Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1
c.da Boccacarrubba n. 38/A, c.f.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Duca,
- appellante -
CONTRO
con sede in Roma, viale Regina Margherita Controparte_1
125, c.f.: ; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Camilleri,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trapani, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 767 del 29.10.2019 col quale, su ricorso del
[...]
il medesimo Tribunale aveva intimato al Controparte_1
n. 1315/2021 r.g.
predetto, per illecita sottrazione di energia elettrica, il pagamento della somma di euro 28.729,77 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza n.
380 del 28.4.2021 revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento della somma di euro 14.364,88, oltre interessi legali dal 30.1.2019 sino al giorno dell'effettivo pagamento;
compensava per metà le spese di lite e poneva a carico del soccombente la restante metà.
ha interposto appello, di cui Parte_1 Controparte_1 costituendosi, ha invocato il rigetto.
All'esito di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal 29.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione.
La società opposta non avrebbe assolto l'onere di provare l'esistenza di atti interruttivi, non integrati, nel quinquennio dalla verifica tecnica, dalle lettere del
25.1.2019 e del 16.8.2019, e neppure allegati rispetto al termine biennale di prescrizione.
L'appello è infondato.
L'opponente ha negato di aver ricevuto la raccomandata del 25.1.2019 (ricadente nel quinquennio dal 14.4.2014, data in cui l'allaccio abusivo è stato scoperto e la pretesa creditoria è divenuta in concreto azionabile dalla società fornitrice, con conseguente decorrenza della prescrizione), ma l'attestazione di “Poste Italiane”
(all. 10 prod. opposta in primo grado) conferma la consegna alla residenza del destinatario, in data 30.1.2019, della raccomandata generica n. 617516836298, e la produzione in giudizio (stesso allegato cit.) di copia di una lettera recante nell'intestazione lo stesso numero di raccomandata fa presumere la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, in mancanza della prova, ricadente sul destinatario, del ricevimento di una missiva n. 1315/2021 r.g. 3
di contenuto diverso o di un plico privo di contenuto (Cass. 24249/2018). È appena il caso di aggiungere che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ai sensi del quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario salvo che costui provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (prova, nella specie, non fornita), rende ininfluente l'accertamento dell'identità del consegnatario della lettera.
Infondato, altresì, l'assunto della biennalità della prescrizione.
Il comma cinque dell'art. 1, L. 27.12.2017 n. 205, esclude infatti dall'applicazione del termine biennale di prescrizione del diritto della società erogatrice dell'energia elettrica, i crediti da prelievo abusivo.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellante alle spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Trapani n. 380 del 28.4.2021; condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
n. 1315/2021 r.g. 4
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1315/2021 r.g.