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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1833/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con reclamo ex art. 51 CCII
DA
EX AMMINISTR. DELLA SOC. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LOC. FOENNA N. 10 58049
[...] P.IVA_1
TORRITA DI SIENA presso lo studio dell'avv. MASSAI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DELLA MOSCOVA N. 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CASALI DI MONTICELLI
STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCIASCIA
CANNIZZARO GIUSEPPE ( ) VIA GIUSEPPE SARAGAT N. 8 92024 C.F._1
CANICATTI';
RECLAMATA
pagina 1 di 14 E CONTRO
Controparte_2
(C.F.), elettivamente domiciliato presso
[...] lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
RECLAMATA- CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il RECLAMANTE “All'Ecc.ma Corte di Appello di Milano affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concessione del relativo termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto ex art. 51 CCII Voglia accogliere il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Sondrio n. 6/2025 pubblicata in data 21/05/2025 nell'ambito del procedimento unitario n. 2-1/ 2025, per tutti i motivi esposti nel presente atto, Voglia:
Accogliere lo spiegato Reclamo e Voglia Revocare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società e conseguentemente, revocare la sentenza del Tribunale di Sondrio in Parte_2 composizione Collegiale n. 6/2025 pubblicata in data 21.5.2025 all'esito del procedimento unitario n.
2-1/2025 dal Tribunale di Sondrio statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
Accertare e dichiarare la legittimità e tempestività della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza promossa in primo grado da avente appunto Parte_2 la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi ai sensi e per gli effetti degli artt. 39,
40 e 44 CCII, conseguentemente dichiarare l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda disposta con la sentenza reclamata, sussistendone, di contro, i presupposti per il relativo accesso, come ampiamente esposto in parte motiva;
Con vittoria di spese competenze e onorari legali oltre Iva e cpa come per legge, dei quali il sottoscritto procuratore si dichiara distrattario e chiede la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c.”
Per la RECLAMATA “Sulla scorta di quanto sopra dedotto ed argomentato, richiamati – altresì – gli atti ed i documenti del Procedimento Unico svoltosi avanti il Tribunale di Sondrio, CP_1
pagina 2 di 14 , nella propria qualità di cui in intestazione, chiede la Corte d'Appello adita Voglia Controparte_1 così giudicare:
Respingere il reclamo proposto dal Sig. in quanto del tutto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
6/25 resa dal Tribunale di Sondrio in data 30 aprile 2025 e pubblicata il successivo 20 maggio;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con ricorso del 03.02.2025 (di qui in poi solo ) Controparte_1 CP_1 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa (d'ora in Parte_2 poi solo ”) e in data 24.03.2025 si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della relativa Pt_2 istanza. “All'udienza del 25/03/2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve termine per repliche, vista la messa in liquidazione della società resistente in data successiva al deposito del ricorso;
il Giudice, ritenuta l'opportunità, ha concesso il termine richiesto e rinviato all'udienza del
08/04/2025; in data 07-08/04/2025 ha depositato (sia quale istanza nel Parte_2 procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, sia quale ricorso autonomo pur nel medesimo procedimento unitario P.U. 2/2025) “RICORSO EX ARTT. 39 COMMA 3; 40 comma 10 e
44 comma 1 Lett. A) CCII D.Lgs 14/2019 DOMANDA DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI
REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA”; all'udienza svoltasi in data 08/04/2025, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in questione e il Giudice ha invitato le parti
a discutere in ordine al profilo dell'ammissibilità della stessa anche alla luce del disposto dell'art. 40 comma 10 CCII, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 136/2024; quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, le parti hanno insistito come in atti” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 2-
3).
Il Tribunale di Sondrio, dopo aver rilevato:
- che l'art. 40 comma 10 CCII “prevede un limite temporale per l'esercizio della facoltà di presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte del debitore nei cui confronti sia già pendente un procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore o dal P.M” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3), riteneva la domanda “prenotativa” presentata da in data 07- Pt_2
08/04/2025 i inammissibile, poiché “il limite in questione (la cui violazione integra una causa pagina 3 di 14 di decadenza o di improponibilità della domanda a seconda che – rispettivamente – la domanda sia presentata nel medesimo procedimento o in via autonoma) è costituito dalla
“prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e si identifica pertanto con la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 CCII, senza che rilevino, ai fini dell'individuazione del predetto termine, eventuali ulteriori rinvii dell'udienza in questione” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3). Tale lettura interpretativa si imponeva non solo alla luce del dato testuale della disposizione, ma anche in virtù della ratio legis della medesima: invero, mentre nella sua versione previgente quest'ultima “faceva riferimento al limite della “prima udienza”, attualmente, a seguito delle modifiche operate dal D. Lgs.
136/2024 (proprio “al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, cfr. Relazione illustrativa), fa riferimento alla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”: la significativa specificazione aggiunta in sede di “Correttivo-ter” consente di individuare, quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore di cui si discute, la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
Il Tribunale sottolineava, inoltre, come l'udienza per la convocazione delle parti ex art. 41 CCII era stata fissata per il 25.03.2025: “a fronte di ciò, ha depositato la Parte_2 domanda ex art. 44 CCII – nel medesimo procedimento unitario - solo in data 07-08/04/2025 ed è pertanto incorsa nella decadenza di cui all'art. 40 comma 10 CCII (risultando invero irrilevante a tali fini, per tutti i motivi sopra esposti, il rinvio dell'udienza al 08/04/2025, nel caso di specie disposto su richiesta di parte ricorrente per consentirne compiutamente
l'esercizio del diritto di replica, a fronte della messa in liquidazione di parte resistente il giorno prima dell'udienza del 25/03/2025)” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- in secondo luogo, ricorreva il requisito di procedibilità ex art. 49 CCII in quanto l'importo dei debiti scaduti supera la soglia di € 30.000,00 (in particolare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate risulta superiore a € 1.000.000,00);
- per quel che concerne il requisito dell'insolvenza, posto che secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice pagina 4 di 14 deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020)” (cfr. sentenza di primo grado, p. 6), alla luce del quadro probatorio er da escludere un fenomeno occasionale di inadempienza, dovendosi viceversa constatare uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In virtù di tutto quanto testè esposto, il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 6/2025, dichiarava l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 39, 40 e 44 CCII depositata da in data 07 08/04/2025 e dichiarava Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di . Pt_2
Giudizio di secondo grado
Con ricorso ex art. 51 CCII, , ex amministratore di proponeva reclamo Parte_1 Parte_2 chiedendone – sulla base di due motivi che saranno di seguito esaminati – l'integrale riforma;
si costituiva regolarmente in giudizio la creditrice procedente che Controparte_1 contestava in fatto e diritto le deduzioni di , chiedendo il rigetto del reclamo. Non si costituiva, Pt_2 invece, la Procedura che all'udienza di discussione del 11.09.2025 veniva dichiarata contumace. I procuratori insistevano nell'accoglimento delle reciproche domande ed istanze tutte e all'esito il
Collegio riservava la decisione.
Motivi di reclamo
Con il primo motivo di reclamo – intitolato “AMMISSIBILITÁ DELLA DOMANDA DI ACCESSO A
UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA” – il reclamante censura la statuizione di inammissibilità della domanda “prenotativa” ai sensi dell'art.44 CCII: l'art. 40 comma 10 CCII prevede un limite temporale per l'esercizio della facoltà di presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte del debitore, nei cui confronti, sia già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore o dal P.M.: il limite in questione (la cui violazione integra una causa di decadenza o di improponibilità della domanda a seconda che – rispettivamente – la domanda sia presentata nel medesimo procedimento o in via autonoma) è costituito dalla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e si identifica, pertanto, in primo luogo con la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 CCII, salvo chiaramente una diversa pagina 5 di 14 disposizione del giudice. Ebbene, la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale è erronea per le seguenti ragioni:
- in primis, la normativa di riferimento prevede, altresì, la possibilità di intervento dei terzi i quali possono intervenire fino a quando la causa non venga rimessa al collegio ai fini della decisione,
“Ne consegue quindi che ai creditori terzi e al pubblico ministero è concesso termine fino alla chiusura della prima udienza e quindi fino a che non siano definite tutte le incombenze in detta sede” (cfr. reclamo, p. 5): pare evidente come un diverso termine decadenziale così interpretato si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
- inoltre, la lettura restrittiva della disposizione de qua andrebbe contro la ratio del CCII, il quale, com'è noto, permette al debitore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi i quali sono previsti nel suo interesse;
- a sostegno di ciò vi è anche una pronuncia di merito del Tribunale di Salerno: la questione trattava “di un primo procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale richiesto dai creditori, cui ha fatto seguito il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, presentato dal debitore ex artt. 40 e 44 CCII, in data 24 ottobre 2023. Occorre segnalare che nel procedimento sub. 1 si era già tenuta la prima udienza (20 giugno 2023), «in forma scritta nel corso della quale si è accolta la richiesta di rinvio per bonario componimento formulata dalla società debitrice». Il collegio, esaminando gli atti e la documentazione relativi al proc. sub. 2, rappresentava alle parti, con ordinanza del 24 ottobre 2023, che era ormai decorso il termine di decadenza previsto all'art. 40, comma 10, CCII per la proposizione di istanze di accesso a strumenti di regolazione della crisi alternativi alla liquidazione giudiziale
(quest'ultima già pendente). Veniva, così, fissata l'udienza del 25 ottobre 2023, «contestuale a quella già fissata nella procedura di liquidazione giudiziale davanti al G.D. autorizzando il deposito di memorie scritte». All'esito dell'udienza e delle successive note scritte depositate, il ragionamento seguito dal collegio si incentra – inter alia – sulla questione della definizione e conseguente individuazione del momento (o «segmento processuale», per riprendere il testo della sentenza in commento) in cui venga effettivamente celebrata la cd. “prima udienza”. E ciò al fine di stabilire l'eventuale decorso del termine del già citato art. 40, comma 10 CCII”
(cfr. reclamo, pp. 6-7);
- vi è poi un'ulteriore pronuncia di merito (Tribunale di Messina) in cui “si è privilegiato un indirizzo maggiormente flessibile, volto a scoraggiare un'interpretazione (fin troppo) restrittiva del termine di decadenza fissato dall'art. 40, comma 10 CCII, almeno ogniqualvolta «la prima
pagina 6 di 14 udienza si è celebrata telematicamente, ma solo in limine e quindi senza reale trattazione, anzi con l'accordo di non svolgere una reale trattazione”;
- nel caso di specie la prima udienza del 25.03.2025 non è stato altro che un momento processuale in cui le parti hanno chiesto all'organo giudicante di rinviare la trattazione della causa ad altra udienza di vera trattazione;
- lo stesso Tribunale concedeva il rinvio della predetta udienza “impregiudicato ogni diritto”;
- laddove, si accolga l'interpretazione restrittiva prospettata dal giudice di prime cure si disattenderebbe la voluntas legis di privilegiare gli strumenti alternativi di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale;
- in ogni caso, il Tribunale di Sondrio ha disatteso il principio di correttezza e buona fede, pertanto, in riforma della sentenza la domanda prenotativa proposta ex art. 44 CCII deve essere dichiarata ammissibile.
Con il secondo motivo di reclamo – intitolato “INAMMISSIBILITÀ ED ERRONEITA' DELLA
DICHIARAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI EMESSA DAL Parte_2
TRIBUNALE DI SONDRIO” – il reclamante ritiene che, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, la società non si trovi in una situazione di conclamata e persistente insolvenza e, Pt_2 quindi, non possa essere disposta l'apertura della liquidazione giudiziale:
- la società dispone di un rilevante patrimonio immobiliare;
Pt_2
- percepisce un canone di affitto annuo pari a € 150.000,00 oltre iva sulla base di un Pt_2 contratto di affitto di azienda;
- vi è la dismissione di parte del patrimonio aziendale – in particolare di due lotti – per i quali ci sono importanti offerte di acquisto;
- la società si è accollata integralmente il debito tributario pari a € Controparte_3
1.455.240,23
- Il credito vantato dalla società ricorrente è pari ad euro Controparte_1
4.718.923,14 ed è garantito da ipoteca volontaria sull'intero complesso immobiliare posto in
Madesimo.
Tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, e del fatto che la è in liquidazione Parte_2 volontaria, Tribunale ha errato nel ritenere la società in stato di insolvenza e, quindi, in questa Pt_2 sede il ricorrente , ha formalizzato e depositato nuovamente una propria dichiarazione Parte_1 avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata, attraverso una proposta di piano e di accordi con i creditori, in pagina 7 di 14 applicazione degli strumenti della crisi anche attraverso lo strumento della parziale cessione a terzi di parte del compendio immobiliare di . CP_4
Opinione della Corte
Il reclamo è da rigettare. Queste le ragioni.
Il primo motivo di reclamo è infondato: il reclamante ritiene che l'interpretazione restrittiva nei confronti dell'art. 40 comma 10 CCII accolta dal Tribunale, non solo si ponga in contrasto con l'intera sistematica del codice della crisi – il quale avrebbe un favor nei confronti degli strumenti di regolazione della crisi stessa – ma, soprattutto, lederebbe insanabilmente il diritto di difesa del debitore ex art. 24
Cost. (ciò sarebbe altresì avallato da due recenti pronunce della giurisprudenza di merito).
Tuttavia, alla luce di una corretta ricostruzione letterale e sistematica della disposizione de qua, non può accogliersi la lettura interpretativa prospettata dal reclamante:
- L'articolo 40 comma 10 CCII dispone che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma”; sul punto giova richiamare l'art. 12 delle preleggi secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”:
-ebbene, costituisce principio giuridico risalente quello secondo cui ove l'interpretazione letterale sia da sola in grado di individuare in modo chiaro e preciso la portata precettiva ed il significato di una disposizione di legge, l'interprete non debba ricorrere a nessun altro criterio ermeneutico sussidiario (sul punto si veda altresì Cons. Stato, Sez. VI, n. 3298/2020 secondo cui “in tema di interpretazione della legge ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio pagina 8 di 14 ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario dell'analisi complessiva del testo,
l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo – come in ipotesi di evidente incostituzionalità – non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata”).
Nel caso di specie, l'art. 40 comma 10 CCII prevede espressamente che la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi – nel caso di pendenza di un procedimento ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – debba essere proposta “entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41”: la disposizione legislativa, quindi, è chiara ed univoca (senza che vi sia spazio per altro lavorio interpretativo) nell'indicare quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore la data indicata in sede di fissazione d'udienza. Nel presente caso l'udienza ex art. 41 CCII era stata fissata il 25.03.2025, la domanda ex art. 44 CCII proposta da risale al Pt_2
07/08.04.2025 violando, quindi, il termine decadenziale ex art. 40 comma 10 CCII (a nulla rilevando il rinvio come si dirà nel proseguo);
- Inoltre, tale ricostruzione si pone in conformità non solo con riferimento al dato testuale ma anche in relazione alla voluntas legis: come correttamente messo in evidenza dal Tribunale – con riferimento all'art. 40 comma 10 CCII – “mentre nella sua versione previgente faceva riferimento al limite della “prima udienza”, attualmente, a seguito delle modifiche operate dal
D. Lgs. 136/2024 (proprio “al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, cfr. Relazione illustrativa), fa riferimento alla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”: la significativa specificazione aggiunta in sede di “Correttivo-ter” consente di pagina 9 di 14 individuare, quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore di cui si discute, la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- non ha rilevanza il riferimento al termine concesso ai terzi ai fini dell'intervento nell'ambito di un procedimento ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale: l'art. 41 comma 5 CCII dispone che “L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”; tale previsione legislativa – lungi dal rappresentare una indebita disparità di trattamento rispetto a ciò che è concesso al debitore – rappresenta viceversa una soluzione legislativa del tutto coerente in quanto, ad esempio, si vuole permettere al P.M. un intervento c.d. facoltativo nella misura in cui quest'ultimo ravvisi la ricorrenza di un pubblico interesse nel procedimento;
- sono del tutto inconferenti i richiami alle pronunce dei Tribunali di Salerno e Messina: posto che, com'è risaputo, nell'ordinamento italiano il precedente non è vincolante ma meramente persuasivo (a maggior ragione nel caso in cui la pronuncia provenga da un giudice di merito e non dall'organo nomofilattico), in ogni caso, il caso de quo è differente rispetto a quello affrontato dai precedenti summenzionati. Invero, nel caso affrontato dal Tribunale di Salerno le parti avevano celebrato un'udienza telematica ma con l'accordo intercorso di ambedue le parti di non celebrare una reale trattazione (in altri termini, ambedue le parti – creditore e debitore – avevano chiesto un rinvio proprio per accordarsi bonariamente) nel caso di specie, invece, il rinvio è stato chiesto dal creditore procedente e concesso dal giudice ai fini della replica alle tardive difese del debitore (lo stesso Tribunale salernitano parla di preclusione per il debitore circa l'accesso “ad uno strumento di risoluzione della crisi o insolvenza alternativo alla liquidazione giudiziale, sol per l'adesione ad un accordo processuale di rinvio”; cfr. Trib.
Salerno, Sez. III, ord., 30.10.2023). Per quel che concerne, invece, la pronuncia del Tribunale di
Messina essa prevede espressamente che “In tema di procedimento unitario, qualora consti una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il termine decadenziale contemplato dall'art. 40, comma 10, CCII ai fini dell'eventuale proposizione di una richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex latere debitoris coincide con la prima udienza di reale trattazione del procedimento, non già con quella in origine fissata e successivamente non celebrata”; pare oltremodo evidente la differenza con il caso de quo in quanto nel caso di specie un'udienza è stata realmente celebrata;
pagina 10 di 14 - non ha, parimenti, alcuna rilevanza il fatto che il giudice abbia disposto il rinvio dell'udienza
“salvo e impregiudicato ogni diritto”: trattasi di una mera clausola di stile inidonea, ovviamente, ad incidere su una disposizione di legge;
- inoltre, tale opzione legislativa (e interpretativa) si pone in conformità con altri importanti principi sottesi al procedimento: ad esempio si può richiamare il principio di economia processuale e il principio – di rango costituzionale – della ragionevole durata del processo medesimo (art. 111 co. 2 Cost.); e ancora. Pare lapalissiano come, attraverso l'art. 40 co. 2
CCII, il Legislatore abbia voluto evitare il c.d. abuso del processo nell'ambito di procedure concorsuali (tematica afferente al più ampio concetto di abuso del diritto il quale nel sistema civilistico trova la propria fonte nella clausola di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.), invero, l'obiettivo è quello di “di contrastare le pratiche di abuso del processo, scongiurando pretestuose richieste di accesso a strumenti negoziali al solo e deliberato scopo di aggirare (o ritardare) l'apertura di procedure a carattere dissolutorio, aggravando – medio tempore – l'indice di indebitamento di un'impresa già insolvente” (cfr. reclamo, p. 10);
- in ultima istanza, si consideri quanto segue: è pur vero che il Legislatore avrebbe potuto introdurre tecniche diverse di contenimento dell'abuso dello strumento processuale invece di prevedere una presunzione di abusività dell'istanza di regolazione pattizia per la mera circostanza di essere proposta dopo un certo limite temporale legislativamente previsto (ad esempio la legge avrebbe potuto affidare all'organo giudicante il compito di valutare caso per caso la ricorrenza o meno di indici sintomatici circa la strumentalità dell'istanza medesima), tuttavia, ciò rientra, per l'appunto, nella discrezionalità legislativa la quale, ovviamente, non può essere sindacata da questa Corte;
infatti, come riportato nella sentenza poc'anzi richiamata non è consentito “all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata”.
Da ultimo si noti come vi siano, in ogni caso, indizi in ordine ad un uso abusivo dello strumento processuale da parte del reclamante: ad esempio se si considera il mancato deposito dei bilanci, da parte di , a partire dal 2022; oppure se si prende in esame l'erronea rappresentazione Pt_2 dell'esposizione debitoria della società (come si vedrà innanzi); oppure si consideri l'estemporanea richiesta di dare vita ad un piano di risanamento in continuità senza che ci fossero indici in tal senso nel tempo precedente.
In ragione di quanto suesposto, la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 39,40 e 44 CCII depositata da è da considerarsi inammissibile. Pt_2
pagina 11 di 14 È, parimenti, infondato il secondo motivo di reclamo: il reclamante sostiene che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la società non si trovi in uno stato conclamato di insolvenza e si Pt_2 trovi, invece, nella possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni che in virtù dello stato liquidatorio, consistono nel soddisfacimento dei creditori.
Occorre premettere come l'art. 2 lett. b CCII definisca lo stato di insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica tale status in una accezione spiccatamente patrimonialistica illustrato come uno stato d'impotenza patrimoniale non transitoria al regolare adempimento delle proprie obbligazioni: “Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra
G.O. e commissioni tributarie” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 115/2001).
Posto che con riguardo al profilo del regolare adempimento delle obbligazioni, è necessario avere riguardo alle regole sull'adempimento delle obbligazioni in generale, l'accertamento dello stato di insolvenza deve svolgersi in una prospettiva dinamica: quindi, sarebbe possibile escludere la sussistenza di tale status laddove l'imprenditore si trovi in uno stato di difficoltà solo temporaneo
(superabile attraverso l'ordinaria prosecuzione dell'attività di impresa), come, viceversa, potrebbe accertarsi lo stato di insolvenza anche nel caso in cui l'attivo sia superiore al passivo (ad esempio in caso di attivo non liquidabile in tempo brevi).
Così delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, si consideri quanto segue:
- l'esposizione debitoria complessiva di ricomprende € 4.718.923,14 (ossia il valore del Pt_2 credito di e € 1.455.240,23 (ossia il debito di natura tributaria): non è condivisibile CP_1 la tesi reclamante secondo cui quest'ultimo debito non costituirebbe una posta passiva in quanto pagina 12 di 14 oggetto di accollo non liberatorio (doc. n. 5 reclamante, fascicolo di primo grado); l'accollo è un contratto con cui il debitore ed un terzo si accordano perché quest'ultimo assuma il debito del primo. Secondo lo schema legale il creditore non è parte del contratto ma può aderire a tale accordo rendendo così irrevocabile la stipulazione a suo favore. Il fatto che nel caso di specie si tratti di accollo non liberatorio non può che far ritenere il predetto debito tributario una vera e propria posta passiva stante la sussistenza della responsabilità solidale del debitore originario
(art. 1273 co. 3 c.c.); inoltre, trattasi di accollo meramente interno e come tale il debitore non gode neppure del beneficium ordinis, ovverosia il creditore non è tenuto a richiedere preventivamente l'adempimento all'accollante (il terzo accollante risponde dell'inadempimento solo verso il debitore originario e non verso il creditore);
- Posto quindi che il valore del passivo è maggiore rispetto a quello indicato dal reclamante poiché, per i motivi testè esposti, non è possibile escludere l'ingente debito fiscale nei confronti dell'Agenzie delle entrate, la parte residua del reclamo, lungi dal contestare in sé la sussistenza dello stato di decozione, si risolve nella prospettazione di una sorta di progetto di risanamento in continuità aziendale poggiandosi su elementi inconsistenti: stante la mancata approvazione e pubblicazione dei bilanci 2022-2024 gli elementi attivi del patrimonio non possono essere valutati correttamente;
sulla situazione patrimoniale della società incide la presenza di un contratto d'affitto stipulato con la L.A.R. Hospitality s.r.l.: sul punto il reclamante sostiene che
“Il contratto di affitto suddetto costituisce per la un'entrata e quindi Parte_2 una posizione attiva di euro 150.000,00 € annuali oltre al sostentamento di tutte le spese straordinarie di competenza della conduttrice il che determina per la proprietà Parte_2 un utile netto derivante dalla corresponsione del canone annuale di affitto dell'azienda
[...] pari a euro 150.000,00, corrispettivo sufficiente al pagamento delle spese della procedura”
(cfr. reclamo, p. 17), tuttavia, tale prospettazione non è condivisibile in quanto una potenziale entrata di € 150.000,00 annui è insufficiente a fronte di un debito complessivo superiore a €
6.000.000,00; le varie offerte di acquisto e le varie manifestazioni di interesse non sono cauzionate e sono tutte scadute (cfr. docc. nn. 5 e 13 reclamante, fascicoli di secondo e primo grado); in generale occorre mettere in evidenza come, sotto tale profilo, il reclamante si limiti a riproporre pedissequamente le medesime allegazioni e domande già sottoposte all'attenzione del Tribunale senza che vengano indicati i motivi secondo cui i passaggi logico-argomentativi della sentenza oggetto di gravame sarebbero errati;
- A tutto ciò si aggiunga come – sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – l'esistenza di un debito tributario non rateizzato (come nel caso di specie) e pagina 13 di 14 l'omesso deposito dei bilanci (come nel caso de quo) sono significativi indici dello stato di insolvenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I., Ord. N. 19591/2025).
Quindi, dato che:
- ricorre il presupposto di cui all'art. 2 lett. b CCII poiché – sulla base della propria Pt_2 situazione patrimoniale e debitoria – non può più far fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, dovendosi escludere la ricorrenza di un mero fenomeno occasionale di inadempienza;
- è un imprenditore commerciale ex art. 121 CCII (punto mai messo in discussione dal Pt_2 reclamante);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art 49, ultimo comma, CCII;
non possono che confermarsi le statuizioni del Tribunale di Sondrio.
In ragione di tutto quanto suesposto il reclamo non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. tenuto conto degli importi medi per le cause di valore indeterminato (complessità bassa), con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
. DELLA SOC. Parte_3 Parte_2
contro e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
CURATORE P.T. , avverso la sentenza n. 6/2025 resa dal Tribunale di Sondrio, CP_2 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 6.946,00 oltre iva (se dovuta), spese forfetarie al 15% e cpa;
[...]
3. dà atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato di importo pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, in data 11.09.2025 la cons. est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con reclamo ex art. 51 CCII
DA
EX AMMINISTR. DELLA SOC. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LOC. FOENNA N. 10 58049
[...] P.IVA_1
TORRITA DI SIENA presso lo studio dell'avv. MASSAI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DELLA MOSCOVA N. 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CASALI DI MONTICELLI
STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCIASCIA
CANNIZZARO GIUSEPPE ( ) VIA GIUSEPPE SARAGAT N. 8 92024 C.F._1
CANICATTI';
RECLAMATA
pagina 1 di 14 E CONTRO
Controparte_2
(C.F.), elettivamente domiciliato presso
[...] lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
RECLAMATA- CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il RECLAMANTE “All'Ecc.ma Corte di Appello di Milano affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concessione del relativo termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto ex art. 51 CCII Voglia accogliere il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Sondrio n. 6/2025 pubblicata in data 21/05/2025 nell'ambito del procedimento unitario n. 2-1/ 2025, per tutti i motivi esposti nel presente atto, Voglia:
Accogliere lo spiegato Reclamo e Voglia Revocare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società e conseguentemente, revocare la sentenza del Tribunale di Sondrio in Parte_2 composizione Collegiale n. 6/2025 pubblicata in data 21.5.2025 all'esito del procedimento unitario n.
2-1/2025 dal Tribunale di Sondrio statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
Accertare e dichiarare la legittimità e tempestività della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza promossa in primo grado da avente appunto Parte_2 la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi ai sensi e per gli effetti degli artt. 39,
40 e 44 CCII, conseguentemente dichiarare l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda disposta con la sentenza reclamata, sussistendone, di contro, i presupposti per il relativo accesso, come ampiamente esposto in parte motiva;
Con vittoria di spese competenze e onorari legali oltre Iva e cpa come per legge, dei quali il sottoscritto procuratore si dichiara distrattario e chiede la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c.”
Per la RECLAMATA “Sulla scorta di quanto sopra dedotto ed argomentato, richiamati – altresì – gli atti ed i documenti del Procedimento Unico svoltosi avanti il Tribunale di Sondrio, CP_1
pagina 2 di 14 , nella propria qualità di cui in intestazione, chiede la Corte d'Appello adita Voglia Controparte_1 così giudicare:
Respingere il reclamo proposto dal Sig. in quanto del tutto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
6/25 resa dal Tribunale di Sondrio in data 30 aprile 2025 e pubblicata il successivo 20 maggio;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con ricorso del 03.02.2025 (di qui in poi solo ) Controparte_1 CP_1 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa (d'ora in Parte_2 poi solo ”) e in data 24.03.2025 si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della relativa Pt_2 istanza. “All'udienza del 25/03/2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve termine per repliche, vista la messa in liquidazione della società resistente in data successiva al deposito del ricorso;
il Giudice, ritenuta l'opportunità, ha concesso il termine richiesto e rinviato all'udienza del
08/04/2025; in data 07-08/04/2025 ha depositato (sia quale istanza nel Parte_2 procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, sia quale ricorso autonomo pur nel medesimo procedimento unitario P.U. 2/2025) “RICORSO EX ARTT. 39 COMMA 3; 40 comma 10 e
44 comma 1 Lett. A) CCII D.Lgs 14/2019 DOMANDA DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI
REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA”; all'udienza svoltasi in data 08/04/2025, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in questione e il Giudice ha invitato le parti
a discutere in ordine al profilo dell'ammissibilità della stessa anche alla luce del disposto dell'art. 40 comma 10 CCII, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 136/2024; quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, le parti hanno insistito come in atti” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 2-
3).
Il Tribunale di Sondrio, dopo aver rilevato:
- che l'art. 40 comma 10 CCII “prevede un limite temporale per l'esercizio della facoltà di presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte del debitore nei cui confronti sia già pendente un procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore o dal P.M” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3), riteneva la domanda “prenotativa” presentata da in data 07- Pt_2
08/04/2025 i inammissibile, poiché “il limite in questione (la cui violazione integra una causa pagina 3 di 14 di decadenza o di improponibilità della domanda a seconda che – rispettivamente – la domanda sia presentata nel medesimo procedimento o in via autonoma) è costituito dalla
“prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e si identifica pertanto con la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 CCII, senza che rilevino, ai fini dell'individuazione del predetto termine, eventuali ulteriori rinvii dell'udienza in questione” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3). Tale lettura interpretativa si imponeva non solo alla luce del dato testuale della disposizione, ma anche in virtù della ratio legis della medesima: invero, mentre nella sua versione previgente quest'ultima “faceva riferimento al limite della “prima udienza”, attualmente, a seguito delle modifiche operate dal D. Lgs.
136/2024 (proprio “al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, cfr. Relazione illustrativa), fa riferimento alla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”: la significativa specificazione aggiunta in sede di “Correttivo-ter” consente di individuare, quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore di cui si discute, la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
Il Tribunale sottolineava, inoltre, come l'udienza per la convocazione delle parti ex art. 41 CCII era stata fissata per il 25.03.2025: “a fronte di ciò, ha depositato la Parte_2 domanda ex art. 44 CCII – nel medesimo procedimento unitario - solo in data 07-08/04/2025 ed è pertanto incorsa nella decadenza di cui all'art. 40 comma 10 CCII (risultando invero irrilevante a tali fini, per tutti i motivi sopra esposti, il rinvio dell'udienza al 08/04/2025, nel caso di specie disposto su richiesta di parte ricorrente per consentirne compiutamente
l'esercizio del diritto di replica, a fronte della messa in liquidazione di parte resistente il giorno prima dell'udienza del 25/03/2025)” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- in secondo luogo, ricorreva il requisito di procedibilità ex art. 49 CCII in quanto l'importo dei debiti scaduti supera la soglia di € 30.000,00 (in particolare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate risulta superiore a € 1.000.000,00);
- per quel che concerne il requisito dell'insolvenza, posto che secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice pagina 4 di 14 deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020)” (cfr. sentenza di primo grado, p. 6), alla luce del quadro probatorio er da escludere un fenomeno occasionale di inadempienza, dovendosi viceversa constatare uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In virtù di tutto quanto testè esposto, il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 6/2025, dichiarava l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 39, 40 e 44 CCII depositata da in data 07 08/04/2025 e dichiarava Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di . Pt_2
Giudizio di secondo grado
Con ricorso ex art. 51 CCII, , ex amministratore di proponeva reclamo Parte_1 Parte_2 chiedendone – sulla base di due motivi che saranno di seguito esaminati – l'integrale riforma;
si costituiva regolarmente in giudizio la creditrice procedente che Controparte_1 contestava in fatto e diritto le deduzioni di , chiedendo il rigetto del reclamo. Non si costituiva, Pt_2 invece, la Procedura che all'udienza di discussione del 11.09.2025 veniva dichiarata contumace. I procuratori insistevano nell'accoglimento delle reciproche domande ed istanze tutte e all'esito il
Collegio riservava la decisione.
Motivi di reclamo
Con il primo motivo di reclamo – intitolato “AMMISSIBILITÁ DELLA DOMANDA DI ACCESSO A
UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA” – il reclamante censura la statuizione di inammissibilità della domanda “prenotativa” ai sensi dell'art.44 CCII: l'art. 40 comma 10 CCII prevede un limite temporale per l'esercizio della facoltà di presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte del debitore, nei cui confronti, sia già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore o dal P.M.: il limite in questione (la cui violazione integra una causa di decadenza o di improponibilità della domanda a seconda che – rispettivamente – la domanda sia presentata nel medesimo procedimento o in via autonoma) è costituito dalla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e si identifica, pertanto, in primo luogo con la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 CCII, salvo chiaramente una diversa pagina 5 di 14 disposizione del giudice. Ebbene, la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale è erronea per le seguenti ragioni:
- in primis, la normativa di riferimento prevede, altresì, la possibilità di intervento dei terzi i quali possono intervenire fino a quando la causa non venga rimessa al collegio ai fini della decisione,
“Ne consegue quindi che ai creditori terzi e al pubblico ministero è concesso termine fino alla chiusura della prima udienza e quindi fino a che non siano definite tutte le incombenze in detta sede” (cfr. reclamo, p. 5): pare evidente come un diverso termine decadenziale così interpretato si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
- inoltre, la lettura restrittiva della disposizione de qua andrebbe contro la ratio del CCII, il quale, com'è noto, permette al debitore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi i quali sono previsti nel suo interesse;
- a sostegno di ciò vi è anche una pronuncia di merito del Tribunale di Salerno: la questione trattava “di un primo procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale richiesto dai creditori, cui ha fatto seguito il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, presentato dal debitore ex artt. 40 e 44 CCII, in data 24 ottobre 2023. Occorre segnalare che nel procedimento sub. 1 si era già tenuta la prima udienza (20 giugno 2023), «in forma scritta nel corso della quale si è accolta la richiesta di rinvio per bonario componimento formulata dalla società debitrice». Il collegio, esaminando gli atti e la documentazione relativi al proc. sub. 2, rappresentava alle parti, con ordinanza del 24 ottobre 2023, che era ormai decorso il termine di decadenza previsto all'art. 40, comma 10, CCII per la proposizione di istanze di accesso a strumenti di regolazione della crisi alternativi alla liquidazione giudiziale
(quest'ultima già pendente). Veniva, così, fissata l'udienza del 25 ottobre 2023, «contestuale a quella già fissata nella procedura di liquidazione giudiziale davanti al G.D. autorizzando il deposito di memorie scritte». All'esito dell'udienza e delle successive note scritte depositate, il ragionamento seguito dal collegio si incentra – inter alia – sulla questione della definizione e conseguente individuazione del momento (o «segmento processuale», per riprendere il testo della sentenza in commento) in cui venga effettivamente celebrata la cd. “prima udienza”. E ciò al fine di stabilire l'eventuale decorso del termine del già citato art. 40, comma 10 CCII”
(cfr. reclamo, pp. 6-7);
- vi è poi un'ulteriore pronuncia di merito (Tribunale di Messina) in cui “si è privilegiato un indirizzo maggiormente flessibile, volto a scoraggiare un'interpretazione (fin troppo) restrittiva del termine di decadenza fissato dall'art. 40, comma 10 CCII, almeno ogniqualvolta «la prima
pagina 6 di 14 udienza si è celebrata telematicamente, ma solo in limine e quindi senza reale trattazione, anzi con l'accordo di non svolgere una reale trattazione”;
- nel caso di specie la prima udienza del 25.03.2025 non è stato altro che un momento processuale in cui le parti hanno chiesto all'organo giudicante di rinviare la trattazione della causa ad altra udienza di vera trattazione;
- lo stesso Tribunale concedeva il rinvio della predetta udienza “impregiudicato ogni diritto”;
- laddove, si accolga l'interpretazione restrittiva prospettata dal giudice di prime cure si disattenderebbe la voluntas legis di privilegiare gli strumenti alternativi di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale;
- in ogni caso, il Tribunale di Sondrio ha disatteso il principio di correttezza e buona fede, pertanto, in riforma della sentenza la domanda prenotativa proposta ex art. 44 CCII deve essere dichiarata ammissibile.
Con il secondo motivo di reclamo – intitolato “INAMMISSIBILITÀ ED ERRONEITA' DELLA
DICHIARAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI EMESSA DAL Parte_2
TRIBUNALE DI SONDRIO” – il reclamante ritiene che, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, la società non si trovi in una situazione di conclamata e persistente insolvenza e, Pt_2 quindi, non possa essere disposta l'apertura della liquidazione giudiziale:
- la società dispone di un rilevante patrimonio immobiliare;
Pt_2
- percepisce un canone di affitto annuo pari a € 150.000,00 oltre iva sulla base di un Pt_2 contratto di affitto di azienda;
- vi è la dismissione di parte del patrimonio aziendale – in particolare di due lotti – per i quali ci sono importanti offerte di acquisto;
- la società si è accollata integralmente il debito tributario pari a € Controparte_3
1.455.240,23
- Il credito vantato dalla società ricorrente è pari ad euro Controparte_1
4.718.923,14 ed è garantito da ipoteca volontaria sull'intero complesso immobiliare posto in
Madesimo.
Tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, e del fatto che la è in liquidazione Parte_2 volontaria, Tribunale ha errato nel ritenere la società in stato di insolvenza e, quindi, in questa Pt_2 sede il ricorrente , ha formalizzato e depositato nuovamente una propria dichiarazione Parte_1 avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata, attraverso una proposta di piano e di accordi con i creditori, in pagina 7 di 14 applicazione degli strumenti della crisi anche attraverso lo strumento della parziale cessione a terzi di parte del compendio immobiliare di . CP_4
Opinione della Corte
Il reclamo è da rigettare. Queste le ragioni.
Il primo motivo di reclamo è infondato: il reclamante ritiene che l'interpretazione restrittiva nei confronti dell'art. 40 comma 10 CCII accolta dal Tribunale, non solo si ponga in contrasto con l'intera sistematica del codice della crisi – il quale avrebbe un favor nei confronti degli strumenti di regolazione della crisi stessa – ma, soprattutto, lederebbe insanabilmente il diritto di difesa del debitore ex art. 24
Cost. (ciò sarebbe altresì avallato da due recenti pronunce della giurisprudenza di merito).
Tuttavia, alla luce di una corretta ricostruzione letterale e sistematica della disposizione de qua, non può accogliersi la lettura interpretativa prospettata dal reclamante:
- L'articolo 40 comma 10 CCII dispone che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma”; sul punto giova richiamare l'art. 12 delle preleggi secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”:
-ebbene, costituisce principio giuridico risalente quello secondo cui ove l'interpretazione letterale sia da sola in grado di individuare in modo chiaro e preciso la portata precettiva ed il significato di una disposizione di legge, l'interprete non debba ricorrere a nessun altro criterio ermeneutico sussidiario (sul punto si veda altresì Cons. Stato, Sez. VI, n. 3298/2020 secondo cui “in tema di interpretazione della legge ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio pagina 8 di 14 ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario dell'analisi complessiva del testo,
l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo – come in ipotesi di evidente incostituzionalità – non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata”).
Nel caso di specie, l'art. 40 comma 10 CCII prevede espressamente che la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi – nel caso di pendenza di un procedimento ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – debba essere proposta “entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41”: la disposizione legislativa, quindi, è chiara ed univoca (senza che vi sia spazio per altro lavorio interpretativo) nell'indicare quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore la data indicata in sede di fissazione d'udienza. Nel presente caso l'udienza ex art. 41 CCII era stata fissata il 25.03.2025, la domanda ex art. 44 CCII proposta da risale al Pt_2
07/08.04.2025 violando, quindi, il termine decadenziale ex art. 40 comma 10 CCII (a nulla rilevando il rinvio come si dirà nel proseguo);
- Inoltre, tale ricostruzione si pone in conformità non solo con riferimento al dato testuale ma anche in relazione alla voluntas legis: come correttamente messo in evidenza dal Tribunale – con riferimento all'art. 40 comma 10 CCII – “mentre nella sua versione previgente faceva riferimento al limite della “prima udienza”, attualmente, a seguito delle modifiche operate dal
D. Lgs. 136/2024 (proprio “al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, cfr. Relazione illustrativa), fa riferimento alla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”: la significativa specificazione aggiunta in sede di “Correttivo-ter” consente di pagina 9 di 14 individuare, quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore di cui si discute, la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- non ha rilevanza il riferimento al termine concesso ai terzi ai fini dell'intervento nell'ambito di un procedimento ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale: l'art. 41 comma 5 CCII dispone che “L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”; tale previsione legislativa – lungi dal rappresentare una indebita disparità di trattamento rispetto a ciò che è concesso al debitore – rappresenta viceversa una soluzione legislativa del tutto coerente in quanto, ad esempio, si vuole permettere al P.M. un intervento c.d. facoltativo nella misura in cui quest'ultimo ravvisi la ricorrenza di un pubblico interesse nel procedimento;
- sono del tutto inconferenti i richiami alle pronunce dei Tribunali di Salerno e Messina: posto che, com'è risaputo, nell'ordinamento italiano il precedente non è vincolante ma meramente persuasivo (a maggior ragione nel caso in cui la pronuncia provenga da un giudice di merito e non dall'organo nomofilattico), in ogni caso, il caso de quo è differente rispetto a quello affrontato dai precedenti summenzionati. Invero, nel caso affrontato dal Tribunale di Salerno le parti avevano celebrato un'udienza telematica ma con l'accordo intercorso di ambedue le parti di non celebrare una reale trattazione (in altri termini, ambedue le parti – creditore e debitore – avevano chiesto un rinvio proprio per accordarsi bonariamente) nel caso di specie, invece, il rinvio è stato chiesto dal creditore procedente e concesso dal giudice ai fini della replica alle tardive difese del debitore (lo stesso Tribunale salernitano parla di preclusione per il debitore circa l'accesso “ad uno strumento di risoluzione della crisi o insolvenza alternativo alla liquidazione giudiziale, sol per l'adesione ad un accordo processuale di rinvio”; cfr. Trib.
Salerno, Sez. III, ord., 30.10.2023). Per quel che concerne, invece, la pronuncia del Tribunale di
Messina essa prevede espressamente che “In tema di procedimento unitario, qualora consti una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il termine decadenziale contemplato dall'art. 40, comma 10, CCII ai fini dell'eventuale proposizione di una richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex latere debitoris coincide con la prima udienza di reale trattazione del procedimento, non già con quella in origine fissata e successivamente non celebrata”; pare oltremodo evidente la differenza con il caso de quo in quanto nel caso di specie un'udienza è stata realmente celebrata;
pagina 10 di 14 - non ha, parimenti, alcuna rilevanza il fatto che il giudice abbia disposto il rinvio dell'udienza
“salvo e impregiudicato ogni diritto”: trattasi di una mera clausola di stile inidonea, ovviamente, ad incidere su una disposizione di legge;
- inoltre, tale opzione legislativa (e interpretativa) si pone in conformità con altri importanti principi sottesi al procedimento: ad esempio si può richiamare il principio di economia processuale e il principio – di rango costituzionale – della ragionevole durata del processo medesimo (art. 111 co. 2 Cost.); e ancora. Pare lapalissiano come, attraverso l'art. 40 co. 2
CCII, il Legislatore abbia voluto evitare il c.d. abuso del processo nell'ambito di procedure concorsuali (tematica afferente al più ampio concetto di abuso del diritto il quale nel sistema civilistico trova la propria fonte nella clausola di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.), invero, l'obiettivo è quello di “di contrastare le pratiche di abuso del processo, scongiurando pretestuose richieste di accesso a strumenti negoziali al solo e deliberato scopo di aggirare (o ritardare) l'apertura di procedure a carattere dissolutorio, aggravando – medio tempore – l'indice di indebitamento di un'impresa già insolvente” (cfr. reclamo, p. 10);
- in ultima istanza, si consideri quanto segue: è pur vero che il Legislatore avrebbe potuto introdurre tecniche diverse di contenimento dell'abuso dello strumento processuale invece di prevedere una presunzione di abusività dell'istanza di regolazione pattizia per la mera circostanza di essere proposta dopo un certo limite temporale legislativamente previsto (ad esempio la legge avrebbe potuto affidare all'organo giudicante il compito di valutare caso per caso la ricorrenza o meno di indici sintomatici circa la strumentalità dell'istanza medesima), tuttavia, ciò rientra, per l'appunto, nella discrezionalità legislativa la quale, ovviamente, non può essere sindacata da questa Corte;
infatti, come riportato nella sentenza poc'anzi richiamata non è consentito “all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata”.
Da ultimo si noti come vi siano, in ogni caso, indizi in ordine ad un uso abusivo dello strumento processuale da parte del reclamante: ad esempio se si considera il mancato deposito dei bilanci, da parte di , a partire dal 2022; oppure se si prende in esame l'erronea rappresentazione Pt_2 dell'esposizione debitoria della società (come si vedrà innanzi); oppure si consideri l'estemporanea richiesta di dare vita ad un piano di risanamento in continuità senza che ci fossero indici in tal senso nel tempo precedente.
In ragione di quanto suesposto, la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 39,40 e 44 CCII depositata da è da considerarsi inammissibile. Pt_2
pagina 11 di 14 È, parimenti, infondato il secondo motivo di reclamo: il reclamante sostiene che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la società non si trovi in uno stato conclamato di insolvenza e si Pt_2 trovi, invece, nella possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni che in virtù dello stato liquidatorio, consistono nel soddisfacimento dei creditori.
Occorre premettere come l'art. 2 lett. b CCII definisca lo stato di insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica tale status in una accezione spiccatamente patrimonialistica illustrato come uno stato d'impotenza patrimoniale non transitoria al regolare adempimento delle proprie obbligazioni: “Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra
G.O. e commissioni tributarie” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 115/2001).
Posto che con riguardo al profilo del regolare adempimento delle obbligazioni, è necessario avere riguardo alle regole sull'adempimento delle obbligazioni in generale, l'accertamento dello stato di insolvenza deve svolgersi in una prospettiva dinamica: quindi, sarebbe possibile escludere la sussistenza di tale status laddove l'imprenditore si trovi in uno stato di difficoltà solo temporaneo
(superabile attraverso l'ordinaria prosecuzione dell'attività di impresa), come, viceversa, potrebbe accertarsi lo stato di insolvenza anche nel caso in cui l'attivo sia superiore al passivo (ad esempio in caso di attivo non liquidabile in tempo brevi).
Così delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, si consideri quanto segue:
- l'esposizione debitoria complessiva di ricomprende € 4.718.923,14 (ossia il valore del Pt_2 credito di e € 1.455.240,23 (ossia il debito di natura tributaria): non è condivisibile CP_1 la tesi reclamante secondo cui quest'ultimo debito non costituirebbe una posta passiva in quanto pagina 12 di 14 oggetto di accollo non liberatorio (doc. n. 5 reclamante, fascicolo di primo grado); l'accollo è un contratto con cui il debitore ed un terzo si accordano perché quest'ultimo assuma il debito del primo. Secondo lo schema legale il creditore non è parte del contratto ma può aderire a tale accordo rendendo così irrevocabile la stipulazione a suo favore. Il fatto che nel caso di specie si tratti di accollo non liberatorio non può che far ritenere il predetto debito tributario una vera e propria posta passiva stante la sussistenza della responsabilità solidale del debitore originario
(art. 1273 co. 3 c.c.); inoltre, trattasi di accollo meramente interno e come tale il debitore non gode neppure del beneficium ordinis, ovverosia il creditore non è tenuto a richiedere preventivamente l'adempimento all'accollante (il terzo accollante risponde dell'inadempimento solo verso il debitore originario e non verso il creditore);
- Posto quindi che il valore del passivo è maggiore rispetto a quello indicato dal reclamante poiché, per i motivi testè esposti, non è possibile escludere l'ingente debito fiscale nei confronti dell'Agenzie delle entrate, la parte residua del reclamo, lungi dal contestare in sé la sussistenza dello stato di decozione, si risolve nella prospettazione di una sorta di progetto di risanamento in continuità aziendale poggiandosi su elementi inconsistenti: stante la mancata approvazione e pubblicazione dei bilanci 2022-2024 gli elementi attivi del patrimonio non possono essere valutati correttamente;
sulla situazione patrimoniale della società incide la presenza di un contratto d'affitto stipulato con la L.A.R. Hospitality s.r.l.: sul punto il reclamante sostiene che
“Il contratto di affitto suddetto costituisce per la un'entrata e quindi Parte_2 una posizione attiva di euro 150.000,00 € annuali oltre al sostentamento di tutte le spese straordinarie di competenza della conduttrice il che determina per la proprietà Parte_2 un utile netto derivante dalla corresponsione del canone annuale di affitto dell'azienda
[...] pari a euro 150.000,00, corrispettivo sufficiente al pagamento delle spese della procedura”
(cfr. reclamo, p. 17), tuttavia, tale prospettazione non è condivisibile in quanto una potenziale entrata di € 150.000,00 annui è insufficiente a fronte di un debito complessivo superiore a €
6.000.000,00; le varie offerte di acquisto e le varie manifestazioni di interesse non sono cauzionate e sono tutte scadute (cfr. docc. nn. 5 e 13 reclamante, fascicoli di secondo e primo grado); in generale occorre mettere in evidenza come, sotto tale profilo, il reclamante si limiti a riproporre pedissequamente le medesime allegazioni e domande già sottoposte all'attenzione del Tribunale senza che vengano indicati i motivi secondo cui i passaggi logico-argomentativi della sentenza oggetto di gravame sarebbero errati;
- A tutto ciò si aggiunga come – sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – l'esistenza di un debito tributario non rateizzato (come nel caso di specie) e pagina 13 di 14 l'omesso deposito dei bilanci (come nel caso de quo) sono significativi indici dello stato di insolvenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I., Ord. N. 19591/2025).
Quindi, dato che:
- ricorre il presupposto di cui all'art. 2 lett. b CCII poiché – sulla base della propria Pt_2 situazione patrimoniale e debitoria – non può più far fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, dovendosi escludere la ricorrenza di un mero fenomeno occasionale di inadempienza;
- è un imprenditore commerciale ex art. 121 CCII (punto mai messo in discussione dal Pt_2 reclamante);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art 49, ultimo comma, CCII;
non possono che confermarsi le statuizioni del Tribunale di Sondrio.
In ragione di tutto quanto suesposto il reclamo non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. tenuto conto degli importi medi per le cause di valore indeterminato (complessità bassa), con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
. DELLA SOC. Parte_3 Parte_2
contro e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
CURATORE P.T. , avverso la sentenza n. 6/2025 resa dal Tribunale di Sondrio, CP_2 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 6.946,00 oltre iva (se dovuta), spese forfetarie al 15% e cpa;
[...]
3. dà atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato di importo pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, in data 11.09.2025 la cons. est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano pagina 14 di 14