CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 80/2024 promosso da
- C.F. , nato il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Pasubio n. 14 in Lido di Pomposa (FE), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cavallari del
Foro di Ferrara (pec ), elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Via Borgo dei Leoni n. 21 in Ferrara (FE)
APPELLANTE
CONTRO
- C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via della Cittadella n. 30, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Rossini (pec
) e Riccardo Bucci (pec Email_2
), entrambi del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliata Email_3
presso lo studio dei predetti difensori sito in Via Voltapaletto n. 15 in Ferrara (FE)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1025/2023 di cui al n. R.G. 348/2021 del Tribunale di pagina 1 di 9 Ferrara, emessa in data 13/12/2023 e pubblicata in data 20/12/2023.
Assegnata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara, avendo già con sentenza CP_1
parziale n. 507/2021 emessa in data 8.7.2021 e pubblicata in data 21.7.2021 pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 16/9/1978, ha regolato le condizioni della separazione disponendo l'accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Ferrara, analizzata la situazione di forte tensione esistente tra le parti, alla luce delle dichiarazioni rese da parte convenuta in sede di interrogatorio formale e dal teste ha fondato l'addebito sulle gravi violazioni dei doveri coniugali Testimone_1
posti in essere dal , così addebitandogli la responsabilità della separazione. Parte_1
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. affidando Parte_1
il gravame ai seguenti motivi:
- omessa ammissione delle prove orali richieste nelle memorie 183 comma sesto c.p.c. nn. 2 e 3,
deducendo che il Collegio avrebbe errato nel ritenere le stesse non rilevanti ai fini della decisione, di contro evidenziando che l'ammissione avrebbe consentito di accertare che il clima di tensione esistente tra le parti non sarebbe stato determinato dal solo appellante. Ha pertanto insistito per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi di cui alle memorie 183 c.p.c.
- violazione ed omessa applicazione del principio di cui all'art. 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove acquisite. Ha lamentato che il Collegio non avrebbe vagliato le prove secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., erroneamente enfatizzando le circostanze, anziché considerare che i fatti di cui all'interrogatorio formale del e alla prova per testi del sarebbero isolati Pt_1 Tes_1
ed accaduti in un ampio arco temporale. Ha inoltre rappresentato che il rapporto di coniugio sarebbe stato sempre caratterizzato sì da accese discussioni, ma risolte comunemente dalle parti.
pagina 2 di 9 2.1 - Si è costituita l'appellata contestando integralmente l'impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto.
Segnatamente, nel merito del primo motivo di appello, ha eccepito l'inammissibilità delle prove orali richieste da controparte, che correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevanti ed inconferenti, non avendo le stesse alcuna attinenza con il petitum e con la causa petendi.
Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che dall'istruttoria espletata sarebbero emerse plurime condotte delittuose poste in essere dall'appellante nei confronti della integranti il reato CP_1
di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., condotte confermate integralmente dal in sede di Pt_1
interrogatorio formale del 6.10.2022 e per le quali sono in corso diversi procedimenti penali.
Ha quindi insistito nella sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'addebito in capo a controparte ed ha domandato la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Procuratore Generale, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 5 dicembre 2024 la Corte, preso atto della definizione del procedimento penale nei confronti di , ritenuta la necessità di acquisire la copia degli atti penali, in particolare dei Parte_1
verbali e dei provvedimenti emessi, ne ha ordinato il deposito alla parte più diligente, rinviando all'udienza del 13.3.2025.
All'udienza del 3 aprile 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente si osserva che il presente giudizio d'impugnazione non è assoggettato al “nuovo rito”, essendo stato il fascicolo di primo grado iscritto a ruolo il 16 febbraio 2021.
E' infatti principio recepito da questa Corte, in conformità con la giurisprudenza assolutamente prevalente, che in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, solo per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con citazione pagina 3 di 9 (o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023.
La norma si riferisce soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni in materia di famiglia, le nuove disposizioni troveranno applicazione solo relativamente ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato successivamente a tale data.
4- Venendo ai motivi d'appello, va in primo luogo respinta la doglianza circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado dall'odierno appellante , essendo evidente Parte_1
da una semplice lettura le prove la cui richiesta è stata reiterata in questa sede (segnatamente quelle “di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. c.p.c. di parte convenuta”) sono inammissibili perché irrilevanti ai fini della presente decisione.
In particolare le prove per testi di cui alla memoria ex art. 183, 6° co n. 2 c.p.c. riguardano in tutta evidenza la costituzione e lo scioglimento di una società costituita fra le parti e l'abitazione e la residenza delle stesse, e sono irrilevanti al fine di inficiare la declaratoria di addebito per violazione dei doveri del matrimonio come pronunciata nella sentenza appellata. Non è dato comprendere a quali altre prove di parte convenuta intenda riferirsi l'appellante: è appena il caso di osservare peraltro che parte convenuta in primo grado ( si era opposta all'ammissione delle prove di controparte, mentre è lo Pt_1
stesso appellante a dedurre di aver allegato alla propria memoria ex art. 183, 6° co c.p.c. le trascrizioni di messaggi vocali in ordine alla provenienza dei quali sostiene non vi sia contestazione (sicchè anche la prova contraria al riguardo, con il capitolo articolato, viene ad essere superflua).
5- Nel merito sussistono peraltro molteplici elementi per ritenere l'appello infondato.
Sono infatti condivisibili le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine ai presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo al marito . Parte_1
Altro è infatti la conflittualità risultante dalle discussioni, altro sono le minacce rivolte dal marito alla moglie e gli insulti (“ti scateno addosso l'inferno”; fermami o io fermerà te per sempre” “rispondimi bastarda ladra tu e tuo figlio...pagherai pagherai...”, come pure il tentativo di aggressione rivolto alla moglie e riferito dal teste Testimone_1
Va detto poi che tali ultime circostanze sono state dettagliatamente confermate dal teste suddetto e da altro teste oltre che da in sede penale, nel corso del procedimento Testimone_2 Testimone_3
conclusosi in primo grado con sentenza in data 16 luglio 2024 di condanna dell'odierno per il reato di pagina 4 di 9 cui agli artt. 56 e 393 c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione, con risarcimento del danno in favore della costituitasi parte civile, e alla rifusione delle spese processuali. CP_1
Il giudice penale ha invero riqualificato alla stregua di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone alla luce delle emergenze processuali dettagliatamente riportate e la cui interpretazione questa Corte condivide1
Se è vero che la sentenza non risulta passata in giudicato e il difensore di ha affermato di volerla Pt_1
impugnare, tale sentenza di primo grado, sostenuto da un coerente e dettagliato impianto probatorio posto a suo sostegno, danno la misura della fondatezza della prospettazione della prospettazione di parte appellata in questa sede, con la quale essa risulta pienamente coerente. CP_1 1“ Il narrato della inoltre, ha ricevuto anche sostanziale ed estrinseca conferma dalle acquisizioni documentali CP_1 effettuate nel corso del dibattimento, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri testimoni escussi, del cui contenuto sì è già avuto modo di approfondire sapra. Più nel dettaglio, a sostegno della genuinità della narrazione offerta dalla persona offesa sovviene, anzitutto, il raffronto che di essa può farsi con le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dai testi e i quali hanno assistito all'inseguimento, constatando lo stato di paura della Tes_1 Tes_2 persona offesa e quello di agitazione e nervosismo dell'imputato, che per l'appunto la inseguiva inveendo a gran voce contro la medesima e tentando, in più di un'occasione, di avvicinarsi alla stessa. Del resto, proprio la fuga della e CP_1 soprattutto il suo inseguimento da parte del si pongono da supporto alla versione dei fatti restituita all'intestato Pt_1 Tribunale dalla p.o., non essendo emerse in sede dibattimentale altre motivazioni, diversamente e plausibilmente spiegabili, in forza delle quali la si sarebbe dovuta dare alla fuga e del suo successivo immediato inseguimento ad opera CP_1 dell'imputato, il quale, mentre la persona offesa, , gridava aiuto, continuava ad inveire nei suoi confronti Parte_2 proferendo frasi del seguente tenore: "LWra, maledetta, ti porterò via tutto, perché è tutto mio" (cfr. pag. 8 trascrizioni udienza del 5/3/24), "Mi hai rovinato^ (cfr. trascrizioni udienza del 10/5/24), "Sei una truffatrìce, truffatrìce^" (cfr. pag. 11 trascrizioni dell'udienza del 10/5/24); condotta, peraltro, di per sé stessa connotata da una sicura portata intimidatoria. La veridicità del racconto della trova, quindi, conferma anche nella reazione emotiva e nella condotta tenuta dalla CP_1 medesima al momento dei fatti.
Nondimeno, le ulteriori dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dal teste hanno conferito, a Testimone_3 parere di questo Tribunale, aggiuntiva credibilità alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendo ella confermato la telefonata intercorsa, nel riferito contesto temporale, tra quest'ultima e la avvenuta la sera del 25 giugno 2020. CP_1 Infine, a sostegno della genuinità della narrazione offerta dalla persona offesa sovviene anche il raffronto che di essa può farsi con un ulteriore dato probatorio di indiscussa attendibilità, oltre che di elevata capacità rappresentativa, quale è il contenuto del file audio in atti. Invero, la telefonata di cui si discorre è stata registrata dalla stessa persona offesa tramite un'applicazione presente sul proprio telefono cellulare ed il relativo j?/? audio — insieme ad altri messaggi audio inviati dall'imputato alla persona offesa la sera dei fatti per cui è processo — è stato consegnato dalla su supporto USB, ai CP_1 Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, che ne hanno riversato il contenuto su supporto CD, come confermato anche dal teste agente di P.G. durante la sua deposizione testimoniale resa all'udienza del 5/3/24, CD prodotto dal Testimone_4 P.M. all'udienza del 5/3/24 (cfr. pag. 21 trascrizioni dell'udienza del 5/3/24; cfr. altresì contenuto audio su supporto CD in atti). Orbene, dalla riproduzione del file audio predetto è dato constatare che il bbia domandato alla persona offesa Pt_1 di dargli le chiavi di casa e del negozio, ma che alla domanda successiva della sul perché avrebbe dovuto CP_1 consegnargliele, l'imputato, con toni agitati rispondeva: "che vuoi dir perché? È mio, è mio! Il negozio, casa mia, è mia?', per poi aggiungere "sei una tniffatrice, sei una truffatrìce\"; sono poi udibili svariati rumori seguiti dalle urla della persona offesa che grida: "Basta! Bastai". Che ella, successivamente, si sia data alla fuga inseguita dal emerge, poi, Pt_1 incontrovertibilmente non solo dal narrato della ma anche dalle testimonianze dei testi del P.M. e CP_1 Tes_1
i quali — come già avuto modo di riferire - hanno assistito alla scena (cfr. contenuto audio su supporto CD in Tes_2 atti). Pertanto, alla luce delle riportate risultanze probatorie è possibile ritenere con univoca certezza come l'odierno imputato si sia effettivamente reso responsabile di aver cercato (senza riuscirci) di ottenere la consegna delle chiavi dell'appartamento sito in Via della Cittadella n. 30 a Ferrara e del negozio di gastronomia sito a Lido della Pomposa da parte della il tutto non rivolgendosi - come avrebbe potuto e dovuto fare — alla preposta autorità giudiziaria, ma CP_1 piuttosto cercando di raggiungere il suo obiettivo tenendo una condotta violenta nei confronti della ”(pagg 6-9 della CP_1 sentenza prodotta dall'appellata quale doc. 5 il 12.12.2024 pagina 5 di 9 Per analoghe condotte è stato condannato dal Tribunale penale di Ferrara per esercizio Parte_1
arbitrario delle proprie ragioni con sentenza 1244 depositata il 12 luglio 2024.
Non può inoltre essere ignorata, e deve anzi essere valorizzata, in quanto concorre pienamente a supportare la decisione impugnata e gli elementi emersi nel presente giudizio, l'ulteriore condanna in sede penale del per maltrattamenti in famiglia di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n Pt_1
1133/2024 depositata il 14 agosto 2024, supportata non solo delle dichiarazioni della parte offesa, ma dalle testimonianze del figlio e della sorella di di CP_2 Testimone_5 Testimone_6 [...]
di i quali tutti hanno riferito circostanze precise e condotte violente tenute Tes_7 Testimone_8
da sia in costanza di matrimonio (ciò che in questa sede rileva), che successivamente alla Pt_1
separazione di fatto.2 2 v. doc h Quanto narrato da ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni degli altri testimoni. Una CP_1 prima conferma si rinviene nelle dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria carabiniere Testimone_4 intervenuto la sera del 30/7/2018 nei pressi del campeggio I Tre moschettieri. Il militare ha riferito che, arrivati sul posto, lui e i suoi colleghi avevano effettivamente trovato la casa mobile completamente a soqquadro, e avevano appurato che e 'erano abiti sia nel cortile che al di là della recinzione1 ! . Avevano subito messo in sicurezza la donna visibilmente preoccupata e spaventata a causa di quanto accaduto. Successivamente, la persona offesa si era recata in Caserma per sporgere querela e, in quell'occasione, i carabinieri avevano acquisito copia della messaggistica WhatsApp tra lei e l'imputato, che veniva fornita su chiavetta dalla querelante. a spiegato che si era poi personalmente occupato di realizzare le rispettive Tes_4 trascrizioni (ora versate in atti). Il testimone di polizia giudiziaria ha esposto altresì di aver rivisto n Caserma CP_1 anche nel 2020, in seguito alla querela che la stessa aveva presentato presso la Stazione Carabinieri di Ferrara. In quella circostanza, aveva acquisito un file audio, prodotto su chiavetta dalla persona offesa, nel quale era riportata una telefonata tra e la sua amica avente ad oggetto l'aggressione subita a Ferrara, sotto casa;
anche in tale caso CP_1 Tes_6 i era occupato di realizzare la trascrizione integrale (pag. 12) della predetta conversazione, registrata dall'amica Tes_4 della tramite un'applicazione. , figlio della coppia, ha riferito che nei primi mesi del 2018, aveva CP_1 Persona_1 ricevuto la telefonata della madre la quale lo aveva informata di aver avuto una pesante lite con Giunto sul Parte_1 posto, la madre gli aveva mostrato una ciocca di capelli che le erano stati strappati dall'imputato nel corso della lite. L'aveva poi condotta presso la sua abitazione, ove egli al tempo viveva con la propria compagna, ritenendo che non fosse sicuro farla rientrare a casa. Il giorno successivo, quando l'aveva accompagnata a casa, avevano constatato che tutti i vestiti le erano stati buttati nella spazzatura. Pur assumendo nella deposizione una posizione neutrale (ho sempre cercato di lasciarmi fuori da questa dinamica} ha confermato che nel periodo in esame egli aveva assistito a diverse liti verbali Persona_1 tra i suoi genitori, anche dovute a motivi economici, liti che nel periodo precedente alla separazione erano divenute sempre più pesanti, e nelle quali il padre si rivolgeva alla madre con offese e cattiverie gratuite, forse anche per il fatto che Pt_1 aveva qualche problema legato all'abuso di alcolici. La madre si limitava, verbalmente, a contrastare gli insulti
[...] (rispondevaper quel che poteva rispondere...Basta smettila). sorella della parte civile, e abitante sullo Testimone_5 stesso pianerottolo, ha riferito di ricordare diversi episodi nei quali, attraverso i muri di casa, aveva sentito i coniugi litigare a voce molto alta, circostanza che in un paio di occasioni l'aveva determinata ad andare a bussare la porta e a sincerarsi che andasse tutto bene. Pur sapendo genericamente che la sorella e il marito avevano da sempre avuto una relazione problematica, e affermando che era solito divenire più aggressivo con tutti nelle occasioni nelle quali abusava di Pt_1CP_ alcol, solo dopo l'episodio nel quale era stata aggredita in macchina, nei pressi della stazione, nei primi mesi del 2018, ed era stata soccorsa dal figlio, aveva ricevuto confidenze più dettagliate dalla sorella, la quale solo in tale frangente le aveva confessato di averle mentito quando, in un'occasione precedente, aveva attribuito il proprio occhio nero al fatto di avere sbattuto contro lo stipite di una porta, quando invece aveva ricevuto un pugno da Aveva poi saputo che Pt_1 CP_ aveva distrutto la casetta del campeggio dove i due alloggiavano, perché la sera stessa la sorella le aveva Pt_1 telefonato molto preoccupata dicendole che aveva trovato tutto sventrato, la porta tolta, la sua roba buttata nel cortile e anche aldilà della rete...tutto dìstrutto, tutto rovinato. Aveva saputo dalla sorella che, anche nell'occasione in cui era stata aggredita in auto, le aveva poi buttato i vestiti nella spazzatura (nelpattume), tanto che era stata accompagnata dal Pt_1 nipote al cassonetto per cercare di recuperare quel che si poteva. Solo successivamente al fatto, poiché Persona_1CP_ raccontatole da , aveva poi capito che le grida di aiuto sentite provenire da una donna in strada provenivano proprio dalla sorella che era stata inseguita da poiché al momento del fatto, avvenuto nel mese di giugno del 2020, pur Pt_1 pagina 6 di 9 essendosi affacciata, non avendo la visuale diretta sulla strada, non aveva visto nulla e dunque non era intervenuta. Anche dopo la separazione aveva saputo dalla sorella che una sera era stata costretta a chiamare i carabinieri, poiché quando era venuto a prendere le sue cose dal garage, era molto spaventata dalle sue possibili reazioni. In effetti la stessa Pt_1 ha raccontato di essere stata preoccupata in prima persona nel caso in cui si fosse trovata sul pianerottolo, Tes_5 Pt_1 poiché i suoi comportamenti erano ormai divenuti imprevedibili e poteva diventare violento (eh insomma... l'ha aggredita in macchina, ha distrutto la casetta,,.le ha buttato via la roba, cioè li ho sentiti litigare in maniera violenta, cioè io abito di fianco da lei, cioè se me lo trovo sul pianerottolo.... ). Aveva poi avuto modo di leggere i messaggi che nviava alla Pt_1 sorella (le mandava messaggi in continuazione, uno peggio dell'altro...) amica della parte civile che aveva Testimone_6 frequentato la coppia per circa 30 anni, ha riferito che gli ultimi 3/4 anni di matrimonio erano stati tragici indicando in particolare l'episodio nel quale veva distrutto la casetta nel campeggio / Tre Moschettieri quale evento significativo Pt_1 che aveva definitivamente segnato un punto di non ritorno nella vicenda. Quella sera di luglio del 2018 aveva ricevuto la telefonata di e dunque si era recata insieme al marito presso il negozio della parte civile, agitata Parte_2 CP_1 dal contenuto di alcuni messaggi pesanti (di offese e minacce che lei stessa in parte aveva potuto ascoltare n quanto vocali) che aveva ricevuto dal marito. il marito l'avevano dunque accompagnata al campeggio, ove avevano atteso con Tes_6CP_ CP_
i carabinieri. Il giorno successivo, quando aveva riaccompagnato (così come raccomandatole dal
[...] al campeggio, aveva constatato che tutto era stato distrutto (tutto e 'era di rotto di tutto. Non mi ricordo quello CP_3 che era intero). La roba era stata anche scaraventata fuori, aldilà delle siepi, nei rovi di more (non abbiamo recuperato molto). Quando aveva rivisto l'anno successivo, ella si trovava ormai in una situazione psicologica definita CP_1 tragica (era ridotta male} tanto che la stessa 'aveva condotta al Centro Donna Antiviolenza dove era stata presa in Tes_6 carico e aiutata da una psichiatra. a poi riferito che in diverse occasioni aveva notato dei lividi sul corpo dell'amica Tes_6 che in un primo tempo ti aveva, forse per vergogna o per la presenza in negozio del marito, attribuiti a urti accidentali (aveva l'occhio nero...che aveva preso contro un'anta della cucina ...dopo me l'ha detto). Una sera, inoltre, aveva involontariamente ascoltato attraverso il telefono un litigio fra i coniugi, avvenuto in macchina, poiché era partita involontariamente una telefonata dall'apparecchio di Impaurito da quanto aveva sentito si era recata CP_1 immediatamente in negozio per accertarsi che l'amica stesse bene, poi scoprendo che ella era riuscita a contattare il figlio e a farsi venire a prendere da lui (si tratta dell'episodio del marzo 2018). Da ultimo ha riferito che era solita fare Tes_6 compagnia all'amica in negozio quando la vedeva più impaurila e agitata, soprattutto perché aveva sempre continuato a ricevere numerosissimi messaggi offensivi e minacciosi da (una tortura), anche in tempi recenti. Era solita poi Pt_1 effettuare con l'amica una chiamata serale, alla chiusura del turno di lavoro, di modo che la stessa potesse sentirsi più sicura nel tragitto dal negozio a casa, mantenendosi in contatto con lei. marito di ha Testimone_7 Testimone_6 confermato di aver assistito a qualcuno degli episodi descritti dalla persona offesa. In particolare, da ultimo, nell'estate del 2020, sentito che, all'interno del negozio aveva apostrofato on offese (ladra, delinquente), spiegando Pt_1 CP_1 che i due avevano avuto diverse discussioni per ragioni economiche, ma che da ultimo veva travalicato i limiti (è Pt_1 esagerato). In particolare ha ricordato di quando aveva disfatto la casina del campeggio, azione della Tes_7 Pt_1 quale aveva personalmente apprezzato le conseguenze, visto che il mattino dopo aveva accompagnato la parte civile e la CP_ moglie a raccogliere la roba della signora , che aveva buttato al di là dalla recinzione. Ha spiegato che nel Tes_7 periodo nel quale le tensioni si erano fatte più preoccupanti, egli aveva spesso accompagnato la moglie da che CP_1 si teneva sempre in contatto con lei. Ha spiegato che la sua presenza era dovuta alla preoccupazione che Tes_7 avesse bisogno di essere aiutata e difesa in conseguenza delle azioni di (se aveva bisogno di CP_1 Pt_1 qualche mano, da spostare della roba, perché non è che osse una brava persona, scusate. E'andato a distruggere il Pt_1 pavimento, gli ha spaccato la casina. Insamma si faceva quel che si poteva) Aveva notato che nel periodo in questione ra scossa al massimo e un'altra volta aveva notato il suo occhio nero, pur se l'amica non gli aveva detto niente CP_1 al riguardo, confidandosi però con la moglie. Lui stesso aveva ripreso per i suoi comportamenti (gli ho detto una Pt_1 volta di smettere di fare l'asino perché non è possibile che un uomo di quell 'età lì si rivolga a sua moglie in quella maniera lì). ha riferito che, libero dal servizio, il 25/6/2020, trovandosi ospite in un'abitazione sita al civico Testimone_1 28 di via Cittadella, era sceso in strada attirato dalle urla di una donna che gli era parsa in palese difficoltà (tentava di ripararsi dietro a delle macchine in quanto c'era questa persona di sesso maschile, un uomo brizzolato, che la inseguiva). Accorso in suo aiuto, , era riuscito ad evitare che l'uomo mettesse le mani addosso alla donna, ma visto che Tes_1 non si voleva calmare nonostante il suo intervento, aveva chiamato i carabinieri. I due erano stati poi identificati per e dipendente di nel 2019 e 2020 presso la gastronomia di CP_1 Pt_1 Testimone_8 CP_1 Pomposa La Perla ha riferito che i rapporti tra i coniugi, anche sul luogo di lavoro erano molto conflittuali (molte volte si assisteva a liti direi molto importanti e molte volte si metteva anche il carrello porta-vivande in mezzo per cercare di tenerli divisi), situazione nelle quale era verbalmente molto veemente e incassava. Le liti erano generate Pt_1 CP_1 solitamente da motivi di lavoro legati all'uso degli spazi (fuochi dei fornelli) e ai tempi diversi che l'attività di Pt_1 (confezionamento di vaschette di pesce per la distribuzione) e quella della gastronomia di richiedevano, con CP_1 sovrapposizione dei momenti di preparazione. n sostanza pretendeva di usare i fuochi per le sue preparazioni anche Pt_1 quando essi erano necessari per la gastronomia, mettendo in difficoltà la moglie, rendendole impossibile lo svolgimento dell'attività e poi dando in escandescenza quando ella aveva bisogno di utilizzare i fornelli, accusandola di non sapere pagina 7 di 9 Tutte le circostanze ora richiamate comprovano che ha tenuto condotte violente nei Parte_1
confronti della moglie, e non può essere messa in dubbio la contrarietà delle stesse ai doveri derivanti dal matrimonio.
Va quindi senz'altro confermata l'addebitabilità della separazione all'odierno appellante e con essa la sentenza impugnata.
5- Nonostante l'infondatezza dell'appello si ritiene non sussistano le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del notevole supporto fornito alla fondatezza della prospettazione dell'appellata dalle pronunce penali emesse successivamente alla sentenza impugnata.
5- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in complessivi euro 2.800,00 per compensi oltre accessori, secondo i parametri di cui al punto 12 DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, tenuto conto della semplicità della stessa, tenuto conto altresì dell'assenza di istruttoria (se non documentale) e di memorie conclusionali nella fase decisoria.
6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" ( Cass. Civ. SU n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. SU 4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 CP_1
conferma l' impugnata sentenza n. 1025/2023 del Tribunale di Ferrara, emessa in data
13/12/2023 e pubblicata in data 20/12/2023;
gestire il locale (incapace di gestire, di fare... che non sapeva fare niente, le dava dell 'incapace). Alcune volte CP_1 anche a causa della pressione per il lavoro era scoppiata a piangere e alle critiche rivoltele davanti ai dipendenti (oltre a Per nche dimostrava vergogna (diventava soprattutto rossa). l'aveva difesa e confortata Tes_8 Persona_2 più volte, ma inspiegabilmente si era dimostrata accondiscendente a certe richieste sul lavoro da parte di Pt_1 invece aveva avuto dei contrasti con al quale attribuiva il taglio delle gomme della propria auto Tes_8 Pt_1 avvenuto in quel periodo (fatto per il quale su sua denuncia è stato celebrato diverso procedimento a carico di Pt_1 assolto con sentenza irrevocabile). Dopo che aveva asportato il pavimento, aveva dovuto sistemare Pt_1 Tes_8 (perché la gastronomia era distrutta). Un'altra volta aveva assistito ad una scena nella quale davanti a tutti, aveva Pt_1 accusato di rubare i soldi dalla cassa, e lei li aveva dovuti contare, dimostrandogli che non c'erano errori. CP_1 Per_ Nell'ultimo periodo ra solito passare innumerevoli volte davanti al locale (la e dopo l'episodio di giugno del Pt_1 2020 ra bella terrorizzata tanto da aver paura a rincasare, motivo per il quale l'aveva accompagnata lui stesso in CP_1 macchina diverse volte e altre volte si manteneva in contatto con la sua amica. ha confermato a sua Testimone_2 volta di aver assistito all'episodio del 25/6/2020, quando lui e la moglie si erano affacciati in strada per le urla di aiuto sentite provenire da una donna, che era inseguita da un uomo. Essendo la loro abitazione a piano terra, con la moglie avevano invitato la donna, che appariva molto scossa e impaurila e non se la sentiva di tornare a casa, ad entrare e le avevano dato un bicchiere d'acqua per tranquillizzarla. Ha riferito di avere già visto altre volte, sotto casa, il furgoncino bianco utilizzato da Pt_1 pagina 8 di 9 2) a rifondere a le spese di lite sostenute, liquidate Parte_3 CP_1
per tale misura in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 80/2024 promosso da
- C.F. , nato il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Pasubio n. 14 in Lido di Pomposa (FE), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cavallari del
Foro di Ferrara (pec ), elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Via Borgo dei Leoni n. 21 in Ferrara (FE)
APPELLANTE
CONTRO
- C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via della Cittadella n. 30, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Rossini (pec
) e Riccardo Bucci (pec Email_2
), entrambi del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliata Email_3
presso lo studio dei predetti difensori sito in Via Voltapaletto n. 15 in Ferrara (FE)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1025/2023 di cui al n. R.G. 348/2021 del Tribunale di pagina 1 di 9 Ferrara, emessa in data 13/12/2023 e pubblicata in data 20/12/2023.
Assegnata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ferrara, avendo già con sentenza CP_1
parziale n. 507/2021 emessa in data 8.7.2021 e pubblicata in data 21.7.2021 pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 16/9/1978, ha regolato le condizioni della separazione disponendo l'accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Ferrara, analizzata la situazione di forte tensione esistente tra le parti, alla luce delle dichiarazioni rese da parte convenuta in sede di interrogatorio formale e dal teste ha fondato l'addebito sulle gravi violazioni dei doveri coniugali Testimone_1
posti in essere dal , così addebitandogli la responsabilità della separazione. Parte_1
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. affidando Parte_1
il gravame ai seguenti motivi:
- omessa ammissione delle prove orali richieste nelle memorie 183 comma sesto c.p.c. nn. 2 e 3,
deducendo che il Collegio avrebbe errato nel ritenere le stesse non rilevanti ai fini della decisione, di contro evidenziando che l'ammissione avrebbe consentito di accertare che il clima di tensione esistente tra le parti non sarebbe stato determinato dal solo appellante. Ha pertanto insistito per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi di cui alle memorie 183 c.p.c.
- violazione ed omessa applicazione del principio di cui all'art. 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove acquisite. Ha lamentato che il Collegio non avrebbe vagliato le prove secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., erroneamente enfatizzando le circostanze, anziché considerare che i fatti di cui all'interrogatorio formale del e alla prova per testi del sarebbero isolati Pt_1 Tes_1
ed accaduti in un ampio arco temporale. Ha inoltre rappresentato che il rapporto di coniugio sarebbe stato sempre caratterizzato sì da accese discussioni, ma risolte comunemente dalle parti.
pagina 2 di 9 2.1 - Si è costituita l'appellata contestando integralmente l'impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto.
Segnatamente, nel merito del primo motivo di appello, ha eccepito l'inammissibilità delle prove orali richieste da controparte, che correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevanti ed inconferenti, non avendo le stesse alcuna attinenza con il petitum e con la causa petendi.
Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che dall'istruttoria espletata sarebbero emerse plurime condotte delittuose poste in essere dall'appellante nei confronti della integranti il reato CP_1
di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., condotte confermate integralmente dal in sede di Pt_1
interrogatorio formale del 6.10.2022 e per le quali sono in corso diversi procedimenti penali.
Ha quindi insistito nella sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'addebito in capo a controparte ed ha domandato la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Procuratore Generale, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 5 dicembre 2024 la Corte, preso atto della definizione del procedimento penale nei confronti di , ritenuta la necessità di acquisire la copia degli atti penali, in particolare dei Parte_1
verbali e dei provvedimenti emessi, ne ha ordinato il deposito alla parte più diligente, rinviando all'udienza del 13.3.2025.
All'udienza del 3 aprile 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente si osserva che il presente giudizio d'impugnazione non è assoggettato al “nuovo rito”, essendo stato il fascicolo di primo grado iscritto a ruolo il 16 febbraio 2021.
E' infatti principio recepito da questa Corte, in conformità con la giurisprudenza assolutamente prevalente, che in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, solo per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con citazione pagina 3 di 9 (o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023.
La norma si riferisce soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni in materia di famiglia, le nuove disposizioni troveranno applicazione solo relativamente ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato successivamente a tale data.
4- Venendo ai motivi d'appello, va in primo luogo respinta la doglianza circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado dall'odierno appellante , essendo evidente Parte_1
da una semplice lettura le prove la cui richiesta è stata reiterata in questa sede (segnatamente quelle “di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. c.p.c. di parte convenuta”) sono inammissibili perché irrilevanti ai fini della presente decisione.
In particolare le prove per testi di cui alla memoria ex art. 183, 6° co n. 2 c.p.c. riguardano in tutta evidenza la costituzione e lo scioglimento di una società costituita fra le parti e l'abitazione e la residenza delle stesse, e sono irrilevanti al fine di inficiare la declaratoria di addebito per violazione dei doveri del matrimonio come pronunciata nella sentenza appellata. Non è dato comprendere a quali altre prove di parte convenuta intenda riferirsi l'appellante: è appena il caso di osservare peraltro che parte convenuta in primo grado ( si era opposta all'ammissione delle prove di controparte, mentre è lo Pt_1
stesso appellante a dedurre di aver allegato alla propria memoria ex art. 183, 6° co c.p.c. le trascrizioni di messaggi vocali in ordine alla provenienza dei quali sostiene non vi sia contestazione (sicchè anche la prova contraria al riguardo, con il capitolo articolato, viene ad essere superflua).
5- Nel merito sussistono peraltro molteplici elementi per ritenere l'appello infondato.
Sono infatti condivisibili le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine ai presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo al marito . Parte_1
Altro è infatti la conflittualità risultante dalle discussioni, altro sono le minacce rivolte dal marito alla moglie e gli insulti (“ti scateno addosso l'inferno”; fermami o io fermerà te per sempre” “rispondimi bastarda ladra tu e tuo figlio...pagherai pagherai...”, come pure il tentativo di aggressione rivolto alla moglie e riferito dal teste Testimone_1
Va detto poi che tali ultime circostanze sono state dettagliatamente confermate dal teste suddetto e da altro teste oltre che da in sede penale, nel corso del procedimento Testimone_2 Testimone_3
conclusosi in primo grado con sentenza in data 16 luglio 2024 di condanna dell'odierno per il reato di pagina 4 di 9 cui agli artt. 56 e 393 c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione, con risarcimento del danno in favore della costituitasi parte civile, e alla rifusione delle spese processuali. CP_1
Il giudice penale ha invero riqualificato alla stregua di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone alla luce delle emergenze processuali dettagliatamente riportate e la cui interpretazione questa Corte condivide1
Se è vero che la sentenza non risulta passata in giudicato e il difensore di ha affermato di volerla Pt_1
impugnare, tale sentenza di primo grado, sostenuto da un coerente e dettagliato impianto probatorio posto a suo sostegno, danno la misura della fondatezza della prospettazione della prospettazione di parte appellata in questa sede, con la quale essa risulta pienamente coerente. CP_1 1“ Il narrato della inoltre, ha ricevuto anche sostanziale ed estrinseca conferma dalle acquisizioni documentali CP_1 effettuate nel corso del dibattimento, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri testimoni escussi, del cui contenuto sì è già avuto modo di approfondire sapra. Più nel dettaglio, a sostegno della genuinità della narrazione offerta dalla persona offesa sovviene, anzitutto, il raffronto che di essa può farsi con le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dai testi e i quali hanno assistito all'inseguimento, constatando lo stato di paura della Tes_1 Tes_2 persona offesa e quello di agitazione e nervosismo dell'imputato, che per l'appunto la inseguiva inveendo a gran voce contro la medesima e tentando, in più di un'occasione, di avvicinarsi alla stessa. Del resto, proprio la fuga della e CP_1 soprattutto il suo inseguimento da parte del si pongono da supporto alla versione dei fatti restituita all'intestato Pt_1 Tribunale dalla p.o., non essendo emerse in sede dibattimentale altre motivazioni, diversamente e plausibilmente spiegabili, in forza delle quali la si sarebbe dovuta dare alla fuga e del suo successivo immediato inseguimento ad opera CP_1 dell'imputato, il quale, mentre la persona offesa, , gridava aiuto, continuava ad inveire nei suoi confronti Parte_2 proferendo frasi del seguente tenore: "LWra, maledetta, ti porterò via tutto, perché è tutto mio" (cfr. pag. 8 trascrizioni udienza del 5/3/24), "Mi hai rovinato^ (cfr. trascrizioni udienza del 10/5/24), "Sei una truffatrìce, truffatrìce^" (cfr. pag. 11 trascrizioni dell'udienza del 10/5/24); condotta, peraltro, di per sé stessa connotata da una sicura portata intimidatoria. La veridicità del racconto della trova, quindi, conferma anche nella reazione emotiva e nella condotta tenuta dalla CP_1 medesima al momento dei fatti.
Nondimeno, le ulteriori dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dal teste hanno conferito, a Testimone_3 parere di questo Tribunale, aggiuntiva credibilità alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendo ella confermato la telefonata intercorsa, nel riferito contesto temporale, tra quest'ultima e la avvenuta la sera del 25 giugno 2020. CP_1 Infine, a sostegno della genuinità della narrazione offerta dalla persona offesa sovviene anche il raffronto che di essa può farsi con un ulteriore dato probatorio di indiscussa attendibilità, oltre che di elevata capacità rappresentativa, quale è il contenuto del file audio in atti. Invero, la telefonata di cui si discorre è stata registrata dalla stessa persona offesa tramite un'applicazione presente sul proprio telefono cellulare ed il relativo j?/? audio — insieme ad altri messaggi audio inviati dall'imputato alla persona offesa la sera dei fatti per cui è processo — è stato consegnato dalla su supporto USB, ai CP_1 Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, che ne hanno riversato il contenuto su supporto CD, come confermato anche dal teste agente di P.G. durante la sua deposizione testimoniale resa all'udienza del 5/3/24, CD prodotto dal Testimone_4 P.M. all'udienza del 5/3/24 (cfr. pag. 21 trascrizioni dell'udienza del 5/3/24; cfr. altresì contenuto audio su supporto CD in atti). Orbene, dalla riproduzione del file audio predetto è dato constatare che il bbia domandato alla persona offesa Pt_1 di dargli le chiavi di casa e del negozio, ma che alla domanda successiva della sul perché avrebbe dovuto CP_1 consegnargliele, l'imputato, con toni agitati rispondeva: "che vuoi dir perché? È mio, è mio! Il negozio, casa mia, è mia?', per poi aggiungere "sei una tniffatrice, sei una truffatrìce\"; sono poi udibili svariati rumori seguiti dalle urla della persona offesa che grida: "Basta! Bastai". Che ella, successivamente, si sia data alla fuga inseguita dal emerge, poi, Pt_1 incontrovertibilmente non solo dal narrato della ma anche dalle testimonianze dei testi del P.M. e CP_1 Tes_1
i quali — come già avuto modo di riferire - hanno assistito alla scena (cfr. contenuto audio su supporto CD in Tes_2 atti). Pertanto, alla luce delle riportate risultanze probatorie è possibile ritenere con univoca certezza come l'odierno imputato si sia effettivamente reso responsabile di aver cercato (senza riuscirci) di ottenere la consegna delle chiavi dell'appartamento sito in Via della Cittadella n. 30 a Ferrara e del negozio di gastronomia sito a Lido della Pomposa da parte della il tutto non rivolgendosi - come avrebbe potuto e dovuto fare — alla preposta autorità giudiziaria, ma CP_1 piuttosto cercando di raggiungere il suo obiettivo tenendo una condotta violenta nei confronti della ”(pagg 6-9 della CP_1 sentenza prodotta dall'appellata quale doc. 5 il 12.12.2024 pagina 5 di 9 Per analoghe condotte è stato condannato dal Tribunale penale di Ferrara per esercizio Parte_1
arbitrario delle proprie ragioni con sentenza 1244 depositata il 12 luglio 2024.
Non può inoltre essere ignorata, e deve anzi essere valorizzata, in quanto concorre pienamente a supportare la decisione impugnata e gli elementi emersi nel presente giudizio, l'ulteriore condanna in sede penale del per maltrattamenti in famiglia di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n Pt_1
1133/2024 depositata il 14 agosto 2024, supportata non solo delle dichiarazioni della parte offesa, ma dalle testimonianze del figlio e della sorella di di CP_2 Testimone_5 Testimone_6 [...]
di i quali tutti hanno riferito circostanze precise e condotte violente tenute Tes_7 Testimone_8
da sia in costanza di matrimonio (ciò che in questa sede rileva), che successivamente alla Pt_1
separazione di fatto.2 2 v. doc h Quanto narrato da ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni degli altri testimoni. Una CP_1 prima conferma si rinviene nelle dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria carabiniere Testimone_4 intervenuto la sera del 30/7/2018 nei pressi del campeggio I Tre moschettieri. Il militare ha riferito che, arrivati sul posto, lui e i suoi colleghi avevano effettivamente trovato la casa mobile completamente a soqquadro, e avevano appurato che e 'erano abiti sia nel cortile che al di là della recinzione1 ! . Avevano subito messo in sicurezza la donna visibilmente preoccupata e spaventata a causa di quanto accaduto. Successivamente, la persona offesa si era recata in Caserma per sporgere querela e, in quell'occasione, i carabinieri avevano acquisito copia della messaggistica WhatsApp tra lei e l'imputato, che veniva fornita su chiavetta dalla querelante. a spiegato che si era poi personalmente occupato di realizzare le rispettive Tes_4 trascrizioni (ora versate in atti). Il testimone di polizia giudiziaria ha esposto altresì di aver rivisto n Caserma CP_1 anche nel 2020, in seguito alla querela che la stessa aveva presentato presso la Stazione Carabinieri di Ferrara. In quella circostanza, aveva acquisito un file audio, prodotto su chiavetta dalla persona offesa, nel quale era riportata una telefonata tra e la sua amica avente ad oggetto l'aggressione subita a Ferrara, sotto casa;
anche in tale caso CP_1 Tes_6 i era occupato di realizzare la trascrizione integrale (pag. 12) della predetta conversazione, registrata dall'amica Tes_4 della tramite un'applicazione. , figlio della coppia, ha riferito che nei primi mesi del 2018, aveva CP_1 Persona_1 ricevuto la telefonata della madre la quale lo aveva informata di aver avuto una pesante lite con Giunto sul Parte_1 posto, la madre gli aveva mostrato una ciocca di capelli che le erano stati strappati dall'imputato nel corso della lite. L'aveva poi condotta presso la sua abitazione, ove egli al tempo viveva con la propria compagna, ritenendo che non fosse sicuro farla rientrare a casa. Il giorno successivo, quando l'aveva accompagnata a casa, avevano constatato che tutti i vestiti le erano stati buttati nella spazzatura. Pur assumendo nella deposizione una posizione neutrale (ho sempre cercato di lasciarmi fuori da questa dinamica} ha confermato che nel periodo in esame egli aveva assistito a diverse liti verbali Persona_1 tra i suoi genitori, anche dovute a motivi economici, liti che nel periodo precedente alla separazione erano divenute sempre più pesanti, e nelle quali il padre si rivolgeva alla madre con offese e cattiverie gratuite, forse anche per il fatto che Pt_1 aveva qualche problema legato all'abuso di alcolici. La madre si limitava, verbalmente, a contrastare gli insulti
[...] (rispondevaper quel che poteva rispondere...Basta smettila). sorella della parte civile, e abitante sullo Testimone_5 stesso pianerottolo, ha riferito di ricordare diversi episodi nei quali, attraverso i muri di casa, aveva sentito i coniugi litigare a voce molto alta, circostanza che in un paio di occasioni l'aveva determinata ad andare a bussare la porta e a sincerarsi che andasse tutto bene. Pur sapendo genericamente che la sorella e il marito avevano da sempre avuto una relazione problematica, e affermando che era solito divenire più aggressivo con tutti nelle occasioni nelle quali abusava di Pt_1CP_ alcol, solo dopo l'episodio nel quale era stata aggredita in macchina, nei pressi della stazione, nei primi mesi del 2018, ed era stata soccorsa dal figlio, aveva ricevuto confidenze più dettagliate dalla sorella, la quale solo in tale frangente le aveva confessato di averle mentito quando, in un'occasione precedente, aveva attribuito il proprio occhio nero al fatto di avere sbattuto contro lo stipite di una porta, quando invece aveva ricevuto un pugno da Aveva poi saputo che Pt_1 CP_ aveva distrutto la casetta del campeggio dove i due alloggiavano, perché la sera stessa la sorella le aveva Pt_1 telefonato molto preoccupata dicendole che aveva trovato tutto sventrato, la porta tolta, la sua roba buttata nel cortile e anche aldilà della rete...tutto dìstrutto, tutto rovinato. Aveva saputo dalla sorella che, anche nell'occasione in cui era stata aggredita in auto, le aveva poi buttato i vestiti nella spazzatura (nelpattume), tanto che era stata accompagnata dal Pt_1 nipote al cassonetto per cercare di recuperare quel che si poteva. Solo successivamente al fatto, poiché Persona_1CP_ raccontatole da , aveva poi capito che le grida di aiuto sentite provenire da una donna in strada provenivano proprio dalla sorella che era stata inseguita da poiché al momento del fatto, avvenuto nel mese di giugno del 2020, pur Pt_1 pagina 6 di 9 essendosi affacciata, non avendo la visuale diretta sulla strada, non aveva visto nulla e dunque non era intervenuta. Anche dopo la separazione aveva saputo dalla sorella che una sera era stata costretta a chiamare i carabinieri, poiché quando era venuto a prendere le sue cose dal garage, era molto spaventata dalle sue possibili reazioni. In effetti la stessa Pt_1 ha raccontato di essere stata preoccupata in prima persona nel caso in cui si fosse trovata sul pianerottolo, Tes_5 Pt_1 poiché i suoi comportamenti erano ormai divenuti imprevedibili e poteva diventare violento (eh insomma... l'ha aggredita in macchina, ha distrutto la casetta,,.le ha buttato via la roba, cioè li ho sentiti litigare in maniera violenta, cioè io abito di fianco da lei, cioè se me lo trovo sul pianerottolo.... ). Aveva poi avuto modo di leggere i messaggi che nviava alla Pt_1 sorella (le mandava messaggi in continuazione, uno peggio dell'altro...) amica della parte civile che aveva Testimone_6 frequentato la coppia per circa 30 anni, ha riferito che gli ultimi 3/4 anni di matrimonio erano stati tragici indicando in particolare l'episodio nel quale veva distrutto la casetta nel campeggio / Tre Moschettieri quale evento significativo Pt_1 che aveva definitivamente segnato un punto di non ritorno nella vicenda. Quella sera di luglio del 2018 aveva ricevuto la telefonata di e dunque si era recata insieme al marito presso il negozio della parte civile, agitata Parte_2 CP_1 dal contenuto di alcuni messaggi pesanti (di offese e minacce che lei stessa in parte aveva potuto ascoltare n quanto vocali) che aveva ricevuto dal marito. il marito l'avevano dunque accompagnata al campeggio, ove avevano atteso con Tes_6CP_ CP_
i carabinieri. Il giorno successivo, quando aveva riaccompagnato (così come raccomandatole dal
[...] al campeggio, aveva constatato che tutto era stato distrutto (tutto e 'era di rotto di tutto. Non mi ricordo quello CP_3 che era intero). La roba era stata anche scaraventata fuori, aldilà delle siepi, nei rovi di more (non abbiamo recuperato molto). Quando aveva rivisto l'anno successivo, ella si trovava ormai in una situazione psicologica definita CP_1 tragica (era ridotta male} tanto che la stessa 'aveva condotta al Centro Donna Antiviolenza dove era stata presa in Tes_6 carico e aiutata da una psichiatra. a poi riferito che in diverse occasioni aveva notato dei lividi sul corpo dell'amica Tes_6 che in un primo tempo ti aveva, forse per vergogna o per la presenza in negozio del marito, attribuiti a urti accidentali (aveva l'occhio nero...che aveva preso contro un'anta della cucina ...dopo me l'ha detto). Una sera, inoltre, aveva involontariamente ascoltato attraverso il telefono un litigio fra i coniugi, avvenuto in macchina, poiché era partita involontariamente una telefonata dall'apparecchio di Impaurito da quanto aveva sentito si era recata CP_1 immediatamente in negozio per accertarsi che l'amica stesse bene, poi scoprendo che ella era riuscita a contattare il figlio e a farsi venire a prendere da lui (si tratta dell'episodio del marzo 2018). Da ultimo ha riferito che era solita fare Tes_6 compagnia all'amica in negozio quando la vedeva più impaurila e agitata, soprattutto perché aveva sempre continuato a ricevere numerosissimi messaggi offensivi e minacciosi da (una tortura), anche in tempi recenti. Era solita poi Pt_1 effettuare con l'amica una chiamata serale, alla chiusura del turno di lavoro, di modo che la stessa potesse sentirsi più sicura nel tragitto dal negozio a casa, mantenendosi in contatto con lei. marito di ha Testimone_7 Testimone_6 confermato di aver assistito a qualcuno degli episodi descritti dalla persona offesa. In particolare, da ultimo, nell'estate del 2020, sentito che, all'interno del negozio aveva apostrofato on offese (ladra, delinquente), spiegando Pt_1 CP_1 che i due avevano avuto diverse discussioni per ragioni economiche, ma che da ultimo veva travalicato i limiti (è Pt_1 esagerato). In particolare ha ricordato di quando aveva disfatto la casina del campeggio, azione della Tes_7 Pt_1 quale aveva personalmente apprezzato le conseguenze, visto che il mattino dopo aveva accompagnato la parte civile e la CP_ moglie a raccogliere la roba della signora , che aveva buttato al di là dalla recinzione. Ha spiegato che nel Tes_7 periodo nel quale le tensioni si erano fatte più preoccupanti, egli aveva spesso accompagnato la moglie da che CP_1 si teneva sempre in contatto con lei. Ha spiegato che la sua presenza era dovuta alla preoccupazione che Tes_7 avesse bisogno di essere aiutata e difesa in conseguenza delle azioni di (se aveva bisogno di CP_1 Pt_1 qualche mano, da spostare della roba, perché non è che osse una brava persona, scusate. E'andato a distruggere il Pt_1 pavimento, gli ha spaccato la casina. Insamma si faceva quel che si poteva) Aveva notato che nel periodo in questione ra scossa al massimo e un'altra volta aveva notato il suo occhio nero, pur se l'amica non gli aveva detto niente CP_1 al riguardo, confidandosi però con la moglie. Lui stesso aveva ripreso per i suoi comportamenti (gli ho detto una Pt_1 volta di smettere di fare l'asino perché non è possibile che un uomo di quell 'età lì si rivolga a sua moglie in quella maniera lì). ha riferito che, libero dal servizio, il 25/6/2020, trovandosi ospite in un'abitazione sita al civico Testimone_1 28 di via Cittadella, era sceso in strada attirato dalle urla di una donna che gli era parsa in palese difficoltà (tentava di ripararsi dietro a delle macchine in quanto c'era questa persona di sesso maschile, un uomo brizzolato, che la inseguiva). Accorso in suo aiuto, , era riuscito ad evitare che l'uomo mettesse le mani addosso alla donna, ma visto che Tes_1 non si voleva calmare nonostante il suo intervento, aveva chiamato i carabinieri. I due erano stati poi identificati per e dipendente di nel 2019 e 2020 presso la gastronomia di CP_1 Pt_1 Testimone_8 CP_1 Pomposa La Perla ha riferito che i rapporti tra i coniugi, anche sul luogo di lavoro erano molto conflittuali (molte volte si assisteva a liti direi molto importanti e molte volte si metteva anche il carrello porta-vivande in mezzo per cercare di tenerli divisi), situazione nelle quale era verbalmente molto veemente e incassava. Le liti erano generate Pt_1 CP_1 solitamente da motivi di lavoro legati all'uso degli spazi (fuochi dei fornelli) e ai tempi diversi che l'attività di Pt_1 (confezionamento di vaschette di pesce per la distribuzione) e quella della gastronomia di richiedevano, con CP_1 sovrapposizione dei momenti di preparazione. n sostanza pretendeva di usare i fuochi per le sue preparazioni anche Pt_1 quando essi erano necessari per la gastronomia, mettendo in difficoltà la moglie, rendendole impossibile lo svolgimento dell'attività e poi dando in escandescenza quando ella aveva bisogno di utilizzare i fornelli, accusandola di non sapere pagina 7 di 9 Tutte le circostanze ora richiamate comprovano che ha tenuto condotte violente nei Parte_1
confronti della moglie, e non può essere messa in dubbio la contrarietà delle stesse ai doveri derivanti dal matrimonio.
Va quindi senz'altro confermata l'addebitabilità della separazione all'odierno appellante e con essa la sentenza impugnata.
5- Nonostante l'infondatezza dell'appello si ritiene non sussistano le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del notevole supporto fornito alla fondatezza della prospettazione dell'appellata dalle pronunce penali emesse successivamente alla sentenza impugnata.
5- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in complessivi euro 2.800,00 per compensi oltre accessori, secondo i parametri di cui al punto 12 DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, tenuto conto della semplicità della stessa, tenuto conto altresì dell'assenza di istruttoria (se non documentale) e di memorie conclusionali nella fase decisoria.
6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" ( Cass. Civ. SU n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. SU 4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 CP_1
conferma l' impugnata sentenza n. 1025/2023 del Tribunale di Ferrara, emessa in data
13/12/2023 e pubblicata in data 20/12/2023;
gestire il locale (incapace di gestire, di fare... che non sapeva fare niente, le dava dell 'incapace). Alcune volte CP_1 anche a causa della pressione per il lavoro era scoppiata a piangere e alle critiche rivoltele davanti ai dipendenti (oltre a Per nche dimostrava vergogna (diventava soprattutto rossa). l'aveva difesa e confortata Tes_8 Persona_2 più volte, ma inspiegabilmente si era dimostrata accondiscendente a certe richieste sul lavoro da parte di Pt_1 invece aveva avuto dei contrasti con al quale attribuiva il taglio delle gomme della propria auto Tes_8 Pt_1 avvenuto in quel periodo (fatto per il quale su sua denuncia è stato celebrato diverso procedimento a carico di Pt_1 assolto con sentenza irrevocabile). Dopo che aveva asportato il pavimento, aveva dovuto sistemare Pt_1 Tes_8 (perché la gastronomia era distrutta). Un'altra volta aveva assistito ad una scena nella quale davanti a tutti, aveva Pt_1 accusato di rubare i soldi dalla cassa, e lei li aveva dovuti contare, dimostrandogli che non c'erano errori. CP_1 Per_ Nell'ultimo periodo ra solito passare innumerevoli volte davanti al locale (la e dopo l'episodio di giugno del Pt_1 2020 ra bella terrorizzata tanto da aver paura a rincasare, motivo per il quale l'aveva accompagnata lui stesso in CP_1 macchina diverse volte e altre volte si manteneva in contatto con la sua amica. ha confermato a sua Testimone_2 volta di aver assistito all'episodio del 25/6/2020, quando lui e la moglie si erano affacciati in strada per le urla di aiuto sentite provenire da una donna, che era inseguita da un uomo. Essendo la loro abitazione a piano terra, con la moglie avevano invitato la donna, che appariva molto scossa e impaurila e non se la sentiva di tornare a casa, ad entrare e le avevano dato un bicchiere d'acqua per tranquillizzarla. Ha riferito di avere già visto altre volte, sotto casa, il furgoncino bianco utilizzato da Pt_1 pagina 8 di 9 2) a rifondere a le spese di lite sostenute, liquidate Parte_3 CP_1
per tale misura in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 9 di 9