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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2988/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Castellano ed elettivamente C.F._1
domiciliato nel suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Sabrina Scandurra ed C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo studio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
1 Posta in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti in conformità dell'accordo raggiunto alla stessa udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 18.03.2025, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio concordatario, l'01.09.1999, in Piedimonte Etneo, dal quale sono nate le figlie
(02.02.2001) e (08.08.2005), entrambe maggiorenni Persona_1 Persona_2
ma non ancora economicamente autosufficienti, in quanto studentesse.
La ricorrente ha dedotto il venir meno delll'affectio maritalis e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, a causa di incompatibilità caratteriali, precisando che già
a partire dall'anno 2024 si erano di fatto separati, essendosi ella trasferita, insieme alle figlie,
nella casa di proprietà della di lei madre.
La ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
mediante versamento di un assegno mensile della somma di € 600,00 (nella misura di € 300,00
per ciascuna), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2025, si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda di separazione personale dalla Controparte_1
moglie, ma ha dedotto di non essere in grado, a causa delle sue precarie condizioni economiche, di pagare l'importo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento delle figlie,
dichiarandosi disponibile a corrispondere, per entrambe, la somma di € 300,00 mensili (nella misura di € 150,00 ciascuna), tenuto conto che la ricorrente percepisce interamente l'importo dell'Assegno Unico Universale.
2 All'udienza di comparizione personale del 19.11.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, i coniugi, sollecitati a trovare un accordo sulle condizioni della loro separazione, hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto, le cui condizioni, riportate nel verbale della predetta udienza, vengono di seguito trascritte:
“Il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie CP_1
maggiorenni, entrambe non ancora economicamente indipendenti, un assegno mensile
dell'importo di € 400,00 mensili (in ragione di metà per ciascuna figlia), da corrispondere
alla sig.ra entro il giorno 5 del mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Va dunque emessa sentenza di omologa del superiore accordo di separazione, che non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo
Nulla deve disporsi sulle spese, atteso l'accordo raggiunto alla prima udienza di comparizione e la trasformazione della separazione in consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa l'accordo di separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Piedimonte Etneo, il 01.09.1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte
Etneo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo, n. 16, parte II, serie A, anno
1999);
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 28.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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