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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/10/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2024 promossa da:
CF ), difesa dall'Avv. NICOLETTI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1 ATTRICE contro
(CF ), in persona del suo procuratore, difesa dall'Avv. ZITIELLO CP_1 P.IVA_1 LUCA e dall'avv. MOCCI FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis, così giudicare : NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE :
➢ Accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di ex art. 1173, 1175 e art. CP_1
2 Cost., e/o ex art. 1759 c.c., condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice di Euro 54.117,60, pari alla differenza tra capitale investito (Euro 60.517,60) e valore di realizzo delle pietre in gioielleria (Euro 6.400,00), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto delle pietre e sino al saldo, oltre al rimborso delle spese di perizia di parte di Euro 427,00.
➢ NEL MERITO IN VIA BO : condannare la al risarcimento da quantificarsi in CP_2 misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto delle pietre e il valore ad esse attribuito dal nell'anno 2014, diminuito del 20%, oltre ad interessi legali e rivalutazione CP_3 monetaria dal giorno dell'acquisto delle pietre e sino al saldo, oltre al rimborso delle spese di perizia di parte di Euro 427,00. IN VIA ISTRUTTORIA : Si chiede ammettersi i capitoli di prova per testi ed interpello sui fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, che verranno dettagliatamente articolati in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., e con i testi indicandi. Si chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della circolare di del 3.11.2011 e Controparte_1 Cont delle Linee guida relative alla vendita dei diamanti, ed in atto indicate e dell'allegato 1 alla convenzione di segnalazione tra la e ID. CP_2 Si chiede CTU volta a determinare il valore dei diamanti al momento dell'acquisto e l'attuale valore di realizzo in caso di vendita delle pietre, laddove non si ritenesse esaustiva la perizia già in atti.
pagina 1 di 7 IN OGNI CASO : con vittoria di spese e compensi di causa oltre il rimborso forfettario per spese generali del grado e della fase di mediazione, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al pagamento dei compensi e oneri relativi alla fase di mediazione.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie CP_2 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate; accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA BO: accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla signora ai sensi dell'art. Pt_1 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla signora secondo i criteri Pt_1 indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le richieste istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...] esponendo: CP_1
- di avere acquistato dalla società presso la Banca convenuta, a fronte di un prezzo CP_4 complessivo di € 60.517,60, quattro diamanti delle caratteristiche meglio descritte in atto in due riprese (rispettivamente in data 11.8.2014 e in data 2.10.2014);
- l'acquisto predetto era stato promosso dal personale dipendente della banca convenuta il quale aveva informato la propria cliente, tale da lungo tempo, della bontà dell'operazione, rappresentando tuttavia un valore di mercato non corrispondente a quello effettivo e prospettando una facile liquidabilità in realtà insussistente;
il medesimo addetto della banca aveva quindi curato la predisposizione della documentazione contrattuale e la raccolta della sottoscrizione della cliente nonché la modulistica per il pagamento del prezzo di vendita;
- successivamente l'attrice aveva appreso che l'operazione di promozione e vendita dei diamanti era viziata da gravi violazioni delle norme in tema di tutela del risparmio, accertate dagli Organi di vigilanza del settore creditizio sia con riguardo alla corretta determinazione del prezzo di vendita sia con riguardo alla rappresentazione delle caratteristiche di convenienza e liquidità dell'investimento, e che il valore effettivo del diamante medesimo, all'epoca dell'acquisto, era in realtà inferiore;
L'attrice, asserita la responsabilità contrattale o extracontrattuale della Banca convenuta per avere preso pagina 2 di 7 parte all'operazione ingannevole di collocamento del diamante, pur venduto da una diversa società, presso la propria clientela suscitando l'affidamento nella serietà dell'operazione stessa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, l'attrice deduceva che, a fronte di un prezzo di acquisto pagato di € 60.517,60, il valore di mercato all'epoca dell'acquisto stesso era in realtà di soli € 21.718,00 mentre, in caso di rivendita in gioielleria, sarebbe stato possibile realizzare non più di € 6.400,00.
Deduceva l'attrice, pertanto, che il danno ammontava a € 54.117,60, pari alla differenza tra capitale investito e valore di realizzo delle pietre in gioielleria.
La resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e CP_2 chiedendone il rigetto.
In particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsiasi CP_2 propria responsabilità in quanto essa non era stata parte di alcun rapporto contrattuale con l'attore in ordine alla vendita di diamanti. Deduceva la resistente, quindi, che si era limitata a segnalare l'operazione quale mera opportunità di investimento senza fornire le informazioni distorte che la controparte le attribuiva. Negata ogni responsabilità sia da contratto sociale e che di natura aquiliana, anche a titolo precontrattuale, la resistente contestava il nesso causale tra le condotte ad essa ascritte e il danno lamentato nonché la stessa esistenza ed entità del danno medesimo. Eccepito, infine, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., concludeva chiedendo che la domanda attorea fosse disattesa e, in subordine, che il risarcimento fosse ridotto.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. volta ad accertare i valori nel tempo dei diamanti acquistati nonché con l'assunzione di testimonianze sui capitoli articolati dall'attrice.
***
La domanda attorea deve essere qualificata come domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obbligazioni nascenti da contatto sociale, sottoposta al regime di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c..
La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020).
Nel caso di specie, la regola di condotta violata è quella afferente all'obbligo di un operatore professionale del mercato bancario di assicurare nei rapporti con la propria clientela la necessaria trasparenza e correttezza informativa ponendola sempre nelle condizioni di operare le proprie scelte di allocazione del proprio risparmio in modo consapevole rispetto ai rischi assunti e alle caratteristiche dei prodotti offerti o promossi per il suo tramite.
Viene in rilievo come all'intermediario bancario, sottoposto a un rigoroso regime di vigilanza e al rispetto di stringenti normative di settore, sia affidato il risparmio dei clienti, bene protetto sul piano costituzionale (art. 47 Cost.) e che sugli stessi intermediari gravino obblighi generali e specifici di informazione e trasparenza che devono governare tutte le attività svolte, anche quelle atipiche o di mera promozione e segnalazione di prodotti venduti da soggetti terzi.
Infatti, il solo fatto di intervenire nel processo di formazione della decisione del cliente – risparmiatore pagina 3 di 7 di accedere ad una determinata offerta di investimento, per la qualità e lo statuto giuridico della banca, ne implica una specifica assunzione di responsabilità che, lungi dall'avere ad oggetto fatti e condotte altrui, afferisce a condotte proprie e al rispetto di canoni di buona fede, correttezza e trasparenza gravanti direttamente, ex lege, sulla banca medesima.
Fatta tale premessa, non v'è che da riconoscere il ruolo proattivo svolto dalla banca resistente nel processo di acquisto del diamante: la scelta di promuovere detta opportunità presso i locali della banca, sulla base di un'apposita convenzione e previa corresponsione di un compenso da parte della ID (offerente dei diamanti in questione), costituisce una tipica iniziativa imprenditoriale che, da un lato, faceva insorgere nella clientela della banca l'affidamento nella selezione e serietà della venditrice dei preziosi e, dall'altro, implicava il coinvolgimento della responsabilità della banca verso i propri clienti quanto all'effettiva verifica dei presupposti fondamentali dell'operazione proposta.
Del resto, la scelta della ID di rivolgersi ad una banca per la promozione dei propri prodotti non può ritenersi casuale, ma deve ricondursi alla volontà di avvalersi proprio di quell'affidamento suscitato dalla
“presenza” nell'operazione di un partner di lungo periodo del cliente, capace di vincere un'eventuale diffidenza nell'acquisto.
Deve essere richiamato quanto statuito sul punto dal Consiglio di Stato in sede di appello avverso la sentenza del che aveva respinto il ricorso della vverso le sanzioni ad essa CP_5 Controparte_1 irrogate in relazione al collocamento dei diamanti offerti, per il tramite dela predetta dalla CP_2 [...]
“Deve, invero, escludersi che il ruolo della nella realizzazione della pratica in oggetto si sia CP_6 CP_2 limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con ID e né rileva che Controparte_7 l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al CP_5 riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella CP_2 dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto: a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , la banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei CP_1 propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con ID, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”. Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a ID del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto CP_2 dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e ID, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di ID. Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in pagina 4 di 7 contatto i clienti con ID. E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza, 21.3.2021, n. 2081).
Tali elementi trovano riscontro specifico nell'istruttoria svolta nel presente giudizio nel quale il teste funzionario della convenuta che seguiva gli investimenti dell'attrice, ha confermato di Tes_1 CP_2 avere proposto lui stesso all'attrice, quale possibile forma alternativa di investimento, l'acquisto dei diamanti della veicolando il materiale informativo della medesima società, presso i locali della CP_6 filiale della stessa. CP_2
Tutte le precedenti considerazioni inducono dunque a ritenere sussistente il presupposto del contatto sociale quale fonte di obbligazioni assimilabili a quelle contrattuali, nel solco della giurisprudenza appena citata.
Risulta provata la condotta quanto meno negligente della banca nell'attività di promozione e segnalazione dell'acquisto dei diamanti della ID.
I fatti della presente controversia originano dal provvedimento del 30 ottobre 2017 (prodotto in atti) con il quale l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che due pratiche commerciali poste in essere dalla ID , dal e da altri istituti di credito, consistenti nella CP_1 prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in diamanti e nell'aggravamento delle condizioni per il diritto di recesso, costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c), d) ed f), nonché 23 , comma 1, lettera t), e 49, 50, 52, 54 e 66- bis del codice del consumo.
Pronunciatosi successivamente sulla questione, come sopra ricordato, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 2081/2021 in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM agli Enti di credito citati, ha avuto modo di accertare che rappresentava in modo ingannevole ed omissivo: “a) il prezzo di vendita CP_4 dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”
La prassi commerciale censurata dall'AGCM e dal Consiglio di Stato, non è consistita nel vendere a un prezzo superiore a quello effettivo le gemme ma nel far credere al cliente che il corrispettivo richiesto fosse quello corrispondente ai prezzi praticati nei mercati regolamentati e riportati nei listini ufficiali, quando invece erano stati creati dalla stessa ID listini ad hoc che riportavano valori non reali.
Gli accertamenti svolti dall'AGCM nonché le conferme giudiziarie dei provvedimenti sanzionatori emessi, confermati anche dal TAR Lazio e, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, trovano riscontro altresì nelle evidenze istruttorie del presente giudizio nel quale è emersa, come già si è anticipato, una Cont condotta attiva della banca nella fase di trattativa e un suo ruolo determinante nella conclusione dei contratti.
Gli indici in tal senso sono molteplici, significativi e concordanti. Innanzitutto, è pacifico, in quanto non pagina 5 di 7 contestato, che l'attrice fosse già da anni cliente della banca convenuta, essendo tale circostanza sintomatica del rapporto di fiducia instaurato tra le parti e dell'affidamento riposto dall'attore della serietà e professionalità della banca e del suo personale. È altrettanto pacifico ed espressamente ammesso che la banca segnalava all'attore, interessato ad operare altri investimenti, la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia ID, con la quale aveva concluso una convenzione di segnalazione. Altrettanto pacifico che la proposta di acquisto del diamante veniva sottoscritta presso i locali della banca. È ancora circostanza accertata documentalmente che da ciascuna transazione la banca ricavasse una provvigione sicché, come si evince chiaramente dal tenore letterale della clausola contrattuale della convenzione, l'interesse economico alla conclusione dei contratti di vendita era tale da escludere una “neutralità” o “indifferenza” della banca rispetto all'effettivo perfezionamento degli acquisti proposti.
Tale peculiare posizione della banca, dunque, denota come la stessa fosse gravata di specifici obblighi di protezione dell'interesse del cliente – risparmiatore, avendo l'onere di conoscere gli aspetti rilevanti dell'operazione e di verificare almeno per quanto possibile la correttezza delle informazioni fornite al pubblico. La natura delle scorrettezze accertate in capo a ID lascia ritenere l'agevole individuazione, da parte di un operatore professionale, delle criticità afferenti ai valori pubblicizzati e alle difficoltà di smobilizzo.
L'affidamento riposto nel proprio istituto di credito e le modalità degli accadimenti che hanno portato alla sottoscrizione delle proposte d'acquisto, escludono ogni possibile concorso di colpa dell'attrice danneggiata, la quale proprio in virtù del rapporto pluriennale con la banca aveva confidato nella bontà dell'investimento proposto e non può essere paradossalmente chiamata da questa a rispondere di un siffatto affidamento assumendone in definitiva l'imprudenza.
Venendo alle conseguenze risarcitorie dell'accertata responsabilità della convenuta, deve essere considerato preliminarmente che i diamanti sono stati effettivamente acquistati dall'attore e che questi ne ha conseguito la materiale disponibilità, godendone in quanto proprietario e potendo, altresì, rivenderli. Ne consegue che l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta posta in essere consiste nella differenza tra il prezzo pagato dall'attore per l'acquisto dei beni e quello che avrebbe corrisposto per l'acquisto delle medesime res a prezzi di mercato. Tale differenza costituisce la conseguenza, immediata e diretta, della veicolazione, da parte della banca, di informazioni e dati fuorvianti che hanno indotto il cliente ad acquistare il diamante a condizioni diverse da quelle alle quali lo avrebbe acquistato ove avesse conosciuto il reale valore di mercato del bene.
Al fine di determinare il predetto pregiudizio è stata espletata una CTU: il perito gemmologo, con valutazione ampiamente argomentata e immune da vizi nel percorso logico ha correttamente individuato i valori dei diamanti sulla base delle caratteristiche delle pietre indicate nei documenti allegati agli atti della causa e sulla base della data di acquisto dei diamanti e del valore di listino c.d. lista di CP_3 valori (approssimativi da cui partire per una negoziazione dei diamanti all'ingrosso) che indica i valori medi degli scambi commerciali.
Non si ritiene di poter assumere, quale valore di mercato dei preziosi, quello ricavabile “in gioielleria” in quanto è del tutto apodittico e indimostrato che questo sia l'unico canale concretamente attivabile dal privato e, soprattutto, che i prezzi di acquisto della gioielleria, debbano considerarsi necessariamente più aderenti a quelli effettivi piuttosto che vili e di realizzo.
Il risultato valutativo emergente dalla relazione di c.t.u. è il seguente: il valore di mercato complessivo dei quattro diamanti, riferito al momento dell'acquisto da parte dell'attrice è di € 47.277,34.
Il danno subito dal ricorrente, pertanto, pari alla differenza tra il prezzo pagato e il valore al momento dell'acquisto, va liquidato in € 13.240,26 (€ 60.517,60 - € 47.277,34), oltre alla somma di € 427,00 quali spese di perizia sostenute dall'attrice. Tale somma va rivalutata secondo gli indici Istat dalla data pagina 6 di 7 dell'acquisto ad oggi e maggiorata degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate. Su quanto liquidato ad oggi decorrono gli interessi nella misura legale.
Le spese, comprese quelle per la CTU e le spese relative al c.t.p., seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 13.667,26, oltre CP_2 rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data dell'acquisto ad oggi e maggiorata degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
su quanto liquidato ad oggi decorrono gli interessi nella misura legale;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € CP_2 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2024 promossa da:
CF ), difesa dall'Avv. NICOLETTI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1 ATTRICE contro
(CF ), in persona del suo procuratore, difesa dall'Avv. ZITIELLO CP_1 P.IVA_1 LUCA e dall'avv. MOCCI FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis, così giudicare : NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE :
➢ Accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di ex art. 1173, 1175 e art. CP_1
2 Cost., e/o ex art. 1759 c.c., condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice di Euro 54.117,60, pari alla differenza tra capitale investito (Euro 60.517,60) e valore di realizzo delle pietre in gioielleria (Euro 6.400,00), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto delle pietre e sino al saldo, oltre al rimborso delle spese di perizia di parte di Euro 427,00.
➢ NEL MERITO IN VIA BO : condannare la al risarcimento da quantificarsi in CP_2 misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto delle pietre e il valore ad esse attribuito dal nell'anno 2014, diminuito del 20%, oltre ad interessi legali e rivalutazione CP_3 monetaria dal giorno dell'acquisto delle pietre e sino al saldo, oltre al rimborso delle spese di perizia di parte di Euro 427,00. IN VIA ISTRUTTORIA : Si chiede ammettersi i capitoli di prova per testi ed interpello sui fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, che verranno dettagliatamente articolati in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., e con i testi indicandi. Si chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della circolare di del 3.11.2011 e Controparte_1 Cont delle Linee guida relative alla vendita dei diamanti, ed in atto indicate e dell'allegato 1 alla convenzione di segnalazione tra la e ID. CP_2 Si chiede CTU volta a determinare il valore dei diamanti al momento dell'acquisto e l'attuale valore di realizzo in caso di vendita delle pietre, laddove non si ritenesse esaustiva la perizia già in atti.
pagina 1 di 7 IN OGNI CASO : con vittoria di spese e compensi di causa oltre il rimborso forfettario per spese generali del grado e della fase di mediazione, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al pagamento dei compensi e oneri relativi alla fase di mediazione.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie CP_2 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate; accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA BO: accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla signora ai sensi dell'art. Pt_1 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla signora secondo i criteri Pt_1 indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le richieste istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...] esponendo: CP_1
- di avere acquistato dalla società presso la Banca convenuta, a fronte di un prezzo CP_4 complessivo di € 60.517,60, quattro diamanti delle caratteristiche meglio descritte in atto in due riprese (rispettivamente in data 11.8.2014 e in data 2.10.2014);
- l'acquisto predetto era stato promosso dal personale dipendente della banca convenuta il quale aveva informato la propria cliente, tale da lungo tempo, della bontà dell'operazione, rappresentando tuttavia un valore di mercato non corrispondente a quello effettivo e prospettando una facile liquidabilità in realtà insussistente;
il medesimo addetto della banca aveva quindi curato la predisposizione della documentazione contrattuale e la raccolta della sottoscrizione della cliente nonché la modulistica per il pagamento del prezzo di vendita;
- successivamente l'attrice aveva appreso che l'operazione di promozione e vendita dei diamanti era viziata da gravi violazioni delle norme in tema di tutela del risparmio, accertate dagli Organi di vigilanza del settore creditizio sia con riguardo alla corretta determinazione del prezzo di vendita sia con riguardo alla rappresentazione delle caratteristiche di convenienza e liquidità dell'investimento, e che il valore effettivo del diamante medesimo, all'epoca dell'acquisto, era in realtà inferiore;
L'attrice, asserita la responsabilità contrattale o extracontrattuale della Banca convenuta per avere preso pagina 2 di 7 parte all'operazione ingannevole di collocamento del diamante, pur venduto da una diversa società, presso la propria clientela suscitando l'affidamento nella serietà dell'operazione stessa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, l'attrice deduceva che, a fronte di un prezzo di acquisto pagato di € 60.517,60, il valore di mercato all'epoca dell'acquisto stesso era in realtà di soli € 21.718,00 mentre, in caso di rivendita in gioielleria, sarebbe stato possibile realizzare non più di € 6.400,00.
Deduceva l'attrice, pertanto, che il danno ammontava a € 54.117,60, pari alla differenza tra capitale investito e valore di realizzo delle pietre in gioielleria.
La resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e CP_2 chiedendone il rigetto.
In particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsiasi CP_2 propria responsabilità in quanto essa non era stata parte di alcun rapporto contrattuale con l'attore in ordine alla vendita di diamanti. Deduceva la resistente, quindi, che si era limitata a segnalare l'operazione quale mera opportunità di investimento senza fornire le informazioni distorte che la controparte le attribuiva. Negata ogni responsabilità sia da contratto sociale e che di natura aquiliana, anche a titolo precontrattuale, la resistente contestava il nesso causale tra le condotte ad essa ascritte e il danno lamentato nonché la stessa esistenza ed entità del danno medesimo. Eccepito, infine, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., concludeva chiedendo che la domanda attorea fosse disattesa e, in subordine, che il risarcimento fosse ridotto.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. volta ad accertare i valori nel tempo dei diamanti acquistati nonché con l'assunzione di testimonianze sui capitoli articolati dall'attrice.
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La domanda attorea deve essere qualificata come domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obbligazioni nascenti da contatto sociale, sottoposta al regime di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c..
La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020).
Nel caso di specie, la regola di condotta violata è quella afferente all'obbligo di un operatore professionale del mercato bancario di assicurare nei rapporti con la propria clientela la necessaria trasparenza e correttezza informativa ponendola sempre nelle condizioni di operare le proprie scelte di allocazione del proprio risparmio in modo consapevole rispetto ai rischi assunti e alle caratteristiche dei prodotti offerti o promossi per il suo tramite.
Viene in rilievo come all'intermediario bancario, sottoposto a un rigoroso regime di vigilanza e al rispetto di stringenti normative di settore, sia affidato il risparmio dei clienti, bene protetto sul piano costituzionale (art. 47 Cost.) e che sugli stessi intermediari gravino obblighi generali e specifici di informazione e trasparenza che devono governare tutte le attività svolte, anche quelle atipiche o di mera promozione e segnalazione di prodotti venduti da soggetti terzi.
Infatti, il solo fatto di intervenire nel processo di formazione della decisione del cliente – risparmiatore pagina 3 di 7 di accedere ad una determinata offerta di investimento, per la qualità e lo statuto giuridico della banca, ne implica una specifica assunzione di responsabilità che, lungi dall'avere ad oggetto fatti e condotte altrui, afferisce a condotte proprie e al rispetto di canoni di buona fede, correttezza e trasparenza gravanti direttamente, ex lege, sulla banca medesima.
Fatta tale premessa, non v'è che da riconoscere il ruolo proattivo svolto dalla banca resistente nel processo di acquisto del diamante: la scelta di promuovere detta opportunità presso i locali della banca, sulla base di un'apposita convenzione e previa corresponsione di un compenso da parte della ID (offerente dei diamanti in questione), costituisce una tipica iniziativa imprenditoriale che, da un lato, faceva insorgere nella clientela della banca l'affidamento nella selezione e serietà della venditrice dei preziosi e, dall'altro, implicava il coinvolgimento della responsabilità della banca verso i propri clienti quanto all'effettiva verifica dei presupposti fondamentali dell'operazione proposta.
Del resto, la scelta della ID di rivolgersi ad una banca per la promozione dei propri prodotti non può ritenersi casuale, ma deve ricondursi alla volontà di avvalersi proprio di quell'affidamento suscitato dalla
“presenza” nell'operazione di un partner di lungo periodo del cliente, capace di vincere un'eventuale diffidenza nell'acquisto.
Deve essere richiamato quanto statuito sul punto dal Consiglio di Stato in sede di appello avverso la sentenza del che aveva respinto il ricorso della vverso le sanzioni ad essa CP_5 Controparte_1 irrogate in relazione al collocamento dei diamanti offerti, per il tramite dela predetta dalla CP_2 [...]
“Deve, invero, escludersi che il ruolo della nella realizzazione della pratica in oggetto si sia CP_6 CP_2 limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con ID e né rileva che Controparte_7 l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al CP_5 riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella CP_2 dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto: a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , la banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei CP_1 propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con ID, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”. Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a ID del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto CP_2 dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e ID, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di ID. Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in pagina 4 di 7 contatto i clienti con ID. E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza, 21.3.2021, n. 2081).
Tali elementi trovano riscontro specifico nell'istruttoria svolta nel presente giudizio nel quale il teste funzionario della convenuta che seguiva gli investimenti dell'attrice, ha confermato di Tes_1 CP_2 avere proposto lui stesso all'attrice, quale possibile forma alternativa di investimento, l'acquisto dei diamanti della veicolando il materiale informativo della medesima società, presso i locali della CP_6 filiale della stessa. CP_2
Tutte le precedenti considerazioni inducono dunque a ritenere sussistente il presupposto del contatto sociale quale fonte di obbligazioni assimilabili a quelle contrattuali, nel solco della giurisprudenza appena citata.
Risulta provata la condotta quanto meno negligente della banca nell'attività di promozione e segnalazione dell'acquisto dei diamanti della ID.
I fatti della presente controversia originano dal provvedimento del 30 ottobre 2017 (prodotto in atti) con il quale l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che due pratiche commerciali poste in essere dalla ID , dal e da altri istituti di credito, consistenti nella CP_1 prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in diamanti e nell'aggravamento delle condizioni per il diritto di recesso, costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c), d) ed f), nonché 23 , comma 1, lettera t), e 49, 50, 52, 54 e 66- bis del codice del consumo.
Pronunciatosi successivamente sulla questione, come sopra ricordato, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 2081/2021 in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM agli Enti di credito citati, ha avuto modo di accertare che rappresentava in modo ingannevole ed omissivo: “a) il prezzo di vendita CP_4 dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”
La prassi commerciale censurata dall'AGCM e dal Consiglio di Stato, non è consistita nel vendere a un prezzo superiore a quello effettivo le gemme ma nel far credere al cliente che il corrispettivo richiesto fosse quello corrispondente ai prezzi praticati nei mercati regolamentati e riportati nei listini ufficiali, quando invece erano stati creati dalla stessa ID listini ad hoc che riportavano valori non reali.
Gli accertamenti svolti dall'AGCM nonché le conferme giudiziarie dei provvedimenti sanzionatori emessi, confermati anche dal TAR Lazio e, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, trovano riscontro altresì nelle evidenze istruttorie del presente giudizio nel quale è emersa, come già si è anticipato, una Cont condotta attiva della banca nella fase di trattativa e un suo ruolo determinante nella conclusione dei contratti.
Gli indici in tal senso sono molteplici, significativi e concordanti. Innanzitutto, è pacifico, in quanto non pagina 5 di 7 contestato, che l'attrice fosse già da anni cliente della banca convenuta, essendo tale circostanza sintomatica del rapporto di fiducia instaurato tra le parti e dell'affidamento riposto dall'attore della serietà e professionalità della banca e del suo personale. È altrettanto pacifico ed espressamente ammesso che la banca segnalava all'attore, interessato ad operare altri investimenti, la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia ID, con la quale aveva concluso una convenzione di segnalazione. Altrettanto pacifico che la proposta di acquisto del diamante veniva sottoscritta presso i locali della banca. È ancora circostanza accertata documentalmente che da ciascuna transazione la banca ricavasse una provvigione sicché, come si evince chiaramente dal tenore letterale della clausola contrattuale della convenzione, l'interesse economico alla conclusione dei contratti di vendita era tale da escludere una “neutralità” o “indifferenza” della banca rispetto all'effettivo perfezionamento degli acquisti proposti.
Tale peculiare posizione della banca, dunque, denota come la stessa fosse gravata di specifici obblighi di protezione dell'interesse del cliente – risparmiatore, avendo l'onere di conoscere gli aspetti rilevanti dell'operazione e di verificare almeno per quanto possibile la correttezza delle informazioni fornite al pubblico. La natura delle scorrettezze accertate in capo a ID lascia ritenere l'agevole individuazione, da parte di un operatore professionale, delle criticità afferenti ai valori pubblicizzati e alle difficoltà di smobilizzo.
L'affidamento riposto nel proprio istituto di credito e le modalità degli accadimenti che hanno portato alla sottoscrizione delle proposte d'acquisto, escludono ogni possibile concorso di colpa dell'attrice danneggiata, la quale proprio in virtù del rapporto pluriennale con la banca aveva confidato nella bontà dell'investimento proposto e non può essere paradossalmente chiamata da questa a rispondere di un siffatto affidamento assumendone in definitiva l'imprudenza.
Venendo alle conseguenze risarcitorie dell'accertata responsabilità della convenuta, deve essere considerato preliminarmente che i diamanti sono stati effettivamente acquistati dall'attore e che questi ne ha conseguito la materiale disponibilità, godendone in quanto proprietario e potendo, altresì, rivenderli. Ne consegue che l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta posta in essere consiste nella differenza tra il prezzo pagato dall'attore per l'acquisto dei beni e quello che avrebbe corrisposto per l'acquisto delle medesime res a prezzi di mercato. Tale differenza costituisce la conseguenza, immediata e diretta, della veicolazione, da parte della banca, di informazioni e dati fuorvianti che hanno indotto il cliente ad acquistare il diamante a condizioni diverse da quelle alle quali lo avrebbe acquistato ove avesse conosciuto il reale valore di mercato del bene.
Al fine di determinare il predetto pregiudizio è stata espletata una CTU: il perito gemmologo, con valutazione ampiamente argomentata e immune da vizi nel percorso logico ha correttamente individuato i valori dei diamanti sulla base delle caratteristiche delle pietre indicate nei documenti allegati agli atti della causa e sulla base della data di acquisto dei diamanti e del valore di listino c.d. lista di CP_3 valori (approssimativi da cui partire per una negoziazione dei diamanti all'ingrosso) che indica i valori medi degli scambi commerciali.
Non si ritiene di poter assumere, quale valore di mercato dei preziosi, quello ricavabile “in gioielleria” in quanto è del tutto apodittico e indimostrato che questo sia l'unico canale concretamente attivabile dal privato e, soprattutto, che i prezzi di acquisto della gioielleria, debbano considerarsi necessariamente più aderenti a quelli effettivi piuttosto che vili e di realizzo.
Il risultato valutativo emergente dalla relazione di c.t.u. è il seguente: il valore di mercato complessivo dei quattro diamanti, riferito al momento dell'acquisto da parte dell'attrice è di € 47.277,34.
Il danno subito dal ricorrente, pertanto, pari alla differenza tra il prezzo pagato e il valore al momento dell'acquisto, va liquidato in € 13.240,26 (€ 60.517,60 - € 47.277,34), oltre alla somma di € 427,00 quali spese di perizia sostenute dall'attrice. Tale somma va rivalutata secondo gli indici Istat dalla data pagina 6 di 7 dell'acquisto ad oggi e maggiorata degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate. Su quanto liquidato ad oggi decorrono gli interessi nella misura legale.
Le spese, comprese quelle per la CTU e le spese relative al c.t.p., seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 13.667,26, oltre CP_2 rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data dell'acquisto ad oggi e maggiorata degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
su quanto liquidato ad oggi decorrono gli interessi nella misura legale;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € CP_2 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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