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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1945/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1945/2022, promossa da:
(c.f. ; p.iva ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Girolamo, Patrizia Spazzini, Roberto Spaggiari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Modena, via Farini, n. 39, con indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2 Email_3
ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva , in persona del Presidente del Consiglio di COroparte_1 P.IVA_3
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Botti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale A. Corassori, n. 72 con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
CONVENUTA - OPPOSTA
e con la chiamata in causa di
(c.f./p.iva ) in persona del suo COroparte_2 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, c.so Venezia n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata:
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TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17-18.12.2024.
pagina 1 di 8 Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 CO (nel prosieguo, per brevità, anche solo “ ”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2022, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 27.1.2022, su ricorso di O- S.p.A., notificatole il 18.2.2022, per l'importo, in linea capitale, di euro 54.656,00, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a saldo della fattura n. 3429 del 31.7.2021, allegata al ricorso monitorio. A fondamento della promossa opposizione, la società opponente, quale azienda leader nella produzione di cavi elettrici, deduceva la presenza di vizi, unitamente al malfunzionamento delle pompe idrauliche fornitele da O-, giustificante l'instaurazione, dinanzi al Tribunale di Vicenza, di apposito procedimento per ATP, finalizzato ad accertare e a quantificare i danni subiti in conseguenza dell'allegato inadempimento. Dunque, la stessa, eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto in pagamento per aver, parte opposta, consegnato delle pompe viziate, inidonee all'uso, così cagionandole un danno, in termini sia di costi di ripristino sia di mancato guadagno, per il pregiudizio arrecato al relativo circuito produttivo. Pur a fronte degli addebiti di responsabilità, riconducibili a O-, TC riteneva, tuttavia, opportuno estendere il contraddittorio anche a (nel COroparte_2 prosieguo, anche solo ), quale progettista dell'impianto di raffreddamento, chiedendone, CP_2 preliminarmente, la chiamata in causa ai fini di una sua eventuale condanna, in via riconvenzionale e solidale con O-, al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in € 38.146,16 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.9.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, O- contestando gli assunti avversari e ribadendo la legittimità del proprio credito, in ragione del fatto che, a suo dire, essa, si sarebbe limitata a fornire beni conformi alle richieste avanzatele da TC (ossia n. 6 pompe da inserire/integrare in un impianto complesso, progettato da altri), senza rivestire alcun ruolo nella preliminare fase di studio e progettazione dell'intero impianto. Dunque, a parere della stessa, i problemi di funzionamento, segnalati da TC, sarebbero consequenziali a errori di progettazione, estranei alla sfera di competenza e di responsabilità di O-.
1.3 – All'udienza del 4.10.2022, si autorizzava la chiamata in causa di rinviando per CP_2
l'ulteriore corso del giudizio.
1.4 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.1.2023, si costituiva CP_2 CO negando qualsivoglia tipo di addebito, rivoltole da e O-, alla luce del corretto funzionamento dell'impianto, debitamente collaudato e consegnato alla società opponente. Inoltre, in via preliminare, la stessa, eccepiva l'illegittimità della sua chiamata in causa in considerazione sia della sua estraneità dal rapporto commerciale dedotto sia del fatto che la società opponente aveva comunque espressamente riconosciuto, nel proprio atto introduttivo e nella corrispondenza intercorsa tra pagina 2 di 8 le parti prima del presente giudizio, quale unica responsabile dei guasti denunciati, la società O-. In particolare, la circostanza che le pompe avessero continuato a rompersi dopo un periodo di attività, confermava la diagnosi di AF Ingegneria, ossia che le pompe erano state realizzate con materiali e modalità di assemblaggio non idonei a sopportare il carico di sforzo cui dovevano essere dedicate.
1.5 – Dopo plurimi rinvii, funzionali sia alla definizione del procedimento per ATP promosso da TC dinanzi al Tribunale di Vicenza sia ai tentativi infruttuosi delle parti di addivenire ad un accordo conciliativo, con ordinanza del 13.11.2023 si rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, avanzata da O- e, al contempo, si assegnavano i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente. In seguito, istruita, la causa, a mezzo prove orali, la stessa, veniva rimessa in decisione, all'esito di tale incombente, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
2.1 Tanto premesso, si rileva che la presente analisi riguarda la fornitura di n. 6 pompe idrauliche
“centrifughe ad asse verticale a marchio (segnatamente, n. 3 pompe serie P2 da 22 kW, CP_4 sistemate nella vasca “calda” e deputate alla spinta dell'acqua alle macchine frigorifere;
n. 3 pompe da 37KW posizionate nella vasca “fredda a servizio della refrigerazione del circuito produttivo) commissionate da TC a O- per il proprio impianto di raffreddamento industriale, progettato e dimensionato da CP_2
Fermi gli incontestati e comprovati problemi di malfunzionamento, occorre valutare se, i vizi denuncianti in questa sede possano dirsi dipendenti da errori di progettazione o da inesattezze di realizzazione delle pompe rispetto alle funzionalità dell'impianto esistente. Al riguardo, non può sottacersi come il CTU del Tribunale di Vicenza, investito della questione, non abbia fornito una risposta univoca al quesito. Anzi, dalla lettura della perizia, acquisita agli atti di causa, emerge piuttosto la complessità della vicenda, risolta a livello tecnico attraverso l'elaborazione di possibili ipotesi. Segnatamente, all'origine delle vibrazioni che molto verosimilmente, a parere del tecnico nominato, avrebbero determinato le ripetute rotture dell'albero di trasmissione delle pompe e, conseguentemente, il loro non corretto funzionamento, vi sarebbero, per entrambe le tipologie di pompe esaminate, due scenari ipotizzabili:
pagina 3 di 8 (i) il primo riguarderebbe un possibile utilizzo delle pompe - regolate dall'inverter, a frequenze inferiori a 40 Hz - in condizioni di instabilità ai margini del loro campo d'impiego, dove le forze idrauliche all'interno dell'involucro diventerebbero sbilanciate, fino anche a piegare o flettere l'albero della pompa. La riduzione della frequenza di regolazione delle pompe potrebbe essere dipesa da una riduzione della pressione per effetto della parziale occlusione dei filtri, dovuta alla segnalata presenza di residui nell'acqua tecnica. Tuttavia, a parere del CTU: “La presenza di residui nell'acqua tecnica di raffreddamento ha probabilmente contribuito ad un irregolare funzionamento delle pompe, ma non ha causato direttamente le rotture dell'albero di trasmissione”. In altre parole, la presenza di corpi solidi se, da un lato, avrebbe potuto causare un irregolare funzionamento delle pompe, dall'altro lato, però, non avrebbe potuto dirsi idonea, di per sé sola, a provocare la rottura dell'albero di trasmissione in quanto meccanismo ben più complesso. Più precisamente, “la presenza di residui nell'acqua tecnica di raffreddamento potrebbe aver contribuito all'insorgenza di vibrazioni nelle pompe, ma le rotture dell'albero di trasmissione, sono da correlarsi con fenomeni vibratori che hanno sollecitato la linea d'assi in maniera importante, causando la deformazione dell'albero, generando una cricca che si è progressivamente allargata fino a superare la resistenza elastica offerta dal materiale, determinandone la rottura. Tali fenomeni sono tipici delle sollecitazioni ripetute o cicliche, vibrazioni forzate in un sistema meccanico eccitato da una forzante (con risonanza nel passaggio per la velocità critica); le simulazioni di calcolo basate su modelli che approssimano le condizioni di lavoro nelle diverse configurazioni in cui possono lavorare i vincoli di supporto, hanno evidenziato come possano esistere condizioni in cui la seconda velocità critica possa essere vicina all'intervallo di velocità di rotazione ammesso e utilizzato dalle pompe, per frequenze tra 40 Hz e 50 Hz, quindi potenzialmente in grado di innescare ampie, importanti vibrazioni. Pertanto, l'installazione del sistema di pre- filtrazione, - necessario a garantire il regolare funzionamento delle pompe ed il coretto range di funzionamento dell'impianto di raffreddamento - raggiungendo, tra l'altro, l'obiettivo di evitare vibrazioni e sollecitazioni su alberi e supporti, - non avrebbe, da solo, probabilmente, completamente impedito o risolto il problema delle ripetute diverse rotture.”; (ii) il secondo, atterrebbe al fatto che la pompa - adattata da O- accorciando la linea d'assi con un diametro dell'albero invariato a 24 mm - avrebbe girato vicino alla velocità critica di risonanza, passando per la velocità critica nella modulazione con inverter, (la verifica della velocità critica è valutata tenendo conto soprattutto della lunghezza dell'asse rotante, del suo diametro e della configurazione dei vincoli di supporto). Peraltro, le suddette criticità sarebbero state superate, per le sole pompe P3 – ma, secondo il CTU, tale soluzione sarebbe praticabile anche per le pompe P2 – tramite l'aumento del diametro dell'albero di trasmissione (linea d'assi), portandolo da 24 mm a 30 mm e mediante l'impiego di un acciaio ad alta tenacità con elevata resistenza. Invero, precisa, ulteriormente, il CTU: “l'utilizzo di un diametro maggiore e di un acciaio più performante in risposta alle sollecitazioni dinamiche ha verosimilmente contribuito a rendere la linea d'assi ed il sistema pompa idoneo alle condizioni di funzionamento riscontrate in sede di sopralluogo”. Tali conclusioni sarebbero la conseguenza di una serie di considerazioni preliminari compiute dal CTU con riguardo alla tipologia di pompe selezionate e alle caratteristiche dell'impianto presente presso lo stabilimento di TC (ossia un impianto con “acqua tecnica” e non un impianto di “acqua pulita”, contraddistinta sempre dalla presenza di residui industriali). Più nel dettaglio, si legge, nella relazione in atti: “le pompe nella configurazione fornita a TC da O-, erano: - idonee al funzionamento nel punto di lavoro per cui sono state scelte, quindi il dimensionamento era secondo progetto;
- idonee, per tipologia, ad essere inserite nella configurazione di impianto prevista;
- non idonee al funzionamento con acqua in cui erano presenti residui con una granulometria superiore a quella del limo, come nel caso dell'acqua tecnica nel circuito di raffreddamento di TC;
- non adeguatamente verificate per l'effettiva idoneità nel campo di impiego con utilizzo di inverter e, in funzione di questo, per il corretto dimensionamento della linea d'assi; - non adeguatamente verificate per le sollecitazioni associate al funzionamento dell'impianto.” Pertanto, le pompe fornite da O-, pur rispondendo alle caratteristiche indicate nell'ordine di pagina 4 di 8 acquisto di TC, non sarebbero state puntualmente verificate per il campo d'impiego previsto con l'utilizzo di inverter e, in funzione di questo, verificate per il corretto dimensionamento della linea d'assi (lunghezza e diametro dell'albero di trasmissione), in rapporto alla profondità della vasca. Al riguardo, è appena il caso di richiamare quanto ulteriormente evidenziato dal CTU con riguardo alle specifiche avvertenze contenute nella documentazione fornita dalla stessa società produttrice delle pompe Caprari, nei casi di utilizzo di inverter (“L'impiego di inverter, se non correttamente studiato ed effettuato, può risultare lesivo per l'integrità del gruppo di pompaggio. Se non sono note le problematiche relative, chiedere assistenza agli uffici tecnici
Se in fase di selezione non sono state verificate le lunghezze delle linee d'asse nell'impiego con inverter, contattare la CP_4
Caprari S.p.A. per evitare il funzionamento in condizione di velocità critica”). Dunque, la corretta valorizzazione di tali caratteristiche avrebbe consentito un adeguato sviluppo delle pompe e molto probabilmente evitato i guasti segnalati da TC.
2.2 – Tanto chiarito circa le probabili cause dei problemi di funzionamento, segnalati in questa sede, si tratta ora di valutare i profili di responsabilità ad essi correlati. Sul punto, è appena il caso di evidenziare come nessun ruolo tecnico sia stato, di fatto, ricoperto da TC nella presente vicenda, essendo una società operante nel diverso settore della produzione di cavi elettrici. Del resto, se così non fosse, non si comprenderebbe la scelta di TC di rivolgersi a un progettista di impianti di refrigerazione (AF Ingegneria) e a un produttore di pompe (O-), per le decisioni da adottarsi. Invero, è fatto documentalmente provato (doc. 1 terza chiamata) oltre che confermato in sede di istruttoria orale1, che la scelta delle pompe sia stata effettuata dall'ing. di AF Ingegneria, di concerto CP_2 con O-. Altrettanto comprovato è che tra le soluzioni tecniche suggerite, vi era quella che prevedeva l'installazione di un sistema di prefiltrazione nelle singole linee di produzione, atteso che, nel corso dei sopralluoghi eseguiti, era stata rilevata la presenza di residui di lavorazione nell'acqua di raffreddamento (cfr. doc. 2 terza chiamata – mail dell'ing. al sig. di TC del 2.3.2020); circostanza, quest'ultima, peraltro nota CP_2 Pt_2 anche a O-, posto che l'ing. non ha negato, in sede di esame testimoniale, di aver svolto Per_1 altri interventi presso TC e di aver avuto accesso ai luoghi dove dovevano essere installate le pompe.2
pagina 5 di 8 Tuttavia, come chiarito dal CTU, alla presenza di residui solidi nell'acqua tecnica non può attribuirsi il ruolo primario e prevalente delle rotture delle pompe, specie considerando che trattandosi di un impianto di acque industriali, i residui di lavorazione non avrebbero potuto mai essere eliminati integralmente. Inoltre, è circostanza inconfutata che nonostante il potenziamento del sistema filtrante, le pompe abbiano continuato a rompersi. Piuttosto, l'istruttoria orale ha permesso di ricostruire, in maniera più approfondita, gli antefatti di causa. Segnatamente, si è appurato che all'incontro di gennaio-febbraio 2020, voluto dall'ing. presso lo CP_2 stabilimento di TC per conoscere il fornitore delle pompe, ossia O-, le parti raggiunsero gli ultimi accordi sul tipo di fornitura da eseguire.3 Più nel dettaglio, nel corso di quell'incontro, l'ing. acconsentì all'installazione delle pompe CP_2
“Caprari” come suggeritegli dall'ing. sulla base dei dati progettuali previamente comunicatigli, Per_1 relativi alla portata, alla pressione e all'asse delle pompe da impiegarsi. Peraltro, la ricostruzione piuttosto dettagliata di tale evento, compiuta sia dal teste di parte attrice, sig. sia dall'ing. - interpellato nel corso del confronto tenutosi all'udienza del 7.11.2024 - rendono Pt_2 CP_2 scarsamente attendibili le dichiarazioni - peraltro piuttosto reticenti - rilasciate dal teste di parte convenuta, ing. delle quali, pertanto, si ritiene di non dover tenere conto ai fini della presente disamina. Per_1
All'incontro in questione, seguì la formulazione, da parte di O- di apposita offerta economica, visionata da AF Ingegneria e accettata da TC. Come chiarito dal teste di parte attrice, sig. in sede di valutazione dell'offerta, TC si limitò Pt_2 unicamente a esaminare la parte economica, tralasciando quella squisitamente tecnica in quanto rimessa alle decisioni prese da O- e da 4 Per questo motivo, all'offerta non erano allegate le CP_5 schede tecniche delle pompe, trasmesse solo successivamente da una volta approvati i CP_5 modelli selezionati da O-. CO In definitiva è innegabile, alla luce di quanto sin qui illustrato, che le pompe acquistate da non furono altro che il risultato di un'intesa tra progettista e produttore. Invero, se, da un lato, è comprovato che O- abbia fornito il proprio apporto nell'individuazione delle pompe - come peraltro ammesso dallo stesso ing. in sede di esame Per_1
pagina 6 di 8 testimoniale5 (ma si veda, altresì, lo scambio di corrispondenza tra l'ing. e l'ing. ; doc. 3 Per_1 CP_2 CP_ opposta: “Salve ing. attendo sue indicazioni su quale pompa sviluppare in base alle sue esigenze di impianto. Sinceramente sarei su quella delle due curve da 22 KW”; doc. 4 opposta: “Ciao Buongiorno, in allegato offerta aggiornate le nuove schede con i punti di lavoro aggiornati”) - dall'altro lato, è altrettanto vero che certi aspetti (quali, la presenza dell'inverter nel sistema di refrigerazione e il corretto dimensionamento della linea d'assi) avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione da una volta appresa la tipologia di pompe CP_5 suggerita da O- (si vedano le avvertenze del fornitore “ richiamate, nell'elaborato CP_4 peritale, dal CTU). Pertanto, come correttamente osservato da TC, a nulla rileva che le pompe fornite da O- fossero conformi all'ordine, posto che, l'ordine stesso, recava una serie di imprecisioni e di errori, senza dubbio all'origine delle rotture, poi, segnalate. Analogamente, per le ragioni illustrate, non possono condividersi le argomentazioni di CP_2 secondo cui le problematicità riscontrate sarebbero una conseguenza diretta degli interventi eseguiti da O- sulla linea d'assi delle pompe per adattarle alla profondità della vasca. Ciò per l'evidente ragione che, come già in precedenza illustrato, disponeva delle schede tecniche delle pompe CP_2 ed aveva le competenze per valutare l'idoneità delle pompe selezionate alle caratteristiche dell'impianto progettato. Del resto, è la stessa CTU ad aver evidenziato che il dimensionamento era conforme al progetto e che tale aspetto non era stato adeguatamente valutato in relazione all'inverter. Dunque, le considerazioni che precedono valgono, a parere di questo Tribunale, a delineare un'eguale responsabilità di O- e di per i fatti per cui è causa, posto che, entrambe, con le CP_2 loro condotte, hanno concorso in modo efficiente alla verificazione dell'evento lesivo. In questi termini, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato, posto che nessun corrispettivo può essere riconosciuto a O- per una fornitura di pompe viziate.
2.4 – Similmente, i difetti progettuali accertati portano a ritenere fondata la domanda riconvenzionale formulata da TC con riguardo all'importo versato ad AF Ingegneria di €. 31.720,00 (doc. 21) per gli interventi da quest'ultima eseguiti sull'impianto per ovviare ai guasti denunciati. Al riguardo, trattandosi di una somma dovuta a titolo di danno emergente - e, dunque, essendo la diretta conseguenza di concorrenti inadempimenti - la stessa, dovrà essere posta a carico solidale anche di
[...]
. CP_1
Inoltre, l'importo, come sopra determinato, in quanto debito di valuta dovrà essere maggiorato ai sensi dell'art. 1224 c.c. degli interessi, al saggio legale, decorrenti dalla domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore.
pagina 7 di 8 3.
Tenendo presente che la consulenza tecnica redatta in sede di ATP è stata acquisita agli atti del presente giudizio, si ritiene sussistano i presupposti per procedere, in questa sede, alla regolamentazione delle spese di lite anche di tale procedimento. In particolare, alla luce del complessivo esito del giudizio, le spese - ivi comprese quelle della CTU esperita - dovranno essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore di causa desunto dalla domanda monitoria, delle fasi processuali svolte e dell'attività difensiva resa, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Gli esiti processuali, come sin qui descritti, escludono, da ultimo, una responsabilità dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di e con la Parte_1 COroparte_1 chiamata in causa di ogni altra istanza, eccezione e COroparte_2 domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 184/2022 (R.G. n. 421/2022), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 27.1.2022;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, condanna, in solido tra loro, IDRO-ELETTRICA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al COroparte_2 pagamento in favore di dell'importo di €. 31.720,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna, in solido tra loro, IDRO-ELETTRICA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e in persona del suo legale rappresentante COroparte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio per ATP che si liquidano in euro 3.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge nonché al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 408,50 per anticipazioni e in euro 14.100,00, per compensi oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di IDRO-ELETTRICA S.p.A. e di
[...]
e le condanna, in solido tra loro, a rimborsare, a COroparte_2 Parte_1 gli esborsi, dalla stessa, sostenuti a titolo di anticipazione, pari a €. 6.426,16.
[...]
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 14 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dichiarazione del teste di parte convenuta, Ing. dipendente di ID SpA. dal 2013, a tempo Testimone_1 CP_ indeterminato, con la qualifica di Funzionario Tecnico Commerciale: “(…) l'ing. mi indicò, oltre alla tipologia di pompa, anche la marca del costruttore (nello specifico, . Io mi limitai a recepire le informazioni (ossia, nella sostanza, quante pompe e cosa dovevano fare come CP_4 Parte_ prestazione). Addirittura, ricordo ch ttore, in base alle richieste ricevute dalla , aveva indicato due codici diversi di macchine. Noi
CP_ comunicammo questi codici, con le relative schede tecniche e lasciammo all'ing. la scelta della pompa. Tutte le informazioni (anche quelle legate
CP_ CP_ alla pressione e alla portata delle pompe) ci vennero comunicate dall'ing. telefonicamente. In questo contesto, mi interfacciai sempre io con
CP_ (...) non affrontai la questione perché la tipologia e il modello della pompa ci furono dettati da sulla base del suo progetto che prevedeva acqua pulita;
progetto, tra l'altro, che io, personalmente, non ho mai avuto modo di vedere. Non si e di nulla. Io non misi in discussione nulla di
CP_ quanto comunicatomi dall'ing. confidando, per l'appunto, sulle sue chiare e nette indicazioni progettuali.”
Dichiarazioni dell'ing. , legale rappresentante di “Io avevo richiesto pompe ad uso industriale, con CP_2 CP_5 acqua industriale. Specifico che per me la pompa deve avere tre caratteristiche imprescindibili e fondamentali: portata, pressione e asse. Del resto, se ne occupa il costruttore che, nel caso di specie, era ID. Io, comunicavo, via mail, i dati all'ing. ossia gli indicavo la portata e la pressione Per_1 delle pompe che mi sarebbero servite;
lui, in risposta, mi prospettava diversi modelli di pompa che mi avrebbe potuto fornire.” 2 Dichiarazioni dell'Ing. ““Ricordo che ci furono più incontri in quegli anni tra me e il sig. A memoria, di incontri Testimone_1 Pt_2 ne avremmo fatti più di qualcuno. Tra l'altro, un identico intervento venne pianificato nel 2016 in un altro stabilimento della a Parte_1 Tolentino (MC) e - che io sappia – le pompe, lì, sono tuttora funzionanti (...) La mia presenza in è stata pianific g. Parte_1 Parte_ per altri interventi della , tra cui anche con riguardo a degli impianti anticendio (...) Io feci un sopralluogo - non ricordo se il 6 aprile Pt_2 2021 - legato all'aspetto logistico”. 3 Dichiarazioni dell'ing. : “Durante l'incontro, abbiamo confermato i modelli delle pompe che avevamo deciso con e questi modelli CP_2 Per_1 sono riportati nei documenti e ci siamo scambiati successivamente e che hanno fatto parte dell'offerta finale e dell'ordin 'incontro lo volli io per concordare l'acquisto delle pompe perché, in quell'occasione, ID avrebbe dovuto fare l'offerta, chiudere la discussione tecnica e definire i modelli che avremmo dovuto installare. Dico “avevamo” perché io e l'ing. ci scambiammo più comunicazioni riguardanti la pressione e la Per_1 portata delle pompe, che sono dati caratteristici - se non fondamentali – delle pompe. Io e l'ing. avevamo già definito, in linea di massima, la lunghezza dell'asse che avrebbe dovuto essere confermata, poi, in sede di sopralluogo. Le pompe erano quelle;
erano già state definite a livello di portata, pressione e se erano in grado di raggiungere il livello delle vasche. Il resto competeva al costruttore, ossia a ID.” CP_ Dichiarazioni del sig. , responsabile tecnico di TC: “Con l'ing. programmammo questo intervento. Tra gennaio- Tes_2 CP_ Parte_ febbraio 2020, l'ing. organizzò l'incontro con l'ing in una delle stanze della . Confermo la presenza, a quest'incontro, dell'ing. Per_1 CP_ CP_
unitamente Ricordo che l'ing. all'incontro, delle tavole tecnici – non so se definitivi o semplici bozze – e
Per_1 spiegò all'ing. quello che si sarebbe voluto realizzare a livello di circuiti e di pressione. Successivamente, a marzo 2020, ricevemmo un'offerta per
Per_1 CP_ pompe e basamenti, visonata dall'ing. e confermata nell'ordine. L'ordine venne, però, immediatamente sospeso, nel marzo 2020, causa Covid e, poi rifatto nel 2021: stessa descrizione ma ID ritenne di apportare delle modifiche economiche, essendo trascorso del tempo. In seguito, l'ing. chiese un incontro per visionare i locali e io lo accompagnai, in sede, a vedere i luoghi. Confermo che ci furono altri incontri con l'ing per
Per_1 Per_1 altre questioni. Ricordo poi che, in seguito - ma comunque prima di agosto - l'ing. passò di nuovo per vedere se il loro mezzo avrebbe potuto
Per_1 avvicinarsi al luogo di montaggio delle pompe;
si trattò di questioni puramente logistiche.” 4 Dichiarazioni del sig. , responsabile tecnico di TC: “(…) a marzo 2020, ricevemmo un'offerta per pompe e basamenti, Tes_2CP_ visonata dall'ing. e c (…) Nell'offerta erano indicati i modelli delle pompe. Le schede tecniche non erano allegate all'offerta e CP_ ci vennero comunicate dopo da In generale, noi non ci soffermammo sul profilo tecnico delle pompe ma sul valore economico delle pompe (…) A noi interessava il funzionamento dell'impianto; non essendo noi dei tecnici non abbiamo mai dato importanza alla presenza delle schede ..le schede tecniche io direttamente non le ho mai viste e non mi sono occupato della cosa perché ripeto a me interessava l'offerta economica in quanto tale” 5 Dichiarazioni dell'ing. “Feci una considerazione di ingegneria idraulica, in generale, sulla base delle caratteristiche delle due Per_1Parte_ macchine richieste dalla in quanto una era idraulicamente più adatta rispetto all'altra. Preciso, infatti, che, in generale, a parità di KW, ci sono delle pompe che lavorano meglio di altre. Il progetto non l'avevo visto, per cui la mia osservazione era legata esclusivamente alle caratteristiche generali delle due pompe (es. diametro dell'albero, numero degli stadi, Kw, ecc.). Entrambe le pompe selezionate, comunque, andavano bene. Io diedi CP semplicemente un suggerimento tecnico/commerciale, ossia di curva della pompa, di rispondenza della macchina, lasciando comunque sempre a la scelta finale. Tra l'altro, all'epoca, i luoghi non li avevo visti. Ribadisco che io sviluppai l'offerta solo sulla base di quanto comunicatomi per telefono CP_ dall'ing. ”
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1945/2022, promossa da:
(c.f. ; p.iva ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Girolamo, Patrizia Spazzini, Roberto Spaggiari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Modena, via Farini, n. 39, con indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
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ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva , in persona del Presidente del Consiglio di COroparte_1 P.IVA_3
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Botti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale A. Corassori, n. 72 con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
CONVENUTA - OPPOSTA
e con la chiamata in causa di
(c.f./p.iva ) in persona del suo COroparte_2 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, c.so Venezia n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata:
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TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17-18.12.2024.
pagina 1 di 8 Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 CO (nel prosieguo, per brevità, anche solo “ ”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2022, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 27.1.2022, su ricorso di O- S.p.A., notificatole il 18.2.2022, per l'importo, in linea capitale, di euro 54.656,00, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a saldo della fattura n. 3429 del 31.7.2021, allegata al ricorso monitorio. A fondamento della promossa opposizione, la società opponente, quale azienda leader nella produzione di cavi elettrici, deduceva la presenza di vizi, unitamente al malfunzionamento delle pompe idrauliche fornitele da O-, giustificante l'instaurazione, dinanzi al Tribunale di Vicenza, di apposito procedimento per ATP, finalizzato ad accertare e a quantificare i danni subiti in conseguenza dell'allegato inadempimento. Dunque, la stessa, eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto in pagamento per aver, parte opposta, consegnato delle pompe viziate, inidonee all'uso, così cagionandole un danno, in termini sia di costi di ripristino sia di mancato guadagno, per il pregiudizio arrecato al relativo circuito produttivo. Pur a fronte degli addebiti di responsabilità, riconducibili a O-, TC riteneva, tuttavia, opportuno estendere il contraddittorio anche a (nel COroparte_2 prosieguo, anche solo ), quale progettista dell'impianto di raffreddamento, chiedendone, CP_2 preliminarmente, la chiamata in causa ai fini di una sua eventuale condanna, in via riconvenzionale e solidale con O-, al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in € 38.146,16 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.9.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, O- contestando gli assunti avversari e ribadendo la legittimità del proprio credito, in ragione del fatto che, a suo dire, essa, si sarebbe limitata a fornire beni conformi alle richieste avanzatele da TC (ossia n. 6 pompe da inserire/integrare in un impianto complesso, progettato da altri), senza rivestire alcun ruolo nella preliminare fase di studio e progettazione dell'intero impianto. Dunque, a parere della stessa, i problemi di funzionamento, segnalati da TC, sarebbero consequenziali a errori di progettazione, estranei alla sfera di competenza e di responsabilità di O-.
1.3 – All'udienza del 4.10.2022, si autorizzava la chiamata in causa di rinviando per CP_2
l'ulteriore corso del giudizio.
1.4 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.1.2023, si costituiva CP_2 CO negando qualsivoglia tipo di addebito, rivoltole da e O-, alla luce del corretto funzionamento dell'impianto, debitamente collaudato e consegnato alla società opponente. Inoltre, in via preliminare, la stessa, eccepiva l'illegittimità della sua chiamata in causa in considerazione sia della sua estraneità dal rapporto commerciale dedotto sia del fatto che la società opponente aveva comunque espressamente riconosciuto, nel proprio atto introduttivo e nella corrispondenza intercorsa tra pagina 2 di 8 le parti prima del presente giudizio, quale unica responsabile dei guasti denunciati, la società O-. In particolare, la circostanza che le pompe avessero continuato a rompersi dopo un periodo di attività, confermava la diagnosi di AF Ingegneria, ossia che le pompe erano state realizzate con materiali e modalità di assemblaggio non idonei a sopportare il carico di sforzo cui dovevano essere dedicate.
1.5 – Dopo plurimi rinvii, funzionali sia alla definizione del procedimento per ATP promosso da TC dinanzi al Tribunale di Vicenza sia ai tentativi infruttuosi delle parti di addivenire ad un accordo conciliativo, con ordinanza del 13.11.2023 si rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, avanzata da O- e, al contempo, si assegnavano i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente. In seguito, istruita, la causa, a mezzo prove orali, la stessa, veniva rimessa in decisione, all'esito di tale incombente, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
2.1 Tanto premesso, si rileva che la presente analisi riguarda la fornitura di n. 6 pompe idrauliche
“centrifughe ad asse verticale a marchio (segnatamente, n. 3 pompe serie P2 da 22 kW, CP_4 sistemate nella vasca “calda” e deputate alla spinta dell'acqua alle macchine frigorifere;
n. 3 pompe da 37KW posizionate nella vasca “fredda a servizio della refrigerazione del circuito produttivo) commissionate da TC a O- per il proprio impianto di raffreddamento industriale, progettato e dimensionato da CP_2
Fermi gli incontestati e comprovati problemi di malfunzionamento, occorre valutare se, i vizi denuncianti in questa sede possano dirsi dipendenti da errori di progettazione o da inesattezze di realizzazione delle pompe rispetto alle funzionalità dell'impianto esistente. Al riguardo, non può sottacersi come il CTU del Tribunale di Vicenza, investito della questione, non abbia fornito una risposta univoca al quesito. Anzi, dalla lettura della perizia, acquisita agli atti di causa, emerge piuttosto la complessità della vicenda, risolta a livello tecnico attraverso l'elaborazione di possibili ipotesi. Segnatamente, all'origine delle vibrazioni che molto verosimilmente, a parere del tecnico nominato, avrebbero determinato le ripetute rotture dell'albero di trasmissione delle pompe e, conseguentemente, il loro non corretto funzionamento, vi sarebbero, per entrambe le tipologie di pompe esaminate, due scenari ipotizzabili:
pagina 3 di 8 (i) il primo riguarderebbe un possibile utilizzo delle pompe - regolate dall'inverter, a frequenze inferiori a 40 Hz - in condizioni di instabilità ai margini del loro campo d'impiego, dove le forze idrauliche all'interno dell'involucro diventerebbero sbilanciate, fino anche a piegare o flettere l'albero della pompa. La riduzione della frequenza di regolazione delle pompe potrebbe essere dipesa da una riduzione della pressione per effetto della parziale occlusione dei filtri, dovuta alla segnalata presenza di residui nell'acqua tecnica. Tuttavia, a parere del CTU: “La presenza di residui nell'acqua tecnica di raffreddamento ha probabilmente contribuito ad un irregolare funzionamento delle pompe, ma non ha causato direttamente le rotture dell'albero di trasmissione”. In altre parole, la presenza di corpi solidi se, da un lato, avrebbe potuto causare un irregolare funzionamento delle pompe, dall'altro lato, però, non avrebbe potuto dirsi idonea, di per sé sola, a provocare la rottura dell'albero di trasmissione in quanto meccanismo ben più complesso. Più precisamente, “la presenza di residui nell'acqua tecnica di raffreddamento potrebbe aver contribuito all'insorgenza di vibrazioni nelle pompe, ma le rotture dell'albero di trasmissione, sono da correlarsi con fenomeni vibratori che hanno sollecitato la linea d'assi in maniera importante, causando la deformazione dell'albero, generando una cricca che si è progressivamente allargata fino a superare la resistenza elastica offerta dal materiale, determinandone la rottura. Tali fenomeni sono tipici delle sollecitazioni ripetute o cicliche, vibrazioni forzate in un sistema meccanico eccitato da una forzante (con risonanza nel passaggio per la velocità critica); le simulazioni di calcolo basate su modelli che approssimano le condizioni di lavoro nelle diverse configurazioni in cui possono lavorare i vincoli di supporto, hanno evidenziato come possano esistere condizioni in cui la seconda velocità critica possa essere vicina all'intervallo di velocità di rotazione ammesso e utilizzato dalle pompe, per frequenze tra 40 Hz e 50 Hz, quindi potenzialmente in grado di innescare ampie, importanti vibrazioni. Pertanto, l'installazione del sistema di pre- filtrazione, - necessario a garantire il regolare funzionamento delle pompe ed il coretto range di funzionamento dell'impianto di raffreddamento - raggiungendo, tra l'altro, l'obiettivo di evitare vibrazioni e sollecitazioni su alberi e supporti, - non avrebbe, da solo, probabilmente, completamente impedito o risolto il problema delle ripetute diverse rotture.”; (ii) il secondo, atterrebbe al fatto che la pompa - adattata da O- accorciando la linea d'assi con un diametro dell'albero invariato a 24 mm - avrebbe girato vicino alla velocità critica di risonanza, passando per la velocità critica nella modulazione con inverter, (la verifica della velocità critica è valutata tenendo conto soprattutto della lunghezza dell'asse rotante, del suo diametro e della configurazione dei vincoli di supporto). Peraltro, le suddette criticità sarebbero state superate, per le sole pompe P3 – ma, secondo il CTU, tale soluzione sarebbe praticabile anche per le pompe P2 – tramite l'aumento del diametro dell'albero di trasmissione (linea d'assi), portandolo da 24 mm a 30 mm e mediante l'impiego di un acciaio ad alta tenacità con elevata resistenza. Invero, precisa, ulteriormente, il CTU: “l'utilizzo di un diametro maggiore e di un acciaio più performante in risposta alle sollecitazioni dinamiche ha verosimilmente contribuito a rendere la linea d'assi ed il sistema pompa idoneo alle condizioni di funzionamento riscontrate in sede di sopralluogo”. Tali conclusioni sarebbero la conseguenza di una serie di considerazioni preliminari compiute dal CTU con riguardo alla tipologia di pompe selezionate e alle caratteristiche dell'impianto presente presso lo stabilimento di TC (ossia un impianto con “acqua tecnica” e non un impianto di “acqua pulita”, contraddistinta sempre dalla presenza di residui industriali). Più nel dettaglio, si legge, nella relazione in atti: “le pompe nella configurazione fornita a TC da O-, erano: - idonee al funzionamento nel punto di lavoro per cui sono state scelte, quindi il dimensionamento era secondo progetto;
- idonee, per tipologia, ad essere inserite nella configurazione di impianto prevista;
- non idonee al funzionamento con acqua in cui erano presenti residui con una granulometria superiore a quella del limo, come nel caso dell'acqua tecnica nel circuito di raffreddamento di TC;
- non adeguatamente verificate per l'effettiva idoneità nel campo di impiego con utilizzo di inverter e, in funzione di questo, per il corretto dimensionamento della linea d'assi; - non adeguatamente verificate per le sollecitazioni associate al funzionamento dell'impianto.” Pertanto, le pompe fornite da O-, pur rispondendo alle caratteristiche indicate nell'ordine di pagina 4 di 8 acquisto di TC, non sarebbero state puntualmente verificate per il campo d'impiego previsto con l'utilizzo di inverter e, in funzione di questo, verificate per il corretto dimensionamento della linea d'assi (lunghezza e diametro dell'albero di trasmissione), in rapporto alla profondità della vasca. Al riguardo, è appena il caso di richiamare quanto ulteriormente evidenziato dal CTU con riguardo alle specifiche avvertenze contenute nella documentazione fornita dalla stessa società produttrice delle pompe Caprari, nei casi di utilizzo di inverter (“L'impiego di inverter, se non correttamente studiato ed effettuato, può risultare lesivo per l'integrità del gruppo di pompaggio. Se non sono note le problematiche relative, chiedere assistenza agli uffici tecnici
Se in fase di selezione non sono state verificate le lunghezze delle linee d'asse nell'impiego con inverter, contattare la CP_4
Caprari S.p.A. per evitare il funzionamento in condizione di velocità critica”). Dunque, la corretta valorizzazione di tali caratteristiche avrebbe consentito un adeguato sviluppo delle pompe e molto probabilmente evitato i guasti segnalati da TC.
2.2 – Tanto chiarito circa le probabili cause dei problemi di funzionamento, segnalati in questa sede, si tratta ora di valutare i profili di responsabilità ad essi correlati. Sul punto, è appena il caso di evidenziare come nessun ruolo tecnico sia stato, di fatto, ricoperto da TC nella presente vicenda, essendo una società operante nel diverso settore della produzione di cavi elettrici. Del resto, se così non fosse, non si comprenderebbe la scelta di TC di rivolgersi a un progettista di impianti di refrigerazione (AF Ingegneria) e a un produttore di pompe (O-), per le decisioni da adottarsi. Invero, è fatto documentalmente provato (doc. 1 terza chiamata) oltre che confermato in sede di istruttoria orale1, che la scelta delle pompe sia stata effettuata dall'ing. di AF Ingegneria, di concerto CP_2 con O-. Altrettanto comprovato è che tra le soluzioni tecniche suggerite, vi era quella che prevedeva l'installazione di un sistema di prefiltrazione nelle singole linee di produzione, atteso che, nel corso dei sopralluoghi eseguiti, era stata rilevata la presenza di residui di lavorazione nell'acqua di raffreddamento (cfr. doc. 2 terza chiamata – mail dell'ing. al sig. di TC del 2.3.2020); circostanza, quest'ultima, peraltro nota CP_2 Pt_2 anche a O-, posto che l'ing. non ha negato, in sede di esame testimoniale, di aver svolto Per_1 altri interventi presso TC e di aver avuto accesso ai luoghi dove dovevano essere installate le pompe.2
pagina 5 di 8 Tuttavia, come chiarito dal CTU, alla presenza di residui solidi nell'acqua tecnica non può attribuirsi il ruolo primario e prevalente delle rotture delle pompe, specie considerando che trattandosi di un impianto di acque industriali, i residui di lavorazione non avrebbero potuto mai essere eliminati integralmente. Inoltre, è circostanza inconfutata che nonostante il potenziamento del sistema filtrante, le pompe abbiano continuato a rompersi. Piuttosto, l'istruttoria orale ha permesso di ricostruire, in maniera più approfondita, gli antefatti di causa. Segnatamente, si è appurato che all'incontro di gennaio-febbraio 2020, voluto dall'ing. presso lo CP_2 stabilimento di TC per conoscere il fornitore delle pompe, ossia O-, le parti raggiunsero gli ultimi accordi sul tipo di fornitura da eseguire.3 Più nel dettaglio, nel corso di quell'incontro, l'ing. acconsentì all'installazione delle pompe CP_2
“Caprari” come suggeritegli dall'ing. sulla base dei dati progettuali previamente comunicatigli, Per_1 relativi alla portata, alla pressione e all'asse delle pompe da impiegarsi. Peraltro, la ricostruzione piuttosto dettagliata di tale evento, compiuta sia dal teste di parte attrice, sig. sia dall'ing. - interpellato nel corso del confronto tenutosi all'udienza del 7.11.2024 - rendono Pt_2 CP_2 scarsamente attendibili le dichiarazioni - peraltro piuttosto reticenti - rilasciate dal teste di parte convenuta, ing. delle quali, pertanto, si ritiene di non dover tenere conto ai fini della presente disamina. Per_1
All'incontro in questione, seguì la formulazione, da parte di O- di apposita offerta economica, visionata da AF Ingegneria e accettata da TC. Come chiarito dal teste di parte attrice, sig. in sede di valutazione dell'offerta, TC si limitò Pt_2 unicamente a esaminare la parte economica, tralasciando quella squisitamente tecnica in quanto rimessa alle decisioni prese da O- e da 4 Per questo motivo, all'offerta non erano allegate le CP_5 schede tecniche delle pompe, trasmesse solo successivamente da una volta approvati i CP_5 modelli selezionati da O-. CO In definitiva è innegabile, alla luce di quanto sin qui illustrato, che le pompe acquistate da non furono altro che il risultato di un'intesa tra progettista e produttore. Invero, se, da un lato, è comprovato che O- abbia fornito il proprio apporto nell'individuazione delle pompe - come peraltro ammesso dallo stesso ing. in sede di esame Per_1
pagina 6 di 8 testimoniale5 (ma si veda, altresì, lo scambio di corrispondenza tra l'ing. e l'ing. ; doc. 3 Per_1 CP_2 CP_ opposta: “Salve ing. attendo sue indicazioni su quale pompa sviluppare in base alle sue esigenze di impianto. Sinceramente sarei su quella delle due curve da 22 KW”; doc. 4 opposta: “Ciao Buongiorno, in allegato offerta aggiornate le nuove schede con i punti di lavoro aggiornati”) - dall'altro lato, è altrettanto vero che certi aspetti (quali, la presenza dell'inverter nel sistema di refrigerazione e il corretto dimensionamento della linea d'assi) avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione da una volta appresa la tipologia di pompe CP_5 suggerita da O- (si vedano le avvertenze del fornitore “ richiamate, nell'elaborato CP_4 peritale, dal CTU). Pertanto, come correttamente osservato da TC, a nulla rileva che le pompe fornite da O- fossero conformi all'ordine, posto che, l'ordine stesso, recava una serie di imprecisioni e di errori, senza dubbio all'origine delle rotture, poi, segnalate. Analogamente, per le ragioni illustrate, non possono condividersi le argomentazioni di CP_2 secondo cui le problematicità riscontrate sarebbero una conseguenza diretta degli interventi eseguiti da O- sulla linea d'assi delle pompe per adattarle alla profondità della vasca. Ciò per l'evidente ragione che, come già in precedenza illustrato, disponeva delle schede tecniche delle pompe CP_2 ed aveva le competenze per valutare l'idoneità delle pompe selezionate alle caratteristiche dell'impianto progettato. Del resto, è la stessa CTU ad aver evidenziato che il dimensionamento era conforme al progetto e che tale aspetto non era stato adeguatamente valutato in relazione all'inverter. Dunque, le considerazioni che precedono valgono, a parere di questo Tribunale, a delineare un'eguale responsabilità di O- e di per i fatti per cui è causa, posto che, entrambe, con le CP_2 loro condotte, hanno concorso in modo efficiente alla verificazione dell'evento lesivo. In questi termini, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato, posto che nessun corrispettivo può essere riconosciuto a O- per una fornitura di pompe viziate.
2.4 – Similmente, i difetti progettuali accertati portano a ritenere fondata la domanda riconvenzionale formulata da TC con riguardo all'importo versato ad AF Ingegneria di €. 31.720,00 (doc. 21) per gli interventi da quest'ultima eseguiti sull'impianto per ovviare ai guasti denunciati. Al riguardo, trattandosi di una somma dovuta a titolo di danno emergente - e, dunque, essendo la diretta conseguenza di concorrenti inadempimenti - la stessa, dovrà essere posta a carico solidale anche di
[...]
. CP_1
Inoltre, l'importo, come sopra determinato, in quanto debito di valuta dovrà essere maggiorato ai sensi dell'art. 1224 c.c. degli interessi, al saggio legale, decorrenti dalla domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore.
pagina 7 di 8 3.
Tenendo presente che la consulenza tecnica redatta in sede di ATP è stata acquisita agli atti del presente giudizio, si ritiene sussistano i presupposti per procedere, in questa sede, alla regolamentazione delle spese di lite anche di tale procedimento. In particolare, alla luce del complessivo esito del giudizio, le spese - ivi comprese quelle della CTU esperita - dovranno essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore di causa desunto dalla domanda monitoria, delle fasi processuali svolte e dell'attività difensiva resa, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Gli esiti processuali, come sin qui descritti, escludono, da ultimo, una responsabilità dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di e con la Parte_1 COroparte_1 chiamata in causa di ogni altra istanza, eccezione e COroparte_2 domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 184/2022 (R.G. n. 421/2022), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 27.1.2022;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, condanna, in solido tra loro, IDRO-ELETTRICA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al COroparte_2 pagamento in favore di dell'importo di €. 31.720,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna, in solido tra loro, IDRO-ELETTRICA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e in persona del suo legale rappresentante COroparte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio per ATP che si liquidano in euro 3.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge nonché al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 408,50 per anticipazioni e in euro 14.100,00, per compensi oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di IDRO-ELETTRICA S.p.A. e di
[...]
e le condanna, in solido tra loro, a rimborsare, a COroparte_2 Parte_1 gli esborsi, dalla stessa, sostenuti a titolo di anticipazione, pari a €. 6.426,16.
[...]
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 14 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dichiarazione del teste di parte convenuta, Ing. dipendente di ID SpA. dal 2013, a tempo Testimone_1 CP_ indeterminato, con la qualifica di Funzionario Tecnico Commerciale: “(…) l'ing. mi indicò, oltre alla tipologia di pompa, anche la marca del costruttore (nello specifico, . Io mi limitai a recepire le informazioni (ossia, nella sostanza, quante pompe e cosa dovevano fare come CP_4 Parte_ prestazione). Addirittura, ricordo ch ttore, in base alle richieste ricevute dalla , aveva indicato due codici diversi di macchine. Noi
CP_ comunicammo questi codici, con le relative schede tecniche e lasciammo all'ing. la scelta della pompa. Tutte le informazioni (anche quelle legate
CP_ CP_ alla pressione e alla portata delle pompe) ci vennero comunicate dall'ing. telefonicamente. In questo contesto, mi interfacciai sempre io con
CP_ (...) non affrontai la questione perché la tipologia e il modello della pompa ci furono dettati da sulla base del suo progetto che prevedeva acqua pulita;
progetto, tra l'altro, che io, personalmente, non ho mai avuto modo di vedere. Non si e di nulla. Io non misi in discussione nulla di
CP_ quanto comunicatomi dall'ing. confidando, per l'appunto, sulle sue chiare e nette indicazioni progettuali.”
Dichiarazioni dell'ing. , legale rappresentante di “Io avevo richiesto pompe ad uso industriale, con CP_2 CP_5 acqua industriale. Specifico che per me la pompa deve avere tre caratteristiche imprescindibili e fondamentali: portata, pressione e asse. Del resto, se ne occupa il costruttore che, nel caso di specie, era ID. Io, comunicavo, via mail, i dati all'ing. ossia gli indicavo la portata e la pressione Per_1 delle pompe che mi sarebbero servite;
lui, in risposta, mi prospettava diversi modelli di pompa che mi avrebbe potuto fornire.” 2 Dichiarazioni dell'Ing. ““Ricordo che ci furono più incontri in quegli anni tra me e il sig. A memoria, di incontri Testimone_1 Pt_2 ne avremmo fatti più di qualcuno. Tra l'altro, un identico intervento venne pianificato nel 2016 in un altro stabilimento della a Parte_1 Tolentino (MC) e - che io sappia – le pompe, lì, sono tuttora funzionanti (...) La mia presenza in è stata pianific g. Parte_1 Parte_ per altri interventi della , tra cui anche con riguardo a degli impianti anticendio (...) Io feci un sopralluogo - non ricordo se il 6 aprile Pt_2 2021 - legato all'aspetto logistico”. 3 Dichiarazioni dell'ing. : “Durante l'incontro, abbiamo confermato i modelli delle pompe che avevamo deciso con e questi modelli CP_2 Per_1 sono riportati nei documenti e ci siamo scambiati successivamente e che hanno fatto parte dell'offerta finale e dell'ordin 'incontro lo volli io per concordare l'acquisto delle pompe perché, in quell'occasione, ID avrebbe dovuto fare l'offerta, chiudere la discussione tecnica e definire i modelli che avremmo dovuto installare. Dico “avevamo” perché io e l'ing. ci scambiammo più comunicazioni riguardanti la pressione e la Per_1 portata delle pompe, che sono dati caratteristici - se non fondamentali – delle pompe. Io e l'ing. avevamo già definito, in linea di massima, la lunghezza dell'asse che avrebbe dovuto essere confermata, poi, in sede di sopralluogo. Le pompe erano quelle;
erano già state definite a livello di portata, pressione e se erano in grado di raggiungere il livello delle vasche. Il resto competeva al costruttore, ossia a ID.” CP_ Dichiarazioni del sig. , responsabile tecnico di TC: “Con l'ing. programmammo questo intervento. Tra gennaio- Tes_2 CP_ Parte_ febbraio 2020, l'ing. organizzò l'incontro con l'ing in una delle stanze della . Confermo la presenza, a quest'incontro, dell'ing. Per_1 CP_ CP_
unitamente Ricordo che l'ing. all'incontro, delle tavole tecnici – non so se definitivi o semplici bozze – e
Per_1 spiegò all'ing. quello che si sarebbe voluto realizzare a livello di circuiti e di pressione. Successivamente, a marzo 2020, ricevemmo un'offerta per
Per_1 CP_ pompe e basamenti, visonata dall'ing. e confermata nell'ordine. L'ordine venne, però, immediatamente sospeso, nel marzo 2020, causa Covid e, poi rifatto nel 2021: stessa descrizione ma ID ritenne di apportare delle modifiche economiche, essendo trascorso del tempo. In seguito, l'ing. chiese un incontro per visionare i locali e io lo accompagnai, in sede, a vedere i luoghi. Confermo che ci furono altri incontri con l'ing per
Per_1 Per_1 altre questioni. Ricordo poi che, in seguito - ma comunque prima di agosto - l'ing. passò di nuovo per vedere se il loro mezzo avrebbe potuto
Per_1 avvicinarsi al luogo di montaggio delle pompe;
si trattò di questioni puramente logistiche.” 4 Dichiarazioni del sig. , responsabile tecnico di TC: “(…) a marzo 2020, ricevemmo un'offerta per pompe e basamenti, Tes_2CP_ visonata dall'ing. e c (…) Nell'offerta erano indicati i modelli delle pompe. Le schede tecniche non erano allegate all'offerta e CP_ ci vennero comunicate dopo da In generale, noi non ci soffermammo sul profilo tecnico delle pompe ma sul valore economico delle pompe (…) A noi interessava il funzionamento dell'impianto; non essendo noi dei tecnici non abbiamo mai dato importanza alla presenza delle schede ..le schede tecniche io direttamente non le ho mai viste e non mi sono occupato della cosa perché ripeto a me interessava l'offerta economica in quanto tale” 5 Dichiarazioni dell'ing. “Feci una considerazione di ingegneria idraulica, in generale, sulla base delle caratteristiche delle due Per_1Parte_ macchine richieste dalla in quanto una era idraulicamente più adatta rispetto all'altra. Preciso, infatti, che, in generale, a parità di KW, ci sono delle pompe che lavorano meglio di altre. Il progetto non l'avevo visto, per cui la mia osservazione era legata esclusivamente alle caratteristiche generali delle due pompe (es. diametro dell'albero, numero degli stadi, Kw, ecc.). Entrambe le pompe selezionate, comunque, andavano bene. Io diedi CP semplicemente un suggerimento tecnico/commerciale, ossia di curva della pompa, di rispondenza della macchina, lasciando comunque sempre a la scelta finale. Tra l'altro, all'epoca, i luoghi non li avevo visti. Ribadisco che io sviluppai l'offerta solo sulla base di quanto comunicatomi per telefono CP_ dall'ing. ”