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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13655/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TROIANI RUGGERO come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall' Avv. BEGHINI ALESSIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 09/09/2025 le parti, con nota di deposito del 01/09/2025 e del 03/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01/10/1988; matrimonio
iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Solesino (PD) registrato negli atti di matrimonio
Anno 1988, parte I, atto n. 4.
ordinare al Comune di Solesino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare le che le parti in sede di separazione hanno già definito integralmente la po-sizione
economica e conseguentemente confermare l'obbligo per il Sig. di versare alla Parte_1
Sig.ra la somma di €. 2.026,00.-, somma che dovrà essere versata anticipatamente entro CP_1
il giorno 10 di ogni mese, e che sarà annualmente rivalutata a partire dal mese di gennaio 2026 in
base agli indici Istat.
dichiarare compensate le spese legali;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 01/09/2025 ed in data 03/09/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 2619/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 13655/2024, veniva omologata la separazione pagina 2 di 4 del matrimonio tra e e con ordinanza contestuale la Parte_1 CP_1
causa veniva rimessa sul ruolo in merito alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
SOLESINO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alle note di deposito del 01.9.25 e del
3.9.25 richiamate all'udienza del 09.09.25 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SOLESINO il 01/10/1988 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di SOLESINO (Anno 1988, parte I, atto n. 4), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 01.09.25 e del 03.09.25 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem; pagina 3 di 4 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SOLESINO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18.9.25
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13655/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TROIANI RUGGERO come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall' Avv. BEGHINI ALESSIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 09/09/2025 le parti, con nota di deposito del 01/09/2025 e del 03/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01/10/1988; matrimonio
iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Solesino (PD) registrato negli atti di matrimonio
Anno 1988, parte I, atto n. 4.
ordinare al Comune di Solesino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare le che le parti in sede di separazione hanno già definito integralmente la po-sizione
economica e conseguentemente confermare l'obbligo per il Sig. di versare alla Parte_1
Sig.ra la somma di €. 2.026,00.-, somma che dovrà essere versata anticipatamente entro CP_1
il giorno 10 di ogni mese, e che sarà annualmente rivalutata a partire dal mese di gennaio 2026 in
base agli indici Istat.
dichiarare compensate le spese legali;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 01/09/2025 ed in data 03/09/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 2619/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 13655/2024, veniva omologata la separazione pagina 2 di 4 del matrimonio tra e e con ordinanza contestuale la Parte_1 CP_1
causa veniva rimessa sul ruolo in merito alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
SOLESINO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alle note di deposito del 01.9.25 e del
3.9.25 richiamate all'udienza del 09.09.25 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SOLESINO il 01/10/1988 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di SOLESINO (Anno 1988, parte I, atto n. 4), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 01.09.25 e del 03.09.25 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem; pagina 3 di 4 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SOLESINO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18.9.25
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4