Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 12245/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 12245/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giovanni Tufariello, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via Dei Romani n. 66, è elettivamente domiciliato
PARTE OPPONENTE
E
(già , in persona in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio, sito in Catania, alla via Giacomo Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 23.9.2024, la sola parte opponente concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Controparte_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di
[...] Parte_1
, del valore di € 9.061,67, corrispondente al credito maturato a titolo di
[...]
corrispettivo per forniture di energia elettrica erogate in suo favore, credito attestato dall'estratto autentico delle scritture contabili e risultante dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 4063/2021, proponeva tempestiva opposizione
, eccependo la prescrizione quinquennale del credito, fondato su una Parte_1
fattura datata 22.11.2012. Rilevava altresì l'opponente come detta fattura, già all'epoca contestata, riportasse dei consumi eccessivi rispetto a quelli effettivamente a lui ascrivibili.
Tanto premesso ed esposto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando la fondatezza Controparte_1
della proposta opposizione, esponeva: che il credito in questione traeva origine dal sopralluogo eseguito dai tecnici di in data 19.10.2012 presso il punto Controparte_3
di prelievo ubicato in Orta di Atella, alla via Mascagni n. 26, contraddistinto dal codice
POD n. IT001E844454228, associato alla fornitura di energia elettrica contrattualmente intestata alla e che era altresì utilizzata, mediante Parte_2
allaccio abusivo ed in assenza di regolare contratto di fornitura, da , Parte_1
presente durante l'accertamento; che era stata poi effettuata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; che, sulla base della vigente normativa di settore, era stata
Enel Distribuzione s.p.a. a rilevare le irregolarità presso il punto di prelievo associato alla fornitura dell'opponente e, conseguentemente, a provvedere alla ricostruzione dei consumi;
che infondata era l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto conto delle intimazioni di pagamento inviate all'opponente nel 2017 e nel 2019 e rimaste prive di riscontro
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'opposizione o che, in via subordinata, il credito fosse rideterminato sulla base di quanto accertato nel corso dell'istruttoria.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
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conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 26.9.2024.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
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Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata.
In ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il termine iniziale del periodo di prescrizione dove identificarsi con il momento nel quale ha avuto Controparte_4
contezza dell'esistenza di prelievi irregolari, ossia in data 19.10.2012, allorquando Enel
Distribuzione S.p.a. ha riscontrato l'allaccio abusivo all'utenza intestata alla
[...]
e che andava ad alimentare l'abitazione del sig. (cfr. Controparte_5 Parte_1
doc. 4 fascicolo di parte opposta).
La difesa del ha poi allegato in atti copia di due diffide Controparte_1
di pagamento, rispettivamente del 14.2.2017 e del 19.5.2017 (cfr. doc. 8 e 9). Tuttavia, per entrambe le missive non è stata fornita prova della ricezione da parte dell'opponente, il quale dal canto suo ha contestato di aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento prima della notifica del decreto ingiuntivo.
L'unica diffida ad adempiere regolarmente ricevuta da è quella allo Parte_1
stesso recapitata il 5.2.2020 (cfr. doc. 10). Tuttavia, tale intimazione è stata notificata quando ormai il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.
Accertata l'intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione, l'opposizione va integralmente accolta.
L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia
- rientrante nello scaglione € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opponente.
P.Q.M.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 12245/2021
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4063/2021;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si liquidano Parte_1
in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Tufariello, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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