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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5520 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1896 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
(c.f.: ), nata a [...] il [...], dom.ta in Parte_1 C.F._1
Roma, via Mariano D'Amelio n.24 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico BONOLI ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Roma, via Appiano n. 40, pal. A, int. 8;
appellante e
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Caverni, n. 40 (c.f.: elettivamente domiciliato per il presente C.F._2 ricorso presso lo studio legale dell'Avvocato Chiara Izzo ubicato alla via Vigliena n. 10,
Roma; appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2113/2024 emessa dal Tribunale di Roma il
5.2.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 47622/19.
Conclusioni
: Parte_1
1 1) dichiarare la separazione dei coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) accertare e dichiarare che la causa del fallimento del matrimonio sia da addebitarsi ai comportamenti del SI. con grave violazione dei doveri nascenti CP_1 dal matrimonio;
3) affidare in via esclusiva il minore , con collocazione presso la Persona_1 stessa, alla madre SI.ra ; Parte_1
4) assegnare la casa coniugale di Via Mariano D'Amelio n.24 Sc B.int.8 Roma alla SI.ra e stabilire che versi l'importo per Parte_1 CP_1
l'abitazione del figlio per la somma non inferiore ad € 1.500,00 mensili oltre Istat (canone così rivalutato per effetto degli aumenti ISTAT pur avendo detratto dal canone il costo del posto auto già utilizzato in via esclusiva dal marito) da corrispondersi alla SI.ra mediante bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese;
Parte_1
5) stabilire e dichiarare che, oltre alla somma di cui al punto 4 delle conclusioni, la somma dovuta da a titolo di contributo al mantenimento del figlio, CP_1 sia pari ad Euro 1.000,00 mensili o la somma che si riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla SI.ra
, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1 tenendo conto del Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma;
6) stabilire che il padre debba tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì ore 21,30 alla domenica ore 21,30 oltre ad almeno un pomeriggio a settimana, andandolo a prendere all'uscita di scuola alle ore 16,30 circa e riportandolo presso la casa materna alle ore 21,30.
Quanto alle festività natalizie il figlio le trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore con le seguenti modalità: il 24 dicembre dalle ore 19,00 con un genitore con il quale rimarrà fino alle ore 11,00 del 25 dicembre, ed indi con l'altro genitore, con il quale rimarrà fino alle ore 18,00 del 25 dicembre, per tornare con il primo genitore con il quale rimarrà fino alle ore 18,00 del giorno 26 dicembre, per indi tornare con il secondo genitore fino al primo gennaio alle ore 12,00.
Dalle ore 12 del primo gennaio andrà indi con l'altro genitore che lo terrà con sé fino al 6 gennaio alle ore 21,30.
In tutte tali occasioni il padre accompagnerà e riaccompagnerà il figlio presso la casa di residenza dello stesso.
Il tutto salvo diverso e tempestivo accordo scritto.
In ordine alle festività pasquali i genitori le trascorreranno con il figlio in modo alternato di anno in anno secondo le seguenti modalità: il giorno di Pasqua con un genitore dalla mattina alle ore 10 e fino alla sera alle ore 22,30 ed indi con l'altro genitore, con il quale rimarrà fino alle ore 22,30 del giorno successivo di SQ (Lunedì dell'Angelo). In ordine ai restanti giorni delle vacanze pasquali il figlio li trascorrerà ad anni alterni, con un genitore dal primo giorno delle vacanze ossia dal mercoledì dalle 16,30 fino alla domenica di Pasqua alle ore 10, mentre i successivi
2 giorni ossia dal martedì dalle 16,30 e fino al mercoledì mattina con l'altro genitore che provvederà ad accompagnarlo a scuola.
In tutte tali occasioni il padre accompagnerà e riaccompagnerà il figlio presso la casa di residenza dello stesso.
Il tutto salvo diverso e tempestivo accordo scritto.
Le vacanze estive il figlio le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore secondo quanto segue e previo accordo scritto entro il 31 maggio di ogni anno: dal 01 Agosto dalle ore 10,30 fino al 16 di Agosto alle ore 10,30 con un genitore e dalle ore 10,30 del 16 Agosto e fino al 31 Agosto alle ore 10,30 con l'altro genitore, salvo diverso e tempestivo accordo scritto.
In tutte tali occasioni il padre accompagnerà e riaccompagnerà il figlio presso la casa di residenza dello stesso.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
: CP_1 voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla SI. confermando l'impugnata sentenza n. Pt_2 Parte_1 2113/2024 pubblicata in data 5/02/2024 e condannando l'appellante al pagamento delle spese, oltre a quelle stabilite in via equitativa in favore del se ritenuto Pt_3 dall'Ecc.ma Corte, oltre compensi del presente giudizio. _ _ _
Con suo ricorso , di professione avvocato - premesso che in data Parte_1
20/09/2003 aveva contratto in Roma matrimonio concordatario con , in CP_1 servizio presso la gendarmeria vaticana, e che dalla loro unione era nato il figlio Per_1
(09/01/2010), esponeva che nel tempo la loro convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno del marito che improvvisamente aveva lasciato la casa familiare sita in Roma Via Mariano D'Amelio n. 24, immobile concesso in locazione dalla Santa Sede, per non farvi più ritorno e trasferirsi nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in
Roma Via Raffaele Caverni n. 40, avendo nelle more intrapreso anche una relazione extraconiugale con tale , cittadina peruviana conosciuta durante un Persona_2 viaggio al seguito del Pontefice - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso di lei e la disciplina dei suoi tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione a sé della casa di proprietà del sita in Via Caverni n. CP_1
40 o, in subordine, dell'immobile di abitazione in Via D'Amelio n. 24, con obbligo per il resistente di corrispondere il canone locatizio di euro 1.320,00 e l'assegno di mantenimento per il figlio di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra e,
3 infine, l'obbligo del di restituirle la somma di euro 1.000,00 mensili CP_1 dall'agosto 2018, ovvero da quando il resistente si era allontanato dalla casa familiare.
Non si costituiva in giudizio (il quale avrebbe poi lamentato che la CP_1 ricorrente aveva intenzionalmente effettuato la notifica al suo precedente luogo di residenza invece che a quello del suo lavoro).
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il Presidente f.f., preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, cui assegnava la casa familiare sita in Via D'Amelio, disciplinava i tempi di permanenza presso il padre e poneva a carico di costui l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 1.500,00 da luglio 2019, poneva a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e, quindi, Per_1 rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello successivamente proposto dal e avente il medesimo oggetto (R.G. 66454/2019), con comparsa del CP_1
31/07/2020 si costituiva in giudizio quest'ultimo che aderiva alla domanda di separazione ma contestava le avverse allegazioni ed istanze e chiedeva addebitarsi la separazione alla moglie deducendo che la stessa, successivamente alla nascita del figlio, si era allontanata affettivamente ed emotivamente da lui, serbandogli contegni aggressivi pure di fronte al figlio.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, disposta ed espletata indagine psico-socio-ambientale, con sentenza del 5.2.2024 il Tribunale, preso atto dell'imminente pensionamento del convenuto, così si pronunciava:
«dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
19/09/1968) e (ROMA 19/09/1968) relativamente al CP_1 matrimonio dagli stessi contratto il 20/09/2003 alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
il figlio minore (09/01/2010) è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di
4 maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé a) a finesettimana Per_1 alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero in caso di chiusura scolastica dalle ore 10.00 al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); b) dall'orario di uscita scolastico del mercoledì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica fino al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui trascorre Per_1 il finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui trascorre il Per_1 finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno del minore;
e) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre vedrà e terrà con sé dal giorno 1 al giorno 15 Per_1 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal giorno 16 al giorno 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di febbraio 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente Per_1 secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, e condanna il al versamento, CP_1 in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi Pt_1 delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
Per_1
assegna la casa familiare sita in Roma Via Mariano D'Amelio n. 24 alla ricorrente dando atto che il coniuge se ne è già allontanato;
Parte_1
rigetta le domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti;
dichiara l'inutilizzabilità dei documenti allegati da ambo le parti ai rispettivi scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.; dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria proposta dalla ricorrente;
spese compensate».
Avverso la sentenza ha proposto appello la lamentando che: il Tribunale Pt_1 avrebbe dovuto addebitare la separazione al marito sulla scorta della documentazione da ella prodotta in atti a dimostrazione del fatto che questi aveva abbandonato il tetto coniugale il 27 luglio 2018, senza dare notizie di sé, per coltivare la relazione intrapresa con altra donna di origine peruviana conosciuta durante un viaggio di lavoro all'estero,
5 dopo averla percossa, e trascurato l'accudimento del figlio;
non era stato in alcun modo dimostrato che il ricorrente si fosse pensionato a febbraio 2024, la relativa documentazione da questi depositata unitamente alle memorie conclusionali essendo stata dichiarata inutilizzabile dallo stesso Tribunale perché tardiva;
da tale mese il convenuto aveva smesso di incontrare il figlio secondo il calendario stabilito mostrandosi indifferente alle sue attività quotidiane;
ella, anche per il tempo da trascorrere con il figlio, aveva visto ridursi il proprio reddito;
il nucleo aveva condotto un regime di vita agiato durante il ménage.
Pertanto, ella formulava le conclusioni sopra trascritte.
Costituitosi in giudizio, il replicava affermando che: la resistente aveva in CP_1 intestazione richiamato inammissibilmente l'art 708 co. 4° c.p.c. e, comunque,
l'impugnazione difettava di specificazione dei motivi di doglianza;
l'asserita relazione extraconiugale opposta dall'appellante, non solo non era stata provata in primo grado perché inesistente all'epoca dell'allontanamento, ma nemmeno poteva essere in alcun modo ritenuta causa della separazione e del deterioramento dell'affectio coniugalis da anni già ampiamente compromessa per colpa della moglie;
in ordine al suo pensionamento, la circostanza era già conosciuta nell'an in quanto da lui allegata per tempo nel corso del primo grado di giudizio (all.6) e, successivamente, documentata nel quantum del trattamento di quiescenza;
non sussistevano ragioni valide per privarlo della facoltà di condividere decisioni che riguardassero laddove il problema era solo Per_1 comunicativo tra essi suoi genitori;
contestare il suo rapporto con il figlio in base ad un calendario di visite particolareggiate, impossibile da seguire in considerazione anche della conflittualità in atto fra i genitori, non consentire né favorire una più elastica frequentazione padre-figlio, non poteva condurre a tali conseguenze limitative della sua responsabilità genitoriale;
egli aveva sempre versato gli importi prescritti dal Tribunale, come riscontrato di recente anche dal G.t. in sede di opposizione della ricorrente al rilascio del passaporto in suo favore;
l'assegno impostogli di euro 800,oo corrispondeva a più di un terzo dell'ammontare della sua pensione.
Pertanto, invocava il rigetto dell'avverso appello.
Il rappresentante della Procura Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
6 La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del 25.9.25 ai sensi dell'art. 127 c.p.c.. La documentazione allegata dal resistente alle sue note depositate il 24.9.2025 è inutilizzabile ai fini del giudizio in quanto irritualmente depositata e, comunque, irrilevante.
* * *
L'appello, sufficientemente argomentato e dunque ammissibile, nel merito non può tuttavia trovare accoglimento.
Premesso che la ricorrente nemmeno ha insistito nell'invocare l'accoglimento delle sue richieste istruttorie – correttamente dichiarate dal Tribunale inammissibili parimenti a quelle articolate dal convenuto per esser i capitoli di prova testi generici e valutativi - , dalle rispettive allegazioni è effettivamente emerso che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi era progressivamente venuta meno negli anni tanto da rendere intollerabile la convivenza e che, di conseguenza, non può certo attribuirsi ai comportamenti imputati da una parte all'altra di aver determinato la crisi coniugale.
La ricorrente si duole del fatto che il primo giudicante abbia dato per acquisito al vero il pensionamento del coniuge nonostante questi avesse prodotto il calcolo del suo trattamento di quiescenza tardivamente, unitamente alla memoria conclusionale.
L'argomento appare irrilevante, sia per aver in ogni caso il per tempo già CP_1 anticipato di esser in procinto di lasciare il servizio, sia perché oggi la Corte ha espressamente invitato le parti a documentare l'attuale loro condizione economica.
Risulta, pertanto, documentato che il percepisce mensilmente euro 2.190,oo CP_1 per tredici ratei su base annuale.
Tenuto presente che anche la percepisce reddito, seppur contenuto, dalla sua Pt_1 professione di avvocato oramai da numerosi anni esercitata, tali risorse paterne fanno ritener equa la stima in euro 800,oo dell'onere impostogli per contribuire al mantenimento del figlio, rappresentando detta somma più di terzo dell'assegno pensionistico da lui percepito, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti al minore.
Il ragazzo sta per compiere i sedici anni d'età ed è apparso sufficientemente maturo e consapevole, seppur in parte sfiduciato, per poter validamente gestire il suo rapporto con il padre, oggi spesso all'estero durante l'anno, sicché appare inutile, se non
7 controproducente in vista del mantenimento del loro rapporto, imporgli percorsi psicologici.
D'altro canto, la difficoltà di mantenimento di detto loro rapporto con l'auspicabile frequenza non giustifica la richiesta formulata dalla madre per l'affido esclusivo a sé del ragazzo, il padre non essendosi mai sottratto all'impegno economico per il suo mantenimento né avendo mai mostrato di volersi disinteressare del ragazzo, avendo anch'egli frequentato il percorso di sostegno individuale suggerito per il tramite del
Servizio sociale.
Segue per legge al rigetto della sua impugnazione la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2113/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma il 5.2.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 47622/19;
- condanna la stessa a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in euro 6.300,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%,
Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla parte appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 25.9.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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