Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 11/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. AL MI EL AR Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. PE VE Primo Referendario- relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23976 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 16 giugno 2025, ritualmente notificato il 18 giugno 2025, nei confronti di:
AR RR (C.F. [...]), nata a [...] il [...],
residente a [...], difesa dagli avv.ti Iolanda Piccinini e Marco Isceri, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, via Lucrezio Caro, n. 67; PEC:
iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org;
marcoisceri@ordineavvocatiroma.org;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. PE VE, il SENT. n. 12/2026 Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l’avv. Marco Isceri per la convenuta AR RR.
FATTO
I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 16 giugno 2025, ritualmente notificato il 18 giugno 2025 e preceduto dall’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d’ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio AR RR, chiedendone la condanna al pagamento di € 5.866,74 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, e di € 2.186,01 in favore dell’I.N.P.S., oltre accessori, nonché alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali.
II. In proposito, la Procura della Corte dei conti ha riferito che, a seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, nell’ambito dell’operazione denominata “Athena”, era stata scoperta una vasta organizzazione criminale, operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi, utilizzabili per l’inserimento nelle graduatorie predisposte ai fini del conseguimento di incarichi temporanei, rientranti in vari profili professionali A.T.A., presso istituti scolastici statali.
Tra i soggetti individuati quali acquirenti di tali falsi diplomi figurava anche AR RR, che aveva ottenuto incarichi di supplenza in scuole ubicate nella Regione Marche.
In particolare, la Procura ha riferito che in data 30/10/2017 la RR aveva presentato all’Istituto Comprensivo statale “Volponi” di Urbino domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. III fascia, per il triennio 2017-2019, dichiarando di essere in possesso di un diploma di qualificazione professionale, quale
“operatore dei servizi di ristorazione- settore cucina”, conseguito presso l’Istituto Professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA), al termine della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.
Essendo stata utilmente inserita in graduatoria, la RR aveva, quindi, ottenuto incarichi di supplenza a tempo determinato, in qualità di collaboratrice scolastica, presso l’Istituto Comprensivo di Piandimeleto (PU) in periodi ricompresi tra il 29/9/2018 e il 30/6/2019.
II.1 Ciò premesso, la Procura della Corte dei conti ha sottolineato che dalle suddette indagini penali “è emersa la falsità del titolo di accesso alle graduatorie dichiarato dalla RR, ossia del diploma di qualificazione professionale per <operatore dei servizi di ristorazione- settore cucina>,
identificato con il n. 109486*2012, rilasciato dall’Istituto Professionale
“Passarelli” di San Marco di Castellabate in data 10/10/2014. Infatti, veniva accertato che il numero identificativo riportato sul suddetto diploma era stato, in realtà, assegnato ad un diploma rilasciato da altro istituto scolastico, nella specie dall’Istituto Statale “Corbino” di Contursi, come risultante dalla dichiarazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dall’attestazione del dirigente dell’Istituto “Corbino” (v. l’allegato denominato “RR AR inf.” alla nota della Procura di Vallo della Lucania, trasmessa il 15/3/2023 – doc. 3, pagg. 46 e 47). Peraltro, dal registro dei diplomi dell’Istituto Professionale Passarelli risultava che la RR aveva conseguito il diploma a seguito della sessione straordinaria di esami conclusasi il 27/8/2013, sessione che, tuttavia, non s’era mai tenuta, in quanto tutti i presunti membri della Commissione avevano escluso di avervi partecipato, disconoscendo le firme apposte sui verbali” (v. dichiarazioni e querela del prof. Lucibello, coordinatore didattico dell’Istituto
“Passarelli”, e verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai membri della Commissione (all.ti al doc. 8).
Sulla base di tali elementi probatori, era stato, quindi, promosso nei confronti della RR un procedimento penale per i reati di “falso aggravato” (art. 476, comma 2, del c.p.) e di “truffa aggravata ai danni dello Stato” (art. 640, comma 2, del c.p.), definito con sentenza di condanna irrevocabile n. 194/2023, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania.
III. Rilevato che l’assunzione in servizio della RR presso l’Istituto Comprensivo di Piandimeleto era avvenuta mediante l’esibizione di un titolo di studio rivelatosi falso, la Procura regionale aveva notificato alla medesima invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del c.g.c.
III.1 In risposta al suddetto invito, la RR aveva inviato deduzioni, corredate da documentazione, richiedendo anche un’audizione personale.
In particolare, la RR riferiva, preliminarmente, di aver conseguito in data 29/7/2020 un altro diploma abilitante; inoltre, sosteneva l’assenza di un concreto danno per l’Amministrazione, richiamando un recente orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui, in ipotesi di svolgimento, senza un valido titolo, di mansioni routinarie e meramente esecutive, la prestazione lavorativa resa può, comunque, essere considerata foriera di utilità per la P.A., ai fini previsti dall’art. 1, comma 1- bis, della L. 20/1994.
La RR eccepiva, altresì, la carenza nel suo comportamento dell’elemento soggettivo del dolo specifico, ossia diretto ad arrecare un danno alla P.A.; chiedeva, pertanto, l’archiviazione o, in subordine, la riduzione dell’addebito.
Dopo l’audizione, tenutasi il 18/3/2025, nella quale ella si limitava a confermare tali eccezioni, la RR inviava alla Procura in data 19/3/2025 un attestato di qualificazione professionale quale
“estetista”, asseritamente conseguito nel 1999, a seguito della frequenza di un corso triennale di formazione organizzato da un Istituto riconosciuto dalla Regione Lazio.
IV. Ritenendo non condivisibili le tesi difensive della RR, il P.M. le ha notificato atto di citazione in giudizio, ravvisando la sussistenza a suo carico di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale.
In primo luogo, il P.M. ha evidenziato che la RR era in rapporto di servizio con l’Amministrazione danneggiata, avendo conseguito l’incarico di collaboratrice scolastica presso l’Istituto Comprensivo statale di Piandimeleto.
In tale contesto, la medesima aveva tenuto una condotta illecita e produttiva di danno erariale, avendo ottenuto l’incarico e percepito i relativi emolumenti retributivi, in assenza, ab origine, del diploma di qualificazione professionale richiesto dalla normativa vigente, il cui possesso era stato da lei falsamente dichiarato ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2017-2020.
In proposito, la Procura ha sottolineato che secondo la tradizionale giurisprudenza: “La commissione dei delitti di falso e truffa, accertata in sede penale, ha dato vita alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’Amministrazione, da ritenersi geneticamente viziato per illiceità della causa e per contrasto con norme imperative civili e penali. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di accesso a posto d’impiego pubblico mediante falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie d’illiceità della causa, che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, del cod. civ., priva l’attività svolta della tutela correlata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell’ordinamento (cfr. Corte Cost. n.
296/1990). Pertanto, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato (perciò non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita mediante un regolare percorso di studi)
non arreca all’Ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., in tal senso, Corte dei conti, Sez. Lombardia, sentenze nn. 91/2024, 76/2024, 263/2022 e 138/2023; Sez. App. Sicilia, sentenze nn. 243/2012 e 469/2014; Sez. I App., sent. n. 527/2017; Sezione II App., sent. n. 568/2018; Sez. Toscana, sent. n. 463/2021; Sez. Molise, sentenze nn. 2 e 13/2023; Sez. Emilia-Romagna sentenze nn. 199/2022 e 19/2023).
Secondo la Procura, non potrebbe assumere rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’antigiuridicità della condotta, il fatto che la prestazione avesse riguardato mansioni esecutive e routinarie, come tali fungibili; esigenze di giustizia e di equità sostanziale impongono, infatti, di distinguere la prestazione resa da un soggetto in possesso di un titolo di studio valido e legittimamente dichiarato da quella resa da un soggetto che, ai fini dell’accesso al posto di lavoro, abbia falsamente dichiarato il possesso del titolo prescritto.
Non potrebbe assumere rilevanza esimente neppure la circostanza, riferita dalla RR soltanto in epoca successiva all’audizione personale, secondo cui ella sarebbe stata, comunque, in possesso di un altro titolo abilitante (attestato di qualificazione professionale come
“estetista”, conseguito nel 1999).
In proposito, la Procura ha rammentato che la RR non aveva mai dichiarato il possesso di tale titolo di qualificazione professionale, né in sede di domanda per l’inserimento nelle graduatorie, presentata all’Amministrazione scolastica il 30/10/2017 (a cui aveva allegato il diploma risultato falso), né in sede di procedimento disciplinare, né nel processo penale, in cui è stata condannata per falso e truffa, né in sede di deduzioni difensive in risposta all’invito a dedurre (in cui faceva presente di aver conseguito nel 2020 un altro titolo abilitante, che aveva allegato alla nuova domanda inoltrata per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche per il triennio 2024/2027).
Secondo la Procura, “è evidente la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo penalistico, oltre che contabile, per avere la RR reso false dichiarazioni all’Amministrazione ed aver esibito un diploma attestante la qualifica necessaria per l’assunzione, della cui falsità ella era certamente consapevole, non avendo mai sostenuto il relativo esame finale, e ciò allo scopo di percepire in maniera indebita gli emolumenti corrisposti dall'Amministrazione scolastica e dall’I.N.P.S., ponendo, altresì, in essere un occultamento doloso del pregiudizio patrimoniale cagionato”.
Per quanto riguarda l’ammontare del danno patrimoniale cagionato dalla RR alla P.A., la Procura ha sostenuto che esso andrebbe individuato nelle somme indebitamente percepite, ammontanti a complessivi € 10.008,33, di cui: € 7.822,32, pari agli emolumenti retributivi, risultanti dai cedolini stipendiali relativi alle supplenze svolte, in qualità di collaboratrice scolastica, nel periodo dal 29/9/2018 al 30/6/2019 presso l’Istituto Comprensivo “Evangelista da Piandimeleto”; € 2.186,01, pari ai contributi NASPI, erogati dall’I.N.P.S. dall’8/7/2019 al 30/11/2019.
La Procura ha, tuttavia, rilevato che, conformemente alla più recente giurisprudenza contabile, può essere, di fatto, ravvisata una qualche utilità derivante dalle prestazioni lavorative routinarie rese dalla RR in favore della P.A.
Tale circostanza non vale, però, ad escludere l’antigiuridicità della condotta della RR né ad azzerare il danno erariale, potendo assumere rilevanza esclusivamente ai fini della sua quantificazione in misura ridotta (v. sentenze: nn. 45/2025, 320/2024, 122/2024 della Sez. Piemonte; n. 11/2025 della Sez. Friuli; n. 45/2025 della Sez.
Lombardia; n. 55/2024 della Sez. Toscana).
Pertanto, al fine di contemperare il diritto della RR ad un equo compenso per il lavoro, comunque, svolto con il diritto dell’Amministrazione ad avvalersi di prestazioni rese da un soggetto, se non più qualificato, perlomeno onesto, considerata anche la delicatezza delle attività da svolgersi a contatto con alunni minorenni, la Procura ha ritenuto congruo riconoscere una modica utilità delle prestazioni meramente esecutive, rese dalla RR in favore della P.A., nella misura del 25% degli emolumenti retributivi percepiti, con conseguente quantificazione del danno da risarcirsi in complessivi €
8.052,75, di cui: € 5.866,74, pari al 75% delle retribuzioni riscosse, ed €
2.186,01, pari ai contributi NASPI fruiti dall’8/7/2019 al 30/11/2019.
V. Con decreto n. 26/2025 il Presidente di questa Sezione giurisdizionale riteneva ammissibile il rito monitorio, di cui agli artt.
131 e 132 del c.g.c., determinando in complessivi € 6.000,00, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, l’importo che la RR avrebbe dovuto versare, di cui: € 3.814.00 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; € 2.186,00 in favore dell’I.N.P.S.
La RR non riteneva, però, di accedere al rito monitorio.
VI. Con memoria depositata in data 30/12/2025 la RR s’è costituita in giudizio, ribadendo di aver svolto attività lavorative, che avevano, comunque, arrecato utilità all’Amministrazione.
D’altro canto, in ipotesi di svolgimento di mansioni meramente esecutive e routinarie, come nel caso di specie, la giurisprudenza contabile ha affermato che l’Amministrazione non subisce alcun significativo pregiudizio, ove la prestazione lavorativa sia stata regolarmente resa.
Nella fattispecie in esame, dunque, non può sostenersi la sussistenza tout court di un danno erariale, a causa dell’inadeguatezza della RR, dovuta alla mancanza del titolo prescritto (anche a prescindere dal fatto che la medesima già possedesse un altro titolo idoneo, ossia quello conseguito nel 1999), o della violazione delle regole di accesso all’impiego, stante che le mansioni svolte erano di carattere routinario, non richiedenti il possesso di competenze tecnico-professionali qualificate.
Peraltro, “la Procura non ha dimostrato che l’attività svolta dalla RR sia stata inefficiente o dannosa. Al contrario, risulta che le prestazioni lavorative sono state integralmente eseguite, con piena copertura del servizio scolastico”.
Ne consegue che lo svolgimento di tali attività da parte di un soggetto privo del titolo formalmente richiesto non è, di per sé, idoneo a ledere l’interesse pubblico, laddove l’Amministrazione abbia ricevuto una prestazione lavorativa effettiva, sia pur minimale ma, comunque, utile, e, per di più, senz’alcuna dimostrazione di un peggioramento dell’azione amministrativa o di un esborso ingiustificato di risorse pubbliche.
A sostegno di tale tesi, la RR ha fatto riferimento a recenti sentenze della Sez. Lombardia (nn. 66, 138, 157 e 187 del 2025).
Alla luce, quindi, dell’art. 2126 del c.c. nonché dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994, secondo la RR, deve escludersi la sussistenza di un’ipotesi di danno erariale, in quanto le somme corrisposte “non possono qualificarsi come esborso indebito, bensì come corrispettivo dovuto per attività di fatto realmente eseguite, e ciò in applicazione del principio secondo cui l’Amministrazione non può conseguire utilità senza il riconoscimento del relativo valore economico”.
Anche in assenza del titolo rivelatosi falso, la RR avrebbe, peraltro, potuto accedere alle graduatorie A.T.A. e conseguire incarichi di supplenza come collaboratrice scolastica, essendo in possesso del titolo di studio conseguito nel 1999 (a seguito della frequenza del corso professionale di estetista).
In ogni caso, secondo la RR, la quantificazione del presunto danno prospettata dalla Procura appare intrinsecamente contraddittoria, dato che, essendo stata riconosciuta un’utilità derivante dalla prestazione lavorativa resa in favore della P.A., non può contestarsi un danno in misura pari a gran parte delle retribuzioni percepite.
Conclusivamente, la RR ha chiesto:
in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale, non essendo ravvisabile un effettivo danno erariale;
in subordine, una notevole riduzione dell’eventuale onere risarcitorio a suo carico, dovendo tenersi conto dei vantaggi conseguiti dalla P.A.,
ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994 e sulla base di criteri di proporzionalità, equità e ragionevolezza.
VII. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, il P.M. ha ribadito che la RR non aveva mai fatto valere il titolo asseritamente conseguito nell’anno 1999, né in sede di procedimento disciplinare, né nel giudizio penale, in cui è stata condannata per truffa e falso, né in occasione delle domande, ivi compresa quella più recente, presentate per l’inserimento nelle graduatorie A.T.A., né durante l’udizione, a seguito della notifica dell’invito a dedurre; pertanto, ha confermato le conclusioni formulate nell’atto di citazione, rimarcando l’illiceità della condotta della RR e la sussistenza di un danno risarcibile.
L’avv. Isceri, difensore della RR, ha illustrato le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio prende atto che la RR non ha aderito al rito monitorio, secondo le modalità indicate nel decreto n.
26/2025, emesso dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale.
2. Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento della fondatezza dell’azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura nei confronti della RR, alla quale il P.M. ha contestato una condotta illecita e produttiva di danno erariale, consistita nell’aver conseguito incarichi di supplenza come collaboratrice scolastica e nell’aver percepito i relativi emolumenti retributivi, in assenza, ab origine, del diploma di qualificazione professionale richiesto dalla normativa vigente, il cui possesso era stato da lei falsamente dichiarato ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2017-2020.
3. In primo luogo, il Collegio rileva che emerge inequivocabilmente dagli atti che la RR aveva esibito un falso diploma, ai fini dell’inserimento nelle suddette graduatorie, e che soltanto mediante tale condotta illecita aveva potuto ottenere gli incarichi di supplenza in questione.
Ciò trova conferma anche nella sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile, con cui la RR è stata condannata per i reati di falso aggravato e di truffa aggravata ai danni dello Stato.
4. In secondo luogo, il Collegio osserva che, come emerge dagli atti e come sottolineato dalla Procura, la RR non aveva mai dichiarato il possesso dell’attestato di qualificazione professionale quale
“estetista”, asseritamente conseguito nel 1999, né nella domanda per l’inserimento nelle graduatorie, presentata all’Amministrazione scolastica il 30/10/2017 (a cui aveva allegato il diploma rivelatosi falso), né nella domanda recentemente inoltrata agli stessi fini, né in sede di procedimento disciplinare, né nel processo penale, in cui è stata condannata per i reati di falso e truffa, né nelle deduzioni difensive fornite in risposta all’invito a dedurre (in cui aveva fatto presente di aver conseguito nel 2020 un altro titolo abilitante, che aveva anche allegato alla nuova domanda inviata all’Amministrazione per ottenere l’inserimento nelle graduatorie scolastiche A.T.A. per il triennio 2024/2027).
In sostanza, trattasi di un titolo che non è mai stato esibito dalla RR all’Amministrazione scolastica, la quale, pertanto, non ha potuto verificarne l’autenticità e la validità ai fini dell’inserimento nelle graduatorie in questione.
Ne consegue che, in mancanza della necessaria sottoposizione al vaglio dell’Amministrazione scolastica, circostanza imputabile esclusivamente alla RR, il suddetto attestato non può essere preso in considerazione da questa Corte (dalle cui competenze esula, ovviamente, la verifica dell’autenticità e della congruità di tale documento) e, quindi, non può assumere alcuna giuridica rilevanza nell’ambito del presente giudizio.
5. Ciò assodato, il thema decidendum si focalizza essenzialmente sulle questioni inerenti: alla rilevanza attribuibile all’attività lavorativa svolta dalla RR, pur in presenza di dichiarazioni non veritiere e di un falso titolo abilitante, da lei allegato alla domanda presentata per l’accesso alle graduatorie del personale A.T.A.; all’entità di eventuali vantaggi fruiti dall’Amministrazione per effetto di tali prestazioni lavorative, da valutarsi alla luce dell’art. 2126, comma 1, del c.c. e dell’art. 1, comma 1- bis, della L. n. 20/1994.
In proposito, la Procura ha rammentato che, secondo la prevalente giurisprudenza, nella fattispecie in esame si versa in un’ipotesi d’illiceità della causa del contratto di lavoro così stipulato, ragion per cui le prestazioni lavorative rese in assenza del titolo prescritto, avendo la RR dichiarato il possesso di un diploma rivelatosi falso, non sarebbero, in linea generale, suscettibili di arrecare all’Ente pubblico utilità giuridicamente apprezzabili, determinandosi, altresì, il venir meno del nesso sinallagmatico tra attività svolte e retribuzioni percepite.
La Procura ha, tuttavia, evidenziato che, secondo la più recente giurisprudenza, in ipotesi di espletamento, senza il possesso di valido titolo abilitante, di mansioni meramente esecutive e routinarie, può, comunque, essere riconosciuta una modica utilità delle prestazioni lavorative effettivamente rese in favore della P.A., senza che ciò possa elidere del tutto il danno erariale.
Ciò premesso, il P.M. ha ritenuto che alle attività svolte dalla RR possa riconoscersi una concreta utilità per l’Amministrazione in misura pari al 25% dei compensi percepiti, con conseguente quantificazione del danno risarcibile in € 8.052,75, di cui: € 5.866,74, pari al 75% delle retribuzioni erogate, ed € 2.186,01, pari ai contributi NASPI corrisposti dall’I.N.P.S. nel periodo dall’8/7/2019 al 30/11/2019.
Secondo la RR, invece, la quantificazione del presunto danno prospettata dalla Procura appare intrinsecamente contraddittoria, dato che, essendo stata riconosciuta un’utilità derivante dalle prestazioni lavorative da lei rese in favore della P.A., non può contestarsi un danno in misura pari a gran parte delle retribuzioni percepite.
D’altro canto, la recente giurisprudenza ha evidenziato che, in ipotesi di espletamento di mansioni meramente esecutive e routinarie, l’Amministrazione non subisce alcun effettivo pregiudizio, laddove le prestazioni lavorative siano state regolarmente rese, pur in carenza del possesso, da parte del lavoratore, del titolo abilitante formalmente richiesto.
In ogni caso, la Procura non avrebbe dimostrato che le attività svolte dalla RR siano state inefficienti od abbiano arrecato danni all’organizzazione scolastica.
Alla luce dell’art. 2126 del c.c. nonché dell’art. 1, comma 1-bis, della L.
n. 20 del 1994, la RR ha, dunque, sostenuto che deve escludersi che si sia verificato un concreto danno erariale; in ogni caso, tale danno andrebbe quantificato in misura assai minore rispetto a quella prospettata dalla Procura.
6. Ciò premesso, il Collegio rileva che, in tema di falsità del titolo esibito per l’accesso ad un impiego pubblico, la giurisprudenza prevalente aveva, in linea generale, affermato che: “La violazione delle norme imperative o di ordine pubblico, espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell’azione amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.), è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato, per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1418 c.c.), circostanza che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio” (v., ex multis, Corte Conti, II Sez.
d’Appello, sent. n. 159/2024).
Invece, secondo la più recente giurisprudenza, tali principi non possono essere ritenuti automaticamente applicabili a tutte le fattispecie, dovendo tenersi conto delle peculiarità di ciascuna di esse.
In particolare, è stato evidenziato (v. Sez. Lombardia, sentenze nn. 66 e 187/2025) che: “Deve tenersi conto dell’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994, che, quale norma speciale e come tale prevalente rispetto all’art. 2126 del c.c., con formulazione chiara e soprattutto onnicomprensiva (quindi, senza eccezione alcuna) fa riferimento allo scomputo, in sede di quantificazione dei danni, dei vantaggi comunque conseguiti dalla P.A. o dalla comunità amministrata (ancor più percepibili se si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche, mentre essi sono da valutare, in concreto ed anche parzialmente, in altre più opinabili ipotesi connotate dalla necessità di titoli e requisiti di elevata complessità)”.
D’altronde, “sul piano sistemico, giova ricordare che, da epoca ormai risalente, la giurisprudenza della Cassazione e la dottrina hanno abbandonato la concezione rigidamente oggettiva della causa del contratto, con l'ammissione che anche un contratto tipico - quale indubbiamente è quello di lavoro subordinato - possa avere causa illecita, perché la funzione del negozio non deve rimanere nel limbo dell'astrattezza ma deve essere presente anche nel contratto tipico, il quale, cioè, deve avere una funzione concreta; pertanto, è stato affermato che va distinta, proprio in considerazione della disciplina differenziata dell'art. 2126 c.c., all'interno dell'ampia categoria del contratto illegale, quella del contratto illecito, essendo tale il contratto con oggetto illecito, ovvero laddove sia (art. 1343 c.c.) o si reputi (art. 1344 c.c.) illecita la causa o sia illecito il motivo determinante (art. 1345 c.c.), giungendosi alla conclusione che, in caso di lavoro prestato in violazione di norme proibitive dell'assunzione, non si ha oggetto illecito (in quanto la prestazione non è intrinsecamente illecita) né illiceità della causa (mancando il contrasto con i principi etici fondamentali dell'ordinamento), versandosi, invece, nel campo della mera e ristretta illegalità (Cass., SS.UU., n. 63/1973; id., Sez. Lav., n.
15880/2002)“.
Peraltro, “la Corte Costituzionale ha dato autorevole avallo a tale interpretazione, osservando che l'art. 2126 del c.c. impedisce la tutela del lavoratore soltanto in caso d’illiceità ‘in senso forte’, cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento (cfr.
Corte Cost., sent. nn. 296/1990, 236/1992; ord. n. 100-2002)”.
In proposito, va anche rammentato che la specialità della disciplina di cui all’art. 1, comma 1- bis, della L. n. 20/1994 rispetto all’art. 2126 del c.c. è stata riconosciuta, almeno in determinate ipotesi, anche da altra giurisprudenza contabile (v. Sez. Piemonte, sentenza n. 45/2025), la quale ha osservato che nel caso dell’art. 2126 del c.c. si è in presenza di
“una disciplina civilistica, inerente al sinallagma contrattuale tra due soggetti operanti in regime di diritto privato, volta alla tutela del lavoratore, mediante il riconoscimento dell’irripetibilità della retribuzione per la prestazione resa in via di fatto, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo del rapporto (v, da ultimo, Cass. Civ., sent. n.
32263/2021).
Differente è, invece, l’oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, ove non viene in esame la questione della retribuibilità o meno del lavoro prestato ma si discute dell’esistenza di un danno patito dalla P.A. e, di conseguenza, di un’eventuale utilità o disutilità ricevuta da quest’ultima (cfr.
Sezione Piemonte, sentenze nn. 112/2024 e 113/2024).
7. Il Collegio, aderendo a tali recenti orientamenti giurisprudenziali, ritiene, dunque, che debba essere riconosciuta una qualche oggettiva utilità per la P.A., derivante dall’attività lavorativa svolta dalla RR nel periodo dal 29/9/2018 al 30/6/2019 presso l’Istituto Comprensivo
“Evangelista da Piandimeleto”.
Tale riconoscimento di utilità, comunque, non può determinare un azzeramento del danno, considerato che, come sottolineato dalla Procura, il fatto che la RR abbia conseguito incarichi di supplenza per l’espletamento di mansioni esecutive, mediante l’esibizione di un titolo falso e tenendo comportamenti illeciti, integranti reati penalmente sanzionati, ha, senza dubbio, privato l’Amministrazione scolastica della concreta possibilità di fruire di prestazioni lavorative di migliore livello, che avrebbero potuto essere rese da altri candidati in possesso di titoli abilitanti validi, veritieri e regolarmente dichiarati.
Peraltro, l’ammissione di un’incondizionata e totale utilità delle prestazioni rese dalla RR equivarrebbe, in maniera del tutto illogica e giuridicamente errata, a ritenere priva di pratica rilevanza la normativa che prevede espressamente che per l’accesso al pubblico impiego, anche in ipotesi di svolgimento di mansioni esecutive, occorre allegare un titolo veritiero ed effettivamente posseduto, la cui idoneità e validità va sottoposta al vaglio della competente Amministrazione, la quale deve poter individuare comparativamente il candidato più idoneo a soddisfare le esigenze di pubblico interesse nel caso concreto.
8. Ciò assodato, il Collegio reputa che la quantificazione dell’utilità in questione non può che essere rimessa ad una prudente valutazione di tipo equitativo, ai sensi dell’art. 1226 del c.c.
In proposito, appare opportuno rammentare che, con riferimento a fattispecie, del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, concernenti lo svolgimento di mansioni esecutive e routinarie in ambito scolastico, la Sez. Lombardia ha ritenuto che il vantaggio conseguito dalla P.A. e dalla comunità amministrata (tra cui studenti, insegnanti, genitori, struttura scolastica) possa essere equamente valutato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994, in misura pari a circa il 50% della retribuzione percepita, per attività effettivamente svolte, dal soggetto che aveva conseguito l’incarico lavorativo, senza aver allegato un titolo di studio valido e conforme a quanto normativamente previsto.
Reputando condivisibile tale orientamento, il Collegio ritiene, dunque, che l’onere risarcitorio da porsi a carico della RR possa essere congruamente determinato in complessivi € 6.000,00, di cui:
€ 3.814,00, pari ad una quota (inferiore al 50%) delle retribuzioni percepite (ammontanti ad € 7.822,32), da corrispondersi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
€ 2.186,00, da corrispondersi all’I.N.P.S., a titolo di rimborso dei contributi NASPI fruiti dalla RR nel periodo dall’8/7/2019 al 30/11/2019.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando,
NN
RR AR al pagamento di € 3.814,00 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale delle Marche, e di €. 2.186,00 in favore dell’I.N.P.S.
Su tali somme dovranno essere calcolati gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
La RR è, altresì, condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art.
31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
PE VE AL MI EL AR
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 11.02.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini
( f.to digitalmente)