Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3836/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Parte_1 Nicola Urbano;
e
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa del dott. Francesco Di Bono,;
a seguito di trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione spiegata in data 7.04.2022 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 15590 del 24.02.2022 deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte. Venendo all'esame del merito della controversia va osservato che con l'ordinanza–ingiunzione innanzi menzionata l' ha ingiunto Controparte_1 all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di € 3017,45 a titolo di sanzione amministrativa per avere impiegato il lavoratore subordinato Parte_2 dall'1/01/2017 al 05/08/2017 (per una volta a settimana per 8 ore giornaliere) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (sanzione ex art. 3, comma 3 del d.l. 12/2002 conv. in l. 73/2002). A fronte di tanto parte opponente, attraverso l'opposizione di cui all'odierno vaglio, ha tra l'altro contestato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con il
. Pt_3 Sul punto la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale
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lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003). Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni. Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d.
“eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
2 In forza di quanto illustrato, la caratteristica della
“sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o no) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni. A ciò deve essere aggiunto - quanto all'indagine sugli incarichi concretamente conferiti al prestatore e alle modalità di attuazione degli stessi – che condivisibile opzione ermeneutica ha evidenziato che il discrimine dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare risolutore nell'individuazione della tipologia subordinata o autonoma del rapporto di lavoro allorquando le incombenze demandate al prestatore abbiano carattere estremamente elementare e ripetitivo o, al contrario, siano dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo. In queste ipotesi è difatti obiettivamente difficile riscontare lo svolgimento, da parte di colui che si assume datore di lavoro, di ordini e di controlli continui e pervasivi sicché - proprio a fronte di tale ridotta ingerenza datoriale – la verifica della natura subordinata del rapporto può essere condotta principalmente (e direttamente) sulla base dei criteri sussidiari innanzi citati (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 7681/2010, Cass. civ., Sez. Lav., 2931/2013, Cass. civ., Sez. Lav., 1536/2009). Sulla base di tutto quanto sopra illustrato può dunque concludersi che colui che richieda in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di tipo subordinato - allorquando non alleghi e dimostri lo svolgimento di specifiche mansioni a carattere estremamente elementare e ripetitivo o dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo - è onerato di allegare prima e provare poi l'esercizio, da parte di chi assuma essere il datore di lavoro, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare concretizzatosi (come anticipato) nell'impartizione di ordini specifici, nell'esercizio del potere disciplinare, nell'inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale, nello svolgimento di attività controllo finalizzata all'emanazione di ordini specifici e all'esercizio del citato potere disciplinare.
3 Fatta questa ampia premessa, gli elementi istruttori complessivamente raccolti non paiono offrire elementi chiari, univoci ed attendibili per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In primis difettano elementi certi in ordine alla precisa collocazione temporale dello svolgimento del rapporto che si assume subordinato ed in ordine alle giornate effettivamente lavorate. Difatti, sebbene innanzi agli ispettori il sig. Tes_1
ha dichiarato che il sig. ha lavorato
[...] Parte_2 per il sig. circa un giorno a settimana come operaio Pt_1 per tutto l'anno 2017, sempre innanzi agli ispettori, la sig.ra (moglie del sig. ha Testimone_2 Parte_2 dichiarato che il lavorava per il dal Parte_2 Pt_1 2013 al 2017, i sigg.ri sig. (figlio del sig. Persona_1
e (amico del sig. Parte_2 Testimone_3 Per_1
) hanno dichiarato che il lavorava per il
[...] Parte_2
dal 2013 solo fino all'agosto/giugno 2017 e per tre Pt_1 giorni a settimana. A fronte di tanto va anche osservato che i testi escussi nel presente giudizio (tra cui il precitato sig. Testimone_1 hanno escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. ed il . Parte_2 Pt_1 In ragione di tanto non può ritenersi accertata lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato in assenza di regolarizzazione sicché l'ordinanza impugnata deve essere integralmente annullata. La discordanza tra le risultanze (raccolte nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio) relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro, da un lato, e quelle (raccolte nella fase successiva all'instaurazione del giudizio) di tenore contrario rispetto alla sussistenza del precitato rapporto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- compensa le spese di lite.
Bari, 3.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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