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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:32, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASCERI Parte_1 C.F._1
TT e dell'avv. STANEV IVAN PETROV, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASCERI TT
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in via Tacca 57123
Livorno presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 21.2.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutto quanto ivi dedotto e o ritenuto di giustizia, contrariis reiectis: in rito: fissare con decreto ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, mandando al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto al in persona del Direttore p.t., con sede Controparte_1 legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (C.F. – pec P.IVA_1
E
) e, per quanto occorrer possa all' Email_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Circonvallazione, 23 - 57023 (C.F.
[...] CP_2 pec t); nel merito: in accoglimento del P.IVA_1 Email_3 presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione - ritenuto illegittimo e/o nullo il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico 21 aprile 2023 adottato dall' CP_2 in applicazione del regime impositivo italiano e comunicato al ricorrente il 9 maggio 2023, 1. disapplicare il provvedimento de quo;
2. accertare e dichiarare, in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica Popolare di Bulgaria 21 settembre 1988, ratificata con legge 29 novembre 1990 n. 839 e/o, in subordine, del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, il diritto del ricorrente alla detassazione del trattamento pensionistico n. 36029547 categoria
VOCOM in godimento a erogato dall' gestione privata e per l'effetto, accertare e Parte_1 CP_2 dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute in forza del provvedimento impugnato, anche di quelle via via maturate e maturande nel corso del giudizio;
3. condannare l' in persona del suo Direttore p.t., 3. condannare Controparte_3
l' in persona del suo Direttore p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande Controparte_3
27 e l' di alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme indebitamente trattenute dal CP_2 CP_2
1/06/2023 sino alla data di effettivo ripristino della detassazione, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto al saldo e ai sensi dell'art. 1284 c.c.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava il ricorrente, cittadino italiano, di risiedere stabilmente in Bulgaria a far data dal 2002. Esponeva, quindi, il di essere Pt_1 titolare della pensione INPS meglio specificata in ricorso per servizio lavorativo prestato. Chiariva, ancora, l'odierno attore di essere iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente –
Comune di Rosignano, alla sezione AIRE dal 26.3.2016. Lamentava il che, il 21.4.2023, Pt_1
l' gli inviava una comunicazione di riliquidazione della pensione per revoca delle disposizioni CP_2 per evitare la doppia imposizione fiscale. L'attore di duole essenzialmente del fatto che, in forza di pagina 2 di 7 detto provvedimento, il trattamento pensionistico era assoggettato a trattenuta Irpef con decorrenza dall'1.1.2023 e, quindi, con recupero in detrazione del conguaglio fiscale dell'anno 2023 pari ad euro 3.457,53 sui ratei pensionistici corrisposti da maggio 2023. Il Mancini evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' per vizio di motivazione, nonché per violazione dell'art. CP_2
2 TUIR e dell'art. 16 della Convenzione 21.9.1988 tra Italia e Bulgaria.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_2 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente eccepiva la carenza di legittimazione passiva, dovendosi radicare la causa contro l'Agenzia delle Entrate e, nel merito, contestava integralmente la ricostruzione avversaria.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' in CP_2 memoria (con necessità di radicare la causa contro l'Agenzia delle Entrate). L'eccezione è infondata.
In effetti costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass., SS. UU., 15032/2009; v. anche, in senso conforme, Cass., SS. UU., 16833/2017).
In motivazione si chiarisce in particolare che “nel caso […] in cui l'azione sia proposta dal sostituito nei confronti del sostituto che asseritamente abbia effettuato una ritenuta (rectius: rivalsa) indebita o eccessiva, se l'errore sussiste ed abbia comportato un versamento indebito, lo stesso sostituto può richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, impugnando poi l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario”.
È, infatti, pacifico che il sostituto, al pari del sostituito, sia legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (Cass., Sez. VI, 16105/2015). pagina 3 di 7 Ancora, con riferimento al vizio di motivazione del provvedimento dell' per cui è causa CP_2 eccepito in ricorso deve dirsi che, trattandosi di un giudizio sul diritto e non sull'atto, detta doglianza non può avere alcuna conseguenza sul diritto oggetto del presente giudizio, dovendosi anche osservare che parte ricorrente ha compiutamente potuto esercitare il proprio diritto di difesa, come emerge dalla stessa lettura del ricorso.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento dovendosi richiamare, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivise, le argomentazioni spese dalla Corte di
Appello di Firenze con la sentenza del 20.5.2025 resa nella causa r.g. 411/2024 allorquando il
Collegio, chiamato a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo “(..) Nel merito, l'appello va accolto perché ha diritto ad agire come CP_2 sostituto d'imposta operando la ritenuta Irpef sulla pensione di (..), il quale invece non ha diritto nel pretendere di sottoporre la propria pensione al solo regime fiscale della Bulgaria
(oggetto delle note depositate l'8.5.2025, pag. 2, nelle quali si precisava che secondo il regime fiscale bulgaro la pensione in esame rappresentava reddito esente da tassazione). Prima di tutto, vanno richiamate le disposizioni della
Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con legge n.389/1990, che prevede: - all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”) “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.” -all'art. 16 in tema di pensioni: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”. -all'art.17 paragrafo 2, in tema di pensioni pubbliche: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”. Da una piana lettura aderente al dato letterale delle norme si pagina 4 di 7 desume che le pensioni private pagate ad un residente di uno Stato contraente sono soggette alla tassazione dello Stato di residenza e che la nozione di residenza, ai fini convenzionali, per la Bulgaria si identifica con la nazionalità bulgara. Tale interpretazione è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'infondatezza dell'“assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne … «il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del
“centro degli interessi vitali” della persona fisica stessa in quello Stato»”, e ha chiarito che : “In proposito, l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in
Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)» (Cass. Sez. V
Tributaria n.21697/2023). Anche secondo il Collegio, la lettera della Convenzione è chiara nello stabilire che la pensione corrisposta da un ente pensionistico italiano possa essere esente da tassazione in Italia e soggetta al regime impositivo fiscale bulgaro solo nel caso in cui il percettore goda della cittadinanza bulgara. Il concetto di residenza, impiegato dalla Convenzione come criterio di collegamento, è quindi fatto coincidere, per la Bulgaria, con quello di nazionalità, e quest'ultimo, a sua volta, non può che essere inteso nella accezione giuridica di cittadinanza, considerato il carattere del tutto evanescente e generico del concetto di nazionalità, di regola inteso quale appartenenza ad una nazione come entità etnica o politica. L'interpretazione aderente al dato letterale è peraltro quella adottata anche dalle autorità tributarie dello Stato bulgaro, che nella risposta del 10.12.2018 avevano già chiarito (ex art.31 comma 4 della Convenzione di Vienna) che la Convenzione italo-bulgara “prevede che per la Bulgaria risulta residente fiscale ogni persona fisica che ha la cittadinanza bulgara” (dato desunto dalla sentenza n.503/2024 della
Corte d'Appello di Torino, depositata dalla difesa di in udienza). Né in contrario appare dirimente l'art.17 CP_2 della Convenzione, relativo alle pensioni pubbliche per le quali il requisito della nazionalità è espressamente indicato nella stessa disposizione unitamente a quello della residenza, considerato che la norma ha una sua ragione -in relazione agli artt.1 e 16 – poiché viene a richiedere, anche per l'Italia, il doppio requisito ai fini della detassazione delle pensioni pubbliche, che altrimenti sarebbe possibile solo in ragione della residenza (cfr. sentenza n.503/2024 pagina 5 di 7 della Corte Appello di Torino già citata). Nel caso in esame, pertanto, l'appellato potrebbe godere della detassazione della pensione in Italia solo se in possesso della cittadinanza bulgara, requisito pacificamente insussistente. Sono per contro infondate le doglianze dell'appellato, considerato che: - la decisione discende dalla interpretazione della
Convenzione, a prescindere dalla vincolatività per del parere dell'Agenzia delle Entrate in sede di interpello e CP_2 dell'inidoneità dello stesso a valere al di là del caso specifico del richiedente - l'interpretazione non si pone in contrasto né con l'art.31 del Trattato di Vienna in tema di esecuzione degli accordi secondo buona fede, che non appare violato
(anche alla luce della risposta delle autorità bulgare del 10.12.2018 sopra citata), né con il Regolamento CE
n.883/2004, posto che nel caso in esame non viene in discussione una doppia imposizione, ma l'individuazione del criterio per individuare il regime di tassazione applicabile alla pensione, nell'alternativa tra quelli propri degli Stati contraenti;
né si ravvisa una violazione di riserva di legge, per la necessità di una fonte di rango primario per un intervento di modifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni, considerato che si discute qui non di una modifica della Convenzione italo-bulgara, ma della sua interpretazione - nel caso in esame, peraltro, non si è affatto in presenza di una doppia imposizione, essendo al contrario provato che il pensionato non è soggetto ad alcuna tassazione della pensione da parte del fisco bulgaro (pag. 2 note dell'8.5.2025) - non può infine sostenersi Per_1 che l' abbia agito in carenza di potere, in violazione della riserva di legge stabilita in materia tributaria CP_2 dall'art.23 Cost., considerato che l' ha operato quale sostituto d'imposta e, come si desume dalla CP_3 giurisprudenza sopra richiamata in tema di riparto di giurisdizione, il rapporto tributario e quello privatistico tra sostituto d'imposta e sostituito si pongono su un piano di autonomia e l' agisce legittimamente nell'esercizio dei CP_2 poteri demandatigli dalla legge quale sostituto d'imposta, abilitato ad operare ritenute alla fonte, senza necessità di uno specifico atto impositivo per ogni operazione di trattenuta;
nel caso di specie ha quindi operato le trattenute dovute in applicazione delle norme di legge in materia fiscale, comprese quelle in tema di detassazione derivanti dal recepimento della Convenzione italo-bulgara, alla stregua dell'interpretazione ritenuta più corretta.” (cfr. anche, in senso conforme, Corte di Appello di Firenze sentenza n. 646/2024 del 19.11.2024; Corte di
Appello di Firenze sentenza resa nella causa r.g. 366/2024 del 20.5.2025; Corte di Appello di
Genova sentenza resa nella causa r.g. 48/2025 il 15.7.2025; Tribunale di Sassari sentenza resa nella causa r.g. 1751/2023 l'11.12.2024; Tribunale di Torino sentenza resa nella causa r.g. 8052/2023 il
9.7.2024; Corte di Appello di Trieste sentenza resa nella causa r.g. 164/2024 il 23.10.2025).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi in punto decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente pagina 6 di 7 assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalla parte.
Appare equa la compensazione integrale delle spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:32, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASCERI Parte_1 C.F._1
TT e dell'avv. STANEV IVAN PETROV, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASCERI TT
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in via Tacca 57123
Livorno presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 21.2.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutto quanto ivi dedotto e o ritenuto di giustizia, contrariis reiectis: in rito: fissare con decreto ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, mandando al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto al in persona del Direttore p.t., con sede Controparte_1 legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (C.F. – pec P.IVA_1
E
) e, per quanto occorrer possa all' Email_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Circonvallazione, 23 - 57023 (C.F.
[...] CP_2 pec t); nel merito: in accoglimento del P.IVA_1 Email_3 presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione - ritenuto illegittimo e/o nullo il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico 21 aprile 2023 adottato dall' CP_2 in applicazione del regime impositivo italiano e comunicato al ricorrente il 9 maggio 2023, 1. disapplicare il provvedimento de quo;
2. accertare e dichiarare, in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica Popolare di Bulgaria 21 settembre 1988, ratificata con legge 29 novembre 1990 n. 839 e/o, in subordine, del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, il diritto del ricorrente alla detassazione del trattamento pensionistico n. 36029547 categoria
VOCOM in godimento a erogato dall' gestione privata e per l'effetto, accertare e Parte_1 CP_2 dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute in forza del provvedimento impugnato, anche di quelle via via maturate e maturande nel corso del giudizio;
3. condannare l' in persona del suo Direttore p.t., 3. condannare Controparte_3
l' in persona del suo Direttore p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande Controparte_3
27 e l' di alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme indebitamente trattenute dal CP_2 CP_2
1/06/2023 sino alla data di effettivo ripristino della detassazione, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto al saldo e ai sensi dell'art. 1284 c.c.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava il ricorrente, cittadino italiano, di risiedere stabilmente in Bulgaria a far data dal 2002. Esponeva, quindi, il di essere Pt_1 titolare della pensione INPS meglio specificata in ricorso per servizio lavorativo prestato. Chiariva, ancora, l'odierno attore di essere iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente –
Comune di Rosignano, alla sezione AIRE dal 26.3.2016. Lamentava il che, il 21.4.2023, Pt_1
l' gli inviava una comunicazione di riliquidazione della pensione per revoca delle disposizioni CP_2 per evitare la doppia imposizione fiscale. L'attore di duole essenzialmente del fatto che, in forza di pagina 2 di 7 detto provvedimento, il trattamento pensionistico era assoggettato a trattenuta Irpef con decorrenza dall'1.1.2023 e, quindi, con recupero in detrazione del conguaglio fiscale dell'anno 2023 pari ad euro 3.457,53 sui ratei pensionistici corrisposti da maggio 2023. Il Mancini evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' per vizio di motivazione, nonché per violazione dell'art. CP_2
2 TUIR e dell'art. 16 della Convenzione 21.9.1988 tra Italia e Bulgaria.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_2 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente eccepiva la carenza di legittimazione passiva, dovendosi radicare la causa contro l'Agenzia delle Entrate e, nel merito, contestava integralmente la ricostruzione avversaria.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' in CP_2 memoria (con necessità di radicare la causa contro l'Agenzia delle Entrate). L'eccezione è infondata.
In effetti costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass., SS. UU., 15032/2009; v. anche, in senso conforme, Cass., SS. UU., 16833/2017).
In motivazione si chiarisce in particolare che “nel caso […] in cui l'azione sia proposta dal sostituito nei confronti del sostituto che asseritamente abbia effettuato una ritenuta (rectius: rivalsa) indebita o eccessiva, se l'errore sussiste ed abbia comportato un versamento indebito, lo stesso sostituto può richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, impugnando poi l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario”.
È, infatti, pacifico che il sostituto, al pari del sostituito, sia legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (Cass., Sez. VI, 16105/2015). pagina 3 di 7 Ancora, con riferimento al vizio di motivazione del provvedimento dell' per cui è causa CP_2 eccepito in ricorso deve dirsi che, trattandosi di un giudizio sul diritto e non sull'atto, detta doglianza non può avere alcuna conseguenza sul diritto oggetto del presente giudizio, dovendosi anche osservare che parte ricorrente ha compiutamente potuto esercitare il proprio diritto di difesa, come emerge dalla stessa lettura del ricorso.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento dovendosi richiamare, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivise, le argomentazioni spese dalla Corte di
Appello di Firenze con la sentenza del 20.5.2025 resa nella causa r.g. 411/2024 allorquando il
Collegio, chiamato a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo “(..) Nel merito, l'appello va accolto perché ha diritto ad agire come CP_2 sostituto d'imposta operando la ritenuta Irpef sulla pensione di (..), il quale invece non ha diritto nel pretendere di sottoporre la propria pensione al solo regime fiscale della Bulgaria
(oggetto delle note depositate l'8.5.2025, pag. 2, nelle quali si precisava che secondo il regime fiscale bulgaro la pensione in esame rappresentava reddito esente da tassazione). Prima di tutto, vanno richiamate le disposizioni della
Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con legge n.389/1990, che prevede: - all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”) “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.” -all'art. 16 in tema di pensioni: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”. -all'art.17 paragrafo 2, in tema di pensioni pubbliche: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”. Da una piana lettura aderente al dato letterale delle norme si pagina 4 di 7 desume che le pensioni private pagate ad un residente di uno Stato contraente sono soggette alla tassazione dello Stato di residenza e che la nozione di residenza, ai fini convenzionali, per la Bulgaria si identifica con la nazionalità bulgara. Tale interpretazione è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'infondatezza dell'“assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne … «il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del
“centro degli interessi vitali” della persona fisica stessa in quello Stato»”, e ha chiarito che : “In proposito, l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in
Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)» (Cass. Sez. V
Tributaria n.21697/2023). Anche secondo il Collegio, la lettera della Convenzione è chiara nello stabilire che la pensione corrisposta da un ente pensionistico italiano possa essere esente da tassazione in Italia e soggetta al regime impositivo fiscale bulgaro solo nel caso in cui il percettore goda della cittadinanza bulgara. Il concetto di residenza, impiegato dalla Convenzione come criterio di collegamento, è quindi fatto coincidere, per la Bulgaria, con quello di nazionalità, e quest'ultimo, a sua volta, non può che essere inteso nella accezione giuridica di cittadinanza, considerato il carattere del tutto evanescente e generico del concetto di nazionalità, di regola inteso quale appartenenza ad una nazione come entità etnica o politica. L'interpretazione aderente al dato letterale è peraltro quella adottata anche dalle autorità tributarie dello Stato bulgaro, che nella risposta del 10.12.2018 avevano già chiarito (ex art.31 comma 4 della Convenzione di Vienna) che la Convenzione italo-bulgara “prevede che per la Bulgaria risulta residente fiscale ogni persona fisica che ha la cittadinanza bulgara” (dato desunto dalla sentenza n.503/2024 della
Corte d'Appello di Torino, depositata dalla difesa di in udienza). Né in contrario appare dirimente l'art.17 CP_2 della Convenzione, relativo alle pensioni pubbliche per le quali il requisito della nazionalità è espressamente indicato nella stessa disposizione unitamente a quello della residenza, considerato che la norma ha una sua ragione -in relazione agli artt.1 e 16 – poiché viene a richiedere, anche per l'Italia, il doppio requisito ai fini della detassazione delle pensioni pubbliche, che altrimenti sarebbe possibile solo in ragione della residenza (cfr. sentenza n.503/2024 pagina 5 di 7 della Corte Appello di Torino già citata). Nel caso in esame, pertanto, l'appellato potrebbe godere della detassazione della pensione in Italia solo se in possesso della cittadinanza bulgara, requisito pacificamente insussistente. Sono per contro infondate le doglianze dell'appellato, considerato che: - la decisione discende dalla interpretazione della
Convenzione, a prescindere dalla vincolatività per del parere dell'Agenzia delle Entrate in sede di interpello e CP_2 dell'inidoneità dello stesso a valere al di là del caso specifico del richiedente - l'interpretazione non si pone in contrasto né con l'art.31 del Trattato di Vienna in tema di esecuzione degli accordi secondo buona fede, che non appare violato
(anche alla luce della risposta delle autorità bulgare del 10.12.2018 sopra citata), né con il Regolamento CE
n.883/2004, posto che nel caso in esame non viene in discussione una doppia imposizione, ma l'individuazione del criterio per individuare il regime di tassazione applicabile alla pensione, nell'alternativa tra quelli propri degli Stati contraenti;
né si ravvisa una violazione di riserva di legge, per la necessità di una fonte di rango primario per un intervento di modifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni, considerato che si discute qui non di una modifica della Convenzione italo-bulgara, ma della sua interpretazione - nel caso in esame, peraltro, non si è affatto in presenza di una doppia imposizione, essendo al contrario provato che il pensionato non è soggetto ad alcuna tassazione della pensione da parte del fisco bulgaro (pag. 2 note dell'8.5.2025) - non può infine sostenersi Per_1 che l' abbia agito in carenza di potere, in violazione della riserva di legge stabilita in materia tributaria CP_2 dall'art.23 Cost., considerato che l' ha operato quale sostituto d'imposta e, come si desume dalla CP_3 giurisprudenza sopra richiamata in tema di riparto di giurisdizione, il rapporto tributario e quello privatistico tra sostituto d'imposta e sostituito si pongono su un piano di autonomia e l' agisce legittimamente nell'esercizio dei CP_2 poteri demandatigli dalla legge quale sostituto d'imposta, abilitato ad operare ritenute alla fonte, senza necessità di uno specifico atto impositivo per ogni operazione di trattenuta;
nel caso di specie ha quindi operato le trattenute dovute in applicazione delle norme di legge in materia fiscale, comprese quelle in tema di detassazione derivanti dal recepimento della Convenzione italo-bulgara, alla stregua dell'interpretazione ritenuta più corretta.” (cfr. anche, in senso conforme, Corte di Appello di Firenze sentenza n. 646/2024 del 19.11.2024; Corte di
Appello di Firenze sentenza resa nella causa r.g. 366/2024 del 20.5.2025; Corte di Appello di
Genova sentenza resa nella causa r.g. 48/2025 il 15.7.2025; Tribunale di Sassari sentenza resa nella causa r.g. 1751/2023 l'11.12.2024; Tribunale di Torino sentenza resa nella causa r.g. 8052/2023 il
9.7.2024; Corte di Appello di Trieste sentenza resa nella causa r.g. 164/2024 il 23.10.2025).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi in punto decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente pagina 6 di 7 assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalla parte.
Appare equa la compensazione integrale delle spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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