Art. 2.
Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento, lo Stato potra' concorrere nell'ammortamento dei mutui stessi con aliquote annue costanti per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato.
Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni filtro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 3 febbraio 1933 n. 215 , sulla bonifica integrale.
Le aliquote di cui al primo comma non potranno superare la misura di L. 3,27 e di L. 4,36 per i mutui accesi per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.
Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo art. 3, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni, indipendentemente dalla durata del periodo di ammortamento del mutuo.
Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento, lo Stato potra' concorrere nell'ammortamento dei mutui stessi con aliquote annue costanti per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato.
Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni filtro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 3 febbraio 1933 n. 215 , sulla bonifica integrale.
Le aliquote di cui al primo comma non potranno superare la misura di L. 3,27 e di L. 4,36 per i mutui accesi per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.
Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo art. 3, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni, indipendentemente dalla durata del periodo di ammortamento del mutuo.