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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4084/2018 R.G.
promossa da
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Persona_1
Messina, Via San Camillo n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torre, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attrice - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Messina, Via Giovanni Grillo n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonino Rizzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuto -
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore (C.F. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Messina, Via Ducezio n.12, presso lo studio dell'avv. Carlo
Mazzù, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta - , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, (P.I. ) elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Milano, Via Crocefisso n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Basso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- terza chiamata –
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, (P.I. ) elettivamente domiciliata P.IVA_3
in Roma, Via dei Cerchi n. 45, presso lo studio dell'avv. Nicola De Luca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- interveniente –
avente ad oggetto: risarcimento danni.
E' comparso per parte attrice Avv. Giuseppe Torre che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per parte convenuta Avv. Agata Lombardo, su delega CP_1 dell'Avv. Rizzo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per Avv. Antonello Currò, su delega dell'Avv. Mazzù, CP_5 che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per e Controparte_4 [...]
Avv. Giovanni Calafai, su delega Avv. Controparte_3
Nicola De Luca, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
proprio e quale erede di (nato il [...] e deceduto il Persona_1
13.09.2008), conveniva in giudizio e l' CP_1 [...]
dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di dichiararne Controparte_2
la responsabilità solidale per il decesso del congiunto e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio sia iure hereditatis a causa ed in conseguenza della asserita condotta omissiva, imprudente ed imperita tenuta dal suddetto medico.
A sostegno della domanda, l'attrice, dopo aver ripercorso l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziava le gravi inadempienze di cui si era reso responsabile il medico e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le predette condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, la stessa esponeva che:
- a partire dal mese di novembre del 2007 il , accusando forti dolori Pt_1
addominali, si recava presso lo studio del dott. che lo CP_1 seguiva quale medico di famiglia;
- quest'ultimo, nonostante l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa, provvedeva a prescrivere al paziente unicamente una cura farmacologica, omettendo invece la prescrizione di esami strumentali che avrebbero consentito l'esatta diagnosi di carcinoma al pancreas;
- invero, a distanza di circa dieci mesi, il Palio si rivolgeva all'Azienda
Ospedaliera di Padova, ove veniva ricoverato in data 02.09.2008; - a seguito del ricovero, il paziente veniva sottoposto dapprima ad un esame ecografico, e successivamente (in data 04.09.2008) a TAC, la quale evidenziava “verosimile neoplasia pancreatica con metastasi epatiche”;
- in data 13.09.2008, il Palio decedeva.
Tutto ciò premesso l'odierna attrice sosteneva che il decesso del congiunto, intervenuto in data 13.09.2008, sarebbe imputabile alla condotta negligente ed imperita del medico curante, il quale avrebbe colpevolmente omesso di effettuare ogni esame obiettivo sul paziente, sottostimando la sintomatologia descritta da quest'ultimo e limitandosi a prescrivere terapia inidonea alla risoluzione dei disturbi lamentati, e si sarebbe astenuto dalla prescrizione dei doverosi esami strumentali, ritardando in via consequenziale la corretta diagnosi neoplastica e pregiudicando la speranza di vita del paziente stesso.
L'attrice rilevava, inoltre, che, verificatosi l'evento morte, veniva instaurato un procedimento penale n. 712/2014 R.G. a carico dei dottori CP_1
e conclusosi con sentenza n. 3354/2015 di assoluzione Controparte_6 nei confronti degli stessi. Tuttavia, nell'ambito di tale procedimento era stata disposta e redatta consulenza medico – legale dalla quale era emerso che “la condotta del è certamente connotata da colpa a decorrere dal maggio CP_1
2008 allorché poteva ritenersi conclamato sia il fallimento della terapia proposta avuto riguardo alla diagnosi ipotizzata sia l'insorgenza di altra sintomatologia, in particolare il calo ponderale e la disfagia, che imponevano immediati approfondimenti strumentali e specialistici”.
Per tali ragioni chiedeva condannarsi e l' CP_1 [...]
in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_2
e non patrimoniali subiti sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza del decesso del proprio familiare.
In via subordinata, l'attrice chiedeva condannarsi i predetti convenuti al risarcimento del pregiudizio correlato alla perdita, da parte del paziente, delle chance di sopravvivenza o di migliore qualità della vita residua. , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la CP_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice in proprio e jure hereditatis.
Nel merito contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, il difetto del nesso eziologico tra la condotta tenuta e l'evento dannoso lamentato, non sussistendo nel caso di specie alcuna concreta possibilità di sopravvivenza all'inesorabile patologia tumorale o di miglioramento della qualità della vita sino all'exitus. Lo stesso rilevava, altresì, che la sentenza penale di assoluzione resa all'esito del procedimento n. 712/2014 R.G produce nel giudizio civile di danni efficacia vincolante di giudicato “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste”, acclarando, nel caso de quo, la non incidenza della condotta del medesimo sanitario nel determinarsi dell'exitus e nell'evoluzione della malattia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2018 si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice in proprio e jure hereditatis. La stessa, chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa , onde essere da Controparte_7
questa manlevata in caso di soccombenza. Nel merito contestava le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
In data 15.11.2019 si costituiva la compagnia assicurativa deducendo l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla struttura sanitaria poiché la stessa non copre i danni eventualmente cagionati a terzi da medici di base, medici curanti e/o da soggetti che si trovano in regime di convenzione con il
SSN.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. interveniva in giudizio la
[...]
nella qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo Controparte_4 di , che aderiva alle difese già Controparte_3
spiegate da quest'ultima, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Successivamente, con provvedimento del 19.09.2022, veniva disposta CTU medico legale al fine di accertare se l'erronea e/o omessa diagnosi da parte del sanitario avesse provocato, anche per le mancate idonee cure,
l'aggravarsi in modo irreversibile della patologia tumorale sofferta dal paziente, causandone la morte.
A seguito del deposito della CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, avendo parte attrice interrotto il decorso della stessa
– di durata decennale - con nota di diffida notificata all'azienda sanitaria in data 11.09.2013, nonché istanza di mediazione notificata al convenuto in data 26.03.2018.
Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte “'L'art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità diretta come, nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente''. (Cass. n.
729/1989; Cass. n. 4937/1978; Cass. n. 1941/1977).
Occorre, altresì, rilevare preliminarmente che “ai sensi degli articoli 652
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili)
c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale.” (Cass. Civ. ordinanza
30 gennaio 2023 n. 2659)
Nel merito, preme osservare che l'odierna attrice ha richiesto il risarcimento sia iure hereditatis per i danni ritenuti già subiti dal de cuius sia iure proprio per i pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale ritenuti patiti in conseguenza del decesso del congiunto.
Sotto il primo profilo, venendo in questione la medesima pretesa risarcitoria facente capo al paziente, l'accertamento della sua fondatezza deve condursi secondo il regime giuridico proprio della responsabilità contrattuale, in ordine agli aspetti della ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Ed infatti, rispetto alla struttura sanitaria, la fonte di responsabilità contrattuale deve individuarsi nel contratto atipico di "spedalità", che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere.
Siffatto regime contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte dei medici dei quali la stessa si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
A tal proposito, si rileva che, conformemente alla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'azienda sanitaria facente capo al [...] risponde ex art. 1228 c.c. del fatto compiuto dal medico Controparte_8
generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate dal medesimo Controparte_8
in base ai livelli stabiliti per legge (Cass. Civ. n. 5673/2025; Cass.
[...]
Parte Civ. n. 6243/2015). Ed ancora “La è responsabile, ai sensi dell'art.
1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.” (Cass. n. 14846/2024)
Ciò precisato, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica, a prescindere dalla natura privata o pubblica dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez.
Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, con l'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso che occupa, l' risponde secondo i Controparte_2
criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il danneggiato - nella specie, la stretta congiunta del paziente - deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. Civ.
12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ.
20.10.2015, n. 21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il Supremo
Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso,
Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III
11.11.2019, n. 28991).
Con riguardo alla posizione del sanitario, si rileva invece che sin dal 1999 la Corte di Cassazione, con sent. n. 589/1999, ha ritenuto che "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale" ha natura contrattuale".
Orbene, ferma la non invocabilità della disciplina di cui alla L. n. 24 del
2017, l'applicazione del regime della responsabilità da inadempimento di obbligazione - con riguardo al medico - non è preclusa dall'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), dal momento che, secondo l'interpretazione maggioritaria del suddetto testo legislativo, "deve escludersi che" con l'art. 3, comma 1, dello stesso "il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale" (così Cass. Civ. 17.4.2014, n. 8940; cfr. Cass. Civ.
19.2.2013, n. 4030; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Arezzo
14.2.2013; Trib. Cremona 19.9.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib.
Brindisi 18.7.2014; Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Milano 20.2.2015).
Sotto il secondo profilo poc'anzi menzionato - del danno lamentato iure proprio dall'attrice - deve invece precisarsi che la pretesa in discorso risulta azionata da soggetto non legato alla struttura sanitaria ed al medico da alcun rapporto obbligatorio, con il che, da tale angolo visuale, l'accertamento della fondatezza della domanda segue il regime proprio della responsabilità extracontrattuale.
Ciò premesso, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice iure proprio è infondata e va pertanto rigettata per le seguenti ragioni.
Occorre anzitutto evidenziare che, secondo la prospettazione dell'attrice,
l'operato del sanitario - del quale sarebbe chiamata a rispondere anche la struttura sanitaria di Messina - dovrebbe reputarsi censurabile, atteso CP_5 che pur a fronte della sintomatologia descritta dal paziente a partire CP_1
dal novembre 2007, avrebbe, in assenza di adeguate visite, somministrato allo stesso farmaci non idonei alla risoluzione dei disturbi lamentati, avrebbe sottostimato, in particolare, la gravità della disfagia riportata dal paziente ed avrebbe omesso di sottoporre quest'ultimo a doverosi esami strumentali che, ove effettuati tempestivamente, avrebbero consentito di diagnosticare in tempo la riscontrata neoplasia pancreatica e di trattare in modo adeguato la suddetta patologia, rivelatasi, invece, non rimovibile in via chirurgica al momento della tardiva diagnosi.
Nel caso di specie il giudicante ritiene dirimenti le valutazioni operate nella espletata CTU medico legale che ha consentito di accertare un errore diagnostico-terapeutico che tuttavia risulta, con probabilità maggiori e prevalenti, privo di incidenza causale e ciò in quanto la gravità della patologia tumorale fin dal suo esordio, la difficoltà di trattare efficacemente una neoplasia altamente maligna e gravata da alta letalità, le scarse potenzialità delle terapie chirurgiche o comunque ablative in tali soggetti, sono elementi che fanno ritenere che anche una formulazione diagnostica più precoce non avrebbe potuto modificare sostanzialmente la prognosi della malattia neoplastica.
Ed invero come sottolineato dai CC.TT.UU “in data 01/12/2007 il
[...]
cominciava ad accusare “ dolore acuto in zona epigastrica, che Per_1
interessava anche il petto, e che lui stesso paragonava ad un infàrto", e che, per tale motivo all'indomani si recava a visita dal medico curante dott. CP_1
Questi, non ritendo al momento necessario alcun approfondimento clinico/strumentale, poneva diagnosi di ernia iatale, prescrivendogli terapia farmacologica con "debridat, peptazol, riopan gel e domperidone»..
(prescrizione come da scontrino 30.11.2007) Nei mesi successivi nonostante il prosieguo del trattamento la sintomatologia non subiva alcun miglioramento anzi al contrario peggiorava con irradiazioni al fianco destro, oltre ad accompagnarsi ad un senso di pesantezza allo stomaco, difficoltà a deglutire cibi troppo asciutti e dolore diffuso alla regione dorsale, veniva altresì riferita progressiva perdita di peso . Per tale motivo veniva riaccompagnato dalla madre all'attenzione del dr. il quale avrebbe confermato il sospetto CP_1
diagnostico di ernia iatale ritenendo che “la gastroscopia fatta nell'immediato
o dopo sei mesi non avrebbe cambiato o aggiunto nulla a quanto da lui sostenuto. Precisando "che i dolori diffusi, patiti alla regione dorsale, fossero da attribuire a contratture. Nel marzo 2008 viene raddoppiato il dosaggio di peptazol e portato da 20 mg a 40 mg. Persistendo la sintomatologia algica al rachide nell'aprile 2008 il prescriveva soluzione ( a base di CP_1 Pt_3 diclofenac analgesico locale). Il quadro clinico però non accennava a migliorare
e si accompagnava ad ulteriore perdita di peso associata a sempre maggiore difficoltà del ad ingerire cibi solidi ed al contestuale peggioramento del Pt_1
dolore alla colonna cervicale per il quale il il 28.4.2008 prescriveva CP_1
EN , una soluzione cutanea a base di diclofenac.”
I due professionisti incaricati, dopo aver ripercorso nei suoi diversi passaggi anche temporali l'evolversi della situazione clinica del paziente, hanno ulteriormente chiarito che “A distanza di tempo nonostante il trattamento la sintomatologia non regrediva anzi subiva un peggioramento ( dolore che si irradiava al fianco destro, senso di pesantezza epigastrico, disfagia per i cibi solidi ed asciutti, dolore diffuso alla regione dorsale e riferita immotivata perdita di peso). Per tale motivo si rivolgeva nuovamente al dr. il quale avrebbe confermato il sospetto diagnostico di ernia iatale CP_1
attribuendo i dolori diffusi in sede dorsale, ad un quadro di contrattura mialgica . La sintomatologia non regrediva e pertanto nel marzo 2008 il medico raddoppiava il dosaggio di PT ( inibitore della pompa protonica farmaco comunemente usato per il trattamento delle gastropatie) portandolo da 20 mg
a 40 mg , senza accedere ne ad esami di laboratorio e/o strumentali. In esito alle lamentele del per il dolore in sede dorsale, nell'aprile 2008 il Pt_1 CP_1
prescriveva un analgesico locale Pannsaid soluzione, ed il il 13.5.2008 Pt_1 effettuava addirittura un esame radiografico della colonna negativo per patologie di ordine artropatico. Il corteo sintomatologico persisteva e peggiorava tanto che nel giugno 2008 Il effettuava nuovo accesso allo Pt_1 studio del proprio medico, ribadendo le proprie problematiche (faringodinia e disfagia e dolore dorsale) ed il sostituiva (pantoprazolo) , con CP_1 Per_2
TR ( omeprazolo) e solo dopo varie insistenze prescriveva EGDS( poi effettuata in agosto con esito negativo) …. tenuto conto dei dati documentali sopra riportati, e della sintomatologia lamentata dal nelle fasi iniziali ( Pt_1
pirosi e dolore in sede epigastrica), la condotta del medico curante (trattamento farmacologico per gastropatia) può trovare almeno inizialmente una giustificazione. Ciò che risulta incomprensibile è la condotta perpetrata nei mesi successivi quando la persistenza e l'aggravarsi dei sintomi con comparsa di disfagia dolore alla regione dorsale e dimagrimento immotivato avrebbero dovuto indurre il medico curante, ad un necessario approfondimento di laboratorio e strumentale ( semplice esame ecografico dell'addome ) che avrebbe senza dubbio consentito di fare diagnosi. Sulla scorta di tali elementi appare ravvisabile un evidente colpevole ritardo diagnostico.
Gli stessi CC.TT.UU hanno evidenziato tuttavia che “una differente tempestiva condotta avrebbe certamente consentito un corretto inquadramento diagnostico, che però alla luce della gravità, aggressività ed estensione della patologia già al dicembre 2007, non avrebbe potuto in alcun modo modificare la prognosi quoad Vitam, anche utilizzando tutte le opportunità ed alternative terapeutiche e/o chirurgiche di più provata efficacia, se non forse ritardarne di qualche mese l'epilogo” ritendo con alta probabilità che “la suddetta patologia neoplastica fosse al momento del primo contatto con il sanitario convenuto, già presente ed in una fase avanzata (dolore addominale esteso al fianco destro, senso di pesantezza epigastrico, disfagia per i cibi solidi ed asciutti, dolore diffuso alla regione dorsale e riferita immotivata perdita di peso, rapportabile a fenomeni compressivi e da infiltrazione di organi e strutture nervose viciniori alla massa tumorale).”
Gli stessi hanno infine rilevato che “un approccio più tempestivo avrebbe consentito verosimilmente l'adozione di tutte quelle misure farmacologiche/ palliative e di sostegno (terapia del dolore, sostegno medico e psicologico) idonee a sostenere il paziente ed a rendere in qualche modo più accettabile la qualità di vita dalla diagnosi fino all'exitus….. Delimitabile nel caso di specie, per le motivazioni sopra riportate, un periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% databile dal dicembre 2007 , data del riferito primo approccio con il curante a fine agosto 2008 epoca della avvenuta diagnosi. Da considerarsi anche la marcata condizione di prostrazione fisica e psichica in cui ha versato per mesi il soggetto, in alcun modo alleviata
a causa del mancato inquadramento diagnostico, che risulta pertanto meritevole di una quantificazione economica da demandare in via equitativa al signor giudice.”
Ciò posto, è risultato, dunque, che il decesso del , causato da una Pt_1
patologia altamente aggressiva, ingravescente e caratterizzata da alta mortalità, non possa essere ricondotto alle dedotte condotte colpose del sanitario che lo ebbe in cura, dovendosi ritenere che ogni eventuale negligenza da quest'ultimo commessa sia stata eziologicamente irrilevante rispetto all'evento infausto verificatosi.
In via preliminare, si osserva che, secondo i principi fissati dalla Suprema
Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di consulenza medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive
("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità", etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula specifica. La causalità civile obbedisce, secondo lo standard probatorio convenzionalmente adottato, alla logica del "più probabile che no", rappresentando essa la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e danno (così, ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 11.1.2008, n. 577).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio, occorre tenere presente che l'accertamento richiesto in questa sede non deve condursi con esclusivo riferimento alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente.
Al contrario, l'indagine deve essere svolta alla luce del grado di fondatezza misurato attraverso gli elementi di conferma (e, nel contempo, l'esclusione di altri possibili fattori alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana: così, ancora, Cass. Sez. Un. Civ. 11.1.2008,
n. 577 cit.; v., più di recente, Cass. Sez. Civ. III 8.1.2020, n. 122, per cui il principio di prevalenza probabilistica deve essere applicato con apprezzamento non isolato, ma complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio della preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili - o quantomeno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa-effetto - con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso).
Orbene, ritornando al caso di specie, come già precisato, il decesso del
è stato determinato da complicanze correlate al riscontrato carcinoma Pt_1 pancreatico.
È dunque indubitabile che l'esito infausto sia stato provocato da causa naturale, da ricondurre alla predetta patologia.
Deve peraltro verificarsi se in tale processo si sia inserita anche una causa riferibile all'operato del dott. Vertendosi in materia di causalità CP_1
omissiva, occorre chiedersi se una diversa condotta in ipotesi assunta da quest'ultimo sarebbe stata idonea o meno ad impedire la verificazione dell'evento morte. Ciò premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiarito che la patologia che ha colpito il paziente, qualificato come "altamente aggressivo", si connota per un elevato tasso di mortalità, in ragione del quale
“anche utilizzando tutte le opportunità ed alternative terapeutiche e/o chirurgiche di più provata efficacia non si sarebbe potuto evitare in alcun modo
l'exitus del paziante, se non forse ritardarne di qualche mese l'epilogo.”
Non si ritiene di potere addebitare il decesso ad un comportamento professionalmente negligente del dott. tenuto conto della aggressività CP_1
della patologia e dei dati riportati in letteratura sulla sopravvivenza media dei pazienti ai quali la diagnosi è stata posta in uno stadio avanzato della stessa. Come ancora si legge nella consulenza tecnica d'ufficio "la gravità, aggressività ed estensione della patologia già al dicembre 2007 ( comprovata dalla lamentata sintomatologia), non avrebbe potuto in alcun modo modificare la prognosi quoad Vitam.”
Alla luce di quanto sopra, è ragionevole sostenere che anche un eventuale anticipo della diagnosi, considerate le caratteristiche della forma tumorale de qua, in alcun modo avrebbe potuto evitare l'exitus del paziente, che sarebbe comunque inevitabilmente sopraggiunto.
In definitiva, la domanda risarcitoria esaminata in questa sede non può trovare accoglimento, non essendo stata raggiunta adeguata prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento morte lamentato (cfr., ancora, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392 cit., e Cass. Civ. Sez. III
11.11.2019, n. 28991 cit., per le quali grava sul danneggiato il rischio della mancata prova del nesso eziologico).
In merito all'ulteriore pretesa azionata dall'attrice - volta al ristoro consistente nel “danno da preclusione di qualsiasi trattamento palliativo” - questa può, invece, trovare accoglimento.
Secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte,
“l'autodeterminazione del soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione, perché "anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati
o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose." (così, Cass. Sez. 3, ord.
n. 7260 del 2018, cit.)
Nel caso in esame, in assenza di criteri liquidativi oggettivi e specifici per tale tipologia di nocumento, in via analogica è possibile utilizzare come primo parametro di riferimento le ultime Tabelle milanesi del 2024, riferibili al danno da violazione del consenso informato.
Tale categoria di danno potrebbe apparire la più similare, involgendo la sfera di autodeterminazione dell'individuo, giacché, secondo la Suprema
Corte “in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi
(sentenza 9 febbraio 2010, n. 2847, ribadita dalla più recente ordinanza 22 agosto 2018, n. 20885)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30032 del 2023).
Tanto considerato, secondo tali Tabelle (a partire da pag. 90) il danno da autodeterminazione sarebbe stato considerato di eccezionale entità tenuto conto della notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche o postumi;
gravissima sofferenza interiore conseguente al diritto all'autodeterminazione; paziente non informato molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica); intervento non proceduto da consenso;
gravissima violazione dell'obbligo informativo (ad. es. nessuna informazione fornita).
Invero tali criteri, ad eccezione dell'intervento non proceduto da consenso, sembrano trovare certa applicazione nel caso esaminato, avuto riguardo della pesante ingravescenza dei sintomi accusati dal Palio.
Appare, peraltro, del tutto verosimile e acclarata da normali massime di esperienza la sofferenza del paziente sul piano dell'autodeterminazione, non avendo avuto lo stesso la possibilità di scegliere se affrontare la patologia con le cure e terapie a disposizione sin dal novembre 2007 – pur con un esito probabilmente negativo - ovvero di concentrarsi, sin da subito, su un piano terapeutico esclusivamente palliativo.
Tanto premesso, per la violazione del mero consenso informato tali Tabelle indicano una liquidazione del danno superiore ad € 23.246,00, che va, in ogni caso, personalizzato al caso di specie.
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, appare equa una liquidazione del danno in misura adeguata alla fattispecie, dal momento che l'errore diagnostico ha comportato la radicale negazione di verità su una propria condizione esistenziale, di fondamentale ed eccezionale rilevanza.
Alla luce di quanto evidenziato, in via equitativa, appare dunque corretto quantificare il danno in € 69.738, 00, corrispondente al triplo dell'importo indicato in tabella.
Ciò posto, i convenuti e l' CP_1 Controparte_2
, devono essere, pertanto, condannati in solido al pagamento in
[...]
favore dell'attrice della somma sopra specificata all'attualità.
Sulla somma sopra indicata devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – novembre 2007 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alla domanda di manleva proposta dall'
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa, la stessa Controparte_2
deve essere accolta, limitatamente alla quota di responsabilità riconosciuta a carico dell'assicurata, con l'applicazione della franchigia prevista e nel rispetto delle altre condizioni oltre che del massimale previsti dalla polizza.
Si rileva, sul punto, che non appaiono dirimenti le difese della terza chiamata relativamente alla non operatività della polizza in ragione del fatto che il medico convenuto sarebbe un medico di base che si trova in regime di convenzione con il SSN, alla luce di quanto previsto dalle condizioni particolari di polizza. In particolare infatti, a prescindere dall'esistenza o Contr meno di un rapporto di collaborazione tra l' e il predetto medico, l'art. 11 delle condizioni di polizza rubricato “Precisazioni ed estensioni dell'assicurazione” prevede che “ l'assicurazione comprende la responsabilità civile professionale su tutto il personale medico, ivi compresi i sanitari non alle dirette dipendenze della quando CP_2
agiscono per conto dell' stessa.” CP_2
Pertanto, in base a tale disposizione, non sussistendo alcun dubbio in merito al fatto che le prestazioni professionali rese dal medico convenuto – pur non risultando lo stesso legato da un rapporto di lavoro subordinato- sono state svolte anche per conto e nell'interesse dell'assicurato la
[...]
sarà tenuta a manlevare l' Controparte_3 [...]
- limitatamente alla quota di responsabilità Controparte_2
riconosciuta a suo carico, e nel rispetto delle condizioni di polizza - in relazione alle somme che quest'ultima dovrà versare all'attrice per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite. Le spese legali seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente i convenuti, in solido tra loro, sono tenuti alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese del presente giudizio liquidate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e € 260.000,00.
La (e la cessionaria intervenuta Controparte_3
va condannata alla rifusione delle spese nei Controparte_4
confronti dell' . Controparte_2
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e , in solido tra loro. CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4084/2018 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui in motivazione;
2. per l'effetto, condanna , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore e , in solido CP_1
tra loro, al pagamento in favore di , per il titolo Parte_1
di cui in motivazione, dell'importo complessivo di € 69.738,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
3. rigetta nel resto;
4. condanna l' e , in Controparte_2 CP_1 solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte attrice, nella misura complessiva di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
5. pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico dell' , in solido Controparte_9
tra loro;
6. condanna (e la cessionaria Controparte_3
intervenuta a manlevare l' Controparte_4 [...] in ordine alle somme che quest'ultima Controparte_2
sarà tenuta a versare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese del presente giudizio.
Messina, lì 09/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4084/2018 R.G.
promossa da
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Persona_1
Messina, Via San Camillo n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torre, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attrice - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Messina, Via Giovanni Grillo n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonino Rizzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuto -
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore (C.F. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Messina, Via Ducezio n.12, presso lo studio dell'avv. Carlo
Mazzù, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta - , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, (P.I. ) elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Milano, Via Crocefisso n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Basso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- terza chiamata –
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, (P.I. ) elettivamente domiciliata P.IVA_3
in Roma, Via dei Cerchi n. 45, presso lo studio dell'avv. Nicola De Luca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- interveniente –
avente ad oggetto: risarcimento danni.
E' comparso per parte attrice Avv. Giuseppe Torre che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per parte convenuta Avv. Agata Lombardo, su delega CP_1 dell'Avv. Rizzo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per Avv. Antonello Currò, su delega dell'Avv. Mazzù, CP_5 che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per e Controparte_4 [...]
Avv. Giovanni Calafai, su delega Avv. Controparte_3
Nicola De Luca, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
proprio e quale erede di (nato il [...] e deceduto il Persona_1
13.09.2008), conveniva in giudizio e l' CP_1 [...]
dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di dichiararne Controparte_2
la responsabilità solidale per il decesso del congiunto e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio sia iure hereditatis a causa ed in conseguenza della asserita condotta omissiva, imprudente ed imperita tenuta dal suddetto medico.
A sostegno della domanda, l'attrice, dopo aver ripercorso l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziava le gravi inadempienze di cui si era reso responsabile il medico e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le predette condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, la stessa esponeva che:
- a partire dal mese di novembre del 2007 il , accusando forti dolori Pt_1
addominali, si recava presso lo studio del dott. che lo CP_1 seguiva quale medico di famiglia;
- quest'ultimo, nonostante l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa, provvedeva a prescrivere al paziente unicamente una cura farmacologica, omettendo invece la prescrizione di esami strumentali che avrebbero consentito l'esatta diagnosi di carcinoma al pancreas;
- invero, a distanza di circa dieci mesi, il Palio si rivolgeva all'Azienda
Ospedaliera di Padova, ove veniva ricoverato in data 02.09.2008; - a seguito del ricovero, il paziente veniva sottoposto dapprima ad un esame ecografico, e successivamente (in data 04.09.2008) a TAC, la quale evidenziava “verosimile neoplasia pancreatica con metastasi epatiche”;
- in data 13.09.2008, il Palio decedeva.
Tutto ciò premesso l'odierna attrice sosteneva che il decesso del congiunto, intervenuto in data 13.09.2008, sarebbe imputabile alla condotta negligente ed imperita del medico curante, il quale avrebbe colpevolmente omesso di effettuare ogni esame obiettivo sul paziente, sottostimando la sintomatologia descritta da quest'ultimo e limitandosi a prescrivere terapia inidonea alla risoluzione dei disturbi lamentati, e si sarebbe astenuto dalla prescrizione dei doverosi esami strumentali, ritardando in via consequenziale la corretta diagnosi neoplastica e pregiudicando la speranza di vita del paziente stesso.
L'attrice rilevava, inoltre, che, verificatosi l'evento morte, veniva instaurato un procedimento penale n. 712/2014 R.G. a carico dei dottori CP_1
e conclusosi con sentenza n. 3354/2015 di assoluzione Controparte_6 nei confronti degli stessi. Tuttavia, nell'ambito di tale procedimento era stata disposta e redatta consulenza medico – legale dalla quale era emerso che “la condotta del è certamente connotata da colpa a decorrere dal maggio CP_1
2008 allorché poteva ritenersi conclamato sia il fallimento della terapia proposta avuto riguardo alla diagnosi ipotizzata sia l'insorgenza di altra sintomatologia, in particolare il calo ponderale e la disfagia, che imponevano immediati approfondimenti strumentali e specialistici”.
Per tali ragioni chiedeva condannarsi e l' CP_1 [...]
in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_2
e non patrimoniali subiti sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza del decesso del proprio familiare.
In via subordinata, l'attrice chiedeva condannarsi i predetti convenuti al risarcimento del pregiudizio correlato alla perdita, da parte del paziente, delle chance di sopravvivenza o di migliore qualità della vita residua. , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la CP_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice in proprio e jure hereditatis.
Nel merito contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, il difetto del nesso eziologico tra la condotta tenuta e l'evento dannoso lamentato, non sussistendo nel caso di specie alcuna concreta possibilità di sopravvivenza all'inesorabile patologia tumorale o di miglioramento della qualità della vita sino all'exitus. Lo stesso rilevava, altresì, che la sentenza penale di assoluzione resa all'esito del procedimento n. 712/2014 R.G produce nel giudizio civile di danni efficacia vincolante di giudicato “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste”, acclarando, nel caso de quo, la non incidenza della condotta del medesimo sanitario nel determinarsi dell'exitus e nell'evoluzione della malattia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2018 si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice in proprio e jure hereditatis. La stessa, chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa , onde essere da Controparte_7
questa manlevata in caso di soccombenza. Nel merito contestava le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
In data 15.11.2019 si costituiva la compagnia assicurativa deducendo l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla struttura sanitaria poiché la stessa non copre i danni eventualmente cagionati a terzi da medici di base, medici curanti e/o da soggetti che si trovano in regime di convenzione con il
SSN.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. interveniva in giudizio la
[...]
nella qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo Controparte_4 di , che aderiva alle difese già Controparte_3
spiegate da quest'ultima, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Successivamente, con provvedimento del 19.09.2022, veniva disposta CTU medico legale al fine di accertare se l'erronea e/o omessa diagnosi da parte del sanitario avesse provocato, anche per le mancate idonee cure,
l'aggravarsi in modo irreversibile della patologia tumorale sofferta dal paziente, causandone la morte.
A seguito del deposito della CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, avendo parte attrice interrotto il decorso della stessa
– di durata decennale - con nota di diffida notificata all'azienda sanitaria in data 11.09.2013, nonché istanza di mediazione notificata al convenuto in data 26.03.2018.
Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte “'L'art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità diretta come, nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente''. (Cass. n.
729/1989; Cass. n. 4937/1978; Cass. n. 1941/1977).
Occorre, altresì, rilevare preliminarmente che “ai sensi degli articoli 652
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili)
c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale.” (Cass. Civ. ordinanza
30 gennaio 2023 n. 2659)
Nel merito, preme osservare che l'odierna attrice ha richiesto il risarcimento sia iure hereditatis per i danni ritenuti già subiti dal de cuius sia iure proprio per i pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale ritenuti patiti in conseguenza del decesso del congiunto.
Sotto il primo profilo, venendo in questione la medesima pretesa risarcitoria facente capo al paziente, l'accertamento della sua fondatezza deve condursi secondo il regime giuridico proprio della responsabilità contrattuale, in ordine agli aspetti della ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Ed infatti, rispetto alla struttura sanitaria, la fonte di responsabilità contrattuale deve individuarsi nel contratto atipico di "spedalità", che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere.
Siffatto regime contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte dei medici dei quali la stessa si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
A tal proposito, si rileva che, conformemente alla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'azienda sanitaria facente capo al [...] risponde ex art. 1228 c.c. del fatto compiuto dal medico Controparte_8
generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate dal medesimo Controparte_8
in base ai livelli stabiliti per legge (Cass. Civ. n. 5673/2025; Cass.
[...]
Parte Civ. n. 6243/2015). Ed ancora “La è responsabile, ai sensi dell'art.
1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.” (Cass. n. 14846/2024)
Ciò precisato, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica, a prescindere dalla natura privata o pubblica dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez.
Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, con l'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso che occupa, l' risponde secondo i Controparte_2
criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il danneggiato - nella specie, la stretta congiunta del paziente - deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. Civ.
12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ.
20.10.2015, n. 21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il Supremo
Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso,
Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III
11.11.2019, n. 28991).
Con riguardo alla posizione del sanitario, si rileva invece che sin dal 1999 la Corte di Cassazione, con sent. n. 589/1999, ha ritenuto che "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale" ha natura contrattuale".
Orbene, ferma la non invocabilità della disciplina di cui alla L. n. 24 del
2017, l'applicazione del regime della responsabilità da inadempimento di obbligazione - con riguardo al medico - non è preclusa dall'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), dal momento che, secondo l'interpretazione maggioritaria del suddetto testo legislativo, "deve escludersi che" con l'art. 3, comma 1, dello stesso "il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale" (così Cass. Civ. 17.4.2014, n. 8940; cfr. Cass. Civ.
19.2.2013, n. 4030; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Arezzo
14.2.2013; Trib. Cremona 19.9.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib.
Brindisi 18.7.2014; Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Milano 20.2.2015).
Sotto il secondo profilo poc'anzi menzionato - del danno lamentato iure proprio dall'attrice - deve invece precisarsi che la pretesa in discorso risulta azionata da soggetto non legato alla struttura sanitaria ed al medico da alcun rapporto obbligatorio, con il che, da tale angolo visuale, l'accertamento della fondatezza della domanda segue il regime proprio della responsabilità extracontrattuale.
Ciò premesso, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice iure proprio è infondata e va pertanto rigettata per le seguenti ragioni.
Occorre anzitutto evidenziare che, secondo la prospettazione dell'attrice,
l'operato del sanitario - del quale sarebbe chiamata a rispondere anche la struttura sanitaria di Messina - dovrebbe reputarsi censurabile, atteso CP_5 che pur a fronte della sintomatologia descritta dal paziente a partire CP_1
dal novembre 2007, avrebbe, in assenza di adeguate visite, somministrato allo stesso farmaci non idonei alla risoluzione dei disturbi lamentati, avrebbe sottostimato, in particolare, la gravità della disfagia riportata dal paziente ed avrebbe omesso di sottoporre quest'ultimo a doverosi esami strumentali che, ove effettuati tempestivamente, avrebbero consentito di diagnosticare in tempo la riscontrata neoplasia pancreatica e di trattare in modo adeguato la suddetta patologia, rivelatasi, invece, non rimovibile in via chirurgica al momento della tardiva diagnosi.
Nel caso di specie il giudicante ritiene dirimenti le valutazioni operate nella espletata CTU medico legale che ha consentito di accertare un errore diagnostico-terapeutico che tuttavia risulta, con probabilità maggiori e prevalenti, privo di incidenza causale e ciò in quanto la gravità della patologia tumorale fin dal suo esordio, la difficoltà di trattare efficacemente una neoplasia altamente maligna e gravata da alta letalità, le scarse potenzialità delle terapie chirurgiche o comunque ablative in tali soggetti, sono elementi che fanno ritenere che anche una formulazione diagnostica più precoce non avrebbe potuto modificare sostanzialmente la prognosi della malattia neoplastica.
Ed invero come sottolineato dai CC.TT.UU “in data 01/12/2007 il
[...]
cominciava ad accusare “ dolore acuto in zona epigastrica, che Per_1
interessava anche il petto, e che lui stesso paragonava ad un infàrto", e che, per tale motivo all'indomani si recava a visita dal medico curante dott. CP_1
Questi, non ritendo al momento necessario alcun approfondimento clinico/strumentale, poneva diagnosi di ernia iatale, prescrivendogli terapia farmacologica con "debridat, peptazol, riopan gel e domperidone»..
(prescrizione come da scontrino 30.11.2007) Nei mesi successivi nonostante il prosieguo del trattamento la sintomatologia non subiva alcun miglioramento anzi al contrario peggiorava con irradiazioni al fianco destro, oltre ad accompagnarsi ad un senso di pesantezza allo stomaco, difficoltà a deglutire cibi troppo asciutti e dolore diffuso alla regione dorsale, veniva altresì riferita progressiva perdita di peso . Per tale motivo veniva riaccompagnato dalla madre all'attenzione del dr. il quale avrebbe confermato il sospetto CP_1
diagnostico di ernia iatale ritenendo che “la gastroscopia fatta nell'immediato
o dopo sei mesi non avrebbe cambiato o aggiunto nulla a quanto da lui sostenuto. Precisando "che i dolori diffusi, patiti alla regione dorsale, fossero da attribuire a contratture. Nel marzo 2008 viene raddoppiato il dosaggio di peptazol e portato da 20 mg a 40 mg. Persistendo la sintomatologia algica al rachide nell'aprile 2008 il prescriveva soluzione ( a base di CP_1 Pt_3 diclofenac analgesico locale). Il quadro clinico però non accennava a migliorare
e si accompagnava ad ulteriore perdita di peso associata a sempre maggiore difficoltà del ad ingerire cibi solidi ed al contestuale peggioramento del Pt_1
dolore alla colonna cervicale per il quale il il 28.4.2008 prescriveva CP_1
EN , una soluzione cutanea a base di diclofenac.”
I due professionisti incaricati, dopo aver ripercorso nei suoi diversi passaggi anche temporali l'evolversi della situazione clinica del paziente, hanno ulteriormente chiarito che “A distanza di tempo nonostante il trattamento la sintomatologia non regrediva anzi subiva un peggioramento ( dolore che si irradiava al fianco destro, senso di pesantezza epigastrico, disfagia per i cibi solidi ed asciutti, dolore diffuso alla regione dorsale e riferita immotivata perdita di peso). Per tale motivo si rivolgeva nuovamente al dr. il quale avrebbe confermato il sospetto diagnostico di ernia iatale CP_1
attribuendo i dolori diffusi in sede dorsale, ad un quadro di contrattura mialgica . La sintomatologia non regrediva e pertanto nel marzo 2008 il medico raddoppiava il dosaggio di PT ( inibitore della pompa protonica farmaco comunemente usato per il trattamento delle gastropatie) portandolo da 20 mg
a 40 mg , senza accedere ne ad esami di laboratorio e/o strumentali. In esito alle lamentele del per il dolore in sede dorsale, nell'aprile 2008 il Pt_1 CP_1
prescriveva un analgesico locale Pannsaid soluzione, ed il il 13.5.2008 Pt_1 effettuava addirittura un esame radiografico della colonna negativo per patologie di ordine artropatico. Il corteo sintomatologico persisteva e peggiorava tanto che nel giugno 2008 Il effettuava nuovo accesso allo Pt_1 studio del proprio medico, ribadendo le proprie problematiche (faringodinia e disfagia e dolore dorsale) ed il sostituiva (pantoprazolo) , con CP_1 Per_2
TR ( omeprazolo) e solo dopo varie insistenze prescriveva EGDS( poi effettuata in agosto con esito negativo) …. tenuto conto dei dati documentali sopra riportati, e della sintomatologia lamentata dal nelle fasi iniziali ( Pt_1
pirosi e dolore in sede epigastrica), la condotta del medico curante (trattamento farmacologico per gastropatia) può trovare almeno inizialmente una giustificazione. Ciò che risulta incomprensibile è la condotta perpetrata nei mesi successivi quando la persistenza e l'aggravarsi dei sintomi con comparsa di disfagia dolore alla regione dorsale e dimagrimento immotivato avrebbero dovuto indurre il medico curante, ad un necessario approfondimento di laboratorio e strumentale ( semplice esame ecografico dell'addome ) che avrebbe senza dubbio consentito di fare diagnosi. Sulla scorta di tali elementi appare ravvisabile un evidente colpevole ritardo diagnostico.
Gli stessi CC.TT.UU hanno evidenziato tuttavia che “una differente tempestiva condotta avrebbe certamente consentito un corretto inquadramento diagnostico, che però alla luce della gravità, aggressività ed estensione della patologia già al dicembre 2007, non avrebbe potuto in alcun modo modificare la prognosi quoad Vitam, anche utilizzando tutte le opportunità ed alternative terapeutiche e/o chirurgiche di più provata efficacia, se non forse ritardarne di qualche mese l'epilogo” ritendo con alta probabilità che “la suddetta patologia neoplastica fosse al momento del primo contatto con il sanitario convenuto, già presente ed in una fase avanzata (dolore addominale esteso al fianco destro, senso di pesantezza epigastrico, disfagia per i cibi solidi ed asciutti, dolore diffuso alla regione dorsale e riferita immotivata perdita di peso, rapportabile a fenomeni compressivi e da infiltrazione di organi e strutture nervose viciniori alla massa tumorale).”
Gli stessi hanno infine rilevato che “un approccio più tempestivo avrebbe consentito verosimilmente l'adozione di tutte quelle misure farmacologiche/ palliative e di sostegno (terapia del dolore, sostegno medico e psicologico) idonee a sostenere il paziente ed a rendere in qualche modo più accettabile la qualità di vita dalla diagnosi fino all'exitus….. Delimitabile nel caso di specie, per le motivazioni sopra riportate, un periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% databile dal dicembre 2007 , data del riferito primo approccio con il curante a fine agosto 2008 epoca della avvenuta diagnosi. Da considerarsi anche la marcata condizione di prostrazione fisica e psichica in cui ha versato per mesi il soggetto, in alcun modo alleviata
a causa del mancato inquadramento diagnostico, che risulta pertanto meritevole di una quantificazione economica da demandare in via equitativa al signor giudice.”
Ciò posto, è risultato, dunque, che il decesso del , causato da una Pt_1
patologia altamente aggressiva, ingravescente e caratterizzata da alta mortalità, non possa essere ricondotto alle dedotte condotte colpose del sanitario che lo ebbe in cura, dovendosi ritenere che ogni eventuale negligenza da quest'ultimo commessa sia stata eziologicamente irrilevante rispetto all'evento infausto verificatosi.
In via preliminare, si osserva che, secondo i principi fissati dalla Suprema
Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di consulenza medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive
("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità", etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula specifica. La causalità civile obbedisce, secondo lo standard probatorio convenzionalmente adottato, alla logica del "più probabile che no", rappresentando essa la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e danno (così, ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 11.1.2008, n. 577).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio, occorre tenere presente che l'accertamento richiesto in questa sede non deve condursi con esclusivo riferimento alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente.
Al contrario, l'indagine deve essere svolta alla luce del grado di fondatezza misurato attraverso gli elementi di conferma (e, nel contempo, l'esclusione di altri possibili fattori alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana: così, ancora, Cass. Sez. Un. Civ. 11.1.2008,
n. 577 cit.; v., più di recente, Cass. Sez. Civ. III 8.1.2020, n. 122, per cui il principio di prevalenza probabilistica deve essere applicato con apprezzamento non isolato, ma complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio della preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili - o quantomeno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa-effetto - con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso).
Orbene, ritornando al caso di specie, come già precisato, il decesso del
è stato determinato da complicanze correlate al riscontrato carcinoma Pt_1 pancreatico.
È dunque indubitabile che l'esito infausto sia stato provocato da causa naturale, da ricondurre alla predetta patologia.
Deve peraltro verificarsi se in tale processo si sia inserita anche una causa riferibile all'operato del dott. Vertendosi in materia di causalità CP_1
omissiva, occorre chiedersi se una diversa condotta in ipotesi assunta da quest'ultimo sarebbe stata idonea o meno ad impedire la verificazione dell'evento morte. Ciò premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiarito che la patologia che ha colpito il paziente, qualificato come "altamente aggressivo", si connota per un elevato tasso di mortalità, in ragione del quale
“anche utilizzando tutte le opportunità ed alternative terapeutiche e/o chirurgiche di più provata efficacia non si sarebbe potuto evitare in alcun modo
l'exitus del paziante, se non forse ritardarne di qualche mese l'epilogo.”
Non si ritiene di potere addebitare il decesso ad un comportamento professionalmente negligente del dott. tenuto conto della aggressività CP_1
della patologia e dei dati riportati in letteratura sulla sopravvivenza media dei pazienti ai quali la diagnosi è stata posta in uno stadio avanzato della stessa. Come ancora si legge nella consulenza tecnica d'ufficio "la gravità, aggressività ed estensione della patologia già al dicembre 2007 ( comprovata dalla lamentata sintomatologia), non avrebbe potuto in alcun modo modificare la prognosi quoad Vitam.”
Alla luce di quanto sopra, è ragionevole sostenere che anche un eventuale anticipo della diagnosi, considerate le caratteristiche della forma tumorale de qua, in alcun modo avrebbe potuto evitare l'exitus del paziente, che sarebbe comunque inevitabilmente sopraggiunto.
In definitiva, la domanda risarcitoria esaminata in questa sede non può trovare accoglimento, non essendo stata raggiunta adeguata prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento morte lamentato (cfr., ancora, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392 cit., e Cass. Civ. Sez. III
11.11.2019, n. 28991 cit., per le quali grava sul danneggiato il rischio della mancata prova del nesso eziologico).
In merito all'ulteriore pretesa azionata dall'attrice - volta al ristoro consistente nel “danno da preclusione di qualsiasi trattamento palliativo” - questa può, invece, trovare accoglimento.
Secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte,
“l'autodeterminazione del soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione, perché "anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati
o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose." (così, Cass. Sez. 3, ord.
n. 7260 del 2018, cit.)
Nel caso in esame, in assenza di criteri liquidativi oggettivi e specifici per tale tipologia di nocumento, in via analogica è possibile utilizzare come primo parametro di riferimento le ultime Tabelle milanesi del 2024, riferibili al danno da violazione del consenso informato.
Tale categoria di danno potrebbe apparire la più similare, involgendo la sfera di autodeterminazione dell'individuo, giacché, secondo la Suprema
Corte “in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi
(sentenza 9 febbraio 2010, n. 2847, ribadita dalla più recente ordinanza 22 agosto 2018, n. 20885)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30032 del 2023).
Tanto considerato, secondo tali Tabelle (a partire da pag. 90) il danno da autodeterminazione sarebbe stato considerato di eccezionale entità tenuto conto della notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche o postumi;
gravissima sofferenza interiore conseguente al diritto all'autodeterminazione; paziente non informato molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica); intervento non proceduto da consenso;
gravissima violazione dell'obbligo informativo (ad. es. nessuna informazione fornita).
Invero tali criteri, ad eccezione dell'intervento non proceduto da consenso, sembrano trovare certa applicazione nel caso esaminato, avuto riguardo della pesante ingravescenza dei sintomi accusati dal Palio.
Appare, peraltro, del tutto verosimile e acclarata da normali massime di esperienza la sofferenza del paziente sul piano dell'autodeterminazione, non avendo avuto lo stesso la possibilità di scegliere se affrontare la patologia con le cure e terapie a disposizione sin dal novembre 2007 – pur con un esito probabilmente negativo - ovvero di concentrarsi, sin da subito, su un piano terapeutico esclusivamente palliativo.
Tanto premesso, per la violazione del mero consenso informato tali Tabelle indicano una liquidazione del danno superiore ad € 23.246,00, che va, in ogni caso, personalizzato al caso di specie.
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, appare equa una liquidazione del danno in misura adeguata alla fattispecie, dal momento che l'errore diagnostico ha comportato la radicale negazione di verità su una propria condizione esistenziale, di fondamentale ed eccezionale rilevanza.
Alla luce di quanto evidenziato, in via equitativa, appare dunque corretto quantificare il danno in € 69.738, 00, corrispondente al triplo dell'importo indicato in tabella.
Ciò posto, i convenuti e l' CP_1 Controparte_2
, devono essere, pertanto, condannati in solido al pagamento in
[...]
favore dell'attrice della somma sopra specificata all'attualità.
Sulla somma sopra indicata devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – novembre 2007 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alla domanda di manleva proposta dall'
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa, la stessa Controparte_2
deve essere accolta, limitatamente alla quota di responsabilità riconosciuta a carico dell'assicurata, con l'applicazione della franchigia prevista e nel rispetto delle altre condizioni oltre che del massimale previsti dalla polizza.
Si rileva, sul punto, che non appaiono dirimenti le difese della terza chiamata relativamente alla non operatività della polizza in ragione del fatto che il medico convenuto sarebbe un medico di base che si trova in regime di convenzione con il SSN, alla luce di quanto previsto dalle condizioni particolari di polizza. In particolare infatti, a prescindere dall'esistenza o Contr meno di un rapporto di collaborazione tra l' e il predetto medico, l'art. 11 delle condizioni di polizza rubricato “Precisazioni ed estensioni dell'assicurazione” prevede che “ l'assicurazione comprende la responsabilità civile professionale su tutto il personale medico, ivi compresi i sanitari non alle dirette dipendenze della quando CP_2
agiscono per conto dell' stessa.” CP_2
Pertanto, in base a tale disposizione, non sussistendo alcun dubbio in merito al fatto che le prestazioni professionali rese dal medico convenuto – pur non risultando lo stesso legato da un rapporto di lavoro subordinato- sono state svolte anche per conto e nell'interesse dell'assicurato la
[...]
sarà tenuta a manlevare l' Controparte_3 [...]
- limitatamente alla quota di responsabilità Controparte_2
riconosciuta a suo carico, e nel rispetto delle condizioni di polizza - in relazione alle somme che quest'ultima dovrà versare all'attrice per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite. Le spese legali seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente i convenuti, in solido tra loro, sono tenuti alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese del presente giudizio liquidate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e € 260.000,00.
La (e la cessionaria intervenuta Controparte_3
va condannata alla rifusione delle spese nei Controparte_4
confronti dell' . Controparte_2
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e , in solido tra loro. CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4084/2018 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui in motivazione;
2. per l'effetto, condanna , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore e , in solido CP_1
tra loro, al pagamento in favore di , per il titolo Parte_1
di cui in motivazione, dell'importo complessivo di € 69.738,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
3. rigetta nel resto;
4. condanna l' e , in Controparte_2 CP_1 solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte attrice, nella misura complessiva di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
5. pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico dell' , in solido Controparte_9
tra loro;
6. condanna (e la cessionaria Controparte_3
intervenuta a manlevare l' Controparte_4 [...] in ordine alle somme che quest'ultima Controparte_2
sarà tenuta a versare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese del presente giudizio.
Messina, lì 09/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo