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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3014/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Pasquale Latino Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Massimo Garzilli opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240015878175000, notificata il 14.6.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributo integrativo e relativa sanzione dovuti per l'anno 2015 ad , chiedendone l'annullamento e la declaratoria CP_1 di non debenza delle somme pretese ed instando, in subordine, per la declaratoria di non debenza della sanzione.
Lamentava, in particolare: 1) l'infondatezza della pretesa, deducendo di non svolgere l'attività di architetto ma, a far data dal 26.2.2015, quella di collaborazione tecnico-contabile e di consulenza tecnica nell'ambito del gruppo di lavoro destinato al progetto di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione del
Piano Operativo Regionale Calabria, attività per la quale non era necessaria
1 l'iscrizione all'Albo degli architetti ed era iscritta alla gestione separata;
Pt_2
2) prescrizione del contributo;
3) prescrizione della sanzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto per infondatezza e, in subordine, instando per l'accertamento della somma dovuta dall'opponente.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come è pacifico e documentalmente provato (cfr. pag. 5 dettaglio cartella in fasc. ricorrente) la cartella opposta ha ad oggetto contributo integrativo e relativa sanzione dovuti alla per l'anno 2015. CP_1
Sostiene parte ricorrente non essere dovuta la contribuzione richiesta (e la relativa sanzione) poichè ella – pur essendo stata iscritta all'albo degli architetti sino alla cancellazione, avvenuta con delibera dell'Ordine del
12.10.2021 - non svolge attività di architetto bensì la diversa attività di collaborazione tecnico-contabile e di consulenza tecnica nell'ambito del gruppo di lavoro destinato al progetto di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione del
Piano Operativo Regionale Calabria.
L'assunto è infondato.
Come correttamente evidenzia l' , il contributo integrativo è stato CP_1 preteso non già in ragione della iscrizione della parte ricorrente ad CP_1 ma in quanto questi è stata iscritta al relativo albo professionale, per come previsto dall'art. 5 del Regolamento Generale Previdenza (cfr. fasc. resistente)
e, per come, del resto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, Cass. Sez. L.
12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6 L. 22/11/2019, n. 30605; Cass. Sez. L.
03/03/2021, n. 5826; Cass. 20288/2022) la quale ha evidenziato che al versamento del contributo integrativo sono tenuti tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.
2 Ora, parte ricorrente è stata iscritta all'albo degli architetti sino al 12.10.2021
(epoca della cancellazione, all. fasc. ricorrente) sicchè è dovuta la richiesta contribuzione, che è relativa all'anno 2015.
Ciò detto, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione del contributo.
Il termine di prescrizione del contributo – che è quello quinquennale (cfr. art. 11 Regolamento) – è stato, invero, utilmente interrotto con la missiva di del 26.3.2019, ricevuta dalla ricorrente il 5.4.2019 e, CP_1 successivamente, con il sollecito a mezzo PEC del 14.9.2022 (cfr. fasc. resistente) sicchè il credito non è prescritto;
ciò, a tacer del fatto che, nella specie, avendo parte ricorrente omesso di trasmettere ad la CP_1 obbligatoria dichiarazione annuale relativa al reddito professionale ed al volume d'affari (cfr. art. 2 Regolamento) – nulla risultando in atti a dimostrazione della presentazione di detta dichiarazione - il termine di prescrizione quinquennale, in realtà, non ha iniziato a decorrere, come statuito in siffatte ipotesi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9113/2007;
Corte di Appello Milano n. 1341/2018 e Corte di Appello Roma sentenza del
7.1.2010).
La debenza del contributo (che non è prescritto per le ragioni anzidette) determina, altresì, quella della relativa sanzione siccome determinata, ex art. 10 Regolamento, dal ritardato (n questo caso omesso) pagamento dei contributi.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Così deciso in Cosenza, 10 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3014/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Pasquale Latino Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Massimo Garzilli opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240015878175000, notificata il 14.6.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributo integrativo e relativa sanzione dovuti per l'anno 2015 ad , chiedendone l'annullamento e la declaratoria CP_1 di non debenza delle somme pretese ed instando, in subordine, per la declaratoria di non debenza della sanzione.
Lamentava, in particolare: 1) l'infondatezza della pretesa, deducendo di non svolgere l'attività di architetto ma, a far data dal 26.2.2015, quella di collaborazione tecnico-contabile e di consulenza tecnica nell'ambito del gruppo di lavoro destinato al progetto di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione del
Piano Operativo Regionale Calabria, attività per la quale non era necessaria
1 l'iscrizione all'Albo degli architetti ed era iscritta alla gestione separata;
Pt_2
2) prescrizione del contributo;
3) prescrizione della sanzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto per infondatezza e, in subordine, instando per l'accertamento della somma dovuta dall'opponente.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come è pacifico e documentalmente provato (cfr. pag. 5 dettaglio cartella in fasc. ricorrente) la cartella opposta ha ad oggetto contributo integrativo e relativa sanzione dovuti alla per l'anno 2015. CP_1
Sostiene parte ricorrente non essere dovuta la contribuzione richiesta (e la relativa sanzione) poichè ella – pur essendo stata iscritta all'albo degli architetti sino alla cancellazione, avvenuta con delibera dell'Ordine del
12.10.2021 - non svolge attività di architetto bensì la diversa attività di collaborazione tecnico-contabile e di consulenza tecnica nell'ambito del gruppo di lavoro destinato al progetto di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione del
Piano Operativo Regionale Calabria.
L'assunto è infondato.
Come correttamente evidenzia l' , il contributo integrativo è stato CP_1 preteso non già in ragione della iscrizione della parte ricorrente ad CP_1 ma in quanto questi è stata iscritta al relativo albo professionale, per come previsto dall'art. 5 del Regolamento Generale Previdenza (cfr. fasc. resistente)
e, per come, del resto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, Cass. Sez. L.
12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6 L. 22/11/2019, n. 30605; Cass. Sez. L.
03/03/2021, n. 5826; Cass. 20288/2022) la quale ha evidenziato che al versamento del contributo integrativo sono tenuti tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.
2 Ora, parte ricorrente è stata iscritta all'albo degli architetti sino al 12.10.2021
(epoca della cancellazione, all. fasc. ricorrente) sicchè è dovuta la richiesta contribuzione, che è relativa all'anno 2015.
Ciò detto, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione del contributo.
Il termine di prescrizione del contributo – che è quello quinquennale (cfr. art. 11 Regolamento) – è stato, invero, utilmente interrotto con la missiva di del 26.3.2019, ricevuta dalla ricorrente il 5.4.2019 e, CP_1 successivamente, con il sollecito a mezzo PEC del 14.9.2022 (cfr. fasc. resistente) sicchè il credito non è prescritto;
ciò, a tacer del fatto che, nella specie, avendo parte ricorrente omesso di trasmettere ad la CP_1 obbligatoria dichiarazione annuale relativa al reddito professionale ed al volume d'affari (cfr. art. 2 Regolamento) – nulla risultando in atti a dimostrazione della presentazione di detta dichiarazione - il termine di prescrizione quinquennale, in realtà, non ha iniziato a decorrere, come statuito in siffatte ipotesi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9113/2007;
Corte di Appello Milano n. 1341/2018 e Corte di Appello Roma sentenza del
7.1.2010).
La debenza del contributo (che non è prescritto per le ragioni anzidette) determina, altresì, quella della relativa sanzione siccome determinata, ex art. 10 Regolamento, dal ritardato (n questo caso omesso) pagamento dei contributi.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Così deciso in Cosenza, 10 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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