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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9030 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. MA MA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 169/2023 trattenuta in decisione alla udienza dell'11 marzo 2025,
vertente
TRA
Parte 1 ( c.f.: C.F. 1 nato a [...], il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n°16, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Grieco, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura separata ai sensi e per gli effetti di legge, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/89137895 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email 1
OPPONENTE
E
Controparte_1 nato a [...]( Romania), il 14 luglio 1945, c.f.: C.F. 2 residente in Roma, Via Cassia n° 639, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n°88, presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Cola, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/44254637 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 2
OPPOSTO
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
Materia: Contratti ed obbligazioni varie( contr. atipici)
Codice: 143101 Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
l'Avv. Maria TeresaAll'udienza dell'11 marzo 2025 compariva per l'opponente Sig. Parte 1
Malavasi, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Grieco, e per l'opposto l'Avv. Alessia Di Cola.
L'Avv. Malavasi rappresentava come il Pt 1 avesse versato in sede di esecuzione immobiliare l'importo di € 5.200,00 a titolo di acconto e come fosse stata depositata istanza di conversione sulla quale il G.E. avrebbe deciso alla prossima udienza del 07/04/2025. Chiedeva pertanto rinvio del presente giudizio al fine di verificare l'esito della conversione.
L'Avv. Di Cola dava atto dell'avvenuto parziale pagamento che era stato imputato dal creditore a spese e precisava le conclusioni come da scritti introduttivi.
L'Avv. Malavasi insisteva nella richiesta di rinvio ed in subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Controparte 1 il Sig. Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 18831/2022, R.G. n° 60759/2022 emesso inter partes il 28.31/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 14.300,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepiva l'inesigibilità del credito atteso che erano stati corrisposti tutti i ratei scaduti al mese di luglio dell'anno 2021.
Peraltro il creditore aveva proposto un accordo che nei fatti non appariva dissimile da quello formulato da esso opponente e cioè: " il pagamento deve essere da Lei versato entro e non oltre il 30 giugno 2025 dilazionandolo con modalità rimesse alla Sua discrezionalità. Ne consegue che debito di 12 ratei mensili
è "spalmato" in 3 anni e mezzo. Contestualmente, vale a dire nel periodo compreso fra la data odierna ed il 30 giugno 2025, Lei dovrà essere in linea con i pagamenti ed il successivo versamento
(da eseguire in data 15 luglio 2025) andrà a copertura della rata n°105/144".
Tuttavia il creditore non aveva accolto la proposta in quanto intendeva addebitare le spese di procedura pari ad € 1.145,50 al debitore.
Esso opponente non aveva accettato avendo pendenze fiscali da soddisfare, ma in ogni caso intendeva far fronte alla obbligazione contratta, anche se con modalità differite.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"Ipiaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti:
1) nel merito accertare e dichiarare concluso fra le parti l'accordo di dilazione del pagamento alle condizioni di cui in narrativa;
2) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in quanto l'opponente sta provvedendo al pagamento dilazionato. Con espressa riserva di meglio articolare i mezzi istruttori ex art. 183 6° comma c.p.c. nonché di meglio articolare e
contro
-dedurre all'esito della condotta processuale di controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
Si costituiva il Dott. Controparte 1 e, con comparsa di risposta, replicava che non era intercorso alcun accordo di dilazione del pagamento dei ratei della scrittura di trasferimento dello studio professionale odontoiatrico sottoscritta in data 22 settembre 2016 e che il cessionario era inadempiente nel versamento di n°11 ratei mensili di cui alla cessione di azienda per un importo complessivo di € 14.300,00.
Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
"'piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione respinta e disattesa:
1) nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la spiegata opposizione per quanto argomentato, rilevato ed eccepito nella narrativa del presente atto e per l'effetto rigettarla integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare comunque tutte le domande ex adverso proposte, condannare il Dott. Parte 1 al pagamento in favore del Dott. Controparte_1 dell'importo di € 14.300,00 oltre interessi legali ovvero al pagamento di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
3) condannare il Dott. Pt 1 al pagamento delle spese e compensi professionali del presente procedimento".
La causa, all'udienza dell'11 marzo 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°18831/2022,
R.G. n°60759/2022, emesso inter partes il 28.31/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata.
Giova rammentare che:
"con scrittura privata rubricata contratto di trasferimento di studio professionale", sottoscritta in data
-
22 settembre 2016( con sottoscrizioni autenticate dal Dott. Persona 1 Notaio in Roma,
Rep. n° 118.742, Racc. n° 16398, registrata presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Roma-
Ufficio Territoriale di Roma 1, Aurelio, in data 06 ottobre 2016 al n° 27291, Serie 1T) la predetta attività
-composta dalle attrezzature e dai materiali esistenti presso lo studio, nonché dalla clientela dello stesso-
è stata ceduta dall'opposto Dott. Parte 1
-le parti hanno pattuito il prezzo complessivo della cessione in € 197.200,00 nonchè le modalità di versamento dello stesso;
il cessionario è risultato inadempiente nel versamento di n°11 ratei mensili di cui alla cessione di azienda per un importo complessivo di € 14.300,00. Essendo di univoca percezione il rilievo che il Dott. Pt 1 non ha fatto fronte alle obbligazioni contratte e che non risulta fornita evidenza della esistenza di un accordo volto alla dilazione dei ratei di pagamenti scaduti consegue che la proposta opposizione non possa trovare accoglimento( chiaro essendo che eventuali pagamenti effettuati nel corso del presente processo andrebbero, una volta soddisfatte le spese legali, detratti dall'importo ingiunto)
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°18831/2022, R.G. n°60759/2022, emesso inter partes il 28.31/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma il decreto monitorio medesimo. Condanna il Dott. Parte 1 a rifondere in favore della parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Roma, 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. MA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. MA MA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 169/2023 trattenuta in decisione alla udienza dell'11 marzo 2025,
vertente
TRA
Parte 1 ( c.f.: C.F. 1 nato a [...], il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n°16, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Grieco, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura separata ai sensi e per gli effetti di legge, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/89137895 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email 1
OPPONENTE
E
Controparte_1 nato a [...]( Romania), il 14 luglio 1945, c.f.: C.F. 2 residente in Roma, Via Cassia n° 639, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n°88, presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Cola, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/44254637 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 2
OPPOSTO
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
Materia: Contratti ed obbligazioni varie( contr. atipici)
Codice: 143101 Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
l'Avv. Maria TeresaAll'udienza dell'11 marzo 2025 compariva per l'opponente Sig. Parte 1
Malavasi, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Grieco, e per l'opposto l'Avv. Alessia Di Cola.
L'Avv. Malavasi rappresentava come il Pt 1 avesse versato in sede di esecuzione immobiliare l'importo di € 5.200,00 a titolo di acconto e come fosse stata depositata istanza di conversione sulla quale il G.E. avrebbe deciso alla prossima udienza del 07/04/2025. Chiedeva pertanto rinvio del presente giudizio al fine di verificare l'esito della conversione.
L'Avv. Di Cola dava atto dell'avvenuto parziale pagamento che era stato imputato dal creditore a spese e precisava le conclusioni come da scritti introduttivi.
L'Avv. Malavasi insisteva nella richiesta di rinvio ed in subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Controparte 1 il Sig. Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 18831/2022, R.G. n° 60759/2022 emesso inter partes il 28.31/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 14.300,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepiva l'inesigibilità del credito atteso che erano stati corrisposti tutti i ratei scaduti al mese di luglio dell'anno 2021.
Peraltro il creditore aveva proposto un accordo che nei fatti non appariva dissimile da quello formulato da esso opponente e cioè: " il pagamento deve essere da Lei versato entro e non oltre il 30 giugno 2025 dilazionandolo con modalità rimesse alla Sua discrezionalità. Ne consegue che debito di 12 ratei mensili
è "spalmato" in 3 anni e mezzo. Contestualmente, vale a dire nel periodo compreso fra la data odierna ed il 30 giugno 2025, Lei dovrà essere in linea con i pagamenti ed il successivo versamento
(da eseguire in data 15 luglio 2025) andrà a copertura della rata n°105/144".
Tuttavia il creditore non aveva accolto la proposta in quanto intendeva addebitare le spese di procedura pari ad € 1.145,50 al debitore.
Esso opponente non aveva accettato avendo pendenze fiscali da soddisfare, ma in ogni caso intendeva far fronte alla obbligazione contratta, anche se con modalità differite.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"Ipiaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti:
1) nel merito accertare e dichiarare concluso fra le parti l'accordo di dilazione del pagamento alle condizioni di cui in narrativa;
2) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in quanto l'opponente sta provvedendo al pagamento dilazionato. Con espressa riserva di meglio articolare i mezzi istruttori ex art. 183 6° comma c.p.c. nonché di meglio articolare e
contro
-dedurre all'esito della condotta processuale di controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
Si costituiva il Dott. Controparte 1 e, con comparsa di risposta, replicava che non era intercorso alcun accordo di dilazione del pagamento dei ratei della scrittura di trasferimento dello studio professionale odontoiatrico sottoscritta in data 22 settembre 2016 e che il cessionario era inadempiente nel versamento di n°11 ratei mensili di cui alla cessione di azienda per un importo complessivo di € 14.300,00.
Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
"'piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione respinta e disattesa:
1) nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la spiegata opposizione per quanto argomentato, rilevato ed eccepito nella narrativa del presente atto e per l'effetto rigettarla integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare comunque tutte le domande ex adverso proposte, condannare il Dott. Parte 1 al pagamento in favore del Dott. Controparte_1 dell'importo di € 14.300,00 oltre interessi legali ovvero al pagamento di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
3) condannare il Dott. Pt 1 al pagamento delle spese e compensi professionali del presente procedimento".
La causa, all'udienza dell'11 marzo 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°18831/2022,
R.G. n°60759/2022, emesso inter partes il 28.31/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata.
Giova rammentare che:
"con scrittura privata rubricata contratto di trasferimento di studio professionale", sottoscritta in data
-
22 settembre 2016( con sottoscrizioni autenticate dal Dott. Persona 1 Notaio in Roma,
Rep. n° 118.742, Racc. n° 16398, registrata presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Roma-
Ufficio Territoriale di Roma 1, Aurelio, in data 06 ottobre 2016 al n° 27291, Serie 1T) la predetta attività
-composta dalle attrezzature e dai materiali esistenti presso lo studio, nonché dalla clientela dello stesso-
è stata ceduta dall'opposto Dott. Parte 1
-le parti hanno pattuito il prezzo complessivo della cessione in € 197.200,00 nonchè le modalità di versamento dello stesso;
il cessionario è risultato inadempiente nel versamento di n°11 ratei mensili di cui alla cessione di azienda per un importo complessivo di € 14.300,00. Essendo di univoca percezione il rilievo che il Dott. Pt 1 non ha fatto fronte alle obbligazioni contratte e che non risulta fornita evidenza della esistenza di un accordo volto alla dilazione dei ratei di pagamenti scaduti consegue che la proposta opposizione non possa trovare accoglimento( chiaro essendo che eventuali pagamenti effettuati nel corso del presente processo andrebbero, una volta soddisfatte le spese legali, detratti dall'importo ingiunto)
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°18831/2022, R.G. n°60759/2022, emesso inter partes il 28.31/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma il decreto monitorio medesimo. Condanna il Dott. Parte 1 a rifondere in favore della parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Roma, 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. MA MA