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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 93/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 aprile
2024 da
, Parte_1 Pt_2 Parte_3
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ZANDONAI
[...] P.IVA_1
ELIANA( ) presso il cui studio in , via CodiceFiscale_1 Pt_1
Grazioli n. 106 è elettivamente domiciliata come da procura in atti appellante
e
(C.F. ), assistita Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avvocati MENAPACE ENRICO (C.F.
; (C.F. C.F._2 Parte_4
) e (C.F. C.F._3 Parte_5
) dell'Avvocatura della Provincia ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso l'avv. nella sede Parte_4 dell'Avvocatura della Provincia in , Piazza Dante come da procura Pt_1
in atti .
(c.f. ) rappresentata e Parte_6 P.IVA_3
difesa dall'avv.to PISANTI AMEDEO (c.f. ) come C.F._5
da procura su foglio separato dimesso in primo grado appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 382/2024 resa nell'ambito del procedimento sub
RG 2976/2022, pubblicata il 28/03/2024 e notificata in pari data, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
Nel merito: - previo accertamento e dichiarazione di nullità / illegittimità
e/o disapplicazione del provvedimento del Dirigente della PAT – APIAE
n. 19 di data 25 febbraio 2022 e di tutti gli atti conseguenti, compresa l'ingiunzione fiscale di pagamento numero in PartitaIVA_4
quanto emessi in violazione del disposto dell'art. 2909 c.c., accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante in favore degli appellanti e conseguentemente condannare questi ultimi in solido o in via esclusiva alla restituzione delle somme nel frattempo pagate dalla
[...]
, già Controparte_2
Controparte_3
con maggiorazione di
[...]
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
pag. 2/25 - accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione della banca appellante dalla garanzia fideiussoria di data 18.11.2010 e successiva integrazione prestata in favore della stante Controparte_4
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione principale a seguito dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi della sentenza del
Tribunale di Trento n. 364/2020;
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183 VI° co n. 2 c.p.c. di data 1giugno 2023
In ogni caso: condannare le appellate al pagamento delle spese e del compenso per la difesa per entrambi i gradi di giudizio, oltre all'I.V.A., al 4
% al 15% rimborso spese ex D.M. 55/2014 o, in subordine, CP_5
compensare le stesse.
Per la Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello o comunque respingerlo integralmente in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 382/2024 del Tribunale di Trento, pubblicata e notificata in data
28.03.2024. Con vittoria di spese e onorari
Per Parte_6
Voglia l'ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, così provvedere:
1) confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento n.
382/2024 emessa il 28/03/2024 nell'ambito de procedimento incardinato con r.g. n. 2976/2022, perché corretta dal punto di vista logico e giuridico;
2) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi professionali, nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di pag. 3/25 tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2022,
[...]
e Controparte_3 Parte_7
conveniva in giudizio la
[...] [...]
e la società chiedendo di Controparte_1 Parte_6
di accertare e dichiarare la “nullità/illegittimità” e/o di “disapplicare il provvedimento del Dirigente della n. 19 di data 25 febbraio CP_6
2022 e tutti gli atti conseguenti, compresa l'ingiunzione fiscale di pagamento numero ”, nonché di accertare e PartitaIVA_4
dichiarare la propria liberazione dalla garanzia fideiussoria del 18.11.2010 prestata in favore della Controparte_4
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento dirigenziale per violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Trento n°364/2020
e l'estinzione della garanzia fideiussoria in quanto l'obbligazione principale era stata estinta con il versamento di € 205.915,40 in esecuzione di quanto disposto dalla predetta sentenza.
La chiedeva di dichiarare il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva della ed, in subordine, di dichiarare Pt_1
inammissibili o comunque di respingere integralmente le domande formulate in citazione.
Analogamente chiedeva di rigettare Parte_6
l'opposizione e, per l'effetto, di confermare integralmente l'impugnato provvedimento di ingiunzione.
pag. 4/25 Con sentenza n. 382/2024 in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Trento rigettava le domande di parte attrice, che condannava alla rifusione delle spese a favore delle convenute.
In via preliminare, respingeva l'istanza di revoca dell'ordinanza del 15 luglio 2023 con cui non era stata accolta l'istanza proposta dall'attrice ai sensi dell'art 210 c.p.c. ribadendo che non era stato indicato neppure in modo indicativo il contenuto degli atti di cui era chiesta l'esibizione, al fine di consentire la valutazione della rilevanza .
Nel merito, rilevava che : con determinazione del dirigente dell'
[...]
n° 44 dd. Parte_8
Contr 26.8.2010 (v. doc. n° 5 di parte attrice e n° 2 di , era stato concesso a un contributo di € 602.156,00 ai sensi Parte_9
dell'art. 5, legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (“Legge Provinciale sugli incentivi alle spese”) e del punto 11 del Bando n. 6/2009
“Promozione di progetti di ricerca inerenti il distretto tecnologico Energia e Contr Ambiente” (doc. n° 1 di;
al fine di conseguire l'erogazione anticipata del 75% del contributo la società aveva presentato, ai sensi del punto 11 Parte_9
del citato Bando n. 6/2009, fideiussione bancaria nr. 04/61/407.10 della
Cassa Rurale Aldeno e Cadine per l'importo totale di € 541.940,40, corrispondente al “capitale interamente anticipato, maggiorato di una somma forfetaria fissa pari al 20% dell'importo erogabile” (v. doc. n° 1 di Contr e doc. n° 4 di;
Pt_1
a seguito della cessione, da parte della alla Parte_9
del ramo di azienda avente a oggetto il progetto di Controparte_7
Contr ricerca “Crisalide” finanziato dalla ai sensi della l.p. n° 6/1999 e del pag. 5/25 Bando n. 6/2009, le agevolazioni concesse con la determinazione dirigenziale n° 44/2010 alla società cedente erano state trasferite alla cessionaria subordinatamente all'acquisizione di “atto integrativo- appendice” alla fideiussione n. 04/61/407.10, regolarmente rilasciato Contr l'1.10.2014 (v. doc. n° 3 di parte attrice e doc. nn. 6, 7 e 8 di;
il contributo assegnato a e poi trasferito a Parte_9
era stato revocato con determinazione dirigenziale Controparte_7
Contr
n° 71 dd. 16.2.20218 (v. doc. n° 10 in ragione CP_4
dell'accertamento di una “incompleta presentazione della documentazione integrativa per l'erogazione del contributo, richiesta con nota di data 16 novembre 2015 e sollecitata in data 3 marzo 2016” e di una “spesa
…inferiore alla metà della spesa originariamente ammessa”; per effetto di ciò alla era stato richiesta la restituzione dell'importo Controparte_7
di € 451.617,00, pari all'acconto del 75% corrisposto sul contributo oggetto di revoca, e degli interessi legali;
con sentenza n° 364 dd. 18.7.2020 (v. doc. n° 11 PAT) il Tribunale di
Trento, “previa disapplicazione” della determinazione n. 71/2018, aveva accertato che la era “tenuta alla restituzione parziale Controparte_7
delle somme ottenute a seguito della determinazione n. 44 dd. 26.8.2010 per la parte eccedente la spesa originariamente ammessa, avuto riguardo all'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, spese determinate, quanto alle spese sostenute per il personale, in conformità all'art. 102 co. 1 lett. e) ed f) dei criteri di applicazione della LP n. 6/99 ed all'art. 12 co. 1 lett. e) ed f) del bando, e determinate, quanto alle spese generali, in conformità all'art.
5.1.2 lett. d) dei criteri e modalità per l'applicazione della LP n. 6/99”;
pag. 6/25 con determinazione n° 859 dd. 15.12.2020 (v. doc. n° 10 di parte attrice e n° 14 di , nel dare esecuzione a detta sentenza, aveva CP_6
disposto “la revoca parziale anziché totale” del contributo concesso alla società e poi trasferito alla Parte_9 Controparte_7
richiedendo, per l'effetto, la restituzione della somma di € 205.915,40, oltre interessi, e stabilendo di procedere all'escussione parziale della garanzia prestata dalla Cassa Rurale Aldeno e Cadine;
con determinazione n° 19 dd. 25.2.2022 (v. doc. n° 11 di parte CP_4
Contr attrice e n° 21 di , preso atto che non aveva Controparte_7
“mai fornito la documentazione richiesta dall'Ente istruttore CP
, necessaria per verificare il rispetto degli obblighi occupazionali e di
[...]
svolgimento di attività produttiva connessa alla ricerca, di cui al progetto di ricerca agevolato con provvedimento del Dirigente n. 44 di data CP_4
26 agosto 2010”, aveva disposto “la decadenza totale del contributo” e, per l'effetto, aveva chiesto la restituzione dell'ulteriore importo di “€
245.701,60 corrispondente alla quota residua dell'acconto del 75% corrisposto sul contributo oggetto di decadenza”, oltre interessi, ed aveva proceduto e all'escussione della garanzia prestata dalla Cassa Rurale di
Aldeno e Cadine;
in data 4.11.2022 , quale affidataria della funzione Parte_6
di riscossione coattiva delle entrate di , aveva notificato alla Cassa CP_4
ingiunzione fiscale di pagamento di € 274.437,25 a titolo di escussione della fideiussione bancaria concessa a garanzia del contributo erogato alla Contr (v. doc. n° 13 di parte attrice e n° 26 di;
Controparte_7
l'attrice aveva eccepito la illegittimità della determinazione AIAE 19 del
25.2.2022 per contrasto con la sentenza del Tribunale di Trento n pag. 7/25 364/202020, che aveva accertato un inadempimento parziale e condannato alla restituzione parziale, adducendo che il giudicato Controparte_9
copriva il dedotto ed il deducibile, e quindi precludeva alla la CP_1
successiva revoca totale;
affermava quindi che con il pagamento di €
205.915,40 la aveva estinto la garanzia fideiussoria. Pt_1
Ciò premesso, il Tribunale qualificava il rapporto come contratto autonomo di garanzia alla luce delle regolamentazione pattizia e di conseguenza affermava che alla fosse precluso sollevare le Pt_1
contestazioni relative al rapporto principale e quindi all'operato delle sotto il profilo della inidoneità delle dedotte inadempienze della CP_1
a costituire legittimo fondamento della revoca della sovvenzione. CP_7
Al contempo il Tribunale escludeva che le doglianze svolte dalla Pt_1
potessero essere riconducibili alla exceptio doli, non ravvisando che, nell'azionare la garanzia, l'amministrazione provinciale avesse fraudolentemente omesso il riferimento a sopravvenute circostanze modificative o estintive del diritto azionato ovvero avesse esercitato tale diritto per una finalità diversa da quella riconosciuta dall'ordinamento o con il solo scopo di danneggiare terzi.
Sotto altro profilo, il Tribunale affermava che anche nella ipotesi in cui la garanzia fosse qualificata come fideiussione , non di meno non sarebbe stata meritevole di accoglimento la prospettazione svolta dall'attrice che Contr aveva imputato alla l'elusione del giudicato di cui alla sentenza n°
364/2020 emessa il 18.7.2022 dal Tribunale di Trento nel procedimento n° 2833/2018. Sottolineava infatti che tale giudizio aveva avuto ad oggetto il provvedimento dirigenziale n° 71 dd. 16.2.2018, con il quale era stata disposta la revoca totale del contributo concesso alla CP_7
pag. 8/25 ai sensi del punto 6.1.2., 4° co., dei “Criteri e modalità per Parte_9
l'applicazione della legge” (la l.p. n° 6/1999) e del punto 13 del Bando n.
6/2009, per non aver presentato la richiesta documentazione integrativa per l'erogazione del contributo e per aver effettuato una spesa inferiore alla metà di quella originariamente ammessa.
Di contro il successivo provvedimento n° 19 dd. 25.2.2022, con cui era stata disposta la “decadenza totale del contributo”, era stato adottato per il mancato deposito della documentazione attestante il rispetto dei vincoli a carico della società al fine di consentire la verifica delle reali modalità di impiego del contributo, nonché del rispetto dei vincoli economico- finanziari (raggiungimento e mantenimento di un livello di patrimonializzazione non inferiore al 15% a partire dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese alla data in cui ha avuto termine l'investimento) e occupazionali (raggiungimento dei livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale, pari a 28 unità lavorative annue) e del vincolo di svolgimento dell'attività produttiva per il previsto periodo di tempo;
in particolare ricordava che era tenuta, Parte_9
fra l'altro, a “mantenere l'attività sul territorio provinciale per un periodo pari a cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa”, come stabilito al punto 16 del Bando n. 6/2009, espressamente richiamato nel punto 8 del provvedimento dirigenziale n° 44 dd. 26.8.2010 di assegnazione del contributo;
dal momento che la conclusione del progetto di ricerca risaliva al 31 luglio 2013 il vincolo di svolgimento dell'attività produttiva doveva essere rispettato sino al 31 luglio 2018.
Osservava che le verifiche relative al rispetto di tale vincolo dovevano iniziare necessariamente in data successiva, di talché non potevano essere pag. 9/25 effettuate contestualmente agli accertamenti che avevano condotto alla prima revoca del contributo con il provvedimento n° 71 dd. 16.2.2018, oggetto della sentenza n° 364/2020. Escludeva inoltre che tale profilo Contr potesse essere dedotto in via riconvenzionale dalla nel primo giudizio, dal momento che nel dicembre 2018 l'ente istruttore non aveva ancora avanzato alcuna richiesta di documentazione ai fini della verifica dei vincoli, in relazione ai quali non erano ancora esistenti alcuni documenti che sarebbero in seguito stati richiesti.
Affermava quindi che il secondo giudizio era relativo ad inadempimenti successivi, ulteriori e diversi da quelli che avevano giustificato la prima revoca totale del contributo, poi modificata in revoca parziale dalla sentenza del Tribunale di Trento , peraltro non conosciuti, né conoscibili da Contr all'epoca della sua costituzione nel giudizio n° 2833/2018, e neppure corrispondenti a precedenti logici, essenziali e necessari della detta pronuncia. Escludeva quindi che in relazione alla “decadenza totale del contributo” disposta con il contestato provvedimento n° 19 dd. 25.2.2022 operasse la preclusione del giudicato e che, quindi, alla PAT potesse essere imputata una condotta di sostanziale elusione delle statuizioni rese con la detta irrevocabile sentenza.
Respingeva come infondati i rilievi mossi in relazione ai margini che competono alla PA a seguito di giudicato di annullamento , sottolineando che in materia di revoca di pubbliche sovvenzioni la PA non esercita alcuna discrezionalità. Escludeva che la mancata valutazione da parte Contr della in occasione dell'emissione del provvedimento del 859/2020, con cui aveva dato esecuzione alla sentenza Trib. TN 859/202, di inadempimento posti in essere in epoca successiva al provvedimento n 71
pag. 10/25 del 16.2.2018, avesse avuto una apprezzabile incidenza sulla validità ed efficienza della garanzia prestata.
Infine, respingeva anche il secondo motivo di opposizione , con cui la aveva eccepito la propria liberazione dall'obbligazione di garanzia Pt_1
in ragione dell'estinzione dell'obbligazione principale. Osservava che si era obbligata, fra l'altro, al mantenimento Controparte_7
dell'attività produttiva sul territorio provinciale per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa, dunque sino al 31 luglio 2018, e a depositare entro 60 giorni dalla richiesta dell'istruttore tutta la documentazione necessaria per verificare l'effettiva osservanza di questo e degli altri vincoli posti a suo carico;
pertanto essendosi la Pt_1
impegnata a garantire, senza limiti di durata, tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale, era tenuta a rispondere delle conseguenze patrimoniali connesse all'inadempimento dei detti obblighi. Ricordava come nell'atto costitutivo della garanzia dd. 18.11.2010 era stato precisato:“la presente fideiussione è valida fino a quando la
[...]
non avrà disposto la liberazione della fideiussione Controparte_1
mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegata apposita dichiarazione di svincolo”.
Rilevava che nello stesso senso deponeva il successivo atto integrativo che prevedeva :“la predetta fideiussione di Euro 541.940,40 deve intendersi espressamente valida non solo a fronte dell'anticipo del 75% del contributo, ma a garanzia anche di tutti gli obblighi di legge successivi alla fase di accertamento ed erogazione a saldo del contributo, per la durata degli stessi”.
Pertanto, non avendo adempiuto il proprio obbligo di Controparte_7
pag. 11/25 produrre la documentazione attestante il rispetto dei vincoli economico- finanziari e occupazionali e del vincolo di svolgimento dell'attività per il termine di cinque anni, con ciò tenendo una condotta giustificativa della disposta decadenza totale del contributo, si doveva affermare che la fosse obbligata a dare seguito alla prestata garanzia e quindi a Pt_1
versare l'importo richiestole con l'opposta ingiunzione.
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2024 proponeva appello
Controparte_2 Controparte_2
, già
[...] [...]
Controparte_3
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza,
[...]
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituivano sia sia Controparte_1 [...]
contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui Parte_6
chiedevano il rigetto
Sulle conclusioni sopra riportate , con provvedimento in data 12 marzo
2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno prendere le mosse dalla analisi del motivo con cui l'appellante censura che la statuizione con cui il Tribunale “ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva della banca” è fondata su una interpretazione errata delle proprie difese;
deduce che nel presente Contr giudizio non ha mosso contestazioni al rapporto fra e il soggetto beneficiario dell'erogazione, e quindi non è entrata nel merito delle violazioni contestate alla con il provvedimento di revoca totale n CP_7
19/2022 ; invece ha chiesto che si dichiarasse la propria liberazione pag. 12/25 dalle obbligazioni assunte come garante, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto la , CP_1
eludendo l'accertamento operato dalla sentenza del Trib TN n 364/2020, coperto da giudicato, aveva escusso per due volte la garanzia.
Deduce che tali doglianze possono essere sollevate nell'ambito di un rapporto autonomo di garanzia, come quello in oggetto.
Ribadisce che oggetto della contestazione è precipuamente la
Contr inammissibile duplice escussione della garanzia da parte della che dapprima, con la determina del 15 dicembre 2020, aveva manifestato di attenersi alla sentenza del Tribunale di Trento n 364/20202, chiedendo quindi il pagamento dell'importo ivi indicato , che era stato corrisposto dalla e successivamente, dopo il passaggio in giudicato della Pt_1
sentenza, aveva riaperto l'istruttoria in relazione al medesimo contributo, senza revocare il precedente provvedimento sulla base del quale aveva escusso la garanzia , ed aveva quindi emesso un nuovo provvedimento di revoca totale pretendendo un pagamento che in base alla sentenza gli era precluso.
Con ulteriori motivi, l'appellante censura che, sulla base di una applicazione non corretta dell'art 2909 cc., il Tribunale ha erroneamente escluso che la PAT avesse eluso il giudicato derivante dalla sentenza del
Tribunale di n 364/2020, a cui peraltro la aveva fatto CP_1
acquiescenza tanto da adottare la determinazione n 859 del 15.12.2020 nei termini indicati dal provvedimento giudiziario. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la nel CP_1
precedente giudizio avrebbe potuto e dovuto sollevare ulteriori violazione agli obblighi derivanti dall'erogazione del contributo;
mentre pag. 13/25 aveva espressamente rinunciato ad addebitare alla beneficiaria qualsiasi inadempimento fra cui anche quello all'art 16 del Bando;
contesta inoltre come errata la statuizione secondo cui gli inadempimenti in relazione ai quali era stata emessa la determina n.19 del 25.2.2022 sarebbero stati commessi successivamente al dicembre 2018, in quanto molti dei documenti menzionati in essa erano antecedenti e dovevano essere esaminati in occasione della prima istruttoria . Ribadisce che anche la PA è tenuta ad attenersi al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile;
evidenzia come nel precedente giudizio instaurato con RG
2833/2018 l'oggetto del contenzioso fosse il corretto adempimento da parte della agli obblighi derivanti dal finanziamento concesso CP_7
Contr con la determinazione 44 del 26 agosto 2010; in tale sede la non aveva ritenuto opportuno sollevare profili ulteriori rispetto a quelli per i quali era stato adottato il provvedimento di revoca, che era stato disapplicato avendo il Tribunale accertato solo un parziale inadempimento.
Ribadisce che la aveva rinunciato a fare valere gli ulteriori profili CP_1
che quindi non poteva più contestare
Con ulteriore motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato neppure una violazione dei principi di diritto amministrativo , in quanto era evidente la determina n 19 del 25.2.2022 , emessa in violazione del precedente giudicato, fosse affetta da abuso di potere .
Afferma che il giudicato costituisce un vincolo alla discrezionalità amministrativa che si deve attenere ai principi di efficienza, imparzialità
e buon andamento. Ribadendo le difese svolte in primo grado, lamenta che il Tribunale le ha respinte con motivazione apparente.
pag. 14/25 Inoltre censura che erroneamente la sentenza ha respinto il motivo di opposizione con cui era stata dedotta l'intervenuta estinzione della garanzia a seguito del pagamento effettuato a seguito della prima escussione, avendo ritenuto che la si era impegnata a mantenere la CP_3
garanzia fino all'esito finale di accertamento ed erogazione del contributo.
Eccepisce che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale e si estingue quando viene meno la obbligazione principale;
rileva inoltre che il giudicato favorevole al debitore può essere opposto al creditore dal fideiussore e che la liberazione del fideiussore consegue all'estinzione dell'obbligazione principale. Ribadisce che, anche accedendo alla tesi che dopo la definizione di un procedimento volto all'accertamento dell'adempimento degli obblighi connessi all'avvenuta ammissione a contributo e l'attuazione del relativo Contr provvedimento potesse avviare un nuovo procedimento nei confronti della doveva in ogni caso ritenersi intervenuta Controparte_7
l'estinzione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Controparte_2
(già ), atteso che il procedimento di accertamento degli Controparte_3
adempimenti agli obblighi assunti dalla garantito Controparte_7
dalla fideiussione si era concluso con il provvedimento di revoca di data 16 febbraio 2018 come modificato dalla determina del 15 dicembre 2020 e l'adempimento della banca agli obblighi di pagamento delle somme accertate come dovute da detto provvedimento.
Con l'ultimo motivo impugna il rigetto della istanza proposta ai sensi dell'art 210 c.p.c., avanzata con la memoria ex art 183 n.2 c.p.c. e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando di avere analiticamente indicato i documenti che erano stati menzionati nel pag. 15/25 provvedimento della al fine di motivare la decisione di revoca, CP_1
e di essersi attivata senza risultato per ottenerli. Ne ribadisce la rilevanza in quanto erano stati indicati nella parte motiva dei provvedimenti della Contr
e quindi erano stati richiamati per giustificare l'operato dell'ente. Contr Afferma di averli richiesti a che si era rifiutata di rilasciare copia .
E' opportuna la disamina congiunta dei motivi, in quanto attengono a profili strettamente connessi che sono stati dedotti dalla difesa della appellante al fine di contestare il diritto della Controparte_1
ad escutere la garanzia nei termini indicati nella determina n 19 del
[...]
25 febbraio 2022 sulla base della quale è stata emessa l'ingiunzione fiscale di pagamento.
Deve prendersi atto che sulla qualificazione del rapporto di garanzia quale contratto autonomo, formulato dal Tribunale sulla base di ampia ed articolata motivazione, si è formato il giudicato dal momento che l'appellante non ha svolto argomentazioni difensive atte a confutare tale qualificazione, che , a propria volta, ha espressamene confermato, in modo particolare con il secondo motivo con cui ha affermato che nello specifico era “pacifico” che nel rapporto di specie “ ci si trova nell'ambito del rapporto autonomo di garanzia”.
Con un indirizzo oramai consolidato, la Suprema Corte ha chiarito che :
“il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita
(quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento
pag. 16/25 sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (v., Cass., sez. III, 30 agosto 2024, n. 23434).
Detta affermazione è stata effettuata richiamando quanto sostenuto da
Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8342 (a sua volta richiamante Cass., sez.
III, 24 aprile 2008, n. 10652), nella quale si legge come “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla
«esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento
(ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza -originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che - dall'inadempimento di quel rapporto - sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria
o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»”(
Cass.865/2025.)
Come ribadito anche nel presente grado, l'appellante nega il diritto della ad escutere la garanzia nei termini indicati nella determinata n CP_1
pag. 17/25 19/2022 adducendo che la appellata non avrebbe potuto contestare a profili di inadempimento ulteriori da quelli sulla base dei quali CP_7
aveva emesso determina n 859 del 15.12.2020 con cui , facendo aquiescenza alla sentenza del Tribunale di Trento n 364/20202 che aveva accertato che fosse tenuta alla restituzione parziale delle somme , CP_7
aveva disposto la revoca parziale per l'importo di € 205.915,40; ed ha censurato che la determina n 19/2022 era stata emessa in violazione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Trento che copre dedotto e deducibile .
Se la contestazione del potere della PAT di imporre la revoca nei termini di cui alla determina n.19 del 25.2.2022 dovesse essere assimilata alla negazione dell'esistenza del rapporto sottostante, deve in ogni caso concordarsi con il Tribunale che il rilievo è infondato.
Va infatti ricordato che a definizione del giudizio instaurato con riferimento al provvedimento dirigenziale n° 71 dd. 16.2.2018, con il quale era stata disposta la revoca totale del contributo concesso alla
[...]
ai sensi del punto 6.1.2., 4° co., dei “Criteri e modalità Parte_9
per l'applicazione della legge” (la l.p. n° 6/1999) e del punto 13 del Bando
n. 6/2009, ossia per non aver presentato la richiesta documentazione integrativa per l'erogazione del contributo e per aver effettuato una spesa inferiore alla metà di quella originariamente ammessa, il Tribunale, previa disapplicazione della determinazione n. 71/2018, accertava che la era tenuta alla restituzione parziale delle somme Controparte_7
ottenute a seguito della determinazione n. 44 dd. 26.8.2010 per la parte eccedente la spesa originariamente ammessa, avuto riguardo all'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto pag. 18/25 ammesso a finanziamento. Con determinazione n° 859 dd. 15.12.2020 dando esecuzione alla sentenza, la CP_1 Controparte_1
disponeva “la revoca parziale anziché totale” del contributo concesso alla società e poi trasferito alla Parte_9 Controparte_7
[...
richiedendo, per l'effetto, la restituzione della somma di € 205.915,40, oltre interessi, e stabilendo di procedere all'escussione parziale della garanzia prestata dalla Cassa Rurale Aldeno e Cadine.
Come già sottolineato dal Tribunale, con successiva determinazione n° 19 dd. 25.2.2022 , preso atto che non CP_6 Controparte_7
aveva “mai fornito la documentazione richiesta dall'Ente istruttore
, necessaria per verificare il rispetto degli obblighi CP
occupazionali e di svolgimento di attività produttiva connessa alla ricerca, di cui al progetto di ricerca agevolato con provvedimento del Dirigente
n. 44 di data 26 agosto 2010”, disponeva “la decadenza totale del CP_4
contributo” e, per l'effetto, stabiliva di richiedere la restituzione dell'ulteriore importo di “€ 245.701,60 corrispondente alla quota residua dell'acconto del 75% corrisposto sul contributo oggetto di decadenza” oltre interessi, e di procedere all'escussione della garanzia prestata dalla
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
I motivo di contestazione erano nettamente distinti da quelli sollevati nel
2018 , in quanto erano inerenti alla mancata trasmissione “entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente istruttore”, della documentazione che consentisse la verifica delle reali modalità di impiego del contributo, nonché del rispetto dei vincoli economico-finanziari (raggiungimento e mantenimento di un livello di patrimonializzazione non inferiore al 15% a partire dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese alla data in pag. 19/25 cui ha avuto termine l'investimento) e occupazionali (raggiungimento dei livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale, pari a 28 unità lavorative annue) e del vincolo di svolgimento dell'attività produttiva per il previsto periodo di tempo, essendo , tenuta, fra Parte_9
l'altro, a “mantenere l'attività sul territorio provinciale per un periodo pari a cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa”, e quindi fino al 31 luglio 2018, come stabilito al punto 16 del Bando n. 6/2009, espressamente richiamato nel punto 8 del provvedimento dirigenziale n° 44 dd. 26.8.2010 di assegnazione del contributo.
Inoltre va sottolineato che la prima determina n° 71 dd. 16.2.2018 è stata adottata in epoca antecedente lo scadere del predetto periodo di cinque anni, ed è stata emessa all'esito di un verifica che riguardava la esistenza dei presupposti per ottenere il contributo , di cui aveva disposto la revoca.
La seconda determina n 19 del 25.2.2022 è stata adottata a conclusione di una ulteriore verifica, relativa ad aspetti diversi , che aveva avuto inizio da parte dell'ente delegato al controllo dopo lo scadere del quinquennio.
Inoltre nella parte motiva della determina n. 19 del 25.2.2022, dopo una analitica esposizione della cronologia del rapporto sin dalla concessione del contributo, è stato chiarito che, proprio in ragione del fatto che il contributo era stato confermato, sia pure parzialmente, l'Ente istruttore, aveva chiesto alla società beneficiaria di fornire gli Controparte_7
elementi per verificare l'avvenuto rispetto dei vincoli economico- finanziari, occupazionali e di attività produttiva connessa alla ricerca agevolata, previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, in precedenza menzionati. Ed a fronte del mancato riscontro era stata adottata la determina n 19 del 25.2.2022.
pag. 20/25 Ciò premesso in fatto si impongono alcune considerazioni.
Con un indirizzo consolidato la Cassazione ha chiarito che il principio secondo cui “il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio
Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass.
28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto
l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (Cass. 24 novembre 2000, n. 15178;
Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente
pag. 21/25 il requisito dell'identità delle persone. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n.
9486). ( Cass. 33021 2022; conforme Cass 1259 2024)
Come illustrato, in ragione della diversità delle contestazioni svolte nei due procedimenti, che attenevano ad inadempimenti distinti , va quindi respinto, in quanto infondato, il rilievo secondo cui alla Provincia fosse preclusa la successiva verifica del rispetto dei vincoli economico- finanziari, occupazionali e di attività produttiva connessa alla ricerca agevolata e quindi l'adozione del provvedimento di decadenza, non ricorrendo i presupposti per invocare il giudicato nei termini sollevati dall'appellante .
Le ulteriori contestazioni, sollevate sotto il profilo di una dedotto vizio di legittimità della determina n 19/2022 per abuso di potere, o le altre difese proposte richiamando la disciplina della fideiussione non saranno esaminate nel merito, non rientrando fra le difese che possono essere proposte dal garante , essendo stato qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia.
E' infine infondato anche il motivo con cui è stata ribadito che a seguito del pagamento dell'importo di € 205.915,40, effettuato dalla in Pt_1
esecuzione della determina n 859/2020, la garanzia si era estinta.
pag. 22/25 Come puntualmente evidenziato dal Tribunale, nell'atto costitutivo della garanzia del 18.11.2010 era previsto che “la presente fideiussione è valida fino a quando la non avrà disposto la Controparte_1
liberazione della fideiussione mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegata apposita dichiarazione di svincolo”.
Nel successivo atto integrativo era parimenti affermato che “ la predetta fideiussione di Euro 541.940,40 deve intendersi espressamente valida non solo a fronte dell'anticipo del 75% del contributo, ma a garanzia anche di tutti gli obblighi di legge successivi alla fase di accertamento ed erogazione a saldo del contributo, per la durata degli stessi”.
Pertanto la garanzia ricomprendeva l'adempimento di ogni obbligo che permaneva in capo alla dopo l'erogazione , e quindi anche il CP_7
rispetto dei vincoli economico-finanziari e occupazionali e del vincolo di svolgimento dell'attività per il termine di cinque anni.
Al contempo, va ricordato che la garanzia era stata concessa sino al tetto massimo di euro 541,940,40, ed all'epoca in cui è stata emessa la ingiunzione di pagamento in relazione alla determina n.19 /2022 tale importo non era stato già interamente pagato, essendo la prima escussione stata effettuata per euro 205.915,14; ed è significato che l'appellante non ha contestato di essere stata escussa per importo superiore al garantito.
Infine, come sottolineato dal Tribunale, la non ha dedotto né tanto CP_3
meno provato che dopo il pagamento dell'importo di euro 205.915,14, avesse ottenuto, ovvero richiesto, la restituzione dell'originale della fideiussione con dichiarazione di svincolo , a cui la previsione contrattuale ricollega l'estinzione della garanzia .
pag. 23/25 Va infine respinto il motivo con cui è stato censurato il rigetto della istanza ex art 210 c.p.c., motivato dal Tribunale in ragione del difetto di allegazione della rilevanza di tali documenti, in quanto il riferimento alla circostanza che erano menzionati nei provvedimenti adottati dalla
è assolutamente generico e tale da non superare la censura di CP_1
difetto di specificità della rilevanza dei medesimi, che va valutato anche con riguardo al ristretto ambito in cui la quale soggetto che ha Pt_1
rilasciato un garanzia autonoma, può sollevare contestazioni.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata a rifondere alle parti appellate le spese del grado che ai sensi del DM 147/2022, applicando lo scaglione fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, entro cui
è ricompreso l'importo oggetto della domanda di accertamento negativo si liquidano, a favore di ciascuna di esse, in euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,00 per la fase introduttiva;
euro 3880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 7298,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 18.119,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n 382/2024; condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_1
nonché di le spese del presente grado
[...] Parte_6
pag. 24/25 del giudizio, che liquida in euro 18.119,00 , oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, per ciascuna di esse;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 08/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 93/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 aprile
2024 da
, Parte_1 Pt_2 Parte_3
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ZANDONAI
[...] P.IVA_1
ELIANA( ) presso il cui studio in , via CodiceFiscale_1 Pt_1
Grazioli n. 106 è elettivamente domiciliata come da procura in atti appellante
e
(C.F. ), assistita Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avvocati MENAPACE ENRICO (C.F.
; (C.F. C.F._2 Parte_4
) e (C.F. C.F._3 Parte_5
) dell'Avvocatura della Provincia ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso l'avv. nella sede Parte_4 dell'Avvocatura della Provincia in , Piazza Dante come da procura Pt_1
in atti .
(c.f. ) rappresentata e Parte_6 P.IVA_3
difesa dall'avv.to PISANTI AMEDEO (c.f. ) come C.F._5
da procura su foglio separato dimesso in primo grado appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 382/2024 resa nell'ambito del procedimento sub
RG 2976/2022, pubblicata il 28/03/2024 e notificata in pari data, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
Nel merito: - previo accertamento e dichiarazione di nullità / illegittimità
e/o disapplicazione del provvedimento del Dirigente della PAT – APIAE
n. 19 di data 25 febbraio 2022 e di tutti gli atti conseguenti, compresa l'ingiunzione fiscale di pagamento numero in PartitaIVA_4
quanto emessi in violazione del disposto dell'art. 2909 c.c., accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante in favore degli appellanti e conseguentemente condannare questi ultimi in solido o in via esclusiva alla restituzione delle somme nel frattempo pagate dalla
[...]
, già Controparte_2
Controparte_3
con maggiorazione di
[...]
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
pag. 2/25 - accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione della banca appellante dalla garanzia fideiussoria di data 18.11.2010 e successiva integrazione prestata in favore della stante Controparte_4
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione principale a seguito dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi della sentenza del
Tribunale di Trento n. 364/2020;
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183 VI° co n. 2 c.p.c. di data 1giugno 2023
In ogni caso: condannare le appellate al pagamento delle spese e del compenso per la difesa per entrambi i gradi di giudizio, oltre all'I.V.A., al 4
% al 15% rimborso spese ex D.M. 55/2014 o, in subordine, CP_5
compensare le stesse.
Per la Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello o comunque respingerlo integralmente in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 382/2024 del Tribunale di Trento, pubblicata e notificata in data
28.03.2024. Con vittoria di spese e onorari
Per Parte_6
Voglia l'ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, così provvedere:
1) confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento n.
382/2024 emessa il 28/03/2024 nell'ambito de procedimento incardinato con r.g. n. 2976/2022, perché corretta dal punto di vista logico e giuridico;
2) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi professionali, nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di pag. 3/25 tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2022,
[...]
e Controparte_3 Parte_7
conveniva in giudizio la
[...] [...]
e la società chiedendo di Controparte_1 Parte_6
di accertare e dichiarare la “nullità/illegittimità” e/o di “disapplicare il provvedimento del Dirigente della n. 19 di data 25 febbraio CP_6
2022 e tutti gli atti conseguenti, compresa l'ingiunzione fiscale di pagamento numero ”, nonché di accertare e PartitaIVA_4
dichiarare la propria liberazione dalla garanzia fideiussoria del 18.11.2010 prestata in favore della Controparte_4
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento dirigenziale per violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Trento n°364/2020
e l'estinzione della garanzia fideiussoria in quanto l'obbligazione principale era stata estinta con il versamento di € 205.915,40 in esecuzione di quanto disposto dalla predetta sentenza.
La chiedeva di dichiarare il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva della ed, in subordine, di dichiarare Pt_1
inammissibili o comunque di respingere integralmente le domande formulate in citazione.
Analogamente chiedeva di rigettare Parte_6
l'opposizione e, per l'effetto, di confermare integralmente l'impugnato provvedimento di ingiunzione.
pag. 4/25 Con sentenza n. 382/2024 in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Trento rigettava le domande di parte attrice, che condannava alla rifusione delle spese a favore delle convenute.
In via preliminare, respingeva l'istanza di revoca dell'ordinanza del 15 luglio 2023 con cui non era stata accolta l'istanza proposta dall'attrice ai sensi dell'art 210 c.p.c. ribadendo che non era stato indicato neppure in modo indicativo il contenuto degli atti di cui era chiesta l'esibizione, al fine di consentire la valutazione della rilevanza .
Nel merito, rilevava che : con determinazione del dirigente dell'
[...]
n° 44 dd. Parte_8
Contr 26.8.2010 (v. doc. n° 5 di parte attrice e n° 2 di , era stato concesso a un contributo di € 602.156,00 ai sensi Parte_9
dell'art. 5, legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (“Legge Provinciale sugli incentivi alle spese”) e del punto 11 del Bando n. 6/2009
“Promozione di progetti di ricerca inerenti il distretto tecnologico Energia e Contr Ambiente” (doc. n° 1 di;
al fine di conseguire l'erogazione anticipata del 75% del contributo la società aveva presentato, ai sensi del punto 11 Parte_9
del citato Bando n. 6/2009, fideiussione bancaria nr. 04/61/407.10 della
Cassa Rurale Aldeno e Cadine per l'importo totale di € 541.940,40, corrispondente al “capitale interamente anticipato, maggiorato di una somma forfetaria fissa pari al 20% dell'importo erogabile” (v. doc. n° 1 di Contr e doc. n° 4 di;
Pt_1
a seguito della cessione, da parte della alla Parte_9
del ramo di azienda avente a oggetto il progetto di Controparte_7
Contr ricerca “Crisalide” finanziato dalla ai sensi della l.p. n° 6/1999 e del pag. 5/25 Bando n. 6/2009, le agevolazioni concesse con la determinazione dirigenziale n° 44/2010 alla società cedente erano state trasferite alla cessionaria subordinatamente all'acquisizione di “atto integrativo- appendice” alla fideiussione n. 04/61/407.10, regolarmente rilasciato Contr l'1.10.2014 (v. doc. n° 3 di parte attrice e doc. nn. 6, 7 e 8 di;
il contributo assegnato a e poi trasferito a Parte_9
era stato revocato con determinazione dirigenziale Controparte_7
Contr
n° 71 dd. 16.2.20218 (v. doc. n° 10 in ragione CP_4
dell'accertamento di una “incompleta presentazione della documentazione integrativa per l'erogazione del contributo, richiesta con nota di data 16 novembre 2015 e sollecitata in data 3 marzo 2016” e di una “spesa
…inferiore alla metà della spesa originariamente ammessa”; per effetto di ciò alla era stato richiesta la restituzione dell'importo Controparte_7
di € 451.617,00, pari all'acconto del 75% corrisposto sul contributo oggetto di revoca, e degli interessi legali;
con sentenza n° 364 dd. 18.7.2020 (v. doc. n° 11 PAT) il Tribunale di
Trento, “previa disapplicazione” della determinazione n. 71/2018, aveva accertato che la era “tenuta alla restituzione parziale Controparte_7
delle somme ottenute a seguito della determinazione n. 44 dd. 26.8.2010 per la parte eccedente la spesa originariamente ammessa, avuto riguardo all'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, spese determinate, quanto alle spese sostenute per il personale, in conformità all'art. 102 co. 1 lett. e) ed f) dei criteri di applicazione della LP n. 6/99 ed all'art. 12 co. 1 lett. e) ed f) del bando, e determinate, quanto alle spese generali, in conformità all'art.
5.1.2 lett. d) dei criteri e modalità per l'applicazione della LP n. 6/99”;
pag. 6/25 con determinazione n° 859 dd. 15.12.2020 (v. doc. n° 10 di parte attrice e n° 14 di , nel dare esecuzione a detta sentenza, aveva CP_6
disposto “la revoca parziale anziché totale” del contributo concesso alla società e poi trasferito alla Parte_9 Controparte_7
richiedendo, per l'effetto, la restituzione della somma di € 205.915,40, oltre interessi, e stabilendo di procedere all'escussione parziale della garanzia prestata dalla Cassa Rurale Aldeno e Cadine;
con determinazione n° 19 dd. 25.2.2022 (v. doc. n° 11 di parte CP_4
Contr attrice e n° 21 di , preso atto che non aveva Controparte_7
“mai fornito la documentazione richiesta dall'Ente istruttore CP
, necessaria per verificare il rispetto degli obblighi occupazionali e di
[...]
svolgimento di attività produttiva connessa alla ricerca, di cui al progetto di ricerca agevolato con provvedimento del Dirigente n. 44 di data CP_4
26 agosto 2010”, aveva disposto “la decadenza totale del contributo” e, per l'effetto, aveva chiesto la restituzione dell'ulteriore importo di “€
245.701,60 corrispondente alla quota residua dell'acconto del 75% corrisposto sul contributo oggetto di decadenza”, oltre interessi, ed aveva proceduto e all'escussione della garanzia prestata dalla Cassa Rurale di
Aldeno e Cadine;
in data 4.11.2022 , quale affidataria della funzione Parte_6
di riscossione coattiva delle entrate di , aveva notificato alla Cassa CP_4
ingiunzione fiscale di pagamento di € 274.437,25 a titolo di escussione della fideiussione bancaria concessa a garanzia del contributo erogato alla Contr (v. doc. n° 13 di parte attrice e n° 26 di;
Controparte_7
l'attrice aveva eccepito la illegittimità della determinazione AIAE 19 del
25.2.2022 per contrasto con la sentenza del Tribunale di Trento n pag. 7/25 364/202020, che aveva accertato un inadempimento parziale e condannato alla restituzione parziale, adducendo che il giudicato Controparte_9
copriva il dedotto ed il deducibile, e quindi precludeva alla la CP_1
successiva revoca totale;
affermava quindi che con il pagamento di €
205.915,40 la aveva estinto la garanzia fideiussoria. Pt_1
Ciò premesso, il Tribunale qualificava il rapporto come contratto autonomo di garanzia alla luce delle regolamentazione pattizia e di conseguenza affermava che alla fosse precluso sollevare le Pt_1
contestazioni relative al rapporto principale e quindi all'operato delle sotto il profilo della inidoneità delle dedotte inadempienze della CP_1
a costituire legittimo fondamento della revoca della sovvenzione. CP_7
Al contempo il Tribunale escludeva che le doglianze svolte dalla Pt_1
potessero essere riconducibili alla exceptio doli, non ravvisando che, nell'azionare la garanzia, l'amministrazione provinciale avesse fraudolentemente omesso il riferimento a sopravvenute circostanze modificative o estintive del diritto azionato ovvero avesse esercitato tale diritto per una finalità diversa da quella riconosciuta dall'ordinamento o con il solo scopo di danneggiare terzi.
Sotto altro profilo, il Tribunale affermava che anche nella ipotesi in cui la garanzia fosse qualificata come fideiussione , non di meno non sarebbe stata meritevole di accoglimento la prospettazione svolta dall'attrice che Contr aveva imputato alla l'elusione del giudicato di cui alla sentenza n°
364/2020 emessa il 18.7.2022 dal Tribunale di Trento nel procedimento n° 2833/2018. Sottolineava infatti che tale giudizio aveva avuto ad oggetto il provvedimento dirigenziale n° 71 dd. 16.2.2018, con il quale era stata disposta la revoca totale del contributo concesso alla CP_7
pag. 8/25 ai sensi del punto 6.1.2., 4° co., dei “Criteri e modalità per Parte_9
l'applicazione della legge” (la l.p. n° 6/1999) e del punto 13 del Bando n.
6/2009, per non aver presentato la richiesta documentazione integrativa per l'erogazione del contributo e per aver effettuato una spesa inferiore alla metà di quella originariamente ammessa.
Di contro il successivo provvedimento n° 19 dd. 25.2.2022, con cui era stata disposta la “decadenza totale del contributo”, era stato adottato per il mancato deposito della documentazione attestante il rispetto dei vincoli a carico della società al fine di consentire la verifica delle reali modalità di impiego del contributo, nonché del rispetto dei vincoli economico- finanziari (raggiungimento e mantenimento di un livello di patrimonializzazione non inferiore al 15% a partire dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese alla data in cui ha avuto termine l'investimento) e occupazionali (raggiungimento dei livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale, pari a 28 unità lavorative annue) e del vincolo di svolgimento dell'attività produttiva per il previsto periodo di tempo;
in particolare ricordava che era tenuta, Parte_9
fra l'altro, a “mantenere l'attività sul territorio provinciale per un periodo pari a cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa”, come stabilito al punto 16 del Bando n. 6/2009, espressamente richiamato nel punto 8 del provvedimento dirigenziale n° 44 dd. 26.8.2010 di assegnazione del contributo;
dal momento che la conclusione del progetto di ricerca risaliva al 31 luglio 2013 il vincolo di svolgimento dell'attività produttiva doveva essere rispettato sino al 31 luglio 2018.
Osservava che le verifiche relative al rispetto di tale vincolo dovevano iniziare necessariamente in data successiva, di talché non potevano essere pag. 9/25 effettuate contestualmente agli accertamenti che avevano condotto alla prima revoca del contributo con il provvedimento n° 71 dd. 16.2.2018, oggetto della sentenza n° 364/2020. Escludeva inoltre che tale profilo Contr potesse essere dedotto in via riconvenzionale dalla nel primo giudizio, dal momento che nel dicembre 2018 l'ente istruttore non aveva ancora avanzato alcuna richiesta di documentazione ai fini della verifica dei vincoli, in relazione ai quali non erano ancora esistenti alcuni documenti che sarebbero in seguito stati richiesti.
Affermava quindi che il secondo giudizio era relativo ad inadempimenti successivi, ulteriori e diversi da quelli che avevano giustificato la prima revoca totale del contributo, poi modificata in revoca parziale dalla sentenza del Tribunale di Trento , peraltro non conosciuti, né conoscibili da Contr all'epoca della sua costituzione nel giudizio n° 2833/2018, e neppure corrispondenti a precedenti logici, essenziali e necessari della detta pronuncia. Escludeva quindi che in relazione alla “decadenza totale del contributo” disposta con il contestato provvedimento n° 19 dd. 25.2.2022 operasse la preclusione del giudicato e che, quindi, alla PAT potesse essere imputata una condotta di sostanziale elusione delle statuizioni rese con la detta irrevocabile sentenza.
Respingeva come infondati i rilievi mossi in relazione ai margini che competono alla PA a seguito di giudicato di annullamento , sottolineando che in materia di revoca di pubbliche sovvenzioni la PA non esercita alcuna discrezionalità. Escludeva che la mancata valutazione da parte Contr della in occasione dell'emissione del provvedimento del 859/2020, con cui aveva dato esecuzione alla sentenza Trib. TN 859/202, di inadempimento posti in essere in epoca successiva al provvedimento n 71
pag. 10/25 del 16.2.2018, avesse avuto una apprezzabile incidenza sulla validità ed efficienza della garanzia prestata.
Infine, respingeva anche il secondo motivo di opposizione , con cui la aveva eccepito la propria liberazione dall'obbligazione di garanzia Pt_1
in ragione dell'estinzione dell'obbligazione principale. Osservava che si era obbligata, fra l'altro, al mantenimento Controparte_7
dell'attività produttiva sul territorio provinciale per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa, dunque sino al 31 luglio 2018, e a depositare entro 60 giorni dalla richiesta dell'istruttore tutta la documentazione necessaria per verificare l'effettiva osservanza di questo e degli altri vincoli posti a suo carico;
pertanto essendosi la Pt_1
impegnata a garantire, senza limiti di durata, tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale, era tenuta a rispondere delle conseguenze patrimoniali connesse all'inadempimento dei detti obblighi. Ricordava come nell'atto costitutivo della garanzia dd. 18.11.2010 era stato precisato:“la presente fideiussione è valida fino a quando la
[...]
non avrà disposto la liberazione della fideiussione Controparte_1
mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegata apposita dichiarazione di svincolo”.
Rilevava che nello stesso senso deponeva il successivo atto integrativo che prevedeva :“la predetta fideiussione di Euro 541.940,40 deve intendersi espressamente valida non solo a fronte dell'anticipo del 75% del contributo, ma a garanzia anche di tutti gli obblighi di legge successivi alla fase di accertamento ed erogazione a saldo del contributo, per la durata degli stessi”.
Pertanto, non avendo adempiuto il proprio obbligo di Controparte_7
pag. 11/25 produrre la documentazione attestante il rispetto dei vincoli economico- finanziari e occupazionali e del vincolo di svolgimento dell'attività per il termine di cinque anni, con ciò tenendo una condotta giustificativa della disposta decadenza totale del contributo, si doveva affermare che la fosse obbligata a dare seguito alla prestata garanzia e quindi a Pt_1
versare l'importo richiestole con l'opposta ingiunzione.
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2024 proponeva appello
Controparte_2 Controparte_2
, già
[...] [...]
Controparte_3
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza,
[...]
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituivano sia sia Controparte_1 [...]
contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui Parte_6
chiedevano il rigetto
Sulle conclusioni sopra riportate , con provvedimento in data 12 marzo
2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno prendere le mosse dalla analisi del motivo con cui l'appellante censura che la statuizione con cui il Tribunale “ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva della banca” è fondata su una interpretazione errata delle proprie difese;
deduce che nel presente Contr giudizio non ha mosso contestazioni al rapporto fra e il soggetto beneficiario dell'erogazione, e quindi non è entrata nel merito delle violazioni contestate alla con il provvedimento di revoca totale n CP_7
19/2022 ; invece ha chiesto che si dichiarasse la propria liberazione pag. 12/25 dalle obbligazioni assunte come garante, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto la , CP_1
eludendo l'accertamento operato dalla sentenza del Trib TN n 364/2020, coperto da giudicato, aveva escusso per due volte la garanzia.
Deduce che tali doglianze possono essere sollevate nell'ambito di un rapporto autonomo di garanzia, come quello in oggetto.
Ribadisce che oggetto della contestazione è precipuamente la
Contr inammissibile duplice escussione della garanzia da parte della che dapprima, con la determina del 15 dicembre 2020, aveva manifestato di attenersi alla sentenza del Tribunale di Trento n 364/20202, chiedendo quindi il pagamento dell'importo ivi indicato , che era stato corrisposto dalla e successivamente, dopo il passaggio in giudicato della Pt_1
sentenza, aveva riaperto l'istruttoria in relazione al medesimo contributo, senza revocare il precedente provvedimento sulla base del quale aveva escusso la garanzia , ed aveva quindi emesso un nuovo provvedimento di revoca totale pretendendo un pagamento che in base alla sentenza gli era precluso.
Con ulteriori motivi, l'appellante censura che, sulla base di una applicazione non corretta dell'art 2909 cc., il Tribunale ha erroneamente escluso che la PAT avesse eluso il giudicato derivante dalla sentenza del
Tribunale di n 364/2020, a cui peraltro la aveva fatto CP_1
acquiescenza tanto da adottare la determinazione n 859 del 15.12.2020 nei termini indicati dal provvedimento giudiziario. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la nel CP_1
precedente giudizio avrebbe potuto e dovuto sollevare ulteriori violazione agli obblighi derivanti dall'erogazione del contributo;
mentre pag. 13/25 aveva espressamente rinunciato ad addebitare alla beneficiaria qualsiasi inadempimento fra cui anche quello all'art 16 del Bando;
contesta inoltre come errata la statuizione secondo cui gli inadempimenti in relazione ai quali era stata emessa la determina n.19 del 25.2.2022 sarebbero stati commessi successivamente al dicembre 2018, in quanto molti dei documenti menzionati in essa erano antecedenti e dovevano essere esaminati in occasione della prima istruttoria . Ribadisce che anche la PA è tenuta ad attenersi al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile;
evidenzia come nel precedente giudizio instaurato con RG
2833/2018 l'oggetto del contenzioso fosse il corretto adempimento da parte della agli obblighi derivanti dal finanziamento concesso CP_7
Contr con la determinazione 44 del 26 agosto 2010; in tale sede la non aveva ritenuto opportuno sollevare profili ulteriori rispetto a quelli per i quali era stato adottato il provvedimento di revoca, che era stato disapplicato avendo il Tribunale accertato solo un parziale inadempimento.
Ribadisce che la aveva rinunciato a fare valere gli ulteriori profili CP_1
che quindi non poteva più contestare
Con ulteriore motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato neppure una violazione dei principi di diritto amministrativo , in quanto era evidente la determina n 19 del 25.2.2022 , emessa in violazione del precedente giudicato, fosse affetta da abuso di potere .
Afferma che il giudicato costituisce un vincolo alla discrezionalità amministrativa che si deve attenere ai principi di efficienza, imparzialità
e buon andamento. Ribadendo le difese svolte in primo grado, lamenta che il Tribunale le ha respinte con motivazione apparente.
pag. 14/25 Inoltre censura che erroneamente la sentenza ha respinto il motivo di opposizione con cui era stata dedotta l'intervenuta estinzione della garanzia a seguito del pagamento effettuato a seguito della prima escussione, avendo ritenuto che la si era impegnata a mantenere la CP_3
garanzia fino all'esito finale di accertamento ed erogazione del contributo.
Eccepisce che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale e si estingue quando viene meno la obbligazione principale;
rileva inoltre che il giudicato favorevole al debitore può essere opposto al creditore dal fideiussore e che la liberazione del fideiussore consegue all'estinzione dell'obbligazione principale. Ribadisce che, anche accedendo alla tesi che dopo la definizione di un procedimento volto all'accertamento dell'adempimento degli obblighi connessi all'avvenuta ammissione a contributo e l'attuazione del relativo Contr provvedimento potesse avviare un nuovo procedimento nei confronti della doveva in ogni caso ritenersi intervenuta Controparte_7
l'estinzione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Controparte_2
(già ), atteso che il procedimento di accertamento degli Controparte_3
adempimenti agli obblighi assunti dalla garantito Controparte_7
dalla fideiussione si era concluso con il provvedimento di revoca di data 16 febbraio 2018 come modificato dalla determina del 15 dicembre 2020 e l'adempimento della banca agli obblighi di pagamento delle somme accertate come dovute da detto provvedimento.
Con l'ultimo motivo impugna il rigetto della istanza proposta ai sensi dell'art 210 c.p.c., avanzata con la memoria ex art 183 n.2 c.p.c. e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando di avere analiticamente indicato i documenti che erano stati menzionati nel pag. 15/25 provvedimento della al fine di motivare la decisione di revoca, CP_1
e di essersi attivata senza risultato per ottenerli. Ne ribadisce la rilevanza in quanto erano stati indicati nella parte motiva dei provvedimenti della Contr
e quindi erano stati richiamati per giustificare l'operato dell'ente. Contr Afferma di averli richiesti a che si era rifiutata di rilasciare copia .
E' opportuna la disamina congiunta dei motivi, in quanto attengono a profili strettamente connessi che sono stati dedotti dalla difesa della appellante al fine di contestare il diritto della Controparte_1
ad escutere la garanzia nei termini indicati nella determina n 19 del
[...]
25 febbraio 2022 sulla base della quale è stata emessa l'ingiunzione fiscale di pagamento.
Deve prendersi atto che sulla qualificazione del rapporto di garanzia quale contratto autonomo, formulato dal Tribunale sulla base di ampia ed articolata motivazione, si è formato il giudicato dal momento che l'appellante non ha svolto argomentazioni difensive atte a confutare tale qualificazione, che , a propria volta, ha espressamene confermato, in modo particolare con il secondo motivo con cui ha affermato che nello specifico era “pacifico” che nel rapporto di specie “ ci si trova nell'ambito del rapporto autonomo di garanzia”.
Con un indirizzo oramai consolidato, la Suprema Corte ha chiarito che :
“il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita
(quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento
pag. 16/25 sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (v., Cass., sez. III, 30 agosto 2024, n. 23434).
Detta affermazione è stata effettuata richiamando quanto sostenuto da
Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8342 (a sua volta richiamante Cass., sez.
III, 24 aprile 2008, n. 10652), nella quale si legge come “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla
«esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento
(ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza -originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che - dall'inadempimento di quel rapporto - sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria
o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»”(
Cass.865/2025.)
Come ribadito anche nel presente grado, l'appellante nega il diritto della ad escutere la garanzia nei termini indicati nella determinata n CP_1
pag. 17/25 19/2022 adducendo che la appellata non avrebbe potuto contestare a profili di inadempimento ulteriori da quelli sulla base dei quali CP_7
aveva emesso determina n 859 del 15.12.2020 con cui , facendo aquiescenza alla sentenza del Tribunale di Trento n 364/20202 che aveva accertato che fosse tenuta alla restituzione parziale delle somme , CP_7
aveva disposto la revoca parziale per l'importo di € 205.915,40; ed ha censurato che la determina n 19/2022 era stata emessa in violazione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Trento che copre dedotto e deducibile .
Se la contestazione del potere della PAT di imporre la revoca nei termini di cui alla determina n.19 del 25.2.2022 dovesse essere assimilata alla negazione dell'esistenza del rapporto sottostante, deve in ogni caso concordarsi con il Tribunale che il rilievo è infondato.
Va infatti ricordato che a definizione del giudizio instaurato con riferimento al provvedimento dirigenziale n° 71 dd. 16.2.2018, con il quale era stata disposta la revoca totale del contributo concesso alla
[...]
ai sensi del punto 6.1.2., 4° co., dei “Criteri e modalità Parte_9
per l'applicazione della legge” (la l.p. n° 6/1999) e del punto 13 del Bando
n. 6/2009, ossia per non aver presentato la richiesta documentazione integrativa per l'erogazione del contributo e per aver effettuato una spesa inferiore alla metà di quella originariamente ammessa, il Tribunale, previa disapplicazione della determinazione n. 71/2018, accertava che la era tenuta alla restituzione parziale delle somme Controparte_7
ottenute a seguito della determinazione n. 44 dd. 26.8.2010 per la parte eccedente la spesa originariamente ammessa, avuto riguardo all'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto pag. 18/25 ammesso a finanziamento. Con determinazione n° 859 dd. 15.12.2020 dando esecuzione alla sentenza, la CP_1 Controparte_1
disponeva “la revoca parziale anziché totale” del contributo concesso alla società e poi trasferito alla Parte_9 Controparte_7
[...
richiedendo, per l'effetto, la restituzione della somma di € 205.915,40, oltre interessi, e stabilendo di procedere all'escussione parziale della garanzia prestata dalla Cassa Rurale Aldeno e Cadine.
Come già sottolineato dal Tribunale, con successiva determinazione n° 19 dd. 25.2.2022 , preso atto che non CP_6 Controparte_7
aveva “mai fornito la documentazione richiesta dall'Ente istruttore
, necessaria per verificare il rispetto degli obblighi CP
occupazionali e di svolgimento di attività produttiva connessa alla ricerca, di cui al progetto di ricerca agevolato con provvedimento del Dirigente
n. 44 di data 26 agosto 2010”, disponeva “la decadenza totale del CP_4
contributo” e, per l'effetto, stabiliva di richiedere la restituzione dell'ulteriore importo di “€ 245.701,60 corrispondente alla quota residua dell'acconto del 75% corrisposto sul contributo oggetto di decadenza” oltre interessi, e di procedere all'escussione della garanzia prestata dalla
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
I motivo di contestazione erano nettamente distinti da quelli sollevati nel
2018 , in quanto erano inerenti alla mancata trasmissione “entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente istruttore”, della documentazione che consentisse la verifica delle reali modalità di impiego del contributo, nonché del rispetto dei vincoli economico-finanziari (raggiungimento e mantenimento di un livello di patrimonializzazione non inferiore al 15% a partire dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese alla data in pag. 19/25 cui ha avuto termine l'investimento) e occupazionali (raggiungimento dei livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale, pari a 28 unità lavorative annue) e del vincolo di svolgimento dell'attività produttiva per il previsto periodo di tempo, essendo , tenuta, fra Parte_9
l'altro, a “mantenere l'attività sul territorio provinciale per un periodo pari a cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa”, e quindi fino al 31 luglio 2018, come stabilito al punto 16 del Bando n. 6/2009, espressamente richiamato nel punto 8 del provvedimento dirigenziale n° 44 dd. 26.8.2010 di assegnazione del contributo.
Inoltre va sottolineato che la prima determina n° 71 dd. 16.2.2018 è stata adottata in epoca antecedente lo scadere del predetto periodo di cinque anni, ed è stata emessa all'esito di un verifica che riguardava la esistenza dei presupposti per ottenere il contributo , di cui aveva disposto la revoca.
La seconda determina n 19 del 25.2.2022 è stata adottata a conclusione di una ulteriore verifica, relativa ad aspetti diversi , che aveva avuto inizio da parte dell'ente delegato al controllo dopo lo scadere del quinquennio.
Inoltre nella parte motiva della determina n. 19 del 25.2.2022, dopo una analitica esposizione della cronologia del rapporto sin dalla concessione del contributo, è stato chiarito che, proprio in ragione del fatto che il contributo era stato confermato, sia pure parzialmente, l'Ente istruttore, aveva chiesto alla società beneficiaria di fornire gli Controparte_7
elementi per verificare l'avvenuto rispetto dei vincoli economico- finanziari, occupazionali e di attività produttiva connessa alla ricerca agevolata, previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, in precedenza menzionati. Ed a fronte del mancato riscontro era stata adottata la determina n 19 del 25.2.2022.
pag. 20/25 Ciò premesso in fatto si impongono alcune considerazioni.
Con un indirizzo consolidato la Cassazione ha chiarito che il principio secondo cui “il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio
Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass.
28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto
l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (Cass. 24 novembre 2000, n. 15178;
Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente
pag. 21/25 il requisito dell'identità delle persone. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n.
9486). ( Cass. 33021 2022; conforme Cass 1259 2024)
Come illustrato, in ragione della diversità delle contestazioni svolte nei due procedimenti, che attenevano ad inadempimenti distinti , va quindi respinto, in quanto infondato, il rilievo secondo cui alla Provincia fosse preclusa la successiva verifica del rispetto dei vincoli economico- finanziari, occupazionali e di attività produttiva connessa alla ricerca agevolata e quindi l'adozione del provvedimento di decadenza, non ricorrendo i presupposti per invocare il giudicato nei termini sollevati dall'appellante .
Le ulteriori contestazioni, sollevate sotto il profilo di una dedotto vizio di legittimità della determina n 19/2022 per abuso di potere, o le altre difese proposte richiamando la disciplina della fideiussione non saranno esaminate nel merito, non rientrando fra le difese che possono essere proposte dal garante , essendo stato qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia.
E' infine infondato anche il motivo con cui è stata ribadito che a seguito del pagamento dell'importo di € 205.915,40, effettuato dalla in Pt_1
esecuzione della determina n 859/2020, la garanzia si era estinta.
pag. 22/25 Come puntualmente evidenziato dal Tribunale, nell'atto costitutivo della garanzia del 18.11.2010 era previsto che “la presente fideiussione è valida fino a quando la non avrà disposto la Controparte_1
liberazione della fideiussione mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegata apposita dichiarazione di svincolo”.
Nel successivo atto integrativo era parimenti affermato che “ la predetta fideiussione di Euro 541.940,40 deve intendersi espressamente valida non solo a fronte dell'anticipo del 75% del contributo, ma a garanzia anche di tutti gli obblighi di legge successivi alla fase di accertamento ed erogazione a saldo del contributo, per la durata degli stessi”.
Pertanto la garanzia ricomprendeva l'adempimento di ogni obbligo che permaneva in capo alla dopo l'erogazione , e quindi anche il CP_7
rispetto dei vincoli economico-finanziari e occupazionali e del vincolo di svolgimento dell'attività per il termine di cinque anni.
Al contempo, va ricordato che la garanzia era stata concessa sino al tetto massimo di euro 541,940,40, ed all'epoca in cui è stata emessa la ingiunzione di pagamento in relazione alla determina n.19 /2022 tale importo non era stato già interamente pagato, essendo la prima escussione stata effettuata per euro 205.915,14; ed è significato che l'appellante non ha contestato di essere stata escussa per importo superiore al garantito.
Infine, come sottolineato dal Tribunale, la non ha dedotto né tanto CP_3
meno provato che dopo il pagamento dell'importo di euro 205.915,14, avesse ottenuto, ovvero richiesto, la restituzione dell'originale della fideiussione con dichiarazione di svincolo , a cui la previsione contrattuale ricollega l'estinzione della garanzia .
pag. 23/25 Va infine respinto il motivo con cui è stato censurato il rigetto della istanza ex art 210 c.p.c., motivato dal Tribunale in ragione del difetto di allegazione della rilevanza di tali documenti, in quanto il riferimento alla circostanza che erano menzionati nei provvedimenti adottati dalla
è assolutamente generico e tale da non superare la censura di CP_1
difetto di specificità della rilevanza dei medesimi, che va valutato anche con riguardo al ristretto ambito in cui la quale soggetto che ha Pt_1
rilasciato un garanzia autonoma, può sollevare contestazioni.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata a rifondere alle parti appellate le spese del grado che ai sensi del DM 147/2022, applicando lo scaglione fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, entro cui
è ricompreso l'importo oggetto della domanda di accertamento negativo si liquidano, a favore di ciascuna di esse, in euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,00 per la fase introduttiva;
euro 3880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 7298,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 18.119,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n 382/2024; condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_1
nonché di le spese del presente grado
[...] Parte_6
pag. 24/25 del giudizio, che liquida in euro 18.119,00 , oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, per ciascuna di esse;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 08/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 25/25