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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2421/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCO ORLANDO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA TOSCANA, 21 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) presso il difensore avv. COCO ORLANDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. VALERI STEFANIA elettivamente domiciliata in PIAZZA UNIONE - AVVOCATURA REGIONALE 13 PESCARA, presso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: parte attrice, nell'atto di citazione, ha chiesto che il Tribunale, previa sospensione dell'ingiunzione
Prot. n. RA/0253730/23 del 13.06.2023, accertata l'inapplicabilità dello strumento adottato, dichiari la nullità dell'Ingiunzione.
In rito ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa le seguenti società facenti parti dell'ATI:
- C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, corrente in Pescara, Via Balilla 13/4
- con sede in Pescara, Via Venezia 12 P. IVA , Controparte_3 P.IVA_4
- , con sede in Pescara, Viale della Riviera Nord 343, P.Iva Controparte_4
. P.IVA_5
In caso di conferma dell'ingiunzione di pagamento, ha chiesto che le chiamate in causa siano condannate a versare, pro quota, la somma nella misura indicata o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, alla piuttosto che a somma Controparte_1 Parte_1 comprensiva di capitale, interessi e spese. pagina 1 di 6 In via riconvenzionale ha chiesto che la venga condannata a versare all'attrice Controparte_1 la somma di € 100.000,00 evidenziando che la convenuta aveva assunto l'obbligo di versare all'opponente “una tantum” per la copertura del delta tra costi e ricavi del concessionario, un contributo economico a sostegno della gestione, “giusta previsione in atti di convenzione e proroga alle stesse condizioni”.
Ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al risarcimento danni conseguenti alle perdite subite dall'opponente a causa della pandemia, da determinarsi sulla base della documentazione prodotta, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in € 150.000,00, assolvendo l'attrice da ogni domanda formulata dalla convenuta, con rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dalla . Controparte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ha chiesto la compensazione CP_1 delle somme richieste dalla convenuta, con il credito di pari valore da lei vantato in via riconvenzionale.
La , contestando l'ammissibilità della chiamata in causa, ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dall'opponente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 7.7.2023, Parte_1 Par a destinataria dell'Ingiunzione di pagamento Prot. n .RA/0253730/23 del 13.06.2023 notificata il
13.06.2023, con la quale la ha chiesto, ex art. 3 R.D. N. 639/1910, il pagamento Controparte_1 della somma di € 122.583,51 versata dalla ad in relazione a due fatture per CP_1 CP_5 fornitura idrica, relativa a consumi riferibili al Complesso Sportivo Le Naiadi di Pescara, affidato dalla al raggruppamento di imprese PINGUINO NUOTO SSD A R.L. DI AVEZZANO, ha CP_1 convenuto in giudizio la , chiedendo la sospensione dell'ingiunzione e la Controparte_1 dichiarazione di nullità del provvedimento per inapplicabilità dello strumento adottato.
In qualità di mandataria dell'ATI, della quale fanno parte: Controparte_2
e , ha chiesto di essere autorizzata, ai Controparte_3 Controparte_4 sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa le società sopra indicate.
In caso di conferma dell'ingiunzione di pagamento, ha chiesto che le chiamate in causa siano condannate a versare pro quota la somma nella misura indicata o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In via riconvenzionale, considerati i rilevanti costi affrontati in periodo pandemico, non sostenuti da adeguati ricavi, ha chiesto che la venga condannata a versare, in favore Controparte_1 dell'opponente, una somma non inferiore ad € 100.000,00, da porre in compensazione con il debito di pari valore oggetto dell'ingiunzione opposta.
2. Si è costituita in data 4.10.2023 la contestando l'ammissibilità della chiamata Controparte_1 in causa, sollecitata dall'opponente, chiedendo il rigetto sia dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione, che della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
pagina 2 di 6 3. Con ordinanza del 31.12.2023, accertata la natura documentale della controversia, sono state rigettate le prove capitolate dall'opponente e la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
5.2.2025, con assegnazione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
*******
A. Sulle regioni dell'opposizione
a.1 destinataria dell'Ingiunzione di pagamento Prot. Parte_1
n.RA/0253730/23 del 13.06.2023 notificata il 13.06.2023, dell'importo di € 122.583,51 ha convenuto in giudizio la , chiedendo la sospensione dell'ingiunzione e la dichiarazione di Controparte_1 nullità provvedimento per inapplicabilità dello strumento adottato.
Considerato che l'ingiunzione ha ad oggetto somme versate dalla ad in CP_1 CP_5 relazione a 2 fatture per fornitura idrica, relativa a consumi riferibili al Complesso Le Naiadi di
Pescara, affidato dalla al raggruppamento di imprese PINGUINO NUOTO SSD A R.L. DI CP_1
AVEZZANO della quale facevano parte a Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
e , ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
[...] Controparte_4
a chiamare in causa le società sopra indicate.
a.2 In caso di conferma dell'ingiunzione di pagamento, ha chiesto che le chiamate in causa siano condannate a versare pro quota la somma nella misura indicata od in quella minore o maggiore che dovrà ritenersi di giustizia.
a.3 In via riconvenzionale, considerati i rilevanti costi affrontati in periodo pandemico, non sostenuti da adeguati ricavi, ha chiesto che la venga condannata a versare in favore Controparte_1 dell'opponente, la somma di € 100.000,00, da porre in compensazione con il debito di pari valore oggetto dell'ingiunzione opposta.
B. Sull'infondatezza dell'opposizione
b.1 Come risulta dalla documentazione, priva di numerazione depositata dalla con l'atto di CP_1 costituzione, con determina DPH 002/008 del 05.02.2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale
“concessione di servizi”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti Pubblici –
D.lgs 50/2016 come vigente.
Con successiva determina DPH 002/074 del 20.05.2019 la gara era stata aggiudicata al raggruppamento di imprese “PINGUINO NUOTO SSD A R.L. DI AVEZZANO” mandataria dell' e, Controparte_6 in data 20.12.2019, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento della concessione del complesso sportivo di cui trattasi.
La Convenzione, all' Art. 19 (Utenze e compartecipazione alle spese di gestione) prevede che “per la durata della concessione restano integralmente a carico del Concessionario le spese relative alla fornitura di gas, telefono, acqua e luce elettrica e comunque per qualsiasi tipo di utenza. Il concessionario, entro 10 (dieci) gg. dalla data della stipula della presente concessione, è tenuto, pena la rescissione della concessione e l'incameramento della cauzione, alla voltura a proprio nome dell'utenza della raccolta dei rifiuti, del gas e del telefono, quest'ultimo se attivo, che saranno a totale pagina 3 di 6 carico del Concessionario. Per la decorrenza del computo delle spese relative alle utenze soprarichiamate anticipate dall' Ente Regione si stabilisce la data del 01 Ottobre 2019 quale effettivo avvio delle attività da parte della Pinguino Nuoto SSD a R.L, mandataria , come da Controparte_6 verbale agli Atti degli Uffici Regionali 19 Dicembre 2019”.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2019 la , mandataria , Parte_1 Controparte_6 ha assunto la gestione del Complesso sportivo, provvedendo a volturare le utenze dell'energia elettrica e del gas, con esclusione dell'utenza idrica.
La ha dedotto che in data 23 giugno 2021 la ha riconsegnato alla CP_1 Parte_1 le chiavi del Complesso sportivo “Le Naiadi”, rescindendo il contratto anticipatamente, CP_1 rispetto alla scadenza pattuita
Con note prot. RA/0275369/21 del 02.07.2021, prot. RA/0328969/21 del 04.08.2021, il Servizio
Politiche Turistiche e Sportive, della ha diffidato la società mandataria a CP_1 Controparte_6 corrispondere il saldo del debito, medio tempore maturato riguardante la fornitura idrica, mai volturata e quindi ancora intestata alla , in relazione alla quale Azienda Controparte_1 CP_5 fornitrice dell'acqua, aveva emesso le seguenti fatture:
- n. 6418 del 22.11.2021 dell'importo di € 119.285,89,
- n. 6419 del 22.11.2021 dell'importo di € 49.379,77.
Considerato che , sollecitata al pagamento dell'importo di € 167.273,98 che avrebbe Controparte_6 potuto rateizzare in anni tre, previa assunzione di specifica polizza fidejussoria a copertura del debito, non aveva provveduto al pagamento, con nota del 24.09.2021 prot. RA/0379035/21 il
[...]
, ha richiesto ad Parte_2 Controparte_7
l'escussione della polizza fidejussoria stipulata dall' e consegnata alla Controparte_6 CP_1
in sede di gara, per un importo di € 50.000,00.
[...]
Con determinazione n. DPH002/254 del 29.11.2021, la ha provveduto al pagamento della CP_1 fattura n. 6419/2021, dell'importo di € 49.379,77, a seguito di incasso della polizza fidejussoria in luogo della . Parte_1
Avendo provveduto in luogo della mandataria al pagamento delle utenze idriche e vantando un credito nei confronti della pari ad € 118.665,66, risultante dalla differenza tra l'importo Parte_1 di € 119.285,89 (fattura n. 6418/21) e quello di € 620,23 (€ 50.000,00 dell'escussione polizza CP_5
- € 49.379,77 fattura n. 6419/21), con ingiunzione prot. n. RA/0253730/23 del 13.06.2023 CP_5 notificata il 13.06.2023, il , ha Parte_2 ingiunto, ex art. 3 R.D. n. 639/1910 alla capogruppo mandataria di il Parte_1 CP_6 pagamento della somma di € 122.583,51.
b.2 Sulla base di quanto sopra esposto, va dichiarata la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910 da parte della , considerato che tale strumento disciplina Controparte_1 la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti Pubblici, aventi ad oggetto crediti erariali, certi, liquidi ed esigibili.
pagina 4 di 6 Questo speciale procedimento è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti.
Risulta quindi legittimo lo strumento utilizzato dal Servizio regionale, competente in materia, per richiedere all'opponente la restituzione di quanto versato dalla per forniture CP_1 Contr idriche che aveva erogato in favore dell' la quale, in violazione degli accori Controparte_6 assunti in sede di affidamento della concessione del complesso sportivo Le Naiadi, aveva omesso di provvedere alla voltura delle relative utenze.
b.3 Con riferimento alla richiesta formulata da capogruppo mandataria di Parte_1 [...]
, di chiamare in giudizio le altre società facenti parte dell'ATI ( CP_6 Controparte_2
[...
, e ) va evidenziato che, dalla Controparte_8 Controparte_4 lettura della Convenzione del 20.12.2019 (cfr doc. allegata) risulta che l'unico interlocutore della
è capogruppo mandataria di responsabile della gestione e CP_1 Parte_1 CP_6 rappresentante dell'intera ATI.
I rapporti interni tra i vari componenti dell'ATI risultano indifferenti all'amministrazione regionale, atteso che tale sistema è previsto proprio individuare un unico soggetto come concessionario ed evitare che la debba avere come interlocutori diversi e disparati soggetti. CP_1
Con decreto in data 5.10.2023 è stata quindi rigettata la richiesta dell'opponente di chiamare in causa le altre società facenti parte dell'ATI.
b.4 In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, va evidenziato che l'affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, approvato con determina
DPH 002/008 del 05.02.2019, all'art. 3, terzo capoverso, prevede che “nella fase di start up della nuova gestione del Complesso e per un periodo di tre mesi, la copertura dell'eventuale delta negativo tra costi e ricavi del Soggetto che risulterà affidatario dell'impianto per un importo paria 100.000
(centomila euro)”.
Considerato il limitato periodo di vigenza temporale della facoltà attribuita dall'affidataria, che non ha dimostrato di aver depositato, la documentazione sopra indicata, nel termine previsto dagli accordi sottoscritti in sede di affidamento, va comunque evidenziato che il credito, vantato dall'opponente, è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per essere posto in compensazione con il credito vantato dalla . Controparte_1
L'opposizione all'ingiunzione fiscale va quindi rigettata.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente che va condannata al rimborso degli onorari di difesa in favore della , che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai Controparte_1 pagina 5 di 6 valori minimi, considerata la natura documentale della controversia.
Vanno riconosciuti alla convenuta gli invocati oneri riflessi, in sostituzione di IVA E CPA, considerato che la è stata patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr Cassazione civile ord. n. 3592 CP_1 del 06.02.2023).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 2421/2023,
RIGETTA
l'opposizione formulata dall'attrice avverso il provvedimento di ingiunzione Prot. N.RA/0253730/23 del 13.06.2023 notificata all'attrice il 13.06.2023 ed emesso dal Dirigente Servizio Politiche Turistiche
e Sportive della Giunta Regionale d'Abruzzo.
Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte convenuta, che liquida in €
7.052,00 per onorari di difesa, oltre spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari ed oneri riflessi nella misura di legge.
Pescara, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2421/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCO ORLANDO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA TOSCANA, 21 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) presso il difensore avv. COCO ORLANDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. VALERI STEFANIA elettivamente domiciliata in PIAZZA UNIONE - AVVOCATURA REGIONALE 13 PESCARA, presso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: parte attrice, nell'atto di citazione, ha chiesto che il Tribunale, previa sospensione dell'ingiunzione
Prot. n. RA/0253730/23 del 13.06.2023, accertata l'inapplicabilità dello strumento adottato, dichiari la nullità dell'Ingiunzione.
In rito ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa le seguenti società facenti parti dell'ATI:
- C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, corrente in Pescara, Via Balilla 13/4
- con sede in Pescara, Via Venezia 12 P. IVA , Controparte_3 P.IVA_4
- , con sede in Pescara, Viale della Riviera Nord 343, P.Iva Controparte_4
. P.IVA_5
In caso di conferma dell'ingiunzione di pagamento, ha chiesto che le chiamate in causa siano condannate a versare, pro quota, la somma nella misura indicata o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, alla piuttosto che a somma Controparte_1 Parte_1 comprensiva di capitale, interessi e spese. pagina 1 di 6 In via riconvenzionale ha chiesto che la venga condannata a versare all'attrice Controparte_1 la somma di € 100.000,00 evidenziando che la convenuta aveva assunto l'obbligo di versare all'opponente “una tantum” per la copertura del delta tra costi e ricavi del concessionario, un contributo economico a sostegno della gestione, “giusta previsione in atti di convenzione e proroga alle stesse condizioni”.
Ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al risarcimento danni conseguenti alle perdite subite dall'opponente a causa della pandemia, da determinarsi sulla base della documentazione prodotta, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in € 150.000,00, assolvendo l'attrice da ogni domanda formulata dalla convenuta, con rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dalla . Controparte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ha chiesto la compensazione CP_1 delle somme richieste dalla convenuta, con il credito di pari valore da lei vantato in via riconvenzionale.
La , contestando l'ammissibilità della chiamata in causa, ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dall'opponente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 7.7.2023, Parte_1 Par a destinataria dell'Ingiunzione di pagamento Prot. n .RA/0253730/23 del 13.06.2023 notificata il
13.06.2023, con la quale la ha chiesto, ex art. 3 R.D. N. 639/1910, il pagamento Controparte_1 della somma di € 122.583,51 versata dalla ad in relazione a due fatture per CP_1 CP_5 fornitura idrica, relativa a consumi riferibili al Complesso Sportivo Le Naiadi di Pescara, affidato dalla al raggruppamento di imprese PINGUINO NUOTO SSD A R.L. DI AVEZZANO, ha CP_1 convenuto in giudizio la , chiedendo la sospensione dell'ingiunzione e la Controparte_1 dichiarazione di nullità del provvedimento per inapplicabilità dello strumento adottato.
In qualità di mandataria dell'ATI, della quale fanno parte: Controparte_2
e , ha chiesto di essere autorizzata, ai Controparte_3 Controparte_4 sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa le società sopra indicate.
In caso di conferma dell'ingiunzione di pagamento, ha chiesto che le chiamate in causa siano condannate a versare pro quota la somma nella misura indicata o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In via riconvenzionale, considerati i rilevanti costi affrontati in periodo pandemico, non sostenuti da adeguati ricavi, ha chiesto che la venga condannata a versare, in favore Controparte_1 dell'opponente, una somma non inferiore ad € 100.000,00, da porre in compensazione con il debito di pari valore oggetto dell'ingiunzione opposta.
2. Si è costituita in data 4.10.2023 la contestando l'ammissibilità della chiamata Controparte_1 in causa, sollecitata dall'opponente, chiedendo il rigetto sia dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione, che della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
pagina 2 di 6 3. Con ordinanza del 31.12.2023, accertata la natura documentale della controversia, sono state rigettate le prove capitolate dall'opponente e la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
5.2.2025, con assegnazione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
*******
A. Sulle regioni dell'opposizione
a.1 destinataria dell'Ingiunzione di pagamento Prot. Parte_1
n.RA/0253730/23 del 13.06.2023 notificata il 13.06.2023, dell'importo di € 122.583,51 ha convenuto in giudizio la , chiedendo la sospensione dell'ingiunzione e la dichiarazione di Controparte_1 nullità provvedimento per inapplicabilità dello strumento adottato.
Considerato che l'ingiunzione ha ad oggetto somme versate dalla ad in CP_1 CP_5 relazione a 2 fatture per fornitura idrica, relativa a consumi riferibili al Complesso Le Naiadi di
Pescara, affidato dalla al raggruppamento di imprese PINGUINO NUOTO SSD A R.L. DI CP_1
AVEZZANO della quale facevano parte a Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
e , ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
[...] Controparte_4
a chiamare in causa le società sopra indicate.
a.2 In caso di conferma dell'ingiunzione di pagamento, ha chiesto che le chiamate in causa siano condannate a versare pro quota la somma nella misura indicata od in quella minore o maggiore che dovrà ritenersi di giustizia.
a.3 In via riconvenzionale, considerati i rilevanti costi affrontati in periodo pandemico, non sostenuti da adeguati ricavi, ha chiesto che la venga condannata a versare in favore Controparte_1 dell'opponente, la somma di € 100.000,00, da porre in compensazione con il debito di pari valore oggetto dell'ingiunzione opposta.
B. Sull'infondatezza dell'opposizione
b.1 Come risulta dalla documentazione, priva di numerazione depositata dalla con l'atto di CP_1 costituzione, con determina DPH 002/008 del 05.02.2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale
“concessione di servizi”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti Pubblici –
D.lgs 50/2016 come vigente.
Con successiva determina DPH 002/074 del 20.05.2019 la gara era stata aggiudicata al raggruppamento di imprese “PINGUINO NUOTO SSD A R.L. DI AVEZZANO” mandataria dell' e, Controparte_6 in data 20.12.2019, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento della concessione del complesso sportivo di cui trattasi.
La Convenzione, all' Art. 19 (Utenze e compartecipazione alle spese di gestione) prevede che “per la durata della concessione restano integralmente a carico del Concessionario le spese relative alla fornitura di gas, telefono, acqua e luce elettrica e comunque per qualsiasi tipo di utenza. Il concessionario, entro 10 (dieci) gg. dalla data della stipula della presente concessione, è tenuto, pena la rescissione della concessione e l'incameramento della cauzione, alla voltura a proprio nome dell'utenza della raccolta dei rifiuti, del gas e del telefono, quest'ultimo se attivo, che saranno a totale pagina 3 di 6 carico del Concessionario. Per la decorrenza del computo delle spese relative alle utenze soprarichiamate anticipate dall' Ente Regione si stabilisce la data del 01 Ottobre 2019 quale effettivo avvio delle attività da parte della Pinguino Nuoto SSD a R.L, mandataria , come da Controparte_6 verbale agli Atti degli Uffici Regionali 19 Dicembre 2019”.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2019 la , mandataria , Parte_1 Controparte_6 ha assunto la gestione del Complesso sportivo, provvedendo a volturare le utenze dell'energia elettrica e del gas, con esclusione dell'utenza idrica.
La ha dedotto che in data 23 giugno 2021 la ha riconsegnato alla CP_1 Parte_1 le chiavi del Complesso sportivo “Le Naiadi”, rescindendo il contratto anticipatamente, CP_1 rispetto alla scadenza pattuita
Con note prot. RA/0275369/21 del 02.07.2021, prot. RA/0328969/21 del 04.08.2021, il Servizio
Politiche Turistiche e Sportive, della ha diffidato la società mandataria a CP_1 Controparte_6 corrispondere il saldo del debito, medio tempore maturato riguardante la fornitura idrica, mai volturata e quindi ancora intestata alla , in relazione alla quale Azienda Controparte_1 CP_5 fornitrice dell'acqua, aveva emesso le seguenti fatture:
- n. 6418 del 22.11.2021 dell'importo di € 119.285,89,
- n. 6419 del 22.11.2021 dell'importo di € 49.379,77.
Considerato che , sollecitata al pagamento dell'importo di € 167.273,98 che avrebbe Controparte_6 potuto rateizzare in anni tre, previa assunzione di specifica polizza fidejussoria a copertura del debito, non aveva provveduto al pagamento, con nota del 24.09.2021 prot. RA/0379035/21 il
[...]
, ha richiesto ad Parte_2 Controparte_7
l'escussione della polizza fidejussoria stipulata dall' e consegnata alla Controparte_6 CP_1
in sede di gara, per un importo di € 50.000,00.
[...]
Con determinazione n. DPH002/254 del 29.11.2021, la ha provveduto al pagamento della CP_1 fattura n. 6419/2021, dell'importo di € 49.379,77, a seguito di incasso della polizza fidejussoria in luogo della . Parte_1
Avendo provveduto in luogo della mandataria al pagamento delle utenze idriche e vantando un credito nei confronti della pari ad € 118.665,66, risultante dalla differenza tra l'importo Parte_1 di € 119.285,89 (fattura n. 6418/21) e quello di € 620,23 (€ 50.000,00 dell'escussione polizza CP_5
- € 49.379,77 fattura n. 6419/21), con ingiunzione prot. n. RA/0253730/23 del 13.06.2023 CP_5 notificata il 13.06.2023, il , ha Parte_2 ingiunto, ex art. 3 R.D. n. 639/1910 alla capogruppo mandataria di il Parte_1 CP_6 pagamento della somma di € 122.583,51.
b.2 Sulla base di quanto sopra esposto, va dichiarata la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910 da parte della , considerato che tale strumento disciplina Controparte_1 la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti Pubblici, aventi ad oggetto crediti erariali, certi, liquidi ed esigibili.
pagina 4 di 6 Questo speciale procedimento è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti.
Risulta quindi legittimo lo strumento utilizzato dal Servizio regionale, competente in materia, per richiedere all'opponente la restituzione di quanto versato dalla per forniture CP_1 Contr idriche che aveva erogato in favore dell' la quale, in violazione degli accori Controparte_6 assunti in sede di affidamento della concessione del complesso sportivo Le Naiadi, aveva omesso di provvedere alla voltura delle relative utenze.
b.3 Con riferimento alla richiesta formulata da capogruppo mandataria di Parte_1 [...]
, di chiamare in giudizio le altre società facenti parte dell'ATI ( CP_6 Controparte_2
[...
, e ) va evidenziato che, dalla Controparte_8 Controparte_4 lettura della Convenzione del 20.12.2019 (cfr doc. allegata) risulta che l'unico interlocutore della
è capogruppo mandataria di responsabile della gestione e CP_1 Parte_1 CP_6 rappresentante dell'intera ATI.
I rapporti interni tra i vari componenti dell'ATI risultano indifferenti all'amministrazione regionale, atteso che tale sistema è previsto proprio individuare un unico soggetto come concessionario ed evitare che la debba avere come interlocutori diversi e disparati soggetti. CP_1
Con decreto in data 5.10.2023 è stata quindi rigettata la richiesta dell'opponente di chiamare in causa le altre società facenti parte dell'ATI.
b.4 In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, va evidenziato che l'affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, approvato con determina
DPH 002/008 del 05.02.2019, all'art. 3, terzo capoverso, prevede che “nella fase di start up della nuova gestione del Complesso e per un periodo di tre mesi, la copertura dell'eventuale delta negativo tra costi e ricavi del Soggetto che risulterà affidatario dell'impianto per un importo paria 100.000
(centomila euro)”.
Considerato il limitato periodo di vigenza temporale della facoltà attribuita dall'affidataria, che non ha dimostrato di aver depositato, la documentazione sopra indicata, nel termine previsto dagli accordi sottoscritti in sede di affidamento, va comunque evidenziato che il credito, vantato dall'opponente, è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per essere posto in compensazione con il credito vantato dalla . Controparte_1
L'opposizione all'ingiunzione fiscale va quindi rigettata.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente che va condannata al rimborso degli onorari di difesa in favore della , che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai Controparte_1 pagina 5 di 6 valori minimi, considerata la natura documentale della controversia.
Vanno riconosciuti alla convenuta gli invocati oneri riflessi, in sostituzione di IVA E CPA, considerato che la è stata patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr Cassazione civile ord. n. 3592 CP_1 del 06.02.2023).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 2421/2023,
RIGETTA
l'opposizione formulata dall'attrice avverso il provvedimento di ingiunzione Prot. N.RA/0253730/23 del 13.06.2023 notificata all'attrice il 13.06.2023 ed emesso dal Dirigente Servizio Politiche Turistiche
e Sportive della Giunta Regionale d'Abruzzo.
Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte convenuta, che liquida in €
7.052,00 per onorari di difesa, oltre spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari ed oneri riflessi nella misura di legge.
Pescara, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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