CA
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/09/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.303/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso;
APPELLANTE contro
(C.F. ) quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fillioley come da procura in atti;
P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 19.9.2025 entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2258/2023, pubblicata il 14.12.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
1 avverso l'atto di precetto notificato il 30.12.2021, unitamente al decreto ingiuntivo n.1593/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa il 16.10.2021, in favore di quale mandataria Controparte_3 di dichiarato provvisoriamente esecutivo, nulla statuendo sulle spese di lite. Controparte_2
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 23.2.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la detta sentenza che censurava con un unico motivo e chiedeva, in riforma, accertare che l'appellata non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'appellante ed in subordine dichiarare il credito prescritto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva quale procuratrice di contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese di causa.
1) L'appellante con un unico motivo critica la sentenza di primo grado assumendone la nullità per i vizi di ultra ed extra petizione avendo il tribunale qualificato il giudizio come di opposizione a decreto ingiuntivo anziché come opposizione a precetto, tanto da averlo definito confermando il decreto ingiuntivo opposto;
avendo erroneamente dato atto che il pendente giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo era già stato definito ed invece era ancora pendente alla data del 29.5.2024, successiva alla sentenza de qua, come documentato con il prodotto verbale di udienza;
avendo utilizzato documentazione prodotta dalla parte intervenuta nonostante avesse affermato che i documenti prodotti dalla non erano utilizzabili perché prodotti Controparte_1 oltre i termini di preclusione previsti dalla legge.
Conseguentemente avrebbe dovuto affermare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e dichiarare carente la prova della interruzione della prescrizione decennale del Controparte_1 credito.
2) Il proposto gravame è inammissibile non confrontandosi con la prima parte della decisione di primo grado.
Infatti la sentenza appellata è sostenuta da una duplice ratio decidendi.
Con la prima parte della motivazione, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente qualificato l'opposizione proposta come opposizione a precetto, la rigetta posto che le doglianze prospettate da “andavano indirizzate avverso il decreto ingiuntivo opposto avanti Parte_1 al giudice della relativa opposizione il cui giudizio - avente r.g. n.461/2022 - parte convenuta opposta ha dato atto essersi già svolto e definito con sentenza di rigetto dell'opposizione adottata il
28 novembre 2023 ultimo scorso” (pag. 5 sentenza di primo grado).
2 Con altra parte della motivazione assume che “anche a voler qualificare la presente opposizione quale opposizione a decreto ingiuntivo, essa si palesa infondata per le ragioni di seguito evidenziate.”
Precisamente il decidente afferma che dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo notificato unitamente all'atto di precetto. emerge la stipula nell'aprile del 2021 di una transazione fra mandataria della cessionaria del credito e Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 con la quale quest'ultimo riconosceva di essere debitore di euro 54.416,65 nei riguardi della prima, con la conseguenza che dalla transazione risulta da un canto il riconoscimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria e dall'altra l'interruzione della prescrizione del Controparte_2 credito.
3) L'appellante con il motivo sopra riportato si limita a censurare la decisione solo nella seconda ratio decidendi, ovvero per avere qualificato la proposta opposizione come opposizione a decreto ingiuntivo, tanto da avere affermato nel dispositivo di definire la causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
per avere ritenuto che l'autonomo giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo fosse stato definito mentre era ancora pendente alla data del 29.5.2024, successiva alla sentenza de qua, come documentato con il prodotto verbale di udienza;
per avere rigettato nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo utilizzando i documenti tardivamente prodotti dalla parte intervenuta nonostante ne avesse affermato la loro inammissibilità.
4) Posto che l'opposizione in esame va qualificata solo come opposizione a precetto e non a decreto ingiuntivo, anche a tacere d'altro, per la decisiva circostanza che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1593/2021 era già stata proposta con autonomo giudizio e nemmeno era stata definita, (neanche dopo la proposizione dell'odierno gravame), la modifica della seconda ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, non solo non consente di accogliere il gravame, ma anzi l'impugnazione va dichiarata inammissibile essendo passata in giudicato, in assenza di appello, la parte della decisone in cui il tribunale afferma che i motivi di opposizione a precetto proposti
(precisamente: carenza di legittimazione attiva della cedente ad azionare il credito;
condanna dei garanti ad importi superiori al limite della garanzia concessa;
inoperatività della garanzia nei riguardi della cessionaria;
omessa prova di avere agito contro il debitore entro il termine di sei mesi in violazione dlel'art.1957 c.c.) sono inammissibili in quanto costituiscono contestazioni avverso il il titolo fondante la intrapresa procedura esecutiva, aggiungendo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato effettivamente proposto dal medesimo opponente con altro e separato procedimento.
3 L'impugnazione odierna riguarda invece solo la parte della motivazione con la quale il
Tribunale di Siracusa erratamente assume che il predetto giudizio poteva essere qualificato anche come opposizione a decreto ingiuntivo e che tale opposizione era stata già definita – peraltro senza indicarne la relativa statuizione- mentre come documentato dall'appellante era ancora pendente anche dopo il deposito della sentenza oggi gravata.
Il motivo, sebbene corretto in tale parte, tuttavia non avendo l'appellante censurato l'altra autonoma ratio decidendi, ovvero il rigetto della opposizione a precetto in quanto le ragioni esposte afferendo a censure del titolo esecutivo andavano proposte avverso quest'ultimo, comportando il passaggio in giudicato di tale parte della sentenza -peraltro sul punto correttamente motivata- rende l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse.
E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio non ha ragione di doversi discostare, “ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.” (fra le altre
Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, n.23937; ibidem sez. VI, 18/04/2017, n.9752).
Le spese del grado, stante la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base alle tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori medi ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 let. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
303/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 23.2.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.2258/2023, pubblicata il
14.12.2023;
4 condanna l'appellante al pagamento in favore di quale procuratrice di Controparte_1
delle spese del grado che si liquidano quali compensi in €.9.991,00 oltre IVA, CPA Controparte_2
e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26/09/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.303/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso;
APPELLANTE contro
(C.F. ) quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fillioley come da procura in atti;
P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 19.9.2025 entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2258/2023, pubblicata il 14.12.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
1 avverso l'atto di precetto notificato il 30.12.2021, unitamente al decreto ingiuntivo n.1593/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa il 16.10.2021, in favore di quale mandataria Controparte_3 di dichiarato provvisoriamente esecutivo, nulla statuendo sulle spese di lite. Controparte_2
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 23.2.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la detta sentenza che censurava con un unico motivo e chiedeva, in riforma, accertare che l'appellata non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'appellante ed in subordine dichiarare il credito prescritto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva quale procuratrice di contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese di causa.
1) L'appellante con un unico motivo critica la sentenza di primo grado assumendone la nullità per i vizi di ultra ed extra petizione avendo il tribunale qualificato il giudizio come di opposizione a decreto ingiuntivo anziché come opposizione a precetto, tanto da averlo definito confermando il decreto ingiuntivo opposto;
avendo erroneamente dato atto che il pendente giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo era già stato definito ed invece era ancora pendente alla data del 29.5.2024, successiva alla sentenza de qua, come documentato con il prodotto verbale di udienza;
avendo utilizzato documentazione prodotta dalla parte intervenuta nonostante avesse affermato che i documenti prodotti dalla non erano utilizzabili perché prodotti Controparte_1 oltre i termini di preclusione previsti dalla legge.
Conseguentemente avrebbe dovuto affermare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e dichiarare carente la prova della interruzione della prescrizione decennale del Controparte_1 credito.
2) Il proposto gravame è inammissibile non confrontandosi con la prima parte della decisione di primo grado.
Infatti la sentenza appellata è sostenuta da una duplice ratio decidendi.
Con la prima parte della motivazione, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente qualificato l'opposizione proposta come opposizione a precetto, la rigetta posto che le doglianze prospettate da “andavano indirizzate avverso il decreto ingiuntivo opposto avanti Parte_1 al giudice della relativa opposizione il cui giudizio - avente r.g. n.461/2022 - parte convenuta opposta ha dato atto essersi già svolto e definito con sentenza di rigetto dell'opposizione adottata il
28 novembre 2023 ultimo scorso” (pag. 5 sentenza di primo grado).
2 Con altra parte della motivazione assume che “anche a voler qualificare la presente opposizione quale opposizione a decreto ingiuntivo, essa si palesa infondata per le ragioni di seguito evidenziate.”
Precisamente il decidente afferma che dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo notificato unitamente all'atto di precetto. emerge la stipula nell'aprile del 2021 di una transazione fra mandataria della cessionaria del credito e Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 con la quale quest'ultimo riconosceva di essere debitore di euro 54.416,65 nei riguardi della prima, con la conseguenza che dalla transazione risulta da un canto il riconoscimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria e dall'altra l'interruzione della prescrizione del Controparte_2 credito.
3) L'appellante con il motivo sopra riportato si limita a censurare la decisione solo nella seconda ratio decidendi, ovvero per avere qualificato la proposta opposizione come opposizione a decreto ingiuntivo, tanto da avere affermato nel dispositivo di definire la causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
per avere ritenuto che l'autonomo giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo fosse stato definito mentre era ancora pendente alla data del 29.5.2024, successiva alla sentenza de qua, come documentato con il prodotto verbale di udienza;
per avere rigettato nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo utilizzando i documenti tardivamente prodotti dalla parte intervenuta nonostante ne avesse affermato la loro inammissibilità.
4) Posto che l'opposizione in esame va qualificata solo come opposizione a precetto e non a decreto ingiuntivo, anche a tacere d'altro, per la decisiva circostanza che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1593/2021 era già stata proposta con autonomo giudizio e nemmeno era stata definita, (neanche dopo la proposizione dell'odierno gravame), la modifica della seconda ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, non solo non consente di accogliere il gravame, ma anzi l'impugnazione va dichiarata inammissibile essendo passata in giudicato, in assenza di appello, la parte della decisone in cui il tribunale afferma che i motivi di opposizione a precetto proposti
(precisamente: carenza di legittimazione attiva della cedente ad azionare il credito;
condanna dei garanti ad importi superiori al limite della garanzia concessa;
inoperatività della garanzia nei riguardi della cessionaria;
omessa prova di avere agito contro il debitore entro il termine di sei mesi in violazione dlel'art.1957 c.c.) sono inammissibili in quanto costituiscono contestazioni avverso il il titolo fondante la intrapresa procedura esecutiva, aggiungendo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato effettivamente proposto dal medesimo opponente con altro e separato procedimento.
3 L'impugnazione odierna riguarda invece solo la parte della motivazione con la quale il
Tribunale di Siracusa erratamente assume che il predetto giudizio poteva essere qualificato anche come opposizione a decreto ingiuntivo e che tale opposizione era stata già definita – peraltro senza indicarne la relativa statuizione- mentre come documentato dall'appellante era ancora pendente anche dopo il deposito della sentenza oggi gravata.
Il motivo, sebbene corretto in tale parte, tuttavia non avendo l'appellante censurato l'altra autonoma ratio decidendi, ovvero il rigetto della opposizione a precetto in quanto le ragioni esposte afferendo a censure del titolo esecutivo andavano proposte avverso quest'ultimo, comportando il passaggio in giudicato di tale parte della sentenza -peraltro sul punto correttamente motivata- rende l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse.
E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio non ha ragione di doversi discostare, “ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.” (fra le altre
Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, n.23937; ibidem sez. VI, 18/04/2017, n.9752).
Le spese del grado, stante la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base alle tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori medi ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 let. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
303/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 23.2.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.2258/2023, pubblicata il
14.12.2023;
4 condanna l'appellante al pagamento in favore di quale procuratrice di Controparte_1
delle spese del grado che si liquidano quali compensi in €.9.991,00 oltre IVA, CPA Controparte_2
e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26/09/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5