Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4071 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAPPIA MARIA C.F._1
ANTONIETTA, come da procura in atti;
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TODARO C.F._2
SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/12/2024 i coniugi Parte_2
[...]
[...] Controparte_1
Messina il 09/07/1964, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/07/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 620 parte 2 serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata il Persona_1
07/08/1992, e , nato il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3261/2017 del 13/02/2017;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina, il 15/07/199, tra i Sig.ri e , Parte_1 CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Messina, Anno 1991, Atto,
620, Parte 2, Serie A, Mandamento Unico e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Messina;
2) A titolo di assegno divorzile il sig. CP_1
verserà alla sig.ra la somma di € 250,00, importo che sarà versato Parte_1
anticipatamente alla predetta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat;
3) Le parti, considerata la
2 ormai raggiunta indipendenza economica dei figli e , Per_2 Per_1
congiuntamente concordano che nessun assegno di mantenimento dovrà porsi a carico del sig. a tale titolo;
4) Per il resto, le parti CP_1
intendono confermare quanto previsto nelle condizioni di separazione omologate con provvedimento del 13/02/2017”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 23/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3261/2017 del 13/02/2017, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 15/07/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 620 parte 2 serie A, tra , nata a Parte_1
Messina il 22/05/1971, e nato a [...] il Controparte_1
09/07/1964, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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