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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2253 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 30.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Marrocco (c.f.: ), domiciliatario in CodiceFiscale_2
Santa Maria Capua Vetere, alla via Giuseppe Bonaparte n. 10; appellante
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Emilia Santagata (c.f.: ), domiciliataria in Carinaro (CE), C.F._4 alla via Larga n. 2;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._5
IO SO, domiciliatario in Caserta al C.so Trieste n. 14;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.600/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 16.2.2022, nel proc. di primo grado n.4555/2016 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in forma Controparte_1 provvisoriamente esecutiva (decreto n. 678/2016) in danno e Parte_2 Parte_1
. A sostegno della domanda monitoria espose che tra gli anni 2006 e 2012 aveva
[...] concesso svariati prestiti all'avv. per il complessivo importo di € Parte_2
186.000,00; che le parti sottoscrissero, in data 27.2.2013, una scrittura privata di riconoscimento del debito nella quale il si impegnò anche a vendere taluni beni in Pt_2 proprietà della madre, , ricevuti in conto anticipo della successione, per Parte_1 onorare il debito;
che, in pari data, il gli consegnò un assegno a garanzia del debito, Pt_2 di pari importo, emesso dalla madre, privo della data di emissione;
che, medio tempore, il conto di traenza dell'assegno era stato chiuso e non potette incassare le somme portate dal titolo.
Avverso questo decreto propose opposizione deducendo di non aver Parte_1 mai avuto rapporti contrattuali con il – da questi neppure allegati -, tali da CP_1 giustificare l'emissione dell'assegno. Espose di non aver preso parte alla scrittura privata che la nominava del 27.2.2013; di non essere a conoscenza dei debiti e di non aver mai inteso prestare garanzia per il figlio, al quale aveva consegnato l'assegno in lite - firmato per traenza ma non compilato nel luogo, data e importo - per il pagamento di spese condominiali dell'importo di poche centinaia di euro;
disconobbe, pertanto, la compilazione dell'assegno in riferimento all'importo (€ 186.000,00), indicato in numeri e lettere, ed al nome del prenditore
( ) e ne prospettò l'abusivo riempimento. Previa sospensione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, chiese l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese, con attribuzione.
Avverso il medesimo decreto propose separata opposizione Parte_2 esponendo in fatto che, trovatosi in cattive condizioni economiche a causa di pendenze tributarie, ed afflitto da problemi di salute oltreché personali, accettò l'aiuto dell'avv.
a ripianare i suoi debiti e ad intercedere presso gli enti coinvolti;
consegnò al CP_1
l'assegno firmato dalla madre, da trattenere a garanzia del debito;
sottoscrisse poi CP_1 la scrittura ricognitiva del debito nella quale si impegnò anche a vendere beni in proprietà della madre. La prospettazione proseguì con la descrizione assai generica di vicende successive tra le parti. Aggiunse anche l'opponente di aver sporto denuncia per truffa ai danni del che, avanti ai militi, giustificò diversamente le dazioni di denaro in CP_1
2 contestazione (contributi per finanziare la campagna elettorale;
versamento di € 170.000,00 in contanti ed in unica soluzione).
Eccepì, ulteriormente, il la fittizietà della scrittura sotto vari profili, Pt_2 difendendosi conclusivamente nel senso di non aver mai ricevuto alcun prestito dal il quale si era solo impegnato a risolvere le sue pendenze tributarie;
chiese, CP_1 dunque, l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto;
in via riconvenzionale, domandò il risarcimento di tutti i danni patiti.
Nel giudizio introdotto con la opposizione della sono stati sentiti i testi;
in quello Pt_1 introdotto con la opposizione del è stata svolta solo istruttoria documentale. Pt_2
Riuniti i giudizi, gli stessi sono stati decisi con sentenza n. 600 del 2022 pubblicata in data 15.2.2022 di rigetto delle opposizioni, conferma del decreto ingiuntivo e di rigetto della domanda riconvenzionale di danno proposta dal Gli opponenti sono stati Pt_2 condannati a pagare le spese di lite, liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a due motivi. Parte_1
Proposta istanza di inibitoria, l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, ha chiesto l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituito tardivamente anche aderendo ai motivi di appello Parte_2 proposti dalla madre e facendo proprie le difese della predetta;
ha chiesto l'accoglimento dell'appello nei termini proposti dalla . Pt_1
Con ordinanza depositata in data 11.12.2022 è stata rigettata la chiesta inibitoria e, all'udienza del 30.5.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.Il primo motivo di appello è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art.
1988 c.c. - astrazione processuale non meramente sostanziale nella promessa di pagamento pura.
2.1- Il motivo si articola in diverse sotto censure. Con la prima l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha dato il giusto rilievo alla mancata allegazione del rapporto sottostante all'assegno bancario al quale il tribunale aveva attribuito valore di promessa di pagamento, la cui presunzione di esistenza sollevava il creditore solo dall'onere di provarlo, ma giammai di allegarlo (art. 1988 c.c.).
La censura è infondata.
3 Secondo la giurisprudenza prevalente, la necessità di allegare il rapporto sottostante deriva dal carattere solo processuale dell'astrazione ed attiene al profilo strettamente probatorio (tra le tante, App. Catania 3 maggio 2025, n. 626; nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. 14 aprile 2010, n. 8891, per cui “[i]l carattere processuale e non già sostanziale dell'astrazione insita nella promessa di pagamento pura comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo”, richiamata anche da Cass. 27 febbraio
2023, n. 5827.).
Ne consegue che, volendo ritenere che la relevatio ab onere probandi conseguente al rilascio di una promessa di pagamento non comporta, tuttavia, l'esonero del creditore dall'onere di allegare l'esistenza ed i termini del rapporto fondamentale, dall'esame degli atti del primo grado emerge che il creditore ha allegato tempestivamente il rapporto causale intercorso con la , qualificandolo come rapporto di garanzia (ha prospettato il rilascio Pt_1 dell'assegno, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, a garanzia dei debiti del ); il creditore opposto, peraltro, ha anche formulato capitoli specifici di prova Pt_2 sul punto (cap. nn. 13,14, 15 della seconda memoria istruttoria).
Del resto, l'esistenza o meno di tale rapporto di garanzia è stata posta a base della valutazione che il tribunale ha fatto delle prove testimoniali.
2.2-Con ulteriore censura l'appellante si duole della intervenuta ammissione dei capitoli di prova riguardanti il rapporto causale articolati proprio dal creditore;
assume che, con tale condotta, il creditore aveva implicitamente rinunciato al vantaggio derivante dall'esonero dalla prova di tale rapporto, con la conseguenza che i capitoli non dovevano essere ammessi, pena la violazione dell'art. 1988 c.c..; lamenta, dunque, la posizione contraddittoria assunta sia dal creditore che dal tribunale che, in sentenza, prima richiama il principio dell'astrazione e poi ammette e valuta la prova.
Il motivo non è fondato.
Non vi è dubbio che il creditore che articola istanze istruttorie volte a provare il rapporto fondamentale rinuncia implicitamente ad avvalersi del vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto sottostante (Cass. 2019, n. 14773; da ultimo Cass. 2023, n.
13215); tuttavia, l'articolazione di capitoli di prova e la formulazione di istanze istruttorie integrano una scelta difensiva e, una volta ammesse le prove e raccolte le testimonianze,
l'esito va valutato in favore o contro le parti indipendentemente da chi le abbia richieste
(principio di disponibilità delle prove).
4 In applicazione di tali principi, il Tribunale, all'esito della svolta istruttoria orale, ha ampiamente argomentato che i testimoni dell'opposto avevano con chiarezza riferito che la aveva inteso proprio garantire i debiti del figlio verso il nell'importo Pt_1 CP_1 ingiunto e portato dall'assegno e che, dunque, non era affatto emersa la prova di un riempimento abusivo del titolo nei termini dalla medesima prospettati.
3. Con il secondo motivo, parimenti articolato, l'appellante censura Parte_1 la valutazione delle prove svolta dal tribunale in suo danno;
assume che era emersa congrua prova del riempimento dell'assegno contra pacta; invoca a suo sostegno le dichiarazioni rese dal teste , fratello di il quale aveva escluso che essa appellante Testimone_1 Pt_2 volesse garantire i debiti di quest'ultimo ed aveva riferito che l'assegno era stato arbitrariamente compilato;
evidenzia aspetti di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in primo grado, rappresentati in particolare dalla eccessiva sicurezza e prontezza nel rispondere alle domande;
sottolinea poi di non aver preso parte alla scrittura privata di garanzia del 27.2.2013, di non aver presenziato ad alcun incontro e di non aver sottoscritto la scrittura.
Con ulteriore censura, assume l'appellante che erano anche emersi plurimi elementi in base ai quali era possibile ritenere che l'assegno fosse uscito totalmente dalla sua sfera di controllo, tali da escludere la provenienza del documento dal sottoscrittore, riservandosi di proporre querela di falso.
3.1- In tale motivo l'appellante si duole in primo luogo del malgoverno degli esiti della istruttoria orale;
in particolare, richiama a sostegno della sua prospettazione quanto dichiarato da un solo e specifico testimone;
argomenta di inattendibilità dei testi siccome desumibile dalla pronta risposta alle domande. Invoca poi, l'appellante, una diversa interpretazione dei documenti prodotti ed in particolare della scrittura.
3.2- A sostegno della sentenza il Tribunale ha premesso che l'assegno, anche se privo di valore cartolare, valeva promessa di pagamento con presunzione di esistenza del rapporto sottostante, salva la prova contraria che doveva essere fornita dall'emittente o dal girante, non fornita nel caso in esame;
ha aggiunto che, in generale, l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco necessitava della querela di falso solo in caso di riempimento sine pactis mentre, in caso di riempimento contra pacta, qual era quello prospettato, era possibile fornire la prova in ogni modo, parimenti non fornita;
ha riportato le deposizioni rese dai testi per esteso ed ha concluso nel senso che i testimoni dell'opposto avevano riferito pianamente che la aveva inteso proprio garantire i debiti del figlio verso il nell'importo Pt_1 CP_1 ingiunto e portato dall'assegno e che, dunque, non era affatto emersa la prova di un
5 riempimento abusivo nei termini prospettati;
ha ritenuto il Tribunale maggiormente attendibili i testi dell'opposto sia sotto il profilo soggettivo che quanto alla linearità delle dichiarazioni rese ed ha aggiunto che, pur volendo considerare le dichiarazioni di diverso tenore rese dai testi di parte opponente, al di là della genericità delle dichiarazioni raccolte, doveva comunque affermarsi che si era in presenza di un quadro probatorio fumoso che andava a danno di chi era onerato di fornire la prova dell'abusivo riempimento (nella specie gli opponenti).
3.
3-Così sinteticamente riassunta la diffusa motivazione del tribunale, il motivo di appello, sotto il profilo del malgoverno degli esiti della istruttoria, è inammissibile per difetto di specificità.
Peraltro, il motivo non si confronta con la motivazione del tribunale che, fondando la decisione in particolare sul valore dell'assegno prodotto, ha sottoposto ad ampio vaglio critico tutte le prove testimoniali raccolte, ponendo a sostegno del patto di garanzia le deposizioni rese dai testi indicati dal creditore più attendibili e prive di Controparte_1 contraddizioni, laddove i testimoni della avevano reso dichiarazioni generiche e Pt_1 fumose.
Oltre alla condivisibile conclusione del tribunale sulla valutazione delle prove, resa all'esito di esame analitico delle dichiarazioni rese da ciascun testimone, il percorso logico diffusamente esposto dal tribunale non è stato oggetto di alcuna censura specifica.
Non è idoneo allo scopo di minare l'attendibilità dei testi teste il mero richiamo alla
“prontezza” nel rispondere, in totale assenza di ulteriori specificazioni.
3.2-Con ulteriore censura, assume l'appellante come fossero emersi elementi a sostegno finanche di un riempimento sine pacta.
Il motivo è inammissibile anche sotto tale profilo.
La motivazione del tribunale parte dal prospettato riempimento contra pacta: la Pt_1 ha prospettato nelle sue difese di aver consegnato al figlio l'assegno per provvedere al pagamento di spese condominiali laddove il lo aveva consegnato al creditore Pt_2 opposto a garanzia dei suoi debiti.
Così prospettato e qualificato l'abusivo riempimento (che, come è noto, può essere dimostrato anche con testimoni), con tale censura si prospetta in appello per la prima volta un accordo sine pacta (assegno uscito dalla sfera di controllo della ), questione nuova e Pt_1 che di contro necessita della proposizione della querela di falso che, in questo grado, peraltro,
l'appellante si è riservata di proporre. Tale condotta difensiva restituisce anche la
6 consapevolezza in capo all'appellante sia dell'introduzione di nova in appello sia della correttezza della decisione gravata sul punto.
L'appello di va, dunque, rigettato. Parte_1
4.Quanto alla posizione di , che si è tardivamente costituito il Parte_2
24.10.2022, aderendo all'appello della , si evidenzia che l'appello incidentale Pt_1 meramente adesivo segue un regime diverso rispetto all'appello incidentale in senso stretto, che è quello formulato dalla parte contro cui è proposta l'impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., per la quale l'interesse ad impugnare sorge dalla proposizione della impugnazione principale.
Mentre l'appello incidentale in senso stretto può anche essere tardivamente proposto ex art. 334 c.p.c. (20 giorni prima dell'udienza di comparizione), quello incidentale meramente adesivo, definibile come quello diretto a chiedere la riforma della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dall'appellante principale, senza la prospettazione di critiche avverso la sentenza di primo grado specifiche ed autonome rispetto a quanto già fatto dall'appellante principale (tanto che non pone questione di specificità dei motivi), l'interesse ad impugnare sorge non dall'impugnazione principale ma dalla pubblicazione della sentenza e, pertanto, è soggetto ai termini ordinari di impugnazione, non potendo trovare applicazione l'art. 334
c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass. n. 2248/2018, Cass. n. 13644/2010).
Ebbene, sono decorsi per il sia il termine lungo di impugnazione, sia il Pt_2 termine ex art. 334 c.p.c. (20 gg prima dell'udienza di comparizione); con la conseguenza che l'appello adesivo del è inammissibile per tardività. Pt_2
5.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza di Parte_1
e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in
[...] applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01-
260.000,00), nell'importo di € 2.977,00 per la fase di studio, di € 1.911,00 per la fase introduttiva, di € 2.163,00 per la trattazione (per la fase della trattazione e istruttoria, importo medio abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 5.103,00 per la fase decisoria.
La limitata posizione difensiva di ed il rilievo ufficioso della Parte_2 tardività dell'appello adesivo, integrano gravi motivi a sostegno della compensazione delle spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
7 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2.dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo proposto da;
Parte_2
3.condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 9.214,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta;
4.compensa le spese tra e Parte_2 Controparte_1
5.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante principale e adesiva, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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