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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA FILIPPO, Presidente
RO FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2817/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 858/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230064172335000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2698/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della appellata sentenza, facendo riserva di illustrare e comprovare gli stessi con ulteriori argomentazioni e documentazioni, nonché controdedurre, ove l'Ufficio rappresentasse, in sede di costituzione, ulteriori motivi ed elementi, di voler:
- annullare la cartella di pagamento per mancanza dei presupposti di diritto e di fatto;
- in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 2 di Milano alla restituzione in favore dell'appellante delle somme illegittimamente corrisposte in pendenza di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi, ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
- in ogni caso, condannare l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, come da nota spese allegata.
Appellato: rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. s.p.a. proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano per l'annullamento della cartella di pagamento n. 6820230064172335 dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, emessa sulla base del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, svolto dalla Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia sul modello 770/2017 (anno di imposta
2016) presentato dalla società contribuente.
Con la cartella esattoriale da questa impugnata veniva richiesto il versamento di complessivi € 57.013,30, di cui € 35.168,43, riferibili ad eccedenze di ritenute di lavoro autonomo e dipendente utilizzate in compensazione e omessi o insufficienti versamenti dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione;
€ 12.781,10 per sanzioni ed € 9.057,89 per interessi.
Il ricorso, diretto a sostenere l'erroneità delle riprese, veniva respinto dall'adita Corte di giustizia tributaria con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, con eccezione della cessata materia del contendere dichiarata su parte del credito erariale in contestazione per il quale vi era stato uno sgravio: € 1.539,08 riferiti all'imposta sul valore dei contratti di assicurazione e corrispondenti sanzioni e interessi.
Per la restante parte la pronuncia di primo grado giudicava fondato il recupero di imposta, sul rilievo che la contribuente aveva esposto nel modello 770 integrativo «compensazioni per € 73.681,37, in misura maggiore rispetto a quanto dichiarato nel rigo SX04 – colonna 4, pari ad € 39.348,66».
Contro la sentenza di primo grado la società contribuente ha proposto appello, al quale resiste la Direzione
Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per infrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., sulle contestazioni specifiche nei confronti delle singole riprese a tassazione derivanti dal controllo automatizzato.
In ragione della dedotta omessa pronuncia sono quindi riproposte le contestazioni non esaminate, in relazione alle quali si sottolinea che:
- l'importo di € 4.390,50, esposto al rigo SX01 – colonna 3 del modello 770, è la risultante di ricalcoli successivi al versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, come differenza tra la maggiore somma di € 2.476.200,85 rispetto al dovuto di € 2.471.810,35;
l'eccedenza a credito così generata è stata utilizzata poi in compensazione in data 17 luglio 2017 ed inoltre indicata nel riepilogo del credito da utilizzare in compensazione (rigo SX33);
- l'importo di € 29.942,11, per omesso o carente versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente si riferisce ad un credito esposto in dichiarazione;
più precisamente, per € 4.922,82 esso è la risultante del conguaglio di fine anno e dalla cessazione di rapporti di lavoro in corso d'anno, indicato al rigo SX01 - colonna 1 del modello 770; e per € 27.500,00 da un conguaglio per assistenza fiscale, esposto nella colonna
2 e 3 dello stesso rigo, rispettivamente € 27.500,00; i crediti in questione - si aggiunge - sono stati utilizzati nel 2016, per un totale di euro 32.422,82 (4.922,82+27.500), in compensazione mediante modello f24;
- la sanzione di € 2.230,57 e relativi interessi per € 162,15, per il tardivo versamento della ritenuta sui proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, esposta per € 7.435,23 al rigo ST029 modulo 02, è stata effettivamente versata, in ritardo, in data 3 aprile 2017, ma con i relativi interessi e sanzione (rispettivamente, € 6,23 ed
€ 223,06), calcolati in base alla disposizione di legge sul ravvedimento operoso delle ritenute su redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, disciplinato dall'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Così sintetizzate le censure di cui si compone l'appello della contribuente, possono essere accolte quelle da ultimo esposte.
La disposizione da ultimo richiamata palesa infatti connotati di specialità rispetto all'istituto del ravvedimento operoso in generale, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Mentre quest'ultimo richiede che il versamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data della sua «commissione», che per gli omessi versamenti va riferita alla scadenza di questi, la disciplina relativa alle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria si differenzia sotto questo profilo. Essa richiede infatti che il versamento necessario al ravvedimento sia fatto «anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte». E ciò è quanto effettivamente avvenuto, come risulta in via documentale e come è inoltre incontroverso: il versamento è del 3 aprile 2017, mentre la scadenza prevista per la dichiarazione è per il 31 luglio di ciascun anno, e dunque del medesimo anno 2017.
Ne deriva che sono illegittimi i recuperi di € 2.230,72 a titolo di sanzione ed € 162,15 a titolo di interessi, di cui ai nn. 13 e 14 della cartella di pagamento impugnata.
Le restanti censure sono invece infondate.
Come statuito dalla sentenza di primo grado, con esse non vengono infirmati gli esiti del controllo automatizzato sul modello 770, in cui a fronte delle eccedenze a credito di € 39.348,66 complessivamente esposte nel quadro SX risultano compensazioni per il maggiore ammontare di € 73.681,37. Nemmeno attraverso le sopra esposte censure è stata fornita una giustificazione di questa differenza, conseguentemente portata a recupero. L'infondatezza degli assunti della contribuente è del resto ricavabile dall'ammissione dei loro difensori all'udienza di discussione in ordine al fatto che si sarebbe dovuta presentare una dichiarazione integrativa sul punto. In conclusione, l'appello va accolto in parte, nei termini sopra esposti, con corrispondente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo anche nella parte concernente la sanzione e gli interessi per il tardivo versamento della ritenuta sui proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero;
conferma nel resto.
2. compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA FILIPPO, Presidente
RO FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2817/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 858/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230064172335000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2698/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della appellata sentenza, facendo riserva di illustrare e comprovare gli stessi con ulteriori argomentazioni e documentazioni, nonché controdedurre, ove l'Ufficio rappresentasse, in sede di costituzione, ulteriori motivi ed elementi, di voler:
- annullare la cartella di pagamento per mancanza dei presupposti di diritto e di fatto;
- in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 2 di Milano alla restituzione in favore dell'appellante delle somme illegittimamente corrisposte in pendenza di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi, ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
- in ogni caso, condannare l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, come da nota spese allegata.
Appellato: rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. s.p.a. proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano per l'annullamento della cartella di pagamento n. 6820230064172335 dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, emessa sulla base del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, svolto dalla Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia sul modello 770/2017 (anno di imposta
2016) presentato dalla società contribuente.
Con la cartella esattoriale da questa impugnata veniva richiesto il versamento di complessivi € 57.013,30, di cui € 35.168,43, riferibili ad eccedenze di ritenute di lavoro autonomo e dipendente utilizzate in compensazione e omessi o insufficienti versamenti dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione;
€ 12.781,10 per sanzioni ed € 9.057,89 per interessi.
Il ricorso, diretto a sostenere l'erroneità delle riprese, veniva respinto dall'adita Corte di giustizia tributaria con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, con eccezione della cessata materia del contendere dichiarata su parte del credito erariale in contestazione per il quale vi era stato uno sgravio: € 1.539,08 riferiti all'imposta sul valore dei contratti di assicurazione e corrispondenti sanzioni e interessi.
Per la restante parte la pronuncia di primo grado giudicava fondato il recupero di imposta, sul rilievo che la contribuente aveva esposto nel modello 770 integrativo «compensazioni per € 73.681,37, in misura maggiore rispetto a quanto dichiarato nel rigo SX04 – colonna 4, pari ad € 39.348,66».
Contro la sentenza di primo grado la società contribuente ha proposto appello, al quale resiste la Direzione
Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per infrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., sulle contestazioni specifiche nei confronti delle singole riprese a tassazione derivanti dal controllo automatizzato.
In ragione della dedotta omessa pronuncia sono quindi riproposte le contestazioni non esaminate, in relazione alle quali si sottolinea che:
- l'importo di € 4.390,50, esposto al rigo SX01 – colonna 3 del modello 770, è la risultante di ricalcoli successivi al versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, come differenza tra la maggiore somma di € 2.476.200,85 rispetto al dovuto di € 2.471.810,35;
l'eccedenza a credito così generata è stata utilizzata poi in compensazione in data 17 luglio 2017 ed inoltre indicata nel riepilogo del credito da utilizzare in compensazione (rigo SX33);
- l'importo di € 29.942,11, per omesso o carente versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente si riferisce ad un credito esposto in dichiarazione;
più precisamente, per € 4.922,82 esso è la risultante del conguaglio di fine anno e dalla cessazione di rapporti di lavoro in corso d'anno, indicato al rigo SX01 - colonna 1 del modello 770; e per € 27.500,00 da un conguaglio per assistenza fiscale, esposto nella colonna
2 e 3 dello stesso rigo, rispettivamente € 27.500,00; i crediti in questione - si aggiunge - sono stati utilizzati nel 2016, per un totale di euro 32.422,82 (4.922,82+27.500), in compensazione mediante modello f24;
- la sanzione di € 2.230,57 e relativi interessi per € 162,15, per il tardivo versamento della ritenuta sui proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, esposta per € 7.435,23 al rigo ST029 modulo 02, è stata effettivamente versata, in ritardo, in data 3 aprile 2017, ma con i relativi interessi e sanzione (rispettivamente, € 6,23 ed
€ 223,06), calcolati in base alla disposizione di legge sul ravvedimento operoso delle ritenute su redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, disciplinato dall'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Così sintetizzate le censure di cui si compone l'appello della contribuente, possono essere accolte quelle da ultimo esposte.
La disposizione da ultimo richiamata palesa infatti connotati di specialità rispetto all'istituto del ravvedimento operoso in generale, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Mentre quest'ultimo richiede che il versamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data della sua «commissione», che per gli omessi versamenti va riferita alla scadenza di questi, la disciplina relativa alle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria si differenzia sotto questo profilo. Essa richiede infatti che il versamento necessario al ravvedimento sia fatto «anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte». E ciò è quanto effettivamente avvenuto, come risulta in via documentale e come è inoltre incontroverso: il versamento è del 3 aprile 2017, mentre la scadenza prevista per la dichiarazione è per il 31 luglio di ciascun anno, e dunque del medesimo anno 2017.
Ne deriva che sono illegittimi i recuperi di € 2.230,72 a titolo di sanzione ed € 162,15 a titolo di interessi, di cui ai nn. 13 e 14 della cartella di pagamento impugnata.
Le restanti censure sono invece infondate.
Come statuito dalla sentenza di primo grado, con esse non vengono infirmati gli esiti del controllo automatizzato sul modello 770, in cui a fronte delle eccedenze a credito di € 39.348,66 complessivamente esposte nel quadro SX risultano compensazioni per il maggiore ammontare di € 73.681,37. Nemmeno attraverso le sopra esposte censure è stata fornita una giustificazione di questa differenza, conseguentemente portata a recupero. L'infondatezza degli assunti della contribuente è del resto ricavabile dall'ammissione dei loro difensori all'udienza di discussione in ordine al fatto che si sarebbe dovuta presentare una dichiarazione integrativa sul punto. In conclusione, l'appello va accolto in parte, nei termini sopra esposti, con corrispondente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo anche nella parte concernente la sanzione e gli interessi per il tardivo versamento della ritenuta sui proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero;
conferma nel resto.
2. compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.