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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12250/2023 del Registro Generale e promossa da
, in persona dell'amministratore di sostegno e curatore , Parte_1 Parte_2 con l'avv. CAPUTO ANTONIO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti, con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre accessori. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
La materia è disciplinata dall' art. 13 del R.D.L. n. 636/39, come modificato dall' art. 22 della L.
903/65, che prevede: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”. Il ricorrente deve quindi dimostrare la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, nonché l'inabilità assoluta al lavoro. Quanto alla vivenza a carico, la S.C. ha stabilito che la prova di tale requisito nel caso di figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la sola dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15440/2004). Nel caso di specie, come da documentazione prodotta in atti, risulta provata la vivenza a carico della defunta madre ( deceduta in data 27.05.2022) da parte del ricorrente. Persona_1
Ed infatti, nei modelli 730 relativi agli anni 2021-2020-2019 di , era Persona_1 Parte_1 indicato familiare a carico della defunta madre.
Il requisito sanitario deve ritenersi provato senza bisogno di disporre CTU, in quanto con decreto di omologa del 12.11.2021 ad veniva concessa l'indennità di accompagnamento con Parte_1 decorrenza dal gennaio 2021; a ciò si aggiunga che, con verbale di visita del 27.01.2020, egli era stato riconosciuto invalido civile al 100% per patologie molto gravi (“schizofrenia tipo paranoide in trattamento farmacologico”), incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Pertanto, al momento del decesso della madre (27.05.2022) egli era già inabile.
L' deve essere dunque condannato alla corresponsione della provvidenza sopra indicata, CP_1 oltre interessi legali, ovvero rivalutazione, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dalla maturazione del diritto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' , come da dispositivo;
nella liquidazione si è tenuto CP_1 conto della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06.11.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione della pensione di reversibilità Parte_1
a far data dal mese successivo alla morte della madre avvenuta in data 27.05.2022, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione del dovuto oltre interessi o rivalutazione come per legge. CP_1
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4000,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 10.01.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo