Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.