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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2021 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
Cod. Fisc. e P. IVA ) in persona del procuratore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Claudio Coggiatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, alla Via Antonio Stoppani n.1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.05.2021, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il in persona del l.r.p.t., deducendo che: Controparte_1
la stessa era divenuta titolare, in virtù di contratti di cessione pro soluto, dei seguenti crediti: a) €
488.068,70 per sorte capitale;
b) € 13.804,51, alla data del 27 maggio 2021, per gli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
c) crediti riguardanti interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla
1 data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 cod. civ., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) €25.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, recante in rubrica Part
“Risarcimento dei costi di recupero”; i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a oggetto di giudizio, ammontanti ad € 488.068,70, erano portati dalle fatture delle società Telecom AL S.p.A.,
EN EN S.p.A., Municipia S.p.A. e RA Document ON S.p.A., emesse a titolo di corrispettivo di somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente e cedute da queste ultime Part all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti, redatti in forma scritta e notificati all'Ente; tali contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
Part inerenti o comunque accessorie ai crediti e al loro esercizio;
la in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, è pertanto legittimata a richiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 488.068,70 ; l'intimazione volta ad ottenere, in via stragiudiziale, il pagamento del dovuto, è rimasta inadempiuta dall'Ente che non ha contestato né l'ammontare dei crediti, né, a monte, l'erogazione dei servizi per il cui pagamento le fatture sono state emesse, anzi, usufruendo pacificamente dei servizi e delle forniture erogati/e in suo favore.
L'attrice, pertanto, domandava: in via principale , accertarsi e dichiararsi il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al relativo pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
488.068,70 per sorte capitale;
degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte sino al saldo;
di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
di € 25.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, addebitati a titolo di risarcimento forfettario del danno;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto di Parte_1
d ottenere il pagamento da parte dell'Ente, e per l'effetto, condannarsi il
[...] Controparte_2
2
[...] in persona del l.r.p.t. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte Parte_1
capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e dell'importo dovuto, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
in via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo Parte_1
per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito, all'udienza del 15.1.25 il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
L'attrice ha allegato l'atto di fusione, autenticato dal Notaio di Milano in data Persona_1
1.3.21, rep. 11345, racc. 6043, con il quale la denominazione assunta da Parte_1 [...]
ha incorporato Controparte_3 Controparte_4
Nel doc. 3, elenco riepilogativo, sono riportati i dati relativi alle fatture emesse dalle società Telecom
AL S.p.A. (n. 60 fatture per un totale di €41.858,86), EN EN S.p.A. (n.567 fatture per un totale €414.291,67), Municipia S.p.A. (n.3 fatture per un totale di € 31.443,66) e RA Document
ON S.p.A. (n.2 fatture per un totale di €474,51), per un ammontare complessivo di €
488.068,70.
È allegata, inoltre, la fattura n. 90008544 del 27.05.21 (e il relativo elenco nel quale è stata riepilogata) di Bff inviata al recante la dicitura “Spese recupero a debitore” per un importo Controparte_1 complessivo di € 25.280,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno (€40,00 moltiplicato per n.632 fatture, indicate nel dettaglio allegato alla fattura n.90008544).
Parte attrice ha allegato i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di Per quanto concerne la cessione di crediti CP_1
da EN EN S.p.a. a ssa è stata notificata al Comune di il 27/03/2021. Parte_1 CP_1
Per quanto riguarda, invece, le altre società, si evince la cessione dei crediti di
[...]
a (data accettazione e consegna al Comune di Controparte_5 Parte_1 CP_1
25.03.21); la cessione dei crediti di Municipia S.p.A. a (data di Controparte_6
accettazione e consegna al Comune di 26.01.21); la cessione di crediti di Telecom AL CP_1
3 S.p.A. a (data di accettazione e consegna al Comune di Controparte_6 CP_1
8.01.21).
Alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice ha allegato: fatture in linea capitale ed esiti SDI
Municipia e la documentazione inclusa nell'allegato denominato “documentazione contrattuale
Municipia”.
Il doc. 12 della memoria ex art. 183, c.6, n. 2, c.p.c. si compone di “fatture ed esiti SDI” RA
Document ON.
Il doc. 13 della memoria ex art. 183, c.6, n.2, c.p.c. si compone di due “ordini diretti di acquisto” dei
Fotocopiatori Settore Segreteria Generale (nr. Identificativo ordine 4607109 e 4737768), in cui il fornitore risulta la e l'amministrazione Controparte_5
contraente il Controparte_1
Al doc. 14 della memoria ex art. 183, c.6, n.2 c.p.c. sono allegate le fatture della Telecom rispettivamente del 4°,5° e 6° periodo 2020. Per il periodo 4° che va da Aprile a Maggio sono presenti n.18 di fatture ( €435,86; €156,46 ; €2.029,53 ; €212,48; € 283,07 ; €260,89; €8.499,04; € 211,88; €
1243,60; €334,74; €211,88; € 174,74; €154,35; € 168,59; €523,53; €337,00; €283,07 ; € 334,63), per il periodo 5° che va da Giugno a Luglio vi sono n. 20 fatture ( €433,68; €155,27; €2.004,58; €213,53;
€176,01; €9193,29; € 285,25; €168,19; €166,14; €125,58; €126,78; €673,03; €339,33; € 337,31; €
337,21; €213,53; €285,25; € 125,58; €214,05; €1289,96) e per il periodo 6° che va da Agosto a
Settembre vi sono n. 22 fatture (€1981,34; €155,38; €437,58; €154,78; €215,87; €340,94; €9.427,54;
€215,87; € 1.289,96; €119,48; €673,03; €216,46; €343,27; €154,00; €120,68; €154,82; €288,40; €
288,40; € 341,04; €119;48; €178,00; €155,21).
È stata inoltre allegata, da parte attrice, la documentazione contrattuale inerente al rapporto tra il e la Telecom, avente ad oggetto “Fornitura Kit SisCMPC e servizi connessi”. Controparte_1
Va evidenziato che: “l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3184 del 18/02/2016); in base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
4 In base alla documentazione allegata nei limiti delle preclusioni istruttorie, la domanda attorea è fondata con riguardo ai crediti ceduti dalle società Telecom AL S.p.A. (n. 60 fatture per un totale di € 41.858,86), Municipia S.p.A. (n.3 fatture per un totale di € 31.443,66) e RA Document
ON S.p.A. (n.2 fatture per un totale di € 474,51), sicché l'ammontare complessivo dei crediti appena menzionati è pari ad € 73.777,03.
Tali crediti sono corroborati dalla documentazione contrattuale prodotta e dalle fatture allegate;
pertanto, si ritiene fondata la relativa pretesa creditoria.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) quando il rapporto “sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998)”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, pur evidenziando che in caso di contumacia non è applicabile in principio di non contestazione (cfr. Cass. 14623/2009), precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice” (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2) (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda...tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301)".
Va, altresì, precisato che, anche qualora la domanda principale fosse ritenuta infondata per nullità del titolo contrattuale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015, secondo cui “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”),
5 relativamente ai predetti crediti, questi sarebbero comunque da riconoscere, per le esposte ragioni, sulla scorta della domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice “in via ulteriormente subordinata”.
“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. Sez. U., Sentenza
n. 33954 del 05/12/2023).
Sono inoltre dovuti: gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 2.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno
(€ 40,00 moltiplicato per n. 65 fatture).
Il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1566/2023).
Va rilevato, infine, che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12043 del 01/07/2004).
6 Invece, i crediti ceduti dall'EN EN S.p.A. non sono adeguatamente provati dai meri elenchi allegati all'atto di citazione, avendo l'attrice prodotto le fatture e la documentazione contrattuale relativa ai medesimi tardivamente, ossia in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata il 21.2.22.
Nella stessa, infatti, l'attrice ha dichiarato di “produrre ulteriore documentazione”, depositando, “con numerazione progressiva rispetto a quella versata in atti a corredo dell'atto di citazione”, gli allegati n. 17, “fatture EN EN” e n. 18 “documentazione contrattuale EN EN”. La documentazione prodotta nel rispetto delle preclusioni istruttorie, indi entro il termine di deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non si appalesa sufficiente nemmeno a fondare, con riguardo a tali crediti, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice “in via ulteriormente subordinata”.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'attrice ha chiesto “in via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1 parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a . Parte_1
Evidenziato che “nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi”
(Cass. n. 26043/2020) e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a €
260.000, parametrato al decisum), seguono la soccombenza di parte convenuta, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 787/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata dall'attrice in via subordinata, condanna il CP_1
convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, di:
-€ 73.777,03 per sorte capitale;
-interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs.
n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
7 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
3 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-€ 2.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno (€ 40,00 moltiplicato per n. 65 fatture);
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in CP_1
p.l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi, € 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 10.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2021 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
Cod. Fisc. e P. IVA ) in persona del procuratore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Claudio Coggiatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, alla Via Antonio Stoppani n.1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.05.2021, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il in persona del l.r.p.t., deducendo che: Controparte_1
la stessa era divenuta titolare, in virtù di contratti di cessione pro soluto, dei seguenti crediti: a) €
488.068,70 per sorte capitale;
b) € 13.804,51, alla data del 27 maggio 2021, per gli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
c) crediti riguardanti interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla
1 data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 cod. civ., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) €25.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, recante in rubrica Part
“Risarcimento dei costi di recupero”; i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a oggetto di giudizio, ammontanti ad € 488.068,70, erano portati dalle fatture delle società Telecom AL S.p.A.,
EN EN S.p.A., Municipia S.p.A. e RA Document ON S.p.A., emesse a titolo di corrispettivo di somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente e cedute da queste ultime Part all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti, redatti in forma scritta e notificati all'Ente; tali contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
Part inerenti o comunque accessorie ai crediti e al loro esercizio;
la in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, è pertanto legittimata a richiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 488.068,70 ; l'intimazione volta ad ottenere, in via stragiudiziale, il pagamento del dovuto, è rimasta inadempiuta dall'Ente che non ha contestato né l'ammontare dei crediti, né, a monte, l'erogazione dei servizi per il cui pagamento le fatture sono state emesse, anzi, usufruendo pacificamente dei servizi e delle forniture erogati/e in suo favore.
L'attrice, pertanto, domandava: in via principale , accertarsi e dichiararsi il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al relativo pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
488.068,70 per sorte capitale;
degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte sino al saldo;
di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
di € 25.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, addebitati a titolo di risarcimento forfettario del danno;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto di Parte_1
d ottenere il pagamento da parte dell'Ente, e per l'effetto, condannarsi il
[...] Controparte_2
2
[...] in persona del l.r.p.t. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte Parte_1
capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e dell'importo dovuto, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
in via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo Parte_1
per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito, all'udienza del 15.1.25 il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
L'attrice ha allegato l'atto di fusione, autenticato dal Notaio di Milano in data Persona_1
1.3.21, rep. 11345, racc. 6043, con il quale la denominazione assunta da Parte_1 [...]
ha incorporato Controparte_3 Controparte_4
Nel doc. 3, elenco riepilogativo, sono riportati i dati relativi alle fatture emesse dalle società Telecom
AL S.p.A. (n. 60 fatture per un totale di €41.858,86), EN EN S.p.A. (n.567 fatture per un totale €414.291,67), Municipia S.p.A. (n.3 fatture per un totale di € 31.443,66) e RA Document
ON S.p.A. (n.2 fatture per un totale di €474,51), per un ammontare complessivo di €
488.068,70.
È allegata, inoltre, la fattura n. 90008544 del 27.05.21 (e il relativo elenco nel quale è stata riepilogata) di Bff inviata al recante la dicitura “Spese recupero a debitore” per un importo Controparte_1 complessivo di € 25.280,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno (€40,00 moltiplicato per n.632 fatture, indicate nel dettaglio allegato alla fattura n.90008544).
Parte attrice ha allegato i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di Per quanto concerne la cessione di crediti CP_1
da EN EN S.p.a. a ssa è stata notificata al Comune di il 27/03/2021. Parte_1 CP_1
Per quanto riguarda, invece, le altre società, si evince la cessione dei crediti di
[...]
a (data accettazione e consegna al Comune di Controparte_5 Parte_1 CP_1
25.03.21); la cessione dei crediti di Municipia S.p.A. a (data di Controparte_6
accettazione e consegna al Comune di 26.01.21); la cessione di crediti di Telecom AL CP_1
3 S.p.A. a (data di accettazione e consegna al Comune di Controparte_6 CP_1
8.01.21).
Alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice ha allegato: fatture in linea capitale ed esiti SDI
Municipia e la documentazione inclusa nell'allegato denominato “documentazione contrattuale
Municipia”.
Il doc. 12 della memoria ex art. 183, c.6, n. 2, c.p.c. si compone di “fatture ed esiti SDI” RA
Document ON.
Il doc. 13 della memoria ex art. 183, c.6, n.2, c.p.c. si compone di due “ordini diretti di acquisto” dei
Fotocopiatori Settore Segreteria Generale (nr. Identificativo ordine 4607109 e 4737768), in cui il fornitore risulta la e l'amministrazione Controparte_5
contraente il Controparte_1
Al doc. 14 della memoria ex art. 183, c.6, n.2 c.p.c. sono allegate le fatture della Telecom rispettivamente del 4°,5° e 6° periodo 2020. Per il periodo 4° che va da Aprile a Maggio sono presenti n.18 di fatture ( €435,86; €156,46 ; €2.029,53 ; €212,48; € 283,07 ; €260,89; €8.499,04; € 211,88; €
1243,60; €334,74; €211,88; € 174,74; €154,35; € 168,59; €523,53; €337,00; €283,07 ; € 334,63), per il periodo 5° che va da Giugno a Luglio vi sono n. 20 fatture ( €433,68; €155,27; €2.004,58; €213,53;
€176,01; €9193,29; € 285,25; €168,19; €166,14; €125,58; €126,78; €673,03; €339,33; € 337,31; €
337,21; €213,53; €285,25; € 125,58; €214,05; €1289,96) e per il periodo 6° che va da Agosto a
Settembre vi sono n. 22 fatture (€1981,34; €155,38; €437,58; €154,78; €215,87; €340,94; €9.427,54;
€215,87; € 1.289,96; €119,48; €673,03; €216,46; €343,27; €154,00; €120,68; €154,82; €288,40; €
288,40; € 341,04; €119;48; €178,00; €155,21).
È stata inoltre allegata, da parte attrice, la documentazione contrattuale inerente al rapporto tra il e la Telecom, avente ad oggetto “Fornitura Kit SisCMPC e servizi connessi”. Controparte_1
Va evidenziato che: “l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3184 del 18/02/2016); in base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
4 In base alla documentazione allegata nei limiti delle preclusioni istruttorie, la domanda attorea è fondata con riguardo ai crediti ceduti dalle società Telecom AL S.p.A. (n. 60 fatture per un totale di € 41.858,86), Municipia S.p.A. (n.3 fatture per un totale di € 31.443,66) e RA Document
ON S.p.A. (n.2 fatture per un totale di € 474,51), sicché l'ammontare complessivo dei crediti appena menzionati è pari ad € 73.777,03.
Tali crediti sono corroborati dalla documentazione contrattuale prodotta e dalle fatture allegate;
pertanto, si ritiene fondata la relativa pretesa creditoria.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) quando il rapporto “sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998)”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, pur evidenziando che in caso di contumacia non è applicabile in principio di non contestazione (cfr. Cass. 14623/2009), precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice” (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2) (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda...tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301)".
Va, altresì, precisato che, anche qualora la domanda principale fosse ritenuta infondata per nullità del titolo contrattuale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015, secondo cui “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”),
5 relativamente ai predetti crediti, questi sarebbero comunque da riconoscere, per le esposte ragioni, sulla scorta della domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice “in via ulteriormente subordinata”.
“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. Sez. U., Sentenza
n. 33954 del 05/12/2023).
Sono inoltre dovuti: gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 2.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno
(€ 40,00 moltiplicato per n. 65 fatture).
Il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1566/2023).
Va rilevato, infine, che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12043 del 01/07/2004).
6 Invece, i crediti ceduti dall'EN EN S.p.A. non sono adeguatamente provati dai meri elenchi allegati all'atto di citazione, avendo l'attrice prodotto le fatture e la documentazione contrattuale relativa ai medesimi tardivamente, ossia in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata il 21.2.22.
Nella stessa, infatti, l'attrice ha dichiarato di “produrre ulteriore documentazione”, depositando, “con numerazione progressiva rispetto a quella versata in atti a corredo dell'atto di citazione”, gli allegati n. 17, “fatture EN EN” e n. 18 “documentazione contrattuale EN EN”. La documentazione prodotta nel rispetto delle preclusioni istruttorie, indi entro il termine di deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non si appalesa sufficiente nemmeno a fondare, con riguardo a tali crediti, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice “in via ulteriormente subordinata”.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'attrice ha chiesto “in via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1 parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a . Parte_1
Evidenziato che “nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi”
(Cass. n. 26043/2020) e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a €
260.000, parametrato al decisum), seguono la soccombenza di parte convenuta, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 787/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata dall'attrice in via subordinata, condanna il CP_1
convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, di:
-€ 73.777,03 per sorte capitale;
-interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs.
n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
7 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
3 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-€ 2.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno (€ 40,00 moltiplicato per n. 65 fatture);
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in CP_1
p.l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi, € 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 10.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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