_4 CP_2 aveva dei problemi, ma era autosufficiente;
io l'ho visto solo in azienda o al ristorante, non essendo mai stato a casa sua;
posso dire che lui in azienda era autonomo, si muoveva da solo, andava al bagno da solo, mangiava da solo nella specie di cucina che stava lì, dove abbiamo mangiato insieme qualche volta, mentre qualche altra volta siamo andati insieme al ristorante. Lui faceva tutto da solo, accendendosi anche da solo le sigarette. Tutto ciò nonostante fosse non vedente;
ovviamente doveva mangiare cose semplici;
ad esempio non il pesce che non poteva spinarlo”. Correttamente il Tribunale ha ritenuto più attendibili le dichiarazioni dei testi e , soggetti del tutto Tes_4 Tes_3 indifferenti, rispetto a quelle delle testi e , legate da uno stretto Pt_1 Tes_2 rapporto di parentela con la lavoratrice e relative a circostanze apprese dalla stessa e constatate di persona solo in modo occasionale. Per tacer del fatto che la qualifica di assistente a persona non autosufficiente prescinde dalla situazione di non autosufficienza dell'assistito, ma dipende dal concreto ed effettivo svolgimento di funzioni di assistenza al disabile, mentre quasi tutte le mansioni riferite dalle testi e (pulizie domestiche, preparazione Pt_1 Tes_2 dei pasti, spesa e acquisti in farmacia, accompagnamento in azienda o in ospedale) sono caratteristiche dell'assistenza a persona autosufficiente di cui al livello di inquadramento B super.
Anche il terzo motivo di gravame deve essere disatteso. Osserva la Corte che i criteri ricognitivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulle ore lavorate in eccedenza per mancato godimento dei riposi settimanali e su quelle derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario sono i medesimi, gravando comunque sul lavoratore l'onere della prova di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che tale prova possa ritenersi raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni
(Cass. n. 6023 del 12.3.2009). L'appellante non considera che, non avendo censurato il capo di sentenza che ha ritenuto indimostrata l'osservanza di un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto (pari a 25 ore 7
settimanali) nessun riposo infrasettimanale era previsto e dovuto, come peraltro confermato proprio dalla teste secondo la quale “… non si è Pt_1 mai parlato, nemmeno all'inizio, di osservare mezza giornata di riposo settimanale …”. Quanto al lavoro domenicale che l'appellante assume di aver prestato a decorrere dal 2020 e fino al 4.11.2021, correttamente il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la relativa prova, ritenendo le dichiarazioni delle testi e “… sostanzialmente delle congetture sulla base di quanto loro Pt_1 Tes_2 riferito da parte della stessa lavoratrice, sì da risultare le loro deposizioni prive di valore probatorio” (così a pag. 8 della gravata sentenza). Sostanzialmente l'appellante non contesta che le dichiarazioni rese dalle suddette testi sul lavoro domenicale siano de relato e quindi prive di valore probatorio (potendo al più contribuire alla formazione del convincimento del giudice solo quando concorrano con circostanze estrinseche o con altre risultanze probatorie che ne confortino la credibilità), ma assume che se la ricorrente avesse goduto del riposo settimanale avrebbe fatto rientro nella propria abitazione ove vivevano il figlio e la teste . Tale considerazione è del tutto insufficiente a fornire Tes_2 riscontro alle dichiarazioni delle testi in quanto del tutto apodittica e indimostrata.
Deve infine trovare rigetto l'ultimo motivo di appello. Dalle buste paga prodotte nel fascicolo di primo grado di parte appellante emerge che la stessa ha goduto di ferie nel corso del rapporto e che alla cessazione dello stesso le sono state liquidate quelle non godute (pari a 29,11 giorni) per il complessivo importo di € 1.442,77. Quanto al TFR, osserva la Corte che la somma richiesta di € 7.640,73 era stata quantificato sulla base del superiore inquadramento nella qualifica C super ed in relazione al maggior periodo lavorato (sino al 31.8.2022). Ritenuto non spettante il superiore inquadramento e accertata la cessazione del rapporto al 4.11.2021, il Tribunale ha correttamente escluso che residuassero somme a credito della lavoratrice a tale titolo, ritenendo esaustivi i pagamenti risultanti dalle ricevute degli anticipi corrisposti in corso di rapporto e dall'ultimo bonifico di € 1.766,49 effettuato dopo la cessazione del rapporto.
L'appello deve pertanto trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con 8
l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1085/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1085 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Di Stefano Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Controparte_1
Pasquinelli come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4084/2024, pubblicata in data 04/04/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 20.10.2022, esponeva di aver lavorato dal Parte_1
13.1.2015 al 31.8.2022 alle dipendenze di in qualità di Controparte_1 badante del di lui padre, , soggetto non vedente per cui non Controparte_2 autosufficiente. Assumeva di essere stata inquadrata nel livello BS come assistente a persona autosufficiente per 25 ore settimanali e di aver diritto all'inquadramento nel livello CS, nonché di aver lavorato dalle 5 alle 13 e dalle
15 alle 22, dapprima con un solo giorno di riposo settimanale variabile e dal 2020 senza fruire di alcun riposo. Deduceva di aver goduto di una sola settimana di ferie nel 2020 e di essere rimasta creditrice delle differenze retributive e di 13^, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, dei compensi per i riposi settimanali lavorati e del TFR. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare, previo riconoscimento delle effettive mansioni (ed inquadramento) e modalità svolte nell'interno rapporto di lavoro domestico in oggetto, l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare il Sig. , al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1 di € 36.727,24 ovvero in subordine di quelle altre somme ritenute più giuste e più eque oltre accessori come per legge. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali c.p.a., e i.v.a.) da distrarsi …”.
Si costituiva confermando di aver assunto la Controparte_1 ricorrente come addetta all'assistenza del padre, il quale era autosufficiente sebbene affetto da cecità, ma di averla poi licenziata in data 4.11.2021. Contestava l'orario lavorativo descritto in ricorso e il mancato godimento di ferie e permessi, eccependo il regolare pagamento di tutte le spettanze relative a tale rapporto. Rilevava che la ricorrente era stata assunta dal padre CP_2
a decorrere dal 5.11.2021 e poi dallo steso licenziata con lettera del
[...]
9.8.2022 ed effetto al 31.8.2022 (cioè successivamente al decesso, avvenuto il 28.8.2022). Rilevava di aver rinunciato all'eredità del padre e di essere pertanto privo di legittimazione passiva in relazione a tale ultimo rapporto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. 3
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto atteneva alla fondatezza o meno nel merito della domanda, rilevava che non era emersa la prova della titolarità del rapporto di lavoro intercorso dal 5.11.2021 al 31.8.2022 in capo al resistente. Era incontestato che il defunto avesse Controparte_2 sottoscritto la lettera di licenziamento e la sua condizione di cecità non lo rendeva sicuramente incapace di stipulare un contratto di lavoro, mentre l'ausilio prestatogli dal figlio nella predisposizione delle buste paga e nell'effettuazione dei bonifici per il pagamento degli stipendi non mutava la titolarità del rapporto. Osservava poi il Tribunale che le deposizioni testimoniali non avevano confermato l'esercizio del potere direttivo da parte del resistente nel periodo in esame. Quanto al rapporto intercorso con il resistente dal 13.1.2015 al 4.11.2021, il Tribunale riteneva che le deposizioni testimoniali acquisite non avessero confermato gli orari e le mansioni descritti in ricorso. Infine, il TFR risultava integralmente erogato come da quietanze in atti.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando quattro motivi di censura. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza per aver escluso l'unicità del rapporto di lavoro e la titolarità dello stesso in capo a . Con il secondo Controparte_1 motivo di appello ha censurato la gravata sentenza per aver escluso l'espletamento delle mansioni di badante a persona non autosufficiente, mal valutando le deposizioni testimoniali e senza tener conto della condizione di cecità di . Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea Controparte_2 interpretazione della domanda, qualificata come straordinario anziché come richiesta di pagamento dei riposi settimanali non goduti, la cui mancata fruizione era emersa dalle deposizioni testimoniali. Con l'ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità del rigetto delle domande di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e del TFR. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande così come formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi. 4
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 in rito e la sua infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante assume che l'intero ed unitario rapporto di lavoro deve ritenersi alle dipendenze di
[...]
che si è sempre occupato di predisporre le buste paga ed i CP_1 pagamenti. Secondo l'appellante “… è impensabile e comunque minimamente giustificabile che il convenuto stipuli un contratto di lavoro per assistenza al genitore invalido affetto da cecità (…) e che quest'ultimo poi venga messo in grado di stipulare direttamente un contratto di lavoro assumendone la titolarità, pur non potendo ovviamente esercitarne i relativi pieni poteri di qualsivoglia natura (direzione e controllo delle prestazioni ed erogazione della retribuzione)” (così a pag. 7 del ricorso in appello). Tali censure non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale secondo cui la cecità da cui era affetto , non rappresentando un deficit cognitivo Controparte_2 né una limitazione alla capacità di intendere e di volere, non gli impediva di rivestire la posizione di datore di lavoro, dovendosi intendere come tale colui che esercita i poteri direttivi, disciplinari e di controllo e non certo chi provvede materialmente ad effettuare i bonifici per il pagamento della retribuzione ed a predisporre le buste paga. Né elementi contrari sono emersi dalle deposizioni testimoniali, nulla avendo riferito i testi su chi esercitava il potere direttivo, disciplinare e di controllo. Del tutto irrilevante è la deposizione della teste figlia dell'appellante, secondo cui “… Testimone_1 mia madre contattava il figlio di per avvisarlo che sarebbe andata in CP_2 ospedale con il padre, per farsi dare i soldi necessari per la spesa e per farsi pagare lo stipendio in contanti …”, non chiarendo tali circostanze se la lavoratrice contattasse su richiesta del di lui padre o perché Controparte_1 5
tenuta a farlo. Per tacer della scarsa attendibilità della teste, la quale ha riferito che la lavoratrice contattava per farsi pagare lo stipendio in Controparte_1 contanti laddove è incontestato che i pagamenti nel periodo in esame avvenivano con bonifici bancari (vd. dichiarazioni rese nel corso del libero interrogatorio dall'appellante secondo cui, su sua richiesta, dal 2018 tutti i pagamenti sono stati effettuati con versamenti in banca). Peraltro, la cessazione del rapporto alle dipendenze di risulta dalla Controparte_1 busta paga di novembre 2021 (prodotta da entrambe le parti) e dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel corso del libero interrogatorio, secondo cui, pur non avendo firmato un nuovo contratto (requisito di forma non necessario ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro), sapeva che c'era un nuovo contratto e aveva ricevuto la liquidazione per il pregresso rapporto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame secondo cui dalle prove testimoniali emergerebbe che la svolgeva mansioni di assistenza a Pt_1 persona non autosufficiente, essendo il de cuius affetto da cecità. Premesso che la testimonianza c.d. de relato actoris è priva di utilità in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, le testi e non Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito alcuna mansione espletata dalla lavoratrice che possa ricondursi allo svolgimento di assistenza a persona non autosufficiente. In particolare, l'acquisto di farmaci, l'effettuazione della spesa, l'accompagnamento dell'assistito in ospedale o altrove e la preparazione dei pasti sono attività tipiche dell'assistenza a persona autosufficiente. Le circostanze secondo cui la si sarebbe occupata delle pulizie personali del de cuius, della Pt_1 somministrazione di cibo e bevande e di farmaci (quest'ultima non dedotta nell'originario ricorso introduttivo ma riferita dalla teste che ha Tes_2 dichiarato di aver visto la accompagnare al bagno l' e fargli Pt_1 CP_1 punture e altre cure) sono contraddette dalle dichiarazioni dei testi Tes_3
e . Invero, la teste ha riferito che il de cuius
[...] Testimone_4 Tes_3 veniva in ufficio verso le 8,30 - 9.30 e rimaneva con lei fino all'ora di pranzo e che dopo pranzo tornava con lei fino a quando non veniva riportato a casa dal figlio. La teste ha confermato l'autosufficienza di Controparte_2 precisando che riusciva anche ad accendersi da solo le sigarette, che CP_2 fumava in gran numero durante la giornata;
in ufficio lui andava al bagno da 6
solo, avendo bisogno solo che gli si lasciassero le porte aperte;
quando qualche porta era rimasta chiusa lo si avvertiva a voce e lui allora la apriva da solo. Alcune volte sono andata a casa sua e ho potuto constatare che andava al bagno da solo;
anche gli ultimi giorni, con 40 di febbre, lui non ha voluto essere accompagnato al bagno”. Parimenti secondo il teste Tes_4 CP_2 aveva dei problemi, ma era autosufficiente;
io l'ho visto solo in azienda o al ristorante, non essendo mai stato a casa sua;
posso dire che lui in azienda era autonomo, si muoveva da solo, andava al bagno da solo, mangiava da solo nella specie di cucina che stava lì, dove abbiamo mangiato insieme qualche volta, mentre qualche altra volta siamo andati insieme al ristorante. Lui faceva tutto da solo, accendendosi anche da solo le sigarette. Tutto ciò nonostante fosse non vedente;
ovviamente doveva mangiare cose semplici;
ad esempio non il pesce che non poteva spinarlo”. Correttamente il Tribunale ha ritenuto più attendibili le dichiarazioni dei testi e , soggetti del tutto Tes_4 Tes_3 indifferenti, rispetto a quelle delle testi e , legate da uno stretto Pt_1 Tes_2 rapporto di parentela con la lavoratrice e relative a circostanze apprese dalla stessa e constatate di persona solo in modo occasionale. Per tacer del fatto che la qualifica di assistente a persona non autosufficiente prescinde dalla situazione di non autosufficienza dell'assistito, ma dipende dal concreto ed effettivo svolgimento di funzioni di assistenza al disabile, mentre quasi tutte le mansioni riferite dalle testi e (pulizie domestiche, preparazione Pt_1 Tes_2 dei pasti, spesa e acquisti in farmacia, accompagnamento in azienda o in ospedale) sono caratteristiche dell'assistenza a persona autosufficiente di cui al livello di inquadramento B super.
Anche il terzo motivo di gravame deve essere disatteso. Osserva la Corte che i criteri ricognitivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulle ore lavorate in eccedenza per mancato godimento dei riposi settimanali e su quelle derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario sono i medesimi, gravando comunque sul lavoratore l'onere della prova di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che tale prova possa ritenersi raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni
(Cass. n. 6023 del 12.3.2009). L'appellante non considera che, non avendo censurato il capo di sentenza che ha ritenuto indimostrata l'osservanza di un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto (pari a 25 ore 7
settimanali) nessun riposo infrasettimanale era previsto e dovuto, come peraltro confermato proprio dalla teste secondo la quale “… non si è Pt_1 mai parlato, nemmeno all'inizio, di osservare mezza giornata di riposo settimanale …”. Quanto al lavoro domenicale che l'appellante assume di aver prestato a decorrere dal 2020 e fino al 4.11.2021, correttamente il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la relativa prova, ritenendo le dichiarazioni delle testi e “… sostanzialmente delle congetture sulla base di quanto loro Pt_1 Tes_2 riferito da parte della stessa lavoratrice, sì da risultare le loro deposizioni prive di valore probatorio” (così a pag. 8 della gravata sentenza). Sostanzialmente l'appellante non contesta che le dichiarazioni rese dalle suddette testi sul lavoro domenicale siano de relato e quindi prive di valore probatorio (potendo al più contribuire alla formazione del convincimento del giudice solo quando concorrano con circostanze estrinseche o con altre risultanze probatorie che ne confortino la credibilità), ma assume che se la ricorrente avesse goduto del riposo settimanale avrebbe fatto rientro nella propria abitazione ove vivevano il figlio e la teste . Tale considerazione è del tutto insufficiente a fornire Tes_2 riscontro alle dichiarazioni delle testi in quanto del tutto apodittica e indimostrata.
Deve infine trovare rigetto l'ultimo motivo di appello. Dalle buste paga prodotte nel fascicolo di primo grado di parte appellante emerge che la stessa ha goduto di ferie nel corso del rapporto e che alla cessazione dello stesso le sono state liquidate quelle non godute (pari a 29,11 giorni) per il complessivo importo di € 1.442,77. Quanto al TFR, osserva la Corte che la somma richiesta di € 7.640,73 era stata quantificato sulla base del superiore inquadramento nella qualifica C super ed in relazione al maggior periodo lavorato (sino al 31.8.2022). Ritenuto non spettante il superiore inquadramento e accertata la cessazione del rapporto al 4.11.2021, il Tribunale ha correttamente escluso che residuassero somme a credito della lavoratrice a tale titolo, ritenendo esaustivi i pagamenti risultanti dalle ricevute degli anticipi corrisposti in corso di rapporto e dall'ultimo bonifico di € 1.766,49 effettuato dopo la cessazione del rapporto.
L'appello deve pertanto trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con 8
l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)