Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7727/2018 posta in deliberazione il giorno 09/10/2024
TRA
Parte_1
Avv. DE FILIPPO LUCIA;
E
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 10654/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva 4864/2024 cui si rinvia per lo svolgimento del processo , questa Corte definitivamente pronunziando sull'appello principale aveva così statuito: “ La Corte, non definitivamente pronunciando, rispetto all'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1
Sezione Civile, così provvede:
Respinge l'appello principale proposto da Parte_1
Riserva di provvedere sulle spese di lite in sede di sentenza definitiva;
Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. “
Ai fini della decisione dell'appello incidentale in relazione alla questione della compensatio lucri cum damno, , la causa era stata rimessa sul ruolo con la seguente ordinanza: “ Ritenuto che con sentenza parziale è stato respinto l'appello principale proposto da Parte_1
Ritenuto che per valutare compiutamente l'appello incidentale proposto dal
è necessario richiedere al di Controparte_1 Controparte_1
acquisire e produrre la documentazione concernente l'erogazione dell'indennizzo (data, ammontare, beneficiario) per cui è causa ai sensi dell'art. 213 c. p. c. alla luce del principio della giurisprudenza di legittimità evidenziato nella sentenza parziale;
P. Q. M.
La Corte rimette la causa sul ruolo per consentire al di Controparte_1
dare seguito all'ordine di acquisizione e produzione della documentazione concernente l'erogazione dell'indennizzo (data, ammontare, beneficiario) per cui
è causa ai sensi dell'art. 213 c. p. c.;
Rinvia la causa all'udienza del 9. 10. 2024, ore 9,30, da tenersi in presenza, anche per eventuale precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito della relativa documentazione sino al 30. 9. 2024.”
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
L'appello incidentale è infondato.
Il non ha specificato l'eventuale ammontare delle altre Controparte_1
provvidenze erogate da compensare.
2 Né può procedersi ad uno scomputo in misura incerta alla stregua di quanto ribadito dalla Corte di Cassazione ( ex plurimis ordinanza 22331/2019 : Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del Controparte_2
danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal e l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 è CP_1
necessaria la dimostrazione, con onere a carico della parte che la eccepisce, dell'ammontare del beneficio percepito o dovuto alla vittima, atteso che la liquidazione del danno aquiliano deve portare ad una quantificazione di un importo certo e determinato che non è possibile rimettere al giudice dell'esecuzione, dovendo il dispositivo della sentenza di condanna essere completo e suscettibile di esecuzione senza ulteriori accertamenti.”
Le spese del grado vanno compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
definitivamente pronunziando, rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del grado.
Roma, 20.11.2024
IL PRESIDENTE EST.
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