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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 07 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 680/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOVANNA FURCOLO e con questi elett.te domiciliata in Avellino, alla via Santoli n. 20
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. NASSO MARIATERESA e con questi elett.te domiciliata in Avellino, Via Roma n. 17 e
[...]
in persona del legale Controparte_2 rapp.t ep.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Tommasi del foro di Reggio Calabria, (presso il cui studio, sito in Reggio
Calabria alla Via Castello n. 1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249004093155000 riferita anche ad 1) avviso di addebito n. 31220180000929242000
1 e 2) avviso di addebito n. 31220180002258031000 e 3) CP_1 avviso di addebito n. 31220190000756262000 . i resistenti si sono costituiti.
2) L'eccezione di prescrizione è infondata.
I titoli sono stati notificato nelle date per ciascuno indicate anche nella intimazione di pagamento: avviso n. 31220180000929242000 in data 16/08/2018, avviso n. 31220180002258031000 in data 08/01/2019 avviso n. 31220190000756262000 in data 26/08/2019.
In mancanza della opposizione, i crediti sono diventati irrevocabili.
Quanto ai periodi successivi, gli avvisi di addebito riportati al numero 1) (1220180000929242000) ed al n. 2)
(31220180002258031000) risultano oggetto della intimazione di pagamento n. 01220239003619074 notificata in data 30.10.2023, prima del decorso del termine quinquennale rispetto alla notifica dello 08.01.2019 .
Comunque sia, ai fini della valutazione del termine di prescrizione occorre considerare che L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n.
27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.))
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine
2 del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(comma 2).
3 Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Considerando i termini di sospensione applicabili, non vi è stato decorso di cinque anni tra la notifica della intimazione di pagamento 01220239003619074 in data 30.10.2023 e la notifica dell'avviso 31220180000929242000 in data 16/08/2018, tra la data di notifica dell'intimazione 01220239003619074 in data
30.10.2023 e la data di notifica della intimazione oggetto del presente giudizio (19.02.2025), e tra la notifica dell'avviso n.
31220190000756262000 in data 26/08/2019 e la notifica della intimazione oggetto del presente giudizio (19.02.2025).
3) L'eccezione riferita al difetto di motivazione della intimazione di pagamento è infondata.
“L'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde 4 efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n.
2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. … per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di
5 contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti , peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata .
Pertanto conclusivamente va affermato , in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5
n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass. Ordinanza n. 21065del 04/07/2022 ).
4) Le contestazioni riferite al merito della pretesa, anche nel quantum, sono inammissibili, perché proposte oltre il termine dei quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, termine perentorio ai sensi dell'art. 24 D. L.vo 46/99 e la cui inosservanza determina l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
(Cass. Ordinanza . 32679 del 16/12/2024 ).
6 CP_ 5) L'opponente va condannata al pagamento a favore di e di delle spese di lite, che, in base ai Controparte_2 criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
€#886# (ottoventottantasei) ciascuno, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 680/2025 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di e di Parte_1
delle spese di lite, liquidate a Controparte_2 favore di ciascuna parte resistente nella somma di €#886#
(ottoventottantasei) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 07 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 07 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 680/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOVANNA FURCOLO e con questi elett.te domiciliata in Avellino, alla via Santoli n. 20
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. NASSO MARIATERESA e con questi elett.te domiciliata in Avellino, Via Roma n. 17 e
[...]
in persona del legale Controparte_2 rapp.t ep.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Tommasi del foro di Reggio Calabria, (presso il cui studio, sito in Reggio
Calabria alla Via Castello n. 1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249004093155000 riferita anche ad 1) avviso di addebito n. 31220180000929242000
1 e 2) avviso di addebito n. 31220180002258031000 e 3) CP_1 avviso di addebito n. 31220190000756262000 . i resistenti si sono costituiti.
2) L'eccezione di prescrizione è infondata.
I titoli sono stati notificato nelle date per ciascuno indicate anche nella intimazione di pagamento: avviso n. 31220180000929242000 in data 16/08/2018, avviso n. 31220180002258031000 in data 08/01/2019 avviso n. 31220190000756262000 in data 26/08/2019.
In mancanza della opposizione, i crediti sono diventati irrevocabili.
Quanto ai periodi successivi, gli avvisi di addebito riportati al numero 1) (1220180000929242000) ed al n. 2)
(31220180002258031000) risultano oggetto della intimazione di pagamento n. 01220239003619074 notificata in data 30.10.2023, prima del decorso del termine quinquennale rispetto alla notifica dello 08.01.2019 .
Comunque sia, ai fini della valutazione del termine di prescrizione occorre considerare che L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n.
27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.))
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine
2 del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(comma 2).
3 Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Considerando i termini di sospensione applicabili, non vi è stato decorso di cinque anni tra la notifica della intimazione di pagamento 01220239003619074 in data 30.10.2023 e la notifica dell'avviso 31220180000929242000 in data 16/08/2018, tra la data di notifica dell'intimazione 01220239003619074 in data
30.10.2023 e la data di notifica della intimazione oggetto del presente giudizio (19.02.2025), e tra la notifica dell'avviso n.
31220190000756262000 in data 26/08/2019 e la notifica della intimazione oggetto del presente giudizio (19.02.2025).
3) L'eccezione riferita al difetto di motivazione della intimazione di pagamento è infondata.
“L'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde 4 efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n.
2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. … per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di
5 contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti , peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata .
Pertanto conclusivamente va affermato , in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5
n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass. Ordinanza n. 21065del 04/07/2022 ).
4) Le contestazioni riferite al merito della pretesa, anche nel quantum, sono inammissibili, perché proposte oltre il termine dei quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, termine perentorio ai sensi dell'art. 24 D. L.vo 46/99 e la cui inosservanza determina l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
(Cass. Ordinanza . 32679 del 16/12/2024 ).
6 CP_ 5) L'opponente va condannata al pagamento a favore di e di delle spese di lite, che, in base ai Controparte_2 criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
€#886# (ottoventottantasei) ciascuno, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 680/2025 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di e di Parte_1
delle spese di lite, liquidate a Controparte_2 favore di ciascuna parte resistente nella somma di €#886#
(ottoventottantasei) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 07 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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