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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11299 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 7950\2019; RG. 7951\2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 7950\2019 e n.r.g. 7951\2019 promosse da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
RM ST NI (P. IV ), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Luigi Irace (C.F. , in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione C.F._4 in opposizione, domiciliati in Napoli, alla Via G. Carducci n. 61;
ATTORI
nei giudizi riuniti contro
(P. IV , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Bellacosa (C.F. ) giusta procura alle liti C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via Mergellina n. 220;
CONVENUTA nei giudizi riuniti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.06.2015 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella qualità di titolare unico della AC ST ON, e Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1
1 provvisoriamente esecutivo n. 212/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 72.850,05, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, (per brevità, solo “ ), nella qualità di intermediario finanziario Controparte_1 CP_1 ex art. 106 T.U.B., formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito nei confronti di
, nella qualità di titolare unico della AC ST Dott. ON ST, e nei Parte_1 confronti di , e nella qualità di fideiussori, discendente Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal contratto di apertura di credito n. 002-15 APCERCRECL sottoscritto in data 21.07.2015, e revocato in data 12.05.2016, per una esposizione debitoria di € 55.000,00, in linea capitale, ed € 17.850,05 a titolo di interessi.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 72.850, 05. otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 212/2019) nei confronti di , quale titolare CP_1 Parte_1 della AC ST ON ST, e i quali opponendosi istauravano il Pt_2 Parte_3 giudizio iscritto a ruolo generale con n. rg. 7950\2019.
In particolare, gli opponenti eccepivano l'illegittimità dei tassi di interesse convenuti, frutto di anatocismo, commissioni ed oneri illegittimi non dovuti, in violazione della disciplina di cui alla l. 108/1996; proponevano, in ordine alla fideiussione della formale azione di disconoscimento della Pt_3 sottoscrizione;
spiegavano, infine, domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali, quantificati in complessivi € 3.000.000,00.
Concludevano, quindi, chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché di revocare lo stesso dichiarando inammissibile, improponibile ed infondata la domanda dell'opposta. In riconvenzionale, la dinamica dei fatti descritti, oltre a rendere infondata la domanda giudiziale formulata da parte attrice, fa emergere in maniera inconfutabile il comportamento doloso e/o colposo, negligente, imprudente ed imperito della società che ha causato un danno ingiusto all'azienda oltre che danni materiali e morali Controparte_1 alla persona del dottore e della sua famiglia, al figlio e alla moglie , danno che Parte_1 Parte_2 Parte_3 qui si quantifica complessivamente in € 3.000.000,00, salvo la cifra maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, da attribuirsi proporzionalmente a ciascuno dei danneggiati secondo il prudente apprezzamento del Giudice. Per questo motivo viene spiegata formale domanda riconvenzionale affinchè il Giudice designato accerti e dichiari che la società
[...]
ha assunto in sede contrattuale e/o extracontrattuale un comportamento doloso e/o colposo negligente ed CP_1 imprudente che ha causato alla AC ST, al suo titolare e ai signori e un danno Parte_2 Parte_3 ingiusto patrimoniale e non patrimoniale, materiale e morale, quantificato in € 3.000.000,00 e per l'effetto condannare la
al pagamento, a favore dei predetti, a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale, Controparte_1 materiali e morali, nessuno escluso, della somma di € 3.000.000,00 ovvero della cifra maggiore o minore che il Giudice
2 riterrà di giustizia. da attribuirsi proporzionalmente a ciascuno dei danneggiati secondo il prudente apprezzamento del
Giudice ovvero pro-quota. Con condanna al pagamento in favore delle spese.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Particolarmente, lamentava la errata ricostruzione -storica e giuridica- dei rapporti fra le parti, così come rappresentata da parte opponente in sede di opposizione;
deduceva di aver documentalmente provato il credito per cui è giudizio;
specificava i tassi praticati, le spese e le commissioni del negozio de quo, insistendo sulla loro legittima applicazione.
Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare l'opposizione. Con vittoria delle spese di giudizio ed aggravante ex art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 212/2019, emesso dal Tribunale di
Napoli in data 11.01.2019.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella qualità di titolare unico della AC ST ON, e Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 485/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.01.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 373.397, 21, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito nei confronti di CP_1
, nella qualità di titolare unico della AC ST Dott. ON ST, e nei Parte_1 confronti di , e nella qualità di fideiussori, discendente Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal contratto di apertura di credito n. 001-15 APCERCRECL sottoscritto in data 21.07.2015, e revocato in data 18.06.2016, per una esposizione debitoria di € 278.000,00, in linea capitale, ed € 95.397, 21 a titolo di interessi.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 373.397,21. otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 485/2019) nei confronti di , quale titolare CP_1 Parte_1 della AC ST ON ST, e i quali opponendosi istauravano il Pt_2 Parte_3 giudizio iscritto a ruolo generale con n. rg. 7951\2019.
In particolare, gli opponenti eccepivano l'illegittimità dei tassi di interesse convenuti, frutto di anatocismo, commissioni ed oneri illegittimi non dovuti, in violazione della disciplina di cui alla l. 108/1996; proponevano, in ordine alla fideiussione della formale azione di disconoscimento della Pt_3 sottoscrizione;
rappresentavano la pendenza del giudizio di cui al n. r.g. 7950\2019.
Concludevano, quindi, chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché di revocare lo stesso dichiarando inammissibile, improponibile ed infondata la domanda dell'opposta. Chiedevano, altresì, la riunione dei giudizi di cui al n. r.g. 7950\2019 e 7951\2019, giacché
3 oggettivamente e soggettivamente collegati tra loro. Con condanna al pagamento in favore delle spese.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Particolarmente, anche in questa sede, lamentava la errata ricostruzione -storica e giuridica- dei rapporti fra le parti;
deduceva di aver documentalmente provato il credito;
specificava i tassi praticati, le spese e le commissioni del negozio de quo, insistendo sulla loro legittima applicazione. Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare l'opposizione. Con vittoria delle spese di giudizio ed aggravante ex art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Sospesa, altresì, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 485/2019, in data 3.07.2019, veniva riunito il procedimento recante n. rg. 7951\2019 al giudizio recante n. rg. 7950\2019 per ragioni di connessione soggettiva (verbale del 3.07.2019 fascicolo n. rg. 7951\2019).
Venivano, poi, disposte ctu grafologia e ctu contabile, quest'ultima successivamente integrata, al fine di chiarificare le questioni rilevate in giudizio.
La causa, a seguito di assegnazione alla scrivente, veniva riservata in decisione in data 27.06.2025, con i termini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale procedimento 292/2019 versato in atti).
Passando al merito della causa, posto che i motivi di doglianza si risolvono nell'asserita applicazione di interessi usurari ai negozi intercorsi tra le parti, appare necessario muovere dalla corretta qualificazione delle operazioni di finanziamento oggetto dei decreti monitori ai fini della individuazione del tasso soglia di legge.
Orbene, una variante del classico schema dell'apertura di credito è l'apertura di credito revolving, detta anche apertura di credito rotativa.
Secondo la definizione che ne dà la Banca d'Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie.
Tale forma di credito è detta rotativa in quanto i rimborsi rateali, comprensivi di una parte di capitale e di una parte di interessi, ripristinano gradualmente la cifra di credito concessa e permettono quindi di riutilizzarla per ulteriori spese. Spesso il credito rotativo è collegato a una carta di credito, che permette di utilizzare il credito concesso tramite le spese effettuate con la carta stessa.
Ciò posto, rileva questo Giudice, anche in condivisione della perizia disposta d'ufficio, come le operazioni di finanziamento stipulate da parte opponente rientrino per tabulas nello schema delineato dell'apertura di credito revolving.
4 Invero, con rifermento al contratto n. 001-15 denominato espressamente “apertura di credito in conto corrente revolving” del 21.07.2015 per un importo di € 278.000,00, integrato dalle condizioni generali del contratto e del foglio informativo, nelle premesse si legge:
- alla lettera f. che il cliente “necessitando dell'apertura di una nuova linea di credito senza conoscere l'esatta entità del proprio fabbisogno, richiedeva la messa a disposizione di una provvista sufficiente a far fronte alla sue eventuali future necessità, optando per la forma di contratto di apertura di credito in conto corrente, ritenuto conveniente perché al momento della richiesta il cliente esclude la necessità di assicurarsi costantemente o immediatamente una liquidità pari all'importo massimo possibile oggetto dell'affidamento, così evitando il pagamento di interessi sull'intera somma di cui è richiesta la complessiva messa a disposizione, accollandosi il pagamento, oltre che della provvigione quale corrispettivo dell'affidamento, dei soli interessi e commissioni sulle somme effettivamente messe a disposizione e utilizzate per il solo periodo necessario allo scopo”;
- alla lettera i. che “il cliente ha dunque diritto di ottenere l'erogazione, in una o più soluzioni, dell'importo complessivo oggetto del contratto, assumendo sulle somme messe a disposizione, e nei limiti di queste, l'obbligo di provvedere alla relativa restituzione del rapporto”;
- alle lettere j. e k. che “a fronte della messa a disposizione della provvista finanziaria e indipendentemente dalla CP_ sua effettiva utilizzazione il richiedente sarà obbligato in ogni caso a pagare a una provvigione” ed “al corrispettivo dovuto quale pagamento della predetta provvigione, sarà aggiunto quello relativo al pagamento degli interessi e commissioni sulle somme messe a disposizione ed erogate sul conto di corrispondenza”.
Risulta, così, che la quale soggetto finanziatore, si obbligava a tenere a disposizione dell'accreditato CP_1 una somma di denaro, rimettendo allo stesso l'eventuale futura utilizzazione, in una o più soluzioni, dei relativi importi, secondo le sue esigenze (v. art.
2.2 del contratto de quo).
Il meccanismo dell'apertura di credito in revolving era infatti reso evidente dall'art.
2.2 del contratto, secondo cui il cliente “poteva con successivi versamenti nonché bonifici nonché accrediti ripristinare la disponibilità del credito”, nonché dall'art.
4.2 secondo cui “la restituzione delle somme ... non è predeterminata secondo un piano di ammortamento, purtuttavia il cliente si impegna al pagamento di una rata minima mensile che contribuirà a ripristinare la CP_ disponibilità del credito messo a disposizione da ”, ed esattamente “una rata minima mensile che sarà pari Parte all'importo totale desumibile dalle Distinte Contabili Riepilogative presentate mensilmente all ” (punto 2 della sezione peculiartià dell'a/c revolving sui crediti sanitari contratto de quo).
In definitiva, l'operazione di finanziamento di complessivi € 278.000,00 di cui al contratto n. 001-15 del
21.07.2015 va qualificata come credito revolving.
Con riferimento al contratto n. 002-15 denominato “apertura di credito in conto corrente” del 21.07.2015 per un importo di € 55.000,00 (con timbro postale del 3.09.2015), integrato anch'esso dalle condizioni generali del contratto e del foglio informativo, in ragione della analogia del contratto n. 001-15, può rinviarsi a quanto già osservato in ordine alla sua qualificazione giuridica.
5 Basterà qui ribadire, come anche rilevato dal perito d'ufficio, che nel contratto di apertura di credito n.
002-2015 emerge parimenti la distinzione tra “messa a disposizione” e “utilizzo” delle somme.
Particolarmente:
- nella lettera F) delle Premesse viene specificato che “il cliente, necessitando dell'apertura di una nuova CP_ linea di credito senza conoscere l'entità del proprio fabbisogno finanziario, ha chiesto a la messa a disposizione di una provvista sufficiente a far fronte alle sue eventuali future necessità ...cosi evitando il pagamento di interessi sull'intera somma di cui è stata richiesta la complessiva messa a disposizione per l'intera durata del rapporto” e ancora “il cliente ha diritto ad ottenere l'erogazione, in una o più soluzioni, dell'importo complessivo massimo oggetto del presente contratto”; CP_
- all'art.
2.1 del contratto si riporta che “con il presente contratto, sulla base della "Richiesta di
Intervento" pervenuta dal Cliente, concede al Cliente che accetta la linea di credito, che sarà erogata fino a concorrenza del complessivo ammontare, secondo le specifiche richieste del Cliente”.
Tale precisazione era confermata anche nelle modalità di calcolo degli interessi, posto che nel contratto veniva specificato che gli interessi non sono applicati sulle somme messe a disposizione, bensì sulle somme effettivamente utilizzate.
Ancora:
- al punto 2.2 si evince che “il Cliente può utilizzare la provvista in una o più volte e può, con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito”;
- al punto 2 dell'Allegato A - Disciplinare Economico si legge che “Il Cliente può, di norma, ripristinare la somma messa a disposizione a titolo di apertura di credito in conto corrente, attraverso successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti”.
Orbene, se è vero che rispetto a tale ultima fattispecie negoziale, come sottolineato da parte opponente, non vi è precisazione di una rata “minima” costante, né che fosse espressamente rubricata come “revolving” la fattispecie negoziale, ai fini della qualificazione della stessa in termini di contratto di credito revolving si evidenziano la previsione di messa a disposizione della somma, nonché le modalità di utilizzazione della stessa.
Depone in questo senso, altresì, la circostanza che in qualità di intermediario finanziario non CP_1 bancario, non poteva operare un'apertura di credito al cliente attraverso proprio conto corrente e, di conseguenza, regolare le operazioni in esame su un proprio conto corrente (ed invero, l'accredito operava sul conto corrente della banca di appoggio, Banca Popolare di Puglia e IL).
In definitiva, come confermato dal perito di ufficio, le operazioni di finanziamento de quibus concesse in favore della AC ST ON vanno qualificate come credito revolving.
Ciò posto in punto di qualificazione dei contratti, va rigettata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari e, conseguentemente, non essendovi applicazione di commissioni illecite, le somme
6 portate ad ingiunzione non necessitano di operazioni di ricalcolo del rispettivo dare-avere, come formulato da parte opponente.
Ed invero, nessuno sforamento dei tassi soglia indicati per la categoria di riferimento viene rilevato al momento della pattuizione di ciascun contratto -né durante l'esecuzione del rapporto- da parte del consulente d'ufficio.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dott. , all'esito delle indagini effettuate riferisce che “non si è mai Persona_1 verificato alcun sforamento” del tasso soglia sia in relazione al momento della sottoscrizione dei singoli contratti (e cioè è assente l'usura originaria), sia in relazione alle operazioni successive alla sottoscrizione.
Ed invero, con riferimento al contratto revolving n. 001-15, il TEGM per la categoria di operazione
“Credito revolving” (categoria di riferimento afferente al caso di specie per il periodo di sottoscrizione del contratto (III trimestre 2015) è pari a 12,92%; il tasso soglia è pari, invece, al 20,150%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale applicato pari a 16,07 %.
Altresì, con riferimento al contratto revolving n. 002-15, il TEGM per la categoria di operazione “Credito revolving” (categoria di riferimento afferente al caso di specie per il periodo di sottoscrizione del contratto
(III trimestre 2015) è pari a 12,92%; il tasso soglia è pari, invece, al 20,150%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale applicato pari a 15,77 %.
Non essendo risultato superato il tasso soglia da parte di nessun tasso pattuito deve escludersi che i contratti di specie siano connotati da usurarietà, vista anche la previsione della cd. “clausola salvaguardia”.
Non può non evidenziarsi come ai fini dell'usura non si può tenere conto, nella determinazione dei costi e delle spese di finanziamento, delle somme di cui all'attività di consulenza eseguita da Teda Advisors
S.r.l, non rivestendo tali somme la qualità di costi relativi ai finanziamenti de quibus ma bensì sono commissioni erogate in favore di un soggetto giuridicamente diverso per le consulenze rese.
Deve poi evidenziarsi, quanto alla questione ampiamente dibattuta tra le parti circa la mancata produzione delle DCR, da un lato che parte opponente non ha mai contestato -bensì ha riconosciuto- l'erogazione
7 delle somme (risultante altresì per tabulas dagli estratti conto), dall'altro che la stessa parte processuale non ha mai chiesto nell'originaria domanda il ricalcolo della misura del dare e avere in ragione di asseriti non conteggiati pagamenti o dell'incompletezza della documentazione, avendo invero formulato domanda di ricalcolo unicamente in relazione all'espunzione di clausole illegittime.
Ad ogni buon conto, i rispettivi versamenti possono evincersi non solo dal conto tecnico della ma CP_1 altresì dagli estratti conto della Banca Popolare di Puglia e IL, presso cui le somme venivano messe a disposizione (v. docc. versati in atti).
In più, non è contestato che tali versamenti siano stati interamente utilizzati, anzi parte opponente assume che i predetti finanziamenti siano stati eseguiti e richiesti al fine di estinguere le pregresse esposizioni debitorie;
a ciò si aggiunga che modalità di erogazione di questi finanziamenti, non essendo la una CP_1 società bancaria, hanno potuto operare che nella forma del versamento immediato di tutta la provvista.
D'altronde, nella produzione allegata da parte opponente, risultano i suddetti versamenti (v. estratti fascicolo parte opponente).
Orbene, posto che non è contestata la erogazione delle somme, né che siano stati utilizzati tutti i versamenti, le DCR dovevano essere prodotte da parte opponente, non dalla laddove avesse voluto CP_1 dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo successivo del credito, idoneo a ripristinare la provvista originariamente accreditata ed incontestabilmente consumata.
Ciò anche perché le predette DCR sono nella materiale disponibilità di sola parte opponente, trattandosi di notule distinte contabili riepilogative predisposte ed emesse alla farmacia e la cui contabilizzazione avviene sul conto corrente presso la Banca Popolare di Puglia e IL (banca di appoggio) i cui estratti conto sono nella disponibilità della sola opponete e non anche dalla opposta la quale, come precisato nei contratti di apertura di credito, regolava i conti su un conto tecnico appositamente aperto.
Ad ogni buon conto agli atti risultano depositati sia gli estratti conto tecnici della sia gli estratti CP_1 conto della Banca Popolare di Puglia e IL in relazione al periodo di riferimento che va dalla apertura del credito revolving alla revoca dell'affidamento
In conclusione, l'opposizione in specie non è pregevole di accoglimento in parte qua.
Quanto alla posizione di garante assunta dalla in ordine alle fideiussioni del 20.07.2015 e Pt_3
21.07.2015, per ciascuno dei finanziamenti, va rilevato che le sottoscrizioni a nome Parte_3 apposte ai negozi di garanzia personale sono apocrife e non riconducibili alla sua mano (cfr. pag. 88 perizia grafologica).
Vanno infatti condivise ai fini della decisione, perché frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU grafologica.
Da ciò discende la revoca dei decreti ingiuntivi (nn. 212/2019 e 485/2019) nei confronti di Pt_3
difettandone la qualità di fideiussore essendo il relativo contratto nullo per mancanza di accordo.
[...]
8 Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno spiegata da parte opponente, ne va dichiarata l'inammissibilità, attesa la evidente genericità.
Per vero, tenuto conto della non agevole lettura degli atti di opposizione, si appalesa una rappresentazione confusionaria della vicenda in giudizio fornita da parte opponente.
In più ravvisata, altresì, la istaurazione di pluralità di procedimenti (penali e civili) intrapresi dagli odierni opponenti e tutti conclusisi, per quanto di competenza, in favore della (anche del suo legale CP_1 rappresentante) e tenuto conto dell'esito del presente giudizio, il quale non smentisce, bensì conferma, la posizione creditoria della non può trovare accoglimento una domanda di risarcimento del danno CP_1 così come formulata in sede di opposizione dagli odierni opponenti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, vanno revocati il decreto ingiuntivo n.
212/2019 ed il decreto ingiuntivo n. 485/2019.
In ultimo, quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria spiegata da parte opposta, difettando il requisito della integrale soccombenza di cui all'art. 96 c.p.c., deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 , ivi comprese le spese di ctu grafologia e ctu contabile.
Si dà atto della applicazione della maggiorazione di cui all'art 4 comma 2 del DM 55\2014 nella liquidazione del compenso in favore della in ragione del numero delle parti. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa RGN 9750\2019 promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3
n. 212/2019, emesso in data 11.01.2019, dal Tribunale di Napoli nei soli confronti di Pt_3
[...]
2. rigetta l'opposizione proposta da , in proprio (quale garante ) e nella qualità Parte_1 di titolare unico della AC ST ON e da e per l'effetto, Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 212\2019 emesso in data 11.01.2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di , in proprio quale garante e nella qualità di titolare unico Parte_1 della AC ST ON e di ST Pietro;
3. condanna , in proprio e nella qualità di titolare unico della AC Parte_1
ST ON, e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 favore di parte opposta che liquida nella misura di € 22.564,80 per compensi oltre IVA e CPA
e spese generali al 15%, con attribuzione all'Avv. Adriano Bellacosa in qualità di procuratore antistatario;
9 4. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_5 Parte_3 che liquida € 14.103 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali al 15% con attribuzione all'avv.to Luigi Irace;
Nella causa RGN 9751/2019 così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3
n. 485/2019, emesso in data 22.01.2019, dal Tribunale di Napoli nei confronti di Pt_3
[...]
2. rigetta l'opposizione proposta da , in proprio (quale garante) e nella qualità Parte_1 di titolare unico della AC ST ON e da e per l'effetto, Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 485\2019 emesso in data 22.01.2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di in proprio (quale garante) e nella qualità di titolare unico Parte_1 della AC ST ON e di;
Parte_2
3. condanna , in proprio e nella qualità di titolare unico della AC Parte_1
ST ON, e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 favore di parte opposta che liquida nella misura di € 35.931,20 per compensi oltre IVA e CPA
e spese generali al 15%, con attribuzione all'Avv. Adriano Bellacosa in qualità di procuratore antistatario;
4. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_5 Parte_3 che liquida € 22.457,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali al 15% con attribuzione all'avv.to Luigi Irace per dichiarato anticipo;
5. pone definitivamente a carico di , in proprio e nella qualità di titolare unico Parte_1 della AC ST ON, e , in solido fra loro, le spese di ctu Parte_2 contabile come liquidate con decreti in corso di causa;
6. pone definitivamente a carico di le spese di ctu grafologica come Parte_5 liquidate con separato decreto in corso di causa.
Napoli, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 7950\2019 e n.r.g. 7951\2019 promosse da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
RM ST NI (P. IV ), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Luigi Irace (C.F. , in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione C.F._4 in opposizione, domiciliati in Napoli, alla Via G. Carducci n. 61;
ATTORI
nei giudizi riuniti contro
(P. IV , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Bellacosa (C.F. ) giusta procura alle liti C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via Mergellina n. 220;
CONVENUTA nei giudizi riuniti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.06.2015 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella qualità di titolare unico della AC ST ON, e Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1
1 provvisoriamente esecutivo n. 212/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 72.850,05, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, (per brevità, solo “ ), nella qualità di intermediario finanziario Controparte_1 CP_1 ex art. 106 T.U.B., formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito nei confronti di
, nella qualità di titolare unico della AC ST Dott. ON ST, e nei Parte_1 confronti di , e nella qualità di fideiussori, discendente Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal contratto di apertura di credito n. 002-15 APCERCRECL sottoscritto in data 21.07.2015, e revocato in data 12.05.2016, per una esposizione debitoria di € 55.000,00, in linea capitale, ed € 17.850,05 a titolo di interessi.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 72.850, 05. otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 212/2019) nei confronti di , quale titolare CP_1 Parte_1 della AC ST ON ST, e i quali opponendosi istauravano il Pt_2 Parte_3 giudizio iscritto a ruolo generale con n. rg. 7950\2019.
In particolare, gli opponenti eccepivano l'illegittimità dei tassi di interesse convenuti, frutto di anatocismo, commissioni ed oneri illegittimi non dovuti, in violazione della disciplina di cui alla l. 108/1996; proponevano, in ordine alla fideiussione della formale azione di disconoscimento della Pt_3 sottoscrizione;
spiegavano, infine, domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali, quantificati in complessivi € 3.000.000,00.
Concludevano, quindi, chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché di revocare lo stesso dichiarando inammissibile, improponibile ed infondata la domanda dell'opposta. In riconvenzionale, la dinamica dei fatti descritti, oltre a rendere infondata la domanda giudiziale formulata da parte attrice, fa emergere in maniera inconfutabile il comportamento doloso e/o colposo, negligente, imprudente ed imperito della società che ha causato un danno ingiusto all'azienda oltre che danni materiali e morali Controparte_1 alla persona del dottore e della sua famiglia, al figlio e alla moglie , danno che Parte_1 Parte_2 Parte_3 qui si quantifica complessivamente in € 3.000.000,00, salvo la cifra maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, da attribuirsi proporzionalmente a ciascuno dei danneggiati secondo il prudente apprezzamento del Giudice. Per questo motivo viene spiegata formale domanda riconvenzionale affinchè il Giudice designato accerti e dichiari che la società
[...]
ha assunto in sede contrattuale e/o extracontrattuale un comportamento doloso e/o colposo negligente ed CP_1 imprudente che ha causato alla AC ST, al suo titolare e ai signori e un danno Parte_2 Parte_3 ingiusto patrimoniale e non patrimoniale, materiale e morale, quantificato in € 3.000.000,00 e per l'effetto condannare la
al pagamento, a favore dei predetti, a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale, Controparte_1 materiali e morali, nessuno escluso, della somma di € 3.000.000,00 ovvero della cifra maggiore o minore che il Giudice
2 riterrà di giustizia. da attribuirsi proporzionalmente a ciascuno dei danneggiati secondo il prudente apprezzamento del
Giudice ovvero pro-quota. Con condanna al pagamento in favore delle spese.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Particolarmente, lamentava la errata ricostruzione -storica e giuridica- dei rapporti fra le parti, così come rappresentata da parte opponente in sede di opposizione;
deduceva di aver documentalmente provato il credito per cui è giudizio;
specificava i tassi praticati, le spese e le commissioni del negozio de quo, insistendo sulla loro legittima applicazione.
Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare l'opposizione. Con vittoria delle spese di giudizio ed aggravante ex art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 212/2019, emesso dal Tribunale di
Napoli in data 11.01.2019.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella qualità di titolare unico della AC ST ON, e Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 485/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.01.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 373.397, 21, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito nei confronti di CP_1
, nella qualità di titolare unico della AC ST Dott. ON ST, e nei Parte_1 confronti di , e nella qualità di fideiussori, discendente Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal contratto di apertura di credito n. 001-15 APCERCRECL sottoscritto in data 21.07.2015, e revocato in data 18.06.2016, per una esposizione debitoria di € 278.000,00, in linea capitale, ed € 95.397, 21 a titolo di interessi.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 373.397,21. otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 485/2019) nei confronti di , quale titolare CP_1 Parte_1 della AC ST ON ST, e i quali opponendosi istauravano il Pt_2 Parte_3 giudizio iscritto a ruolo generale con n. rg. 7951\2019.
In particolare, gli opponenti eccepivano l'illegittimità dei tassi di interesse convenuti, frutto di anatocismo, commissioni ed oneri illegittimi non dovuti, in violazione della disciplina di cui alla l. 108/1996; proponevano, in ordine alla fideiussione della formale azione di disconoscimento della Pt_3 sottoscrizione;
rappresentavano la pendenza del giudizio di cui al n. r.g. 7950\2019.
Concludevano, quindi, chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché di revocare lo stesso dichiarando inammissibile, improponibile ed infondata la domanda dell'opposta. Chiedevano, altresì, la riunione dei giudizi di cui al n. r.g. 7950\2019 e 7951\2019, giacché
3 oggettivamente e soggettivamente collegati tra loro. Con condanna al pagamento in favore delle spese.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Particolarmente, anche in questa sede, lamentava la errata ricostruzione -storica e giuridica- dei rapporti fra le parti;
deduceva di aver documentalmente provato il credito;
specificava i tassi praticati, le spese e le commissioni del negozio de quo, insistendo sulla loro legittima applicazione. Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare l'opposizione. Con vittoria delle spese di giudizio ed aggravante ex art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Sospesa, altresì, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 485/2019, in data 3.07.2019, veniva riunito il procedimento recante n. rg. 7951\2019 al giudizio recante n. rg. 7950\2019 per ragioni di connessione soggettiva (verbale del 3.07.2019 fascicolo n. rg. 7951\2019).
Venivano, poi, disposte ctu grafologia e ctu contabile, quest'ultima successivamente integrata, al fine di chiarificare le questioni rilevate in giudizio.
La causa, a seguito di assegnazione alla scrivente, veniva riservata in decisione in data 27.06.2025, con i termini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale procedimento 292/2019 versato in atti).
Passando al merito della causa, posto che i motivi di doglianza si risolvono nell'asserita applicazione di interessi usurari ai negozi intercorsi tra le parti, appare necessario muovere dalla corretta qualificazione delle operazioni di finanziamento oggetto dei decreti monitori ai fini della individuazione del tasso soglia di legge.
Orbene, una variante del classico schema dell'apertura di credito è l'apertura di credito revolving, detta anche apertura di credito rotativa.
Secondo la definizione che ne dà la Banca d'Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie.
Tale forma di credito è detta rotativa in quanto i rimborsi rateali, comprensivi di una parte di capitale e di una parte di interessi, ripristinano gradualmente la cifra di credito concessa e permettono quindi di riutilizzarla per ulteriori spese. Spesso il credito rotativo è collegato a una carta di credito, che permette di utilizzare il credito concesso tramite le spese effettuate con la carta stessa.
Ciò posto, rileva questo Giudice, anche in condivisione della perizia disposta d'ufficio, come le operazioni di finanziamento stipulate da parte opponente rientrino per tabulas nello schema delineato dell'apertura di credito revolving.
4 Invero, con rifermento al contratto n. 001-15 denominato espressamente “apertura di credito in conto corrente revolving” del 21.07.2015 per un importo di € 278.000,00, integrato dalle condizioni generali del contratto e del foglio informativo, nelle premesse si legge:
- alla lettera f. che il cliente “necessitando dell'apertura di una nuova linea di credito senza conoscere l'esatta entità del proprio fabbisogno, richiedeva la messa a disposizione di una provvista sufficiente a far fronte alla sue eventuali future necessità, optando per la forma di contratto di apertura di credito in conto corrente, ritenuto conveniente perché al momento della richiesta il cliente esclude la necessità di assicurarsi costantemente o immediatamente una liquidità pari all'importo massimo possibile oggetto dell'affidamento, così evitando il pagamento di interessi sull'intera somma di cui è richiesta la complessiva messa a disposizione, accollandosi il pagamento, oltre che della provvigione quale corrispettivo dell'affidamento, dei soli interessi e commissioni sulle somme effettivamente messe a disposizione e utilizzate per il solo periodo necessario allo scopo”;
- alla lettera i. che “il cliente ha dunque diritto di ottenere l'erogazione, in una o più soluzioni, dell'importo complessivo oggetto del contratto, assumendo sulle somme messe a disposizione, e nei limiti di queste, l'obbligo di provvedere alla relativa restituzione del rapporto”;
- alle lettere j. e k. che “a fronte della messa a disposizione della provvista finanziaria e indipendentemente dalla CP_ sua effettiva utilizzazione il richiedente sarà obbligato in ogni caso a pagare a una provvigione” ed “al corrispettivo dovuto quale pagamento della predetta provvigione, sarà aggiunto quello relativo al pagamento degli interessi e commissioni sulle somme messe a disposizione ed erogate sul conto di corrispondenza”.
Risulta, così, che la quale soggetto finanziatore, si obbligava a tenere a disposizione dell'accreditato CP_1 una somma di denaro, rimettendo allo stesso l'eventuale futura utilizzazione, in una o più soluzioni, dei relativi importi, secondo le sue esigenze (v. art.
2.2 del contratto de quo).
Il meccanismo dell'apertura di credito in revolving era infatti reso evidente dall'art.
2.2 del contratto, secondo cui il cliente “poteva con successivi versamenti nonché bonifici nonché accrediti ripristinare la disponibilità del credito”, nonché dall'art.
4.2 secondo cui “la restituzione delle somme ... non è predeterminata secondo un piano di ammortamento, purtuttavia il cliente si impegna al pagamento di una rata minima mensile che contribuirà a ripristinare la CP_ disponibilità del credito messo a disposizione da ”, ed esattamente “una rata minima mensile che sarà pari Parte all'importo totale desumibile dalle Distinte Contabili Riepilogative presentate mensilmente all ” (punto 2 della sezione peculiartià dell'a/c revolving sui crediti sanitari contratto de quo).
In definitiva, l'operazione di finanziamento di complessivi € 278.000,00 di cui al contratto n. 001-15 del
21.07.2015 va qualificata come credito revolving.
Con riferimento al contratto n. 002-15 denominato “apertura di credito in conto corrente” del 21.07.2015 per un importo di € 55.000,00 (con timbro postale del 3.09.2015), integrato anch'esso dalle condizioni generali del contratto e del foglio informativo, in ragione della analogia del contratto n. 001-15, può rinviarsi a quanto già osservato in ordine alla sua qualificazione giuridica.
5 Basterà qui ribadire, come anche rilevato dal perito d'ufficio, che nel contratto di apertura di credito n.
002-2015 emerge parimenti la distinzione tra “messa a disposizione” e “utilizzo” delle somme.
Particolarmente:
- nella lettera F) delle Premesse viene specificato che “il cliente, necessitando dell'apertura di una nuova CP_ linea di credito senza conoscere l'entità del proprio fabbisogno finanziario, ha chiesto a la messa a disposizione di una provvista sufficiente a far fronte alle sue eventuali future necessità ...cosi evitando il pagamento di interessi sull'intera somma di cui è stata richiesta la complessiva messa a disposizione per l'intera durata del rapporto” e ancora “il cliente ha diritto ad ottenere l'erogazione, in una o più soluzioni, dell'importo complessivo massimo oggetto del presente contratto”; CP_
- all'art.
2.1 del contratto si riporta che “con il presente contratto, sulla base della "Richiesta di
Intervento" pervenuta dal Cliente, concede al Cliente che accetta la linea di credito, che sarà erogata fino a concorrenza del complessivo ammontare, secondo le specifiche richieste del Cliente”.
Tale precisazione era confermata anche nelle modalità di calcolo degli interessi, posto che nel contratto veniva specificato che gli interessi non sono applicati sulle somme messe a disposizione, bensì sulle somme effettivamente utilizzate.
Ancora:
- al punto 2.2 si evince che “il Cliente può utilizzare la provvista in una o più volte e può, con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito”;
- al punto 2 dell'Allegato A - Disciplinare Economico si legge che “Il Cliente può, di norma, ripristinare la somma messa a disposizione a titolo di apertura di credito in conto corrente, attraverso successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti”.
Orbene, se è vero che rispetto a tale ultima fattispecie negoziale, come sottolineato da parte opponente, non vi è precisazione di una rata “minima” costante, né che fosse espressamente rubricata come “revolving” la fattispecie negoziale, ai fini della qualificazione della stessa in termini di contratto di credito revolving si evidenziano la previsione di messa a disposizione della somma, nonché le modalità di utilizzazione della stessa.
Depone in questo senso, altresì, la circostanza che in qualità di intermediario finanziario non CP_1 bancario, non poteva operare un'apertura di credito al cliente attraverso proprio conto corrente e, di conseguenza, regolare le operazioni in esame su un proprio conto corrente (ed invero, l'accredito operava sul conto corrente della banca di appoggio, Banca Popolare di Puglia e IL).
In definitiva, come confermato dal perito di ufficio, le operazioni di finanziamento de quibus concesse in favore della AC ST ON vanno qualificate come credito revolving.
Ciò posto in punto di qualificazione dei contratti, va rigettata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari e, conseguentemente, non essendovi applicazione di commissioni illecite, le somme
6 portate ad ingiunzione non necessitano di operazioni di ricalcolo del rispettivo dare-avere, come formulato da parte opponente.
Ed invero, nessuno sforamento dei tassi soglia indicati per la categoria di riferimento viene rilevato al momento della pattuizione di ciascun contratto -né durante l'esecuzione del rapporto- da parte del consulente d'ufficio.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dott. , all'esito delle indagini effettuate riferisce che “non si è mai Persona_1 verificato alcun sforamento” del tasso soglia sia in relazione al momento della sottoscrizione dei singoli contratti (e cioè è assente l'usura originaria), sia in relazione alle operazioni successive alla sottoscrizione.
Ed invero, con riferimento al contratto revolving n. 001-15, il TEGM per la categoria di operazione
“Credito revolving” (categoria di riferimento afferente al caso di specie per il periodo di sottoscrizione del contratto (III trimestre 2015) è pari a 12,92%; il tasso soglia è pari, invece, al 20,150%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale applicato pari a 16,07 %.
Altresì, con riferimento al contratto revolving n. 002-15, il TEGM per la categoria di operazione “Credito revolving” (categoria di riferimento afferente al caso di specie per il periodo di sottoscrizione del contratto
(III trimestre 2015) è pari a 12,92%; il tasso soglia è pari, invece, al 20,150%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale applicato pari a 15,77 %.
Non essendo risultato superato il tasso soglia da parte di nessun tasso pattuito deve escludersi che i contratti di specie siano connotati da usurarietà, vista anche la previsione della cd. “clausola salvaguardia”.
Non può non evidenziarsi come ai fini dell'usura non si può tenere conto, nella determinazione dei costi e delle spese di finanziamento, delle somme di cui all'attività di consulenza eseguita da Teda Advisors
S.r.l, non rivestendo tali somme la qualità di costi relativi ai finanziamenti de quibus ma bensì sono commissioni erogate in favore di un soggetto giuridicamente diverso per le consulenze rese.
Deve poi evidenziarsi, quanto alla questione ampiamente dibattuta tra le parti circa la mancata produzione delle DCR, da un lato che parte opponente non ha mai contestato -bensì ha riconosciuto- l'erogazione
7 delle somme (risultante altresì per tabulas dagli estratti conto), dall'altro che la stessa parte processuale non ha mai chiesto nell'originaria domanda il ricalcolo della misura del dare e avere in ragione di asseriti non conteggiati pagamenti o dell'incompletezza della documentazione, avendo invero formulato domanda di ricalcolo unicamente in relazione all'espunzione di clausole illegittime.
Ad ogni buon conto, i rispettivi versamenti possono evincersi non solo dal conto tecnico della ma CP_1 altresì dagli estratti conto della Banca Popolare di Puglia e IL, presso cui le somme venivano messe a disposizione (v. docc. versati in atti).
In più, non è contestato che tali versamenti siano stati interamente utilizzati, anzi parte opponente assume che i predetti finanziamenti siano stati eseguiti e richiesti al fine di estinguere le pregresse esposizioni debitorie;
a ciò si aggiunga che modalità di erogazione di questi finanziamenti, non essendo la una CP_1 società bancaria, hanno potuto operare che nella forma del versamento immediato di tutta la provvista.
D'altronde, nella produzione allegata da parte opponente, risultano i suddetti versamenti (v. estratti fascicolo parte opponente).
Orbene, posto che non è contestata la erogazione delle somme, né che siano stati utilizzati tutti i versamenti, le DCR dovevano essere prodotte da parte opponente, non dalla laddove avesse voluto CP_1 dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo successivo del credito, idoneo a ripristinare la provvista originariamente accreditata ed incontestabilmente consumata.
Ciò anche perché le predette DCR sono nella materiale disponibilità di sola parte opponente, trattandosi di notule distinte contabili riepilogative predisposte ed emesse alla farmacia e la cui contabilizzazione avviene sul conto corrente presso la Banca Popolare di Puglia e IL (banca di appoggio) i cui estratti conto sono nella disponibilità della sola opponete e non anche dalla opposta la quale, come precisato nei contratti di apertura di credito, regolava i conti su un conto tecnico appositamente aperto.
Ad ogni buon conto agli atti risultano depositati sia gli estratti conto tecnici della sia gli estratti CP_1 conto della Banca Popolare di Puglia e IL in relazione al periodo di riferimento che va dalla apertura del credito revolving alla revoca dell'affidamento
In conclusione, l'opposizione in specie non è pregevole di accoglimento in parte qua.
Quanto alla posizione di garante assunta dalla in ordine alle fideiussioni del 20.07.2015 e Pt_3
21.07.2015, per ciascuno dei finanziamenti, va rilevato che le sottoscrizioni a nome Parte_3 apposte ai negozi di garanzia personale sono apocrife e non riconducibili alla sua mano (cfr. pag. 88 perizia grafologica).
Vanno infatti condivise ai fini della decisione, perché frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU grafologica.
Da ciò discende la revoca dei decreti ingiuntivi (nn. 212/2019 e 485/2019) nei confronti di Pt_3
difettandone la qualità di fideiussore essendo il relativo contratto nullo per mancanza di accordo.
[...]
8 Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno spiegata da parte opponente, ne va dichiarata l'inammissibilità, attesa la evidente genericità.
Per vero, tenuto conto della non agevole lettura degli atti di opposizione, si appalesa una rappresentazione confusionaria della vicenda in giudizio fornita da parte opponente.
In più ravvisata, altresì, la istaurazione di pluralità di procedimenti (penali e civili) intrapresi dagli odierni opponenti e tutti conclusisi, per quanto di competenza, in favore della (anche del suo legale CP_1 rappresentante) e tenuto conto dell'esito del presente giudizio, il quale non smentisce, bensì conferma, la posizione creditoria della non può trovare accoglimento una domanda di risarcimento del danno CP_1 così come formulata in sede di opposizione dagli odierni opponenti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, vanno revocati il decreto ingiuntivo n.
212/2019 ed il decreto ingiuntivo n. 485/2019.
In ultimo, quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria spiegata da parte opposta, difettando il requisito della integrale soccombenza di cui all'art. 96 c.p.c., deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 , ivi comprese le spese di ctu grafologia e ctu contabile.
Si dà atto della applicazione della maggiorazione di cui all'art 4 comma 2 del DM 55\2014 nella liquidazione del compenso in favore della in ragione del numero delle parti. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa RGN 9750\2019 promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3
n. 212/2019, emesso in data 11.01.2019, dal Tribunale di Napoli nei soli confronti di Pt_3
[...]
2. rigetta l'opposizione proposta da , in proprio (quale garante ) e nella qualità Parte_1 di titolare unico della AC ST ON e da e per l'effetto, Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 212\2019 emesso in data 11.01.2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di , in proprio quale garante e nella qualità di titolare unico Parte_1 della AC ST ON e di ST Pietro;
3. condanna , in proprio e nella qualità di titolare unico della AC Parte_1
ST ON, e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 favore di parte opposta che liquida nella misura di € 22.564,80 per compensi oltre IVA e CPA
e spese generali al 15%, con attribuzione all'Avv. Adriano Bellacosa in qualità di procuratore antistatario;
9 4. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_5 Parte_3 che liquida € 14.103 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali al 15% con attribuzione all'avv.to Luigi Irace;
Nella causa RGN 9751/2019 così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3
n. 485/2019, emesso in data 22.01.2019, dal Tribunale di Napoli nei confronti di Pt_3
[...]
2. rigetta l'opposizione proposta da , in proprio (quale garante) e nella qualità Parte_1 di titolare unico della AC ST ON e da e per l'effetto, Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 485\2019 emesso in data 22.01.2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di in proprio (quale garante) e nella qualità di titolare unico Parte_1 della AC ST ON e di;
Parte_2
3. condanna , in proprio e nella qualità di titolare unico della AC Parte_1
ST ON, e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 favore di parte opposta che liquida nella misura di € 35.931,20 per compensi oltre IVA e CPA
e spese generali al 15%, con attribuzione all'Avv. Adriano Bellacosa in qualità di procuratore antistatario;
4. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_5 Parte_3 che liquida € 22.457,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali al 15% con attribuzione all'avv.to Luigi Irace per dichiarato anticipo;
5. pone definitivamente a carico di , in proprio e nella qualità di titolare unico Parte_1 della AC ST ON, e , in solido fra loro, le spese di ctu Parte_2 contabile come liquidate con decreti in corso di causa;
6. pone definitivamente a carico di le spese di ctu grafologica come Parte_5 liquidate con separato decreto in corso di causa.
Napoli, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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