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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/9007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 9007/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...]́rdoba, provincia di Córdoba – TI;
Parte_1
, nata il [...] a [...]́rdoba, provincia di Córdoba – TI;
Parte_2
, nata il [...] a [...]́rdoba, provincia di Córdoba – TI tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis Restanio con Studio sito in Roma, alla Via
Archimede 181, Codice Fiscale , Posta Elettronica Certificata: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di
Parte Ricorrente , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (in TI, Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...] – CU (cfr. doc. in atti n. 1), il quale si coniugava il 03.06.1906 con a Villafalletto – CU (cfr. doc. in atti n. 2), per poi emigrare in Parte_4
TI ove non si naturalizzava mai cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione TI), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “SI ATTESTA CHE dal Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione, maggiori di anni 16, e gli argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, alla data di cui sopra, non risulta iscritto nato il [...], in [...]_2
Italia-CU-Busca. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.05.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna, in particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva e si sposava prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e partoriva un figlio in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dell'avo e nasceva il Persona_1 Parte_4 Persona_4
22.12.1913 a Coronel Baigorria, dipartimento Rio Cuarto, provincia di Córdoba, RE
TI (cfr. doc. in atti n. 4) dove si sposava il 28.08.1932 con (cfr. doc. Persona_5
in atti n. 5);
- dall'unione tra e nasceva il 17.02.1948 Persona_4 Persona_5 Persona_6
a Córdoba, provincia di Córdoba, RE TI, (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si sposava il
05.01.1977 con a Monte Cristo, dipartimento Rio Primero, provincia di Persona_7
Córdoba, RE TI. (cfr. doc. in atti n. 7);
- dall'unione tra e nascevano in TI tre figli, oggi Persona_6 Persona_7
ricorrenti:
1. in data 27.02.1978 (cfr. doc. in atti n. 8), il quale contraeva Parte_1
matrimonio il 13.10.2019 con a Córdoba, provincia di Córdoba, Controparte_2
RE TI. (cfr. doc. in atti n. 9):
2. in data 18.05.1978 (cfr. doc. In atti n. 10), la quale si univa in Parte_2
matrimonio il 26.11.2005 con a Córdoba, provincia di Córdoba, Persona_8
RE TI (cfr. doc. in atti n. 11)
3. in data 28.03.1981 (cfr. doc. in atti n. 12). Parte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato e sposato prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 ma che partoriva un figlio in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, tentavano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso degli accessi personali e telematici presso la sede fisica e telematica del consolato competente quale il Consolato Generale d'Italia a Cordoba (cfr. doc. in atti dal n. 13 al n. 16).
Tuttavia, i ricorrenti lamentano di non essere mai riusciti ad ottenere l'assegnazione di un appuntamento per il deposito delle istanze di riconoscimento seguendo le modalità̀ stabilite dall'Amministrazione.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il TI, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in Italia, a [...] - CU, in data Persona_1
3.05.1874, fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del
1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in TI.
La figlia nasceva, infatti, in data 22.12.1913, a Coronel Baigorria, dipartimento Rio Persona_4
Cuarto, provincia di Córdoba, RE TI (cfr. doc. in atti n. 4) dove si sposava il
28.08.1932 con (cfr. doc. in atti n. 5) e partoriva il Persona_5 Persona_6
17.02.1948 a Córdoba, provincia di Córdoba, RE TI, (cfr. doc. in atti n. 6).
Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nonostante fosse nata e sposata prima del 1948 partoriva un figlio in epoca successiva, Persona_4
ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nato il [...] in [...]; , nata il [...] in [...]; Parte_2
, nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante Parte_3
la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29 maggio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 9007/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...]́rdoba, provincia di Córdoba – TI;
Parte_1
, nata il [...] a [...]́rdoba, provincia di Córdoba – TI;
Parte_2
, nata il [...] a [...]́rdoba, provincia di Córdoba – TI tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis Restanio con Studio sito in Roma, alla Via
Archimede 181, Codice Fiscale , Posta Elettronica Certificata: C.F._1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di
Parte Ricorrente , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (in TI, Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...] – CU (cfr. doc. in atti n. 1), il quale si coniugava il 03.06.1906 con a Villafalletto – CU (cfr. doc. in atti n. 2), per poi emigrare in Parte_4
TI ove non si naturalizzava mai cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione TI), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “SI ATTESTA CHE dal Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione, maggiori di anni 16, e gli argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, alla data di cui sopra, non risulta iscritto nato il [...], in [...]_2
Italia-CU-Busca. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.05.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna, in particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva e si sposava prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e partoriva un figlio in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dell'avo e nasceva il Persona_1 Parte_4 Persona_4
22.12.1913 a Coronel Baigorria, dipartimento Rio Cuarto, provincia di Córdoba, RE
TI (cfr. doc. in atti n. 4) dove si sposava il 28.08.1932 con (cfr. doc. Persona_5
in atti n. 5);
- dall'unione tra e nasceva il 17.02.1948 Persona_4 Persona_5 Persona_6
a Córdoba, provincia di Córdoba, RE TI, (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si sposava il
05.01.1977 con a Monte Cristo, dipartimento Rio Primero, provincia di Persona_7
Córdoba, RE TI. (cfr. doc. in atti n. 7);
- dall'unione tra e nascevano in TI tre figli, oggi Persona_6 Persona_7
ricorrenti:
1. in data 27.02.1978 (cfr. doc. in atti n. 8), il quale contraeva Parte_1
matrimonio il 13.10.2019 con a Córdoba, provincia di Córdoba, Controparte_2
RE TI. (cfr. doc. in atti n. 9):
2. in data 18.05.1978 (cfr. doc. In atti n. 10), la quale si univa in Parte_2
matrimonio il 26.11.2005 con a Córdoba, provincia di Córdoba, Persona_8
RE TI (cfr. doc. in atti n. 11)
3. in data 28.03.1981 (cfr. doc. in atti n. 12). Parte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato e sposato prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 ma che partoriva un figlio in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, tentavano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso degli accessi personali e telematici presso la sede fisica e telematica del consolato competente quale il Consolato Generale d'Italia a Cordoba (cfr. doc. in atti dal n. 13 al n. 16).
Tuttavia, i ricorrenti lamentano di non essere mai riusciti ad ottenere l'assegnazione di un appuntamento per il deposito delle istanze di riconoscimento seguendo le modalità̀ stabilite dall'Amministrazione.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il TI, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in Italia, a [...] - CU, in data Persona_1
3.05.1874, fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del
1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in TI.
La figlia nasceva, infatti, in data 22.12.1913, a Coronel Baigorria, dipartimento Rio Persona_4
Cuarto, provincia di Córdoba, RE TI (cfr. doc. in atti n. 4) dove si sposava il
28.08.1932 con (cfr. doc. in atti n. 5) e partoriva il Persona_5 Persona_6
17.02.1948 a Córdoba, provincia di Córdoba, RE TI, (cfr. doc. in atti n. 6).
Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nonostante fosse nata e sposata prima del 1948 partoriva un figlio in epoca successiva, Persona_4
ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nato il [...] in [...]; , nata il [...] in [...]; Parte_2
, nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante Parte_3
la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29 maggio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio