Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 1
Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta - in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza - per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Nella fattispecie, relativa a sanzione amministrativa per abusiva affissione di manifesti di natura politica, la S. C. ha ritenuto doversi assegnare valore e significato preclusivo dell'ammissibilità attuale del ricorso per cassazione, sotto il profilo del venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia, al deposito da questa effettuato, a termini dell'art.372 cod. proc. civ., di atto di condono previsto dall'art. 17, comma secondo, legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto - legge 24 dicembre 2002, n. 282, in una alle ricevute di versamento della corrispettiva imposta, quale fatto "lato sensu" conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva dell'insieme dei rapporti controversi e controvertibili traenti origine dall'accertamento sfociato nella determinazione ingiuntiva).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2005, n. 13565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13565 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO, in persona del Segretario Amministrativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso l'avvocato GALOPPI Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29235/02 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 26/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2005 dal Consigliare Dott. Sergio DEL CORE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GALOPPI che ha chiesto l'accoglimento del ricordo;
udito per il resistente, l'Avvocato BRIGATO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro Cristiano Democratico si oppose avanti al Giudice di pace di Roma alla determinazione dirigenziale n. 390085 di quel Comune che gli aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per affissione di manifesti di natura politica e/o ideologica in violazione dell'art. 28 Reg. Com. Aff. Pubb. accertata con verbale del 18 dicembre 1996. Eccepì: la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione;
il mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e di quello indicato all'art. 18 della legge 689/1981; l'inesistenza di una norma prevedente la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato;
la non debenza della tassa, avendo i manifesti carattere ideologico;
la violazione degli artt. 6 e 9 della legge 689/1981 e l'intervenuta prescrizione. Nella resistenza del Comune, il giudice edito respinse l'opposizione. Ritenne l'ordinanza sufficientemente motivata per relationem, in quanto contenente la copia integrale del verbale di accertamento. Ravvisò, sulla base dell'art. 6 della legge 689/1981, la responsabilità solidale del Centro in quanto beneficiario del messaggio pubblicitario. Rilevò che il provvedimento era stato emanato per difetto di autorizzazione all'affissione, anche sotto il profilo del silenzio-rigetto, e non per mancato pagamento della relativa tassa, non prevista per i manifesti a contenuto ideologico. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il centro Cristiano Democratico che deduce tre motivi di censura. Non resiste il Comune intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che in data 23 aprile 2003 il ricorrente ha depositato atto di condono previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 come modificato dal testo del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003 supplemento ordinario n. 29 alla pag. 5), recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. A tenore della predetta disposizione di legge "Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dall'articolo 15, commi 2 e 3, dalla legga 10 dicembre 1993, n. 515".
In data 25 novembre 2003 il Centro Cristiano Democratico ha depositato atto di notifica all'ente intimato mediante elenco, come richiesto dall'art. 372, comma 2, c.p.c, dei documenti come sopra depositati.
In fine alla "nota di deposito di atto di condono", il ricorrente ha chiesto dichiararsi la estinzione del procedimento "per difetto di interesse e/o cessazione della materia del contendere". Ciò premesso, ritiene il Collegio che a tale documento, su cui l'ente ha insistito durante la discussione orale, debba assegnarsi valore e significato preclusivo dell'ammissibilità attuale del ricorso per Cassazione, sotto il profilo del venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia che incida sulla questione sottoposta al suo giudizio, per essere intervenuto un fatto lato sentu conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva dell'insieme dei rapporti (controversi o controvertibili) traenti origine dall'accertamento sfociato nella determinazione ingiuntiva. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte e nel senso che quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie e ravvisatile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, ma, in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell'evidente attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 366/2000 nonché Cass. n. 1205/2003, 11176/2004). Deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio non avendovi l'ente intimato svolto difese di sorta.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005