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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1784/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-
8/1/25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1
Silvestri ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Reggio Emilia,
Via Zacchetti 31 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino G. Controparte_1
Ruffini, Geminio C. Ruffini e Carla Atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in Bologna, Via D'Azeglio 5 come da mandato in atti - appellato –
rappresentata e difesa dall'avv. Alex Silvestri Controparte_2 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Reggio Emilia, Via
Borsellino 2 come da mandato in atti
– appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 991/22 emessa il 29.9.22 e pubblicata il 29.9.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
Pagina 1 di 7 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 [...] per esercitare il diritto di riscatto su alcuni fondi posti Controparte_3
a Villa Minozzo ed identificati al catasto della città ai fogli 33, particelle
381 e 382, confinanti con i propri.
Affermava di essere coltivatore diretto e proprietario di terreni a Villa
Minozzo e che la aveva alienato alla i fondi citati, in CP_2 Parte_1 presenza dei presupposti di cui alla l. 817/1971 essendo lui coltivatore diretto, senza prima offrirglieli. Dichiarava quindi voler acquistare il compendio immobiliare alienato.
Si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza dei Parte_1 presupposti soggettivi per l'esercizio del riscatto e di essere lei stessa coltivatrice diretta e conduttrice dei terreni oggetti di causa in forza di contratto verbale di affitto stipulato con la CP_2
Si costituiva altresì la eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva.
La causa veniva istruita attraverso prove documentali, orali e CTU.
All'esito il Tribunale accertava che l'attore aveva dato prova dei presupposti di cui all'art. 7 n. 2), l. 817/1971 e art. 8, l.590/1965, risultando essere coltivatore diretto, proprietario dei fondi confinanti e coltivati nel biennio precedente la vendita, l'assenza di alienazione di fondi rustici e con adeguata forza lavoro per coltivare i propri fondi e quelli oggetti di causa.
Sussisteva altresì l'ultimo requisito previsto dalla normativa, ovverosia il non insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti sui fondi oggetti di causa dal momento che l'eccezione di parte convenuta secondo cui la avrebbe coltivato Parte_1 gli stessi in forza di un contratto di affitto agrario orale, era rimasta priva di prova, non risultando alcun documento idoneo a comprovare la stipula del contratto;
le dichiarazioni dei testimoni rese all'udienza del 16 giugno 2021 potrebbero considerarsi idonee a provare che la stessa abbia coltivato una parte dei terreni in questione ma non a fornire prova adeguata del titolo, ovverosia il contratto di affitto. Neppure risulta provato l'avvenuto pagamento del canone essendo sempre avvenuto in contanti e, oltretutto, le denunce annuali di contratti di affitto prodotte
Pagina 2 di 7 dalla convenuta (doc. 7 e 8) non includono i fondi oggetto di causa tra quelli da lei condotti. Il capitolo di prova con cui le convenute avrebbero voluto provare l'esistenza del contratto in via testimoniale era inammissibile poiché formulato in modo completamente generico e senza riferimenti alla stipula effettiva del contratto e al suo contenuto.
Accoglieva quindi la domanda del e condannava la CP_1 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite.
In relazione alla posizione visto che quest'ultima non si Parte_2 era limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva ma aveva aderito alla difesa della le compensava per metà e Parte_1 condannava l'attore alla refusione dell'ulteriore metà a vantaggio della
CP_2
Le spese di CTU venivano poste a carico dell'attore e della convenuta in solido. Parte_1
Appellava la sentenza la proponendo domanda nei confronti Parte_1 del solo il quale si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'inammissibilità dell'appello poiché l'atto di citazione era privo di firma digitale e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio anche la non solo eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva ma chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto e proponendo richiesta di condanna del al CP_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado in maniera integrale, non dovendosi operare la compensazione.
Con ordinanza del 7-8/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carenza di firma digitale sull'atto di citazione in appello la Corte conferma l'ordinanza del 21.3.23. Col primo motivo l'appellante lamenta omessa prova dei requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti il riscatto o retratto agrario ed errata valutazione delle testimonianze ammesse ad istanza dell'attore CP_1
[...]
A suo dire la qualità di coltivatore diretto non poteva derivare dalla visura camerale dell'azienda poiché ciò non sarebbe sufficiente;
tantomeno sarebbe sufficiente la mera iscrizione del nominativo in appositi albi od elenchi.
In merito alla coltivazione almeno biennale dei fondi finitimi non sarebbe stata data prova, a niente valendo le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 16 giugno 2021. I testimoni avrebbero infatti reso deposizioni inattendibili e vaghe, non avendo identificato i beni coltivati dal CP_1
Non sarebbe stata data prova dell'assenza di vendita di fondi rustici da parte del nei due anni precedenti alla compravendita dei beni per CP_1 cui è causa. In merito alla forza lavoro le risultanze probatorie sarebbero derivanti dalla CTU e quindi il non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio, CP_1
Pagina 3 di 7 essendo ricorso all'ausiliario del giudice. Il Tribunale avrebbe operato un'inversione dell'onere probatorio poiché avrebbe affermato che l'onere della prova della mancata vendita dei fondi nel biennio precedente era a carico delle convenute.
La difesa della convenuta era stata precisa nel contestare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto e quindi era onere dell'attore provare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all'assunto dell'appellante il ha provato la qualità CP_1 di coltivatore diretto non solo attraverso la produzione delle visure della
Camera di Commercio, le quali comunque attestano lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli ed allevamento animali, ma anche producendo documentazione INPS (all.6). Risulta inoltre documentalmente provato che svolgono attività lavorativa oltre al i figli (pag.5 CTU) e due dipendenti (all.7) e che la stessa ha CP_1 numerose macchine agricole (doc.9). In aggiunta la diretta ed abituale coltivazione del fondo da parte dell'attore, oltre alla proprietà dei fondi confinanti, sono dimostrati dai
Piani Colturali presentati ad tramite per gli anni 2019, Pt_3 CP_4
2020 e 2021 (pag.5 CTU) e comunque risulta confermata la circostanza dalla CTU (pag. 7). È bene osservare sin da adesso che “in data 18 novembre 2021 il CTP di parte convenuta dott. comunica di ritenere Persona_1 esaustive, pertinenti e coerenti le risposte del CTU, nulla avendo da osservare” (pag. 11 CTU), il che fa ben intendere come, per stessa ammissione di parte appellante, la CTU sia ben redatta, logica nelle argomentazioni, ben documentata e perfettamente condivisibile nelle conclusioni. Non è poi condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla inattendibilità dei testimoni. E' più che credibile ed anzi dimostra la genuinità dei testimoni che essi si siano limitati a confermare che il sia coltivatore diretto e che “lavora i campi nella zona doc.n. 17 CP_1 e 18” (teste e “ posso confermare di vedere dalla terrazza del Tes_1
Caseificio il sig. coltivare i terreni vicino a quello rappresentato CP_1 in rosso nel doc.17 parte convenuta” (teste , che sono i fondi Tes_2 oggetto di causa, del tutto irrilevante apparendo che non riescano ad individuare catastalmente i beni. Infondato quanto poi contestato in merito alla forza lavoro risultando ben chiarito dal CTU (pag. 7) e documentato il calcolo per la determinazione della stessa e, si ribadisce, né il CTP né la appellante hanno mosso censura alla perizia sul punto, svolgendo solo una generica contestazione come tale addirittura inammissibile.
In merito poi alla prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente è senza dubbio vero che l'onere sia a carico di colui che vuol provare il diritto. E' altrettanto vero però che il convenuto deve contestare specificamente i fatti come affermati dalla controparte, in difetto dovendosi applicare, come nella fattispecie, l'art. 115 c.p.c.. Leggendo le comparse di costituzione e risposta delle convenute nel giudizio di primo grado in alcun modo appare specifica contestazione in merito alla mancata vendita di beni nel biennio precedente a quello della
Pagina 4 di 7 vendita degli immobili per cui è causa. Vi è soltanto una generica contestazione in merito all'onere probatorio in capo a colui che avanza il diritto di prelazione. Ma invero “l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto all'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore all'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio” (Cass. 18 maggio 2011 n. 10860) ed anche “in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. 9 marzo 2012 n. 3727 che richiama Cass 5/3/09 n. 5356). Col secondo motivo lamenta erronea valutazione della CTU.
Il Perito avrebbe superato i limiti del proprio mandato avendo violato i principi del contraddittorio e della disponibilità della prova.
Non poteva introdurre nuovi documenti sui quali poi il Tribunale ha fondato la propria decisione.
Il motivo è inammissibile.
La Perizia si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio ed invero il
30 agosto 2021 vi è stato un incontro tra il CTU ed i CTP nominati, il 25 ottobre 2021 “il collegio ha svolto sopralluogo sui fondi oggetti di causa, prendendo visione dei luoghi ed acquisendo gli elementi tecnico- conoscitivi necessari all'espletamento dell'incarico”, il 27 ottobre 2021
“l'arch. forniva al CTU i documenti di richiesti in fase di Per_2 sopralluogo relativi all'azienda del ricorrente” (pag. 3 CTU), è stata quindi redatta bozza di perizia inviata ai CTP, cui quindi erano noti i documenti acquisiti, e non solo non è stata mossa contestazione all'acquisizione degli stessi ma il CTP della convenuta l'ha condivisa. Neppure alcuna eccezione in merito ai documenti acquisiti è stata mossa dalle parti nella prima difesa successiva alla produzione della CTU. Oltretutto il CTU, nei limiti dei quesiti e per rispondere agli stessi, può ben avvalersi di documentazione eventualmente non prodotta dalle parti
(Cass. SS.UU. 3086/22).
Col terzo motivo lamenta erronea valutazione delle prove documentali ed orali introdotte dalla stessa.
Secondo l'appellante i testi e avrebbero Tes_3 Tes_4 Tes_5 riferito di aver coadiuvato la nella loro lavorazione sin dal Parte_1
2009. Il teste avrebbe riferito di aver visto la ed il marito Tes_6 Parte_1
a lavorare i terreni per cui è causa.
Le prove orali richieste volte a dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto sarebbero state ingiustamente non ammesse.
Pagina 5 di 7 La prova dell'esistenza dell'affitto la si dovrebbe poi ricavare dalla matrice di un assegno su cui era riportata la dizione “affitto 2018” e l'avvenuto incasso del titolo. L'assenza del contratto nel piano colturale della convenuta sarebbe facilmente spiegabile in ragione del fatto “che gli Uffici preposti dell' da diversi anni, non inseriscono Parte_4 nelle denunce annuali i canoni conclusi verbalmente” (pag. 14 appello). Il motivo è infondato.
La prova dell'affitto non può senza dubbio ricavarsi dall'esistenza di una matrice di un assegno e, tanto meno, dall'avvenuto incasso di una somma, un'unica volta con assegno, non essendo possibile riferirla con certezza ai beni per cui è causa.
L'assenza del contratto nel piano colturale è documentalmente provata e non contestata dalla stessa appellante la quale, per la prima volta in questa sede, non risultando in nessuno degli atti del giudizio di primo grado la affermazione, attribuisce la carenza al fatto, non provato e come tale non sufficiente a superare la stessa, del non inserimento nelle denunce dei contratti verbali. Oltretutto se fosse vero che sin dal 2009, come sotto emergerà, l'appellante aveva concluso un contratto d'affitto orale con la sarebbe stato sufficiente depositare il piano CP_2 culturale relativo a quegli anni. Le prove testimoniali richieste volte a provare l'esistenza di un contratto orale di affitto sono inammissibili sia perché le risultanze sarebbero comunque insufficienti a ritenerne l'esistenza in carenza della prova dell'avvenuto pagamento dei canoni da dimostrarsi attraverso prova documentale e non orale, sia perché risulta condivisibile quanto già accertato dal Tribunale in merito al fatto che il capitolo di prova come formulato “4 vero che dall'anno 2009 la Sig.ra godeva Parte_1 il lavorava i medesimi fondi rustici in virtù di contratto verbale di affitto agrario intercorso con la Sig.ra è Controparte_3 inammissibile perché generico e privo di riferimento temporale in merito alla data di stipula del citato contratto. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria. La notifica dell'appello verso la convenuta costituita , Controparte_3 nei confronti della quale nessuno ha svolto domanda, costituisce mera litis denuntiatio;
la costituzione è quindi atto volontario che non comporta diritto alla refusione delle spese di lite da parte dell'appellante (Cass. Ord. 4352/19). L'essersi costituita in giudizio chiedendo però la vittoria di entrambe le spese deve essere valutata e la domanda respinta perché inammissibile.
Non è stata infatti mossa censura alcuna alla condivisibile motivazione data dal Tribunale in merito alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dal momento che la non si era limitata CP_2 ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ma aveva
“aderito pienamente alle difese della e da ciò era derivata la Parte_1 necessità per il di difendersi anche nel merito. CP_1
Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte
Pagina 6 di 7 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro e Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. CP_2
991/22 emessa il 29.9.22 e pubblicata il 29.9.22.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1784/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-
8/1/25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1
Silvestri ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Reggio Emilia,
Via Zacchetti 31 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino G. Controparte_1
Ruffini, Geminio C. Ruffini e Carla Atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in Bologna, Via D'Azeglio 5 come da mandato in atti - appellato –
rappresentata e difesa dall'avv. Alex Silvestri Controparte_2 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Reggio Emilia, Via
Borsellino 2 come da mandato in atti
– appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 991/22 emessa il 29.9.22 e pubblicata il 29.9.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
Pagina 1 di 7 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 [...] per esercitare il diritto di riscatto su alcuni fondi posti Controparte_3
a Villa Minozzo ed identificati al catasto della città ai fogli 33, particelle
381 e 382, confinanti con i propri.
Affermava di essere coltivatore diretto e proprietario di terreni a Villa
Minozzo e che la aveva alienato alla i fondi citati, in CP_2 Parte_1 presenza dei presupposti di cui alla l. 817/1971 essendo lui coltivatore diretto, senza prima offrirglieli. Dichiarava quindi voler acquistare il compendio immobiliare alienato.
Si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza dei Parte_1 presupposti soggettivi per l'esercizio del riscatto e di essere lei stessa coltivatrice diretta e conduttrice dei terreni oggetti di causa in forza di contratto verbale di affitto stipulato con la CP_2
Si costituiva altresì la eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva.
La causa veniva istruita attraverso prove documentali, orali e CTU.
All'esito il Tribunale accertava che l'attore aveva dato prova dei presupposti di cui all'art. 7 n. 2), l. 817/1971 e art. 8, l.590/1965, risultando essere coltivatore diretto, proprietario dei fondi confinanti e coltivati nel biennio precedente la vendita, l'assenza di alienazione di fondi rustici e con adeguata forza lavoro per coltivare i propri fondi e quelli oggetti di causa.
Sussisteva altresì l'ultimo requisito previsto dalla normativa, ovverosia il non insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti sui fondi oggetti di causa dal momento che l'eccezione di parte convenuta secondo cui la avrebbe coltivato Parte_1 gli stessi in forza di un contratto di affitto agrario orale, era rimasta priva di prova, non risultando alcun documento idoneo a comprovare la stipula del contratto;
le dichiarazioni dei testimoni rese all'udienza del 16 giugno 2021 potrebbero considerarsi idonee a provare che la stessa abbia coltivato una parte dei terreni in questione ma non a fornire prova adeguata del titolo, ovverosia il contratto di affitto. Neppure risulta provato l'avvenuto pagamento del canone essendo sempre avvenuto in contanti e, oltretutto, le denunce annuali di contratti di affitto prodotte
Pagina 2 di 7 dalla convenuta (doc. 7 e 8) non includono i fondi oggetto di causa tra quelli da lei condotti. Il capitolo di prova con cui le convenute avrebbero voluto provare l'esistenza del contratto in via testimoniale era inammissibile poiché formulato in modo completamente generico e senza riferimenti alla stipula effettiva del contratto e al suo contenuto.
Accoglieva quindi la domanda del e condannava la CP_1 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite.
In relazione alla posizione visto che quest'ultima non si Parte_2 era limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva ma aveva aderito alla difesa della le compensava per metà e Parte_1 condannava l'attore alla refusione dell'ulteriore metà a vantaggio della
CP_2
Le spese di CTU venivano poste a carico dell'attore e della convenuta in solido. Parte_1
Appellava la sentenza la proponendo domanda nei confronti Parte_1 del solo il quale si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'inammissibilità dell'appello poiché l'atto di citazione era privo di firma digitale e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio anche la non solo eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva ma chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto e proponendo richiesta di condanna del al CP_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado in maniera integrale, non dovendosi operare la compensazione.
Con ordinanza del 7-8/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carenza di firma digitale sull'atto di citazione in appello la Corte conferma l'ordinanza del 21.3.23. Col primo motivo l'appellante lamenta omessa prova dei requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti il riscatto o retratto agrario ed errata valutazione delle testimonianze ammesse ad istanza dell'attore CP_1
[...]
A suo dire la qualità di coltivatore diretto non poteva derivare dalla visura camerale dell'azienda poiché ciò non sarebbe sufficiente;
tantomeno sarebbe sufficiente la mera iscrizione del nominativo in appositi albi od elenchi.
In merito alla coltivazione almeno biennale dei fondi finitimi non sarebbe stata data prova, a niente valendo le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 16 giugno 2021. I testimoni avrebbero infatti reso deposizioni inattendibili e vaghe, non avendo identificato i beni coltivati dal CP_1
Non sarebbe stata data prova dell'assenza di vendita di fondi rustici da parte del nei due anni precedenti alla compravendita dei beni per CP_1 cui è causa. In merito alla forza lavoro le risultanze probatorie sarebbero derivanti dalla CTU e quindi il non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio, CP_1
Pagina 3 di 7 essendo ricorso all'ausiliario del giudice. Il Tribunale avrebbe operato un'inversione dell'onere probatorio poiché avrebbe affermato che l'onere della prova della mancata vendita dei fondi nel biennio precedente era a carico delle convenute.
La difesa della convenuta era stata precisa nel contestare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto e quindi era onere dell'attore provare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all'assunto dell'appellante il ha provato la qualità CP_1 di coltivatore diretto non solo attraverso la produzione delle visure della
Camera di Commercio, le quali comunque attestano lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli ed allevamento animali, ma anche producendo documentazione INPS (all.6). Risulta inoltre documentalmente provato che svolgono attività lavorativa oltre al i figli (pag.5 CTU) e due dipendenti (all.7) e che la stessa ha CP_1 numerose macchine agricole (doc.9). In aggiunta la diretta ed abituale coltivazione del fondo da parte dell'attore, oltre alla proprietà dei fondi confinanti, sono dimostrati dai
Piani Colturali presentati ad tramite per gli anni 2019, Pt_3 CP_4
2020 e 2021 (pag.5 CTU) e comunque risulta confermata la circostanza dalla CTU (pag. 7). È bene osservare sin da adesso che “in data 18 novembre 2021 il CTP di parte convenuta dott. comunica di ritenere Persona_1 esaustive, pertinenti e coerenti le risposte del CTU, nulla avendo da osservare” (pag. 11 CTU), il che fa ben intendere come, per stessa ammissione di parte appellante, la CTU sia ben redatta, logica nelle argomentazioni, ben documentata e perfettamente condivisibile nelle conclusioni. Non è poi condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla inattendibilità dei testimoni. E' più che credibile ed anzi dimostra la genuinità dei testimoni che essi si siano limitati a confermare che il sia coltivatore diretto e che “lavora i campi nella zona doc.n. 17 CP_1 e 18” (teste e “ posso confermare di vedere dalla terrazza del Tes_1
Caseificio il sig. coltivare i terreni vicino a quello rappresentato CP_1 in rosso nel doc.17 parte convenuta” (teste , che sono i fondi Tes_2 oggetto di causa, del tutto irrilevante apparendo che non riescano ad individuare catastalmente i beni. Infondato quanto poi contestato in merito alla forza lavoro risultando ben chiarito dal CTU (pag. 7) e documentato il calcolo per la determinazione della stessa e, si ribadisce, né il CTP né la appellante hanno mosso censura alla perizia sul punto, svolgendo solo una generica contestazione come tale addirittura inammissibile.
In merito poi alla prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente è senza dubbio vero che l'onere sia a carico di colui che vuol provare il diritto. E' altrettanto vero però che il convenuto deve contestare specificamente i fatti come affermati dalla controparte, in difetto dovendosi applicare, come nella fattispecie, l'art. 115 c.p.c.. Leggendo le comparse di costituzione e risposta delle convenute nel giudizio di primo grado in alcun modo appare specifica contestazione in merito alla mancata vendita di beni nel biennio precedente a quello della
Pagina 4 di 7 vendita degli immobili per cui è causa. Vi è soltanto una generica contestazione in merito all'onere probatorio in capo a colui che avanza il diritto di prelazione. Ma invero “l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto all'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore all'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio” (Cass. 18 maggio 2011 n. 10860) ed anche “in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. 9 marzo 2012 n. 3727 che richiama Cass 5/3/09 n. 5356). Col secondo motivo lamenta erronea valutazione della CTU.
Il Perito avrebbe superato i limiti del proprio mandato avendo violato i principi del contraddittorio e della disponibilità della prova.
Non poteva introdurre nuovi documenti sui quali poi il Tribunale ha fondato la propria decisione.
Il motivo è inammissibile.
La Perizia si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio ed invero il
30 agosto 2021 vi è stato un incontro tra il CTU ed i CTP nominati, il 25 ottobre 2021 “il collegio ha svolto sopralluogo sui fondi oggetti di causa, prendendo visione dei luoghi ed acquisendo gli elementi tecnico- conoscitivi necessari all'espletamento dell'incarico”, il 27 ottobre 2021
“l'arch. forniva al CTU i documenti di richiesti in fase di Per_2 sopralluogo relativi all'azienda del ricorrente” (pag. 3 CTU), è stata quindi redatta bozza di perizia inviata ai CTP, cui quindi erano noti i documenti acquisiti, e non solo non è stata mossa contestazione all'acquisizione degli stessi ma il CTP della convenuta l'ha condivisa. Neppure alcuna eccezione in merito ai documenti acquisiti è stata mossa dalle parti nella prima difesa successiva alla produzione della CTU. Oltretutto il CTU, nei limiti dei quesiti e per rispondere agli stessi, può ben avvalersi di documentazione eventualmente non prodotta dalle parti
(Cass. SS.UU. 3086/22).
Col terzo motivo lamenta erronea valutazione delle prove documentali ed orali introdotte dalla stessa.
Secondo l'appellante i testi e avrebbero Tes_3 Tes_4 Tes_5 riferito di aver coadiuvato la nella loro lavorazione sin dal Parte_1
2009. Il teste avrebbe riferito di aver visto la ed il marito Tes_6 Parte_1
a lavorare i terreni per cui è causa.
Le prove orali richieste volte a dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto sarebbero state ingiustamente non ammesse.
Pagina 5 di 7 La prova dell'esistenza dell'affitto la si dovrebbe poi ricavare dalla matrice di un assegno su cui era riportata la dizione “affitto 2018” e l'avvenuto incasso del titolo. L'assenza del contratto nel piano colturale della convenuta sarebbe facilmente spiegabile in ragione del fatto “che gli Uffici preposti dell' da diversi anni, non inseriscono Parte_4 nelle denunce annuali i canoni conclusi verbalmente” (pag. 14 appello). Il motivo è infondato.
La prova dell'affitto non può senza dubbio ricavarsi dall'esistenza di una matrice di un assegno e, tanto meno, dall'avvenuto incasso di una somma, un'unica volta con assegno, non essendo possibile riferirla con certezza ai beni per cui è causa.
L'assenza del contratto nel piano colturale è documentalmente provata e non contestata dalla stessa appellante la quale, per la prima volta in questa sede, non risultando in nessuno degli atti del giudizio di primo grado la affermazione, attribuisce la carenza al fatto, non provato e come tale non sufficiente a superare la stessa, del non inserimento nelle denunce dei contratti verbali. Oltretutto se fosse vero che sin dal 2009, come sotto emergerà, l'appellante aveva concluso un contratto d'affitto orale con la sarebbe stato sufficiente depositare il piano CP_2 culturale relativo a quegli anni. Le prove testimoniali richieste volte a provare l'esistenza di un contratto orale di affitto sono inammissibili sia perché le risultanze sarebbero comunque insufficienti a ritenerne l'esistenza in carenza della prova dell'avvenuto pagamento dei canoni da dimostrarsi attraverso prova documentale e non orale, sia perché risulta condivisibile quanto già accertato dal Tribunale in merito al fatto che il capitolo di prova come formulato “4 vero che dall'anno 2009 la Sig.ra godeva Parte_1 il lavorava i medesimi fondi rustici in virtù di contratto verbale di affitto agrario intercorso con la Sig.ra è Controparte_3 inammissibile perché generico e privo di riferimento temporale in merito alla data di stipula del citato contratto. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria. La notifica dell'appello verso la convenuta costituita , Controparte_3 nei confronti della quale nessuno ha svolto domanda, costituisce mera litis denuntiatio;
la costituzione è quindi atto volontario che non comporta diritto alla refusione delle spese di lite da parte dell'appellante (Cass. Ord. 4352/19). L'essersi costituita in giudizio chiedendo però la vittoria di entrambe le spese deve essere valutata e la domanda respinta perché inammissibile.
Non è stata infatti mossa censura alcuna alla condivisibile motivazione data dal Tribunale in merito alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dal momento che la non si era limitata CP_2 ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ma aveva
“aderito pienamente alle difese della e da ciò era derivata la Parte_1 necessità per il di difendersi anche nel merito. CP_1
Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte
Pagina 6 di 7 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro e Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. CP_2
991/22 emessa il 29.9.22 e pubblicata il 29.9.22.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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