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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3168 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3168 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NOVI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Casciana Terme Lari (PI), Via Gramsci n.54, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CURCIO ENZA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via San Michele degli Scalzi n.10, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da verbale dell'udienza del 25.03.2025.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 09/11/2024, il sig. chiedeva venisse pronunciata, Parte_1
alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casciana Terme (PI) in data 20/09/1997 con la sig.ra dalla cui unione non sono nati CP_1
figli.
La separazione personale tra le parti veniva definita in regime di convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi con atto depositato presso la Procura della
Repubblica di Pisa il 20/12/2018, con nulla osta del Pubblico Ministero del 31/12/2018.
Si costituiva parte resistente in data 20/02/2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
All'udienza del 25/03/2025, dinanzi il Presidente del., dopo essere state sentite, le parti sono addivenute ad un accordo, formalizzato in udienza. Il Tribunale rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data della separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in accoglimento dell'accordo concluso tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casciana Terme (PI)
il 20/09/1997 tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), e trascritto nei registri dello stato civile del CP_1 C.F._2
Comune di Casciana Terme (PI) al n. 13, Parte II, Serie A, anno 1998;
2. DISPONE l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra , a titolo Parte_1 CP_1
di corresponsione una tantum a tacitazione di ogni altra pretesa, la somma complessiva di euro 18.000,00 da corrispondersi in 60 rate mensili di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- il sig. ha riconosciuto, altresì, alla sig.ra il diritto di Parte_1 CP_1 usufruire dell'abitazione di sua proprietà sita in Viareggio per il mese di luglio di ogni anno vita natural durante della sig. ; CP_1
- in caso di vendita dell'immobile, il sig. si è obbligato a versare la somma Parte_1
di euro 20.000,00 alla sig.ra ; CP_1
- il IG. si è impegnato a cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile di Parte_1
proprietà della sig.ra in Casciana Terme nonché a liberare la IG.ra CP_1 CP_1
dalla fideiussione personale dalla stessa rilasciata nel termine di anni 2 decorrenti dal
[...]
25/03/2025.
3. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casciana Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3168 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NOVI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Casciana Terme Lari (PI), Via Gramsci n.54, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CURCIO ENZA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via San Michele degli Scalzi n.10, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da verbale dell'udienza del 25.03.2025.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 09/11/2024, il sig. chiedeva venisse pronunciata, Parte_1
alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casciana Terme (PI) in data 20/09/1997 con la sig.ra dalla cui unione non sono nati CP_1
figli.
La separazione personale tra le parti veniva definita in regime di convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi con atto depositato presso la Procura della
Repubblica di Pisa il 20/12/2018, con nulla osta del Pubblico Ministero del 31/12/2018.
Si costituiva parte resistente in data 20/02/2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
All'udienza del 25/03/2025, dinanzi il Presidente del., dopo essere state sentite, le parti sono addivenute ad un accordo, formalizzato in udienza. Il Tribunale rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data della separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in accoglimento dell'accordo concluso tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casciana Terme (PI)
il 20/09/1997 tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), e trascritto nei registri dello stato civile del CP_1 C.F._2
Comune di Casciana Terme (PI) al n. 13, Parte II, Serie A, anno 1998;
2. DISPONE l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra , a titolo Parte_1 CP_1
di corresponsione una tantum a tacitazione di ogni altra pretesa, la somma complessiva di euro 18.000,00 da corrispondersi in 60 rate mensili di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- il sig. ha riconosciuto, altresì, alla sig.ra il diritto di Parte_1 CP_1 usufruire dell'abitazione di sua proprietà sita in Viareggio per il mese di luglio di ogni anno vita natural durante della sig. ; CP_1
- in caso di vendita dell'immobile, il sig. si è obbligato a versare la somma Parte_1
di euro 20.000,00 alla sig.ra ; CP_1
- il IG. si è impegnato a cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile di Parte_1
proprietà della sig.ra in Casciana Terme nonché a liberare la IG.ra CP_1 CP_1
dalla fideiussione personale dalla stessa rilasciata nel termine di anni 2 decorrenti dal
[...]
25/03/2025.
3. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casciana Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori