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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 12/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 8036 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Santochirico;
Ricorrente
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ti Cosimo Punzi e Carla Tiberino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_2 dal 27.03.1968 sino al 31.12.1996, data del pensionamento – con le mansioni di Addetto
[...] assemblaggio bordi – Rep. Calandre Tagli Tele dal 27.03.1968 al 30.6.1973 e, poi, come Conduttore Tagli tele universali - Rep. Calandre Tagli tele dall' 1.07.1973 al 30.06.1975, quindi con le mansioni di Operatore
Taglio Tele Krupp - Rep. Calandre Tagli tele dall'1. 07.1975 al 31.10.1992, di Parte_2 dall'1.11.1992 al 31.08.1993 Magazzino Distribuzione ed, infine, di
[...] Pt_3 [...] dall'1.09.1993 al 31.12.1996 - e di essere stato esposto Parte_4 Parte_5 all'amianto per un periodo ultradecennale e per periodi lavorativi precedenti la data del 2.10.2003, ha CP_ convenuto in giudizio l' e ne ha chiesto la condanna, previo accertamento della sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8 L. 257/92, al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla citata legge, con la consequenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto e con la ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, oltre che la condanna dell' al pagamento CP_3 in proprio favore <<…degli arretrati maturati e maturandi a seguito della predetta ricostituzione e/o riliquidazione della pensione in godimento, oltre interessi come per legge >>.
Ha pure dedotto il ricorrente di avere lavorato sempre all'interno di reparti in cui elevata è stata la esposizione ad amianto e di essere stato a contatto diretto con l'amianto in misura di gran lunga superiore
1 a 100 fibre litro per la durata dell'orario giornaliero di lavoro, e cioè quello previsto dal CCNL del settore
Gomma.
Ha, poi, premesso il di aver già proposto analogo giudizio con ricorso depositato in data Parte_1
1.03.2004 e che tale procedimento, conclusosi in primo grado con sentenza del 19 gennaio-9 aprile 2010 di rigetto della domanda, a seguito della presentazione dell'appello notificato all' 19.12.2012, era Pt_6 definito con sentenza di improponibilità del 21.01.2013, pubblicata il 30.01.2013, stante la mancata CP_ presentazione della domanda amministrativa nei confronti dell'
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la decadenza triennale ex art. 47, comma 2 del D.P.R. n.639 del CP_1
1970, come pure ai sensi dell'art. art. 47 co. 5 d.l. 269/03 conv. in l. 326/03, nonché la circostanza che il lavoratore aveva goduto di lunghi periodi di CIG, contestando comunque anche nel merito la fondatezza della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Preliminarmente, va detto che la domanda del è proponibile, risultando agli atti la domanda Pt_7 amministrativa avente ad oggetto la richiesta di “Ricostituzione per motivi contributivi” presentata all' , telematicamente, in data 18.7.2018. (vd. allegato n.3 al fascicolo di parte del ricorrente) CP_1
------------- CP_ Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 DPR n.639 del 1970 –, per cui l'azione giudiziaria va proposta nel termine di 3 anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione – la stessa è infondata.
Ed, invero, diversamente da quanto sostiene l' , l'azione giudiziaria è tempestiva, essendo stato il CP_1 presente giudizio introdotto con ricorso depositato il 19.7.2021 e, cioè, nel termine di tre anni dalla conclusione del procedimento amministrativo, definito, in data 20.5.2020, con il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della prestazione, richiesta all' , come si è detto, con domanda del CP_1
18.7.2018.
Risulta pertanto pienamente rispettato il termine per la proposizione della domanda giudiziale di tre anni e trecento giorni dall'avvio del procedimento amministrativo.
Del pari non si è verificata la decadenza di cui all'art. 47 co. 5 d.l. 269/03.
Occorre premettere che il ricorrente appartiene alla categoria di assicurati cui continua ad applicarsi la previgente disciplina prevista dall'art. 13 comma 8 l. 257/1992 (ai sensi dell'art. 3 comma 132 l. 299/2003 finanziaria per l'anno 2004), avendo avanzato domanda di riconoscimento all'Inail prima del 02.10.2003
e, precisamente, in data 02.08.2002.
Orbene, l'art. 47, comma 5, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, ha introdotto una decadenza definita “speciale” in quanto tipica di questa sola fattispecie, imponendo, a pena di perdita del
2 beneficio, la presentazione di una domanda all'INAIL entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale attuativo.
Il decreto ministeriale, adottato il 27.10.2004, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2004, per cui il suddetto termine per la presentazione della domanda all'INAIL è venuto a scadere il 15 giugno 2005.
Sull'ambito applicativo del nuovo termine decadenziale non si registra un unanime orientamento della
Corte di legittimità.
Orbene, anche a prescindere dal fatto se il predetto termine decadenziale sia o no applicabile a tutti i benefici previdenziali da amianto, in ogni caso vale la considerazione per cui, in punto di fatto, la domanda di accertamento e certificazione dell'esposizione ad amianto è stata tempestivamente presentata dal ricorrente all'Inail in data antecedente al termine del 15.06.05 fissato dal D.M. 27.10.04, ed esattamente in data 5.3.2001, circostanza, questa, che esclude la configurabilità di alcuna decadenza ex art. 47 co. 5 d.l.
269/03 conv. in l. 326/03.
Come ha affermato la locale Corte di Appello <L'eccezione dell si basa su di un presupposto non CP_1 condivisibile, ossia che il predetto termine dovrebbe intendersi riferito anche alla domanda amministrativa CP_ da rivolgere all' Deve invece constatarsi che il termine decadenziale in questione è espressamente previsto solo con riguardo alla domanda all'Inail (che, come detto, è stata presentata da il 14 giugno Per_1 CP_ 2002, quindi ben prima del 15 giugno 2005) e non anche per la domanda all'
In assenza di qualsiasi specifica disposizione di legge che preveda a pena di decadenza sia la necessaria CP_ contestualità della diversa domanda all' sia la riproposizione delle istanze già presentate all'Inail prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma 5, cit., l'eccezione sollevata dall'Istituto appellato non può trovare accoglimento, dovendosi ricordare che le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta interpretazione e quindi non applicabili in via analogica (cfr. Cass. n. 8700 del 2000). >> (Corte di
Appello di Bari, n.2105-2021).
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L'eccezione di prescrizione, poi, è inammissibile in quanto tardivamente proposta dall'Istituto solo con le note autorizzate del 30.10.2024.
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Così respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto convenuto, nel merito è opportuno ribadire che la presente controversia è soggetta alla disciplina rappresentata dalla l. 257/92, previgente alla riforma del d.l. 269/2003, conv. in l. 326/03.
La richiamata l. 257/92, contenente “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, così come modificata dal d.l. del 5.6.93 n. 169, convertito nella legge n. 271 del 4.8.93, dispone all'art. 13 comma 8 che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,5.”
3 La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13 co. 8 della l. 257/92, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 co. 1 l. 271/93, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 277/91 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.
L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuta dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2697 c.c., se colui che ha fatto richiesta del beneficio, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati, attraverso il rinvio al d.lgs. 277/91, nell'art. 3 della l. 257/92 (Cass. civ. sez. lav. 01.08.05 n. 16119).
In altre pronunce si legge che “in relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli art. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del 1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto d.lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992)” (Cass. civ., sez. lav., 15.05.2002, n. 7084; Cass. civ., sez. lav., 03.04.2001, n. 4913).
Si è, dunque, ravvisata l'esigenza di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione ad amianto comporta un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile da un rischio generico, inerente alla vita quotidiana.
Tale interpretazione ha trovato l'avallo del legislatore a seguito dell'emanazione del d.l. 269/03, conv. in l.
326/03, che all'art. 47 co. 3 prevede che “Con la stessa decorrenza prevista al comma 1 (01.10.03), i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
4 La necessità di un'esposizione “qualificata”, già sancita a livello pretorio nel vigore della disciplina previgente, è stata dunque positivizzata per i benefici successivi al 01.10.03.
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Tanto premesso in diritto, occorre evidenziare che a prescindere dalla acquisizione di verbali di causa aventi ad oggetto l'espletamento della prova orale nei giudizi introdotti da colleghi dell'odierno ricorrente che hanno ricoperto posizioni lavorative sovrapponibili, anche sotto l'aspetto temporale, a quelle del
, in ogni caso le allegazioni del ricorrente aventi ad oggetto le mansioni svolte, i reparti ove era Parte_1 stato addetto ed i periodi lavorati possono ritenersi pienamente provati.
Ed invero il ricorrente ha allegato al proprio fascicolo di parte – in uno all'atto introduttivo – il proprio curriculum professionale (vd. allegato n.11), rilasciatogli dalla Direzione Risorse Umane della
[...]
che conferma le mansioni indicate dal lavoratore e che non ha formato oggetto, da parte CP_2 dell' , di alcuna contestazione. CP_1
Né l' , sul punto, ha contestato le specifiche allegazioni contenute nel ricorso. CP_3
Orbene occorre ricordare che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), con la conseguenza che laddove, in questo caso la parte resistente, nel proprio atto di costituzione, non contesti le specifiche allegazioni del ricorrente, le circostanze oggetto delle stesse ben possono ritenersi provate.
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Quanto, poi, al dato dell'esposizione all'amianto, possono essere utilizzate in questa controversia le relazioni di consulenza tecnica d'ufficio- pure attinenti alla - redatte dal dottor CP_2 Per_2
– medico del lavoro- nell'ambito del procedimento R.G. 1600/2003 D' + 35 c/o ,
[...] Per_3 CP_1 nonché dall' ing. nel procedimento di appello R.G. 1648-2014 - Cassano c/o - Persona_4 CP_1 riguardante altri lavoratori, impegnati nei medesimi reparti ove ha lavorato il e per periodi Parte_1 sostanzialmente coincidenti, tutte allegate al fascicolo di parte attrice.
Ed, invero, sul punto, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che il giudice del merito possa legittimamente tenere conto ai fini della decisione delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse.
Orbene dalle predette relazioni peritali allegate dal già con il ricorso introduttivo e che non Parte_1 hanno formato oggetto di contestazioni di merito da parte dell' , emerge che tutti i colleghi della CP_1 che hanno lavorato nel Reparto “ Tagli Tele “ e “Confezioni” e nel sono stati Controparte_2 esposti a concentrazione di amianto, peraltro superiore alla soglia di 0,1 fibre/cm3., sino alla data del 30.
3.1994.
Sul punto, infatti, proprio il dott. , nella relazione depositata nel proc. n. 10268-2002 (doc. n.6 Per_2 allegato al ricorso), ha fissato alla data del 30.03.1994 la data ultima di esposizione.
5 In conclusione può dirsi che il ricorrente, è stato soggetto al rischio di inalare fibre di amianto per un'esposizione collegata alla sua mansione per il periodo di lavoro superiore a dieci anni (dal 27.03.1968 al 30.03.1994).
---------- CP_ Nella propria memoria difensiva l' ha dedotto la non computabilità dei periodi di Cassa Integrazione
Guadagni fruiti dal ricorrente, risultanti dall'estratto contributivo.
In proposito si rileva che “non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ove abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato (Nella fattispecie la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva escluso la computabilità dei periodi di cassa integrazione tenendo unicamente conto del coacervo delle settimane non lavorate senza considerare che erano distribuite nell'arco di oltre dieci anni e senza accertare se i singoli periodi di sospensione, per durata o prossimità con altri fossero stati significativi)” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 18134 del 04/08/2010; in senso conforme n.
19280 del 29/09/2015).
Nel caso di specie, dall'estratto conto previdenziale si evince che successivamente alla assunzione il numero delle settimane di cassa integrazione è davvero esiguo in rapporto alle settimane lavorate, oltre che estremamente frazionato e “diluito” nel tempo (si tratta di periodi annui brevissimi, di poche settimane per volta), anche in relazione alla durata del periodo complessivamente preso in considerazione (oltre venti anni ), sicché non è tale da incidere sull'effettività del rischio né da ridurre il periodo di esposizione continuativa all'amianto a meno di un decennio.
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Pertanto, la domanda va accolta e va dichiarata la sussistenza del rischio amianto ex art.1 3 l. 257/92 con CP_ condanna dell' al riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dalla legge e con conseguente rivalutazione dei contributi relativi ai periodi di esposizione all'amianto, dal 27.03.1968 al 3.3.1994;
l'istituto previdenziale va altresì condannato alla ricostituzione del trattamento pensionistico, con corresponsione delle differenze sui ratei arretrati dovuti in base alla rivalutazione, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.7.2021 da CP_
nei confronti dell' così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza della esposizione del ricorrente a fibre d'amianto ex art. 13 l. 257/92 per il periodo dal 27.3.1968 al 3.3.1994, con conseguente diritto del ricorrente ai benefici previdenziali previsti dalla citata legge 257/92;
6 2) condanna l' al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici di cui alla legge 257/92, con la CP_1 conseguenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto secondo il coefficiente di 1,5, del periodo di esposizione all'amianto accertato;
3) condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico in godimento, CP_1 tenendo conto della predetta rivalutazione, nonché al pagamento dei ratei arretrati dovuti in base alla rivalutazione, oltre interessi come per legge;
CP_
4) condanna infine l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.100,00, oltre accessori di legge e di tariffa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Procoli
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