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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6201/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 6201/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 6201/2021 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Emai_1 CP_1 C.F._1
Selis, elettivamente domiciliato nella via Vittone n. 29 - Olbia, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Valentina Mola, CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata nella via San Benedetto n. 13 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 10.09.2021 ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 189/2020 (R.G. 1644/2019), con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da per le CP_2
espressioni ingiuriose a lei rivolte dall'odierno appellante, per le ragioni di seguito esposte sinteticamente:
- era socia e impiegata della dedita ad CP_2 Controparte_3
attività di noleggio e manutenzione di gruppi elettrogeni, alla quale il in data 30.08.2018 CP_1
aveva commissionato un intervento presso un immobile di sua proprietà;
- eseguito il lavoro ed emessa la relativa fattura, il aveva contestato l'importo CP_1
richiesto dalla società e in data 02.05.2019 aveva inviato una e-mail indirizzata a di cui CP_2
si riporta parte del testo: “questo è il pagamento che sarà effettuato per avermi fatto perdere tempo:
(seguono numerosi segni offensivi indicanti delle mani che mostrano il dito medio in vari colori). Non
sapendo come ti piace te l'ho messo di vari colori. ”; Testimone_1
- il in risposta al sollecito di pagamento, in data 22.11.2018 aveva inviato una e-mail CP_1
alla nella quale aveva scritto “in inglese c'è un detto che tradotto in italiano dice: in culo vi CP_2
entra, ma in testa no”;
- visto il contenuto ingiurioso di tali asserzioni, la aveva convenuto il dinanzi al CP_2 CP_1
Giudice di Pace, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito accertare e dichiarare
che il convenuto ha offeso , lesa nel proprio decoro ed onore, come Parte_1 CP_2
donna e come lavoratrice, attraverso l'invio di mail contenente insulti ed ingiurie, sopra esposte, e per
l'effetto condannarlo al risarcimento del danno che il Giudice vorrà valutare entro i limiti della
propria competenza per valore;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
pagina 3 di 12 Il Giudice di Pace, all'udienza del 16.07.2019, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, aveva dichiarato la contumacia del convenuto.
La causa di primo grado, istruita documentalmente, era stata definita con sentenza n.189/2020, la quale aveva così disposto: “
1. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, 2. CP_2
condanna al pagamento in favore di , della somma di euro 2.000,00 Parte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in euro 870,00 per compenso professionale, CP_2
oltre spese vive, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna
al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Parte_1 [...]
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva”. Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado per i motivi di Parte_1
seguito esposti sinteticamente:
1. inesistenza e nullità della notifica della citazione nel procedimento di primo grado, in quanto l'appellante era residente in [...]e la notifica era avvenuta in violazione della normativa internazionale che prevede la notificazione tramite la e non tramite l'ufficiale Controparte_4
giudiziario dello Stato italiano;
2. l'attestazione della Royal Mail, prodotta dall'appellante in primo grado, è priva di valenza attestante la regolare notifica in quanto si tratta di una generica indicazione reperibile sul web e la firma presente non era stata apposta dall'appellante;
3. la firma sull'atto suddetto non poteva essere stata apposta dall'appellante, poiché in data
20.12.2018 egli si trovava in Tanzania;
pagina 4 di 12 4. in ogni caso, l'indirizzo a cui era stata inviata la notifica non era quello di residenza dell'appellante, posto che il aveva venduto l'immobile indicato nell'indirizzo due anni CP_1
prima e si era trasferito altrove;
5. improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita;
6. in ogni caso, i documenti informatici prodotti contro l'appellante non hanno alcuna valenza probatoria e non vi è nessun elemento di riscontro circa il fatto che la e-mail fosse stata effettivamente scritta dal CP_1
7. la quantificazione del danno appare eccessiva rispetto alla condotta contestata.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale,
in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Cagliari, Dott.ssa Rosangela
Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019, per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del primo
grado di giudizio per i motivi sopra esposti e per l'effetto a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari,
Giudice designando, all'udienza del giorno 15/12/2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e
nelle forme stabilite degli artt. 347 e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima
dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, u.c., c.p.c., con espressa
avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167
e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. e
che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le
seguenti
pagina 5 di 12 CONCLUSIONI
voglia l'adito Tribunale in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Cagliari,
Dott.ssa Rosangela Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019, per i motivi meglio dedotti nel
presente atto;
in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del primo
grado di giudizio per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare la nullità del giudizio di primo
grado e della sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Cagliari,
Dott.ssa Rosangela Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019;
in subordine, gradatamente
- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio
e per l'effetto rimettere la causa al Giudice del primo grado;
- dichiarare l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione della negoziazione assistita;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di
Pace di Cagliari, Dott.ssa Rosangela Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019, rigettare le
domande formulate nel giudizio di primo grado o comunque ridurne le quantificazioni per i motivi in
narrativa;
-in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita in appello con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
16.12.2021, contestando i motivi d'appello per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
- inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per la genericità dei motivi;
pagina 6 di 12 - inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 327, 1 comma, c.p.c. in quanto proposto oltre i termini di legge;
- la notifica dell'atto di citazione del primo grado era stata effettuata regolarmente in virtù del
Regolamento della Comunità Europea n. 1393/2007, art 14, che prevede la facoltà di notifica tramite il servizio postale dello Stato membro, anche tramite lettera raccomandata;
- la temporanea assenza dell'appellante presso l'abitazione non poteva inficiare la regolarità della notifica, così come l'atto di vendita prodotto in giudizio, trattandosi di un modulo senza sottoscrizione e data certa;
- l'invito per la negoziazione assistita era stato inviato al convenuto a mezzo di raccomandata a.r.
in data 06.10.2021 e ricevuto in data 11.10.2021, al quale lo stesso non aveva dato seguito;
- il disconoscimento della e-mail da parte del non priva le stesse di valore probatorio CP_1
riconosciuto dalla Suprema Corte;
- la quantificazione del danno non era stata eccessiva vista la gravità e la lesività dell'addebito,
considerati anche i suoi contenuti sessisti.
Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
per violazione dell'art.342 c.p.c. ovvero perchè tardivo, ai sensi dell'art.327 primo Parte_1
comma c.p.c.;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale rigettare la richiesta di sospensione della esecutività
della sentenza;
3) nel merito:
pagina 7 di 12 a) nella denegata ipotesi in cui dovesse accogliere l'eccezione di inesistenza e/o nullità della
notifica, salvo gravame, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la
sentenza n.189/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari;
b) in subordine, rimettere la causa al Giudice del primo grado;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”:
L'appellante ha richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, che è stata rigettata da questo Tribunale con ordinanza in data 21.12.2021 per l'insussistenza di gravi e fondati motivi per la concessione della sospensione.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale,
preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione sollevata dall'appellata sull'inammissibilità
dell'atto di appello per violazione dell'art. 327, 1 comma, c.p.c. in quanto proposto oltre i termini di legge.
L'eccezione è infondata.
Infatti, l'art. 327, 2 comma, c.p.c. dispone che il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, “non si applica quando la parte contumace
dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di
essa e per la nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.”.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, per i motivi meglio esposti di seguito, questo Tribunale ritiene che l'appellante abbia dimostrato l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione dinanzi al giudice di prime cure, cosicché il termine di decorrenza invocato dall'appellata non trova applicazione.
Si deve ora passare ad esaminare il motivo d'appello di cui al superiore punto 1, relativo al diritto applicabile in teme di notifica di atti giudiziari all'estero.
L'appellante ha sostenuto che al caso di specie deve essere applicata la Convenzione dell'Aja del
1965, in base alla quale la modalità di notifica tramite servizio postale è consentita solo in caso di non opposizione dello Stato destinatario. Pertanto - secondo l'appellante - in virtù dell'opposizione del
Regno Unito, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata mediante la . Controparte_4
Il motivo di appello è infondato.
A tal proposito, è fatto notorio che il Regno Unito aveva cessato di far parte dell'Unione Europea
a decorrere dal 31.01.2020, in applicazione della procedura dell'art. 50 del Trattato sull'Unione
Europea.
Si deve però rilevare che, nel caso di specie, la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado era stata effettuata in data 20.12.2018, quando ancora l'Inghilterra faceva parte dell'Unione Europea.
Pertanto, la disciplina applicabile era quella dettata dall'art. 14 del Regolamento UE n.
1393/2007, il quale dispone che “ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti
giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente”.
Tanto premesso, alla luce della normativa europea citata, questo Tribunale ritiene che la notifica dell'atto di citazione fosse stata eseguita regolarmente dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale dello Stato italiano.
pagina 9 di 12 Devono a questo punto essere esaminati i motivi di appello nn. 2-3-4 che sono trattati congiuntamente in quanto relativi alla inesistenza della notifica dell'atto di citazione del processo di primo grado eseguita in violazione della normativa internazionale.
I motivi sono fondati.
Si deve premettere che il nell'atto di appello, ha disconosciuto l'autenticità della CP_1
firma riportata nel tracciamento della notifica della Royal Mail allegato alla citazione in primo grado,
sostenendo che tale atto giudiziario non gli è mai stato consegnato e che la firma non è stata da lui redatta.
Questo Tribunale ritiene che vi sia una molteplicità di elementi dai quali desumere la fondatezza delle doglianze dell'appellante.
In primo luogo, l'indirizzo presso il quale era stata eseguita la notifica era riferibile ad un immobile che non era più di proprietà del essendo stato alienato a terzi in data 01.03.2016, CP_1
ossia due anni prima della notifica della citazione in primo grado in data 20.12.2018 (produzione appellante doc. n. 3).
A conferma di tale assunto, si deve osservare che, dopo la vendita dell'immobile, il CP_1
riceveva le tasse municipali e le comunicazioni ufficiali dalla propria banca presso il nuovo indirizzo,
come risulta dalla documentazione prodotta (prod. appellante, doc. n. 4 e 5).
In secondo luogo, questo Tribunale ritiene che il documento proveniente dalla Royal Mail “Track
your item”, sul quale il Giudice di Pace aveva fondato la dichiarazione di contumacia del convenuto,
non sia comunque idoneo - secondo le regole del nostro diritto interno - a dimostrare la regolarità della notifica (produzione appellata, doc. n. 1 fascicolo primo grado).
pagina 10 di 12 Infatti, in base all'art. 139 c.p.c., in assenza del destinatario l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto consegnare copia dell'atto “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda,
purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Al contrario, nel documento in atti, non è dato individuare il soggetto che aveva apposto la firma attestante la ricevuta della notifica dell'atto giudiziario proveniente dall'Italia, poiché non si precisa l'identità del soggetto che aveva ricevuto l'atto né in quale veste al medesimo fosse stato consegnato.
A ciò si aggiunga che l'appellante ha provato, tramite le copie del proprio passaporto, che dal
16.12.2018 al 30.12.2018 si trovava in Tanzania piuttosto che in Inghilterra, pertanto in data
20.12.2018 non poteva avere apposto la firma sul documento della Royal Mail.
Infine, ad ulteriore conferma di quanto premesso, si deve sottolineare che la firma apposta sul documento della Royal Mail - senza necessità di incarico ad un CTU non essendovi stata richiesta dalle parti - risulta palesemente differente dalle firme autografe redatte pacificamente dal nella CP_1
procura alle liti e nell'atto di vendita della casa.
Quanto premesso consente di ritenere che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio debba ritenersi inesistente, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio davanti al Giudice
di prime cure, davanti al quale pertanto il giudizio dovrà esser rinnovato per il disposto dell'art. 354
c.p.c.
Deve inoltre essere accolto il motivo d'appello n. 5 relativo all'improcedibilità della domanda proposta dinanzi al Giudice di prime cure per mancato avvio della negoziazione assistita.
A tal proposito, infatti, l'art 3 D.L. 132/2014 dispone che chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che “l'esperimento del
procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
pagina 11 di 12 Nel caso in esame, è pacifico e documentato in atti che l'invito di cui sopra non era stato effettuato dalla parte attrice prima dell'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice di Pace, ma soltanto in data 06.10.2021, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta in data
10.09.2021.
Da ciò consegue che la domanda, non essendosi verificata la condizione di procedibilità, doveva essere considerata improcedibile.
Dall'accoglimento dei motivi d'appello relativi alla regolarità della notifica e alla condizione di procedibilità consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello attinenti al merito della causa.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo al minimo secondo il valore della causa
(esclusa la fase dell'istruttoria), seguono la regola della soccombenza e sono poste per 2/3 a carico della parte appellata, tenuto conto dell'infondatezza del primo motivo di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello:
1. in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado a e dei successivi atti processuali;
Parte_1
2. per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado, davanti al quale le parti interessate dovranno provvedere alla riassunzione nei termini di legge ai fini della rinnovazione del giudizio;
3. condanna alla rifusione a favore di delle CP_2 Parte_1
spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate nella misura di complessivi euro 684,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, pari ai 2/3 delle spese rimanendo compensata la restante parte.
Cagliari, 11/06/2025
Il Giudice
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 6201/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 6201/2021 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Emai_1 CP_1 C.F._1
Selis, elettivamente domiciliato nella via Vittone n. 29 - Olbia, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Valentina Mola, CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata nella via San Benedetto n. 13 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 10.09.2021 ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 189/2020 (R.G. 1644/2019), con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da per le CP_2
espressioni ingiuriose a lei rivolte dall'odierno appellante, per le ragioni di seguito esposte sinteticamente:
- era socia e impiegata della dedita ad CP_2 Controparte_3
attività di noleggio e manutenzione di gruppi elettrogeni, alla quale il in data 30.08.2018 CP_1
aveva commissionato un intervento presso un immobile di sua proprietà;
- eseguito il lavoro ed emessa la relativa fattura, il aveva contestato l'importo CP_1
richiesto dalla società e in data 02.05.2019 aveva inviato una e-mail indirizzata a di cui CP_2
si riporta parte del testo: “questo è il pagamento che sarà effettuato per avermi fatto perdere tempo:
(seguono numerosi segni offensivi indicanti delle mani che mostrano il dito medio in vari colori). Non
sapendo come ti piace te l'ho messo di vari colori. ”; Testimone_1
- il in risposta al sollecito di pagamento, in data 22.11.2018 aveva inviato una e-mail CP_1
alla nella quale aveva scritto “in inglese c'è un detto che tradotto in italiano dice: in culo vi CP_2
entra, ma in testa no”;
- visto il contenuto ingiurioso di tali asserzioni, la aveva convenuto il dinanzi al CP_2 CP_1
Giudice di Pace, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito accertare e dichiarare
che il convenuto ha offeso , lesa nel proprio decoro ed onore, come Parte_1 CP_2
donna e come lavoratrice, attraverso l'invio di mail contenente insulti ed ingiurie, sopra esposte, e per
l'effetto condannarlo al risarcimento del danno che il Giudice vorrà valutare entro i limiti della
propria competenza per valore;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
pagina 3 di 12 Il Giudice di Pace, all'udienza del 16.07.2019, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, aveva dichiarato la contumacia del convenuto.
La causa di primo grado, istruita documentalmente, era stata definita con sentenza n.189/2020, la quale aveva così disposto: “
1. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, 2. CP_2
condanna al pagamento in favore di , della somma di euro 2.000,00 Parte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in euro 870,00 per compenso professionale, CP_2
oltre spese vive, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna
al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Parte_1 [...]
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva”. Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado per i motivi di Parte_1
seguito esposti sinteticamente:
1. inesistenza e nullità della notifica della citazione nel procedimento di primo grado, in quanto l'appellante era residente in [...]e la notifica era avvenuta in violazione della normativa internazionale che prevede la notificazione tramite la e non tramite l'ufficiale Controparte_4
giudiziario dello Stato italiano;
2. l'attestazione della Royal Mail, prodotta dall'appellante in primo grado, è priva di valenza attestante la regolare notifica in quanto si tratta di una generica indicazione reperibile sul web e la firma presente non era stata apposta dall'appellante;
3. la firma sull'atto suddetto non poteva essere stata apposta dall'appellante, poiché in data
20.12.2018 egli si trovava in Tanzania;
pagina 4 di 12 4. in ogni caso, l'indirizzo a cui era stata inviata la notifica non era quello di residenza dell'appellante, posto che il aveva venduto l'immobile indicato nell'indirizzo due anni CP_1
prima e si era trasferito altrove;
5. improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita;
6. in ogni caso, i documenti informatici prodotti contro l'appellante non hanno alcuna valenza probatoria e non vi è nessun elemento di riscontro circa il fatto che la e-mail fosse stata effettivamente scritta dal CP_1
7. la quantificazione del danno appare eccessiva rispetto alla condotta contestata.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale,
in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Cagliari, Dott.ssa Rosangela
Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019, per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del primo
grado di giudizio per i motivi sopra esposti e per l'effetto a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari,
Giudice designando, all'udienza del giorno 15/12/2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e
nelle forme stabilite degli artt. 347 e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima
dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, u.c., c.p.c., con espressa
avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167
e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. e
che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le
seguenti
pagina 5 di 12 CONCLUSIONI
voglia l'adito Tribunale in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Cagliari,
Dott.ssa Rosangela Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019, per i motivi meglio dedotti nel
presente atto;
in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del primo
grado di giudizio per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare la nullità del giudizio di primo
grado e della sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Cagliari,
Dott.ssa Rosangela Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019;
in subordine, gradatamente
- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio
e per l'effetto rimettere la causa al Giudice del primo grado;
- dichiarare l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione della negoziazione assistita;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 189/2020 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di
Pace di Cagliari, Dott.ssa Rosangela Boi, nel procedimento iscritto al R.A.C. 1644/2019, rigettare le
domande formulate nel giudizio di primo grado o comunque ridurne le quantificazioni per i motivi in
narrativa;
-in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita in appello con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
16.12.2021, contestando i motivi d'appello per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
- inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per la genericità dei motivi;
pagina 6 di 12 - inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 327, 1 comma, c.p.c. in quanto proposto oltre i termini di legge;
- la notifica dell'atto di citazione del primo grado era stata effettuata regolarmente in virtù del
Regolamento della Comunità Europea n. 1393/2007, art 14, che prevede la facoltà di notifica tramite il servizio postale dello Stato membro, anche tramite lettera raccomandata;
- la temporanea assenza dell'appellante presso l'abitazione non poteva inficiare la regolarità della notifica, così come l'atto di vendita prodotto in giudizio, trattandosi di un modulo senza sottoscrizione e data certa;
- l'invito per la negoziazione assistita era stato inviato al convenuto a mezzo di raccomandata a.r.
in data 06.10.2021 e ricevuto in data 11.10.2021, al quale lo stesso non aveva dato seguito;
- il disconoscimento della e-mail da parte del non priva le stesse di valore probatorio CP_1
riconosciuto dalla Suprema Corte;
- la quantificazione del danno non era stata eccessiva vista la gravità e la lesività dell'addebito,
considerati anche i suoi contenuti sessisti.
Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
per violazione dell'art.342 c.p.c. ovvero perchè tardivo, ai sensi dell'art.327 primo Parte_1
comma c.p.c.;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale rigettare la richiesta di sospensione della esecutività
della sentenza;
3) nel merito:
pagina 7 di 12 a) nella denegata ipotesi in cui dovesse accogliere l'eccezione di inesistenza e/o nullità della
notifica, salvo gravame, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la
sentenza n.189/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari;
b) in subordine, rimettere la causa al Giudice del primo grado;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”:
L'appellante ha richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, che è stata rigettata da questo Tribunale con ordinanza in data 21.12.2021 per l'insussistenza di gravi e fondati motivi per la concessione della sospensione.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive
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Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale,
preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione sollevata dall'appellata sull'inammissibilità
dell'atto di appello per violazione dell'art. 327, 1 comma, c.p.c. in quanto proposto oltre i termini di legge.
L'eccezione è infondata.
Infatti, l'art. 327, 2 comma, c.p.c. dispone che il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, “non si applica quando la parte contumace
dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di
essa e per la nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.”.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, per i motivi meglio esposti di seguito, questo Tribunale ritiene che l'appellante abbia dimostrato l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione dinanzi al giudice di prime cure, cosicché il termine di decorrenza invocato dall'appellata non trova applicazione.
Si deve ora passare ad esaminare il motivo d'appello di cui al superiore punto 1, relativo al diritto applicabile in teme di notifica di atti giudiziari all'estero.
L'appellante ha sostenuto che al caso di specie deve essere applicata la Convenzione dell'Aja del
1965, in base alla quale la modalità di notifica tramite servizio postale è consentita solo in caso di non opposizione dello Stato destinatario. Pertanto - secondo l'appellante - in virtù dell'opposizione del
Regno Unito, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata mediante la . Controparte_4
Il motivo di appello è infondato.
A tal proposito, è fatto notorio che il Regno Unito aveva cessato di far parte dell'Unione Europea
a decorrere dal 31.01.2020, in applicazione della procedura dell'art. 50 del Trattato sull'Unione
Europea.
Si deve però rilevare che, nel caso di specie, la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado era stata effettuata in data 20.12.2018, quando ancora l'Inghilterra faceva parte dell'Unione Europea.
Pertanto, la disciplina applicabile era quella dettata dall'art. 14 del Regolamento UE n.
1393/2007, il quale dispone che “ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti
giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente”.
Tanto premesso, alla luce della normativa europea citata, questo Tribunale ritiene che la notifica dell'atto di citazione fosse stata eseguita regolarmente dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale dello Stato italiano.
pagina 9 di 12 Devono a questo punto essere esaminati i motivi di appello nn. 2-3-4 che sono trattati congiuntamente in quanto relativi alla inesistenza della notifica dell'atto di citazione del processo di primo grado eseguita in violazione della normativa internazionale.
I motivi sono fondati.
Si deve premettere che il nell'atto di appello, ha disconosciuto l'autenticità della CP_1
firma riportata nel tracciamento della notifica della Royal Mail allegato alla citazione in primo grado,
sostenendo che tale atto giudiziario non gli è mai stato consegnato e che la firma non è stata da lui redatta.
Questo Tribunale ritiene che vi sia una molteplicità di elementi dai quali desumere la fondatezza delle doglianze dell'appellante.
In primo luogo, l'indirizzo presso il quale era stata eseguita la notifica era riferibile ad un immobile che non era più di proprietà del essendo stato alienato a terzi in data 01.03.2016, CP_1
ossia due anni prima della notifica della citazione in primo grado in data 20.12.2018 (produzione appellante doc. n. 3).
A conferma di tale assunto, si deve osservare che, dopo la vendita dell'immobile, il CP_1
riceveva le tasse municipali e le comunicazioni ufficiali dalla propria banca presso il nuovo indirizzo,
come risulta dalla documentazione prodotta (prod. appellante, doc. n. 4 e 5).
In secondo luogo, questo Tribunale ritiene che il documento proveniente dalla Royal Mail “Track
your item”, sul quale il Giudice di Pace aveva fondato la dichiarazione di contumacia del convenuto,
non sia comunque idoneo - secondo le regole del nostro diritto interno - a dimostrare la regolarità della notifica (produzione appellata, doc. n. 1 fascicolo primo grado).
pagina 10 di 12 Infatti, in base all'art. 139 c.p.c., in assenza del destinatario l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto consegnare copia dell'atto “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda,
purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Al contrario, nel documento in atti, non è dato individuare il soggetto che aveva apposto la firma attestante la ricevuta della notifica dell'atto giudiziario proveniente dall'Italia, poiché non si precisa l'identità del soggetto che aveva ricevuto l'atto né in quale veste al medesimo fosse stato consegnato.
A ciò si aggiunga che l'appellante ha provato, tramite le copie del proprio passaporto, che dal
16.12.2018 al 30.12.2018 si trovava in Tanzania piuttosto che in Inghilterra, pertanto in data
20.12.2018 non poteva avere apposto la firma sul documento della Royal Mail.
Infine, ad ulteriore conferma di quanto premesso, si deve sottolineare che la firma apposta sul documento della Royal Mail - senza necessità di incarico ad un CTU non essendovi stata richiesta dalle parti - risulta palesemente differente dalle firme autografe redatte pacificamente dal nella CP_1
procura alle liti e nell'atto di vendita della casa.
Quanto premesso consente di ritenere che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio debba ritenersi inesistente, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio davanti al Giudice
di prime cure, davanti al quale pertanto il giudizio dovrà esser rinnovato per il disposto dell'art. 354
c.p.c.
Deve inoltre essere accolto il motivo d'appello n. 5 relativo all'improcedibilità della domanda proposta dinanzi al Giudice di prime cure per mancato avvio della negoziazione assistita.
A tal proposito, infatti, l'art 3 D.L. 132/2014 dispone che chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che “l'esperimento del
procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
pagina 11 di 12 Nel caso in esame, è pacifico e documentato in atti che l'invito di cui sopra non era stato effettuato dalla parte attrice prima dell'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice di Pace, ma soltanto in data 06.10.2021, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta in data
10.09.2021.
Da ciò consegue che la domanda, non essendosi verificata la condizione di procedibilità, doveva essere considerata improcedibile.
Dall'accoglimento dei motivi d'appello relativi alla regolarità della notifica e alla condizione di procedibilità consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello attinenti al merito della causa.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo al minimo secondo il valore della causa
(esclusa la fase dell'istruttoria), seguono la regola della soccombenza e sono poste per 2/3 a carico della parte appellata, tenuto conto dell'infondatezza del primo motivo di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello:
1. in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado a e dei successivi atti processuali;
Parte_1
2. per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado, davanti al quale le parti interessate dovranno provvedere alla riassunzione nei termini di legge ai fini della rinnovazione del giudizio;
3. condanna alla rifusione a favore di delle CP_2 Parte_1
spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate nella misura di complessivi euro 684,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, pari ai 2/3 delle spese rimanendo compensata la restante parte.
Cagliari, 11/06/2025
Il Giudice
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