Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3366 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. DI MONTE ANTONIO elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
-RICORRENTE - contro con l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_2 effettuato ex art. 445 bis c.p.c. su suo ricorso, e chiedendo al Tribunale di
“previa rinnovazione della consulenza tecnica o diversa valutazione delle risultanze dell'ATP, accertare e dichiarare che il RICORRENTE non è in grado di provvedere alle proprie esigenze vitali e della vita quotidiana e così essere sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi
2) per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione della prestazione economica relativa all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla successiva data ritenuta di giustizia;
omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU. 4) disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello per A.T.P.”
2. Si è costituito ritualmente in giudizio l'
[...]
, eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
3. All'udienza odierna, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato la seguente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile la domanda di condanna al pagamento relativa all'assegno mensile di assistenza. Il procedimento per accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. è, infatti, un procedimento chiuso volto esclusivamente alla
“verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, dovendosi pertanto ritenere preclusa al Giudice la possibilità di pronunziare sentenza di condanna nei confronti dell' . Controparte_3
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3. Con procedimento promosso ex art. 445 bis c.p.c. il 23 luglio 2024,
ha chiesto la verifica preventiva delle condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi n. 18/80,
n.508/88 e n. 509/88, oltre interessi e rivalutazione
4. Con perizia depositata il 20 gennaio 2025, il CTU incaricato, dott.
, ha concluso che “Il Sig. è persona che, a Persona_1 Parte_1
2 far data dalla domanda amministrativa (21-09-23) è da ritenersi soggetto invalido nella misura del 67% e dal mese di febbraio 2024, e nell'attualità, presenta infermità per le una misura invalidante percentuale pari al 100%.
Nell'attualità non sussistono le condizioni di cui all'art. 1 della L. 18/80”.
5. Secondo l'odierno opponente, le conclusioni cui sarebbe pervenuto l'Esperto del Tribunale sarebbero erronee in quanto: “Il ricorrente, 61 anni,
è affetto da ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, nanismo disarmonico, obesità, amputazione prima falange alluce sx, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondilouncoartrosi cervico-lombare come risulta da certificato datato 11.09.2023, che si allega, e da ulteriore documentazione medica infra megliospecificata” e che il CTU avrebbe interpretato “in modo eccessivamente restrittivo il concetto di "impossibilità" richiesto dalla L.
18/80, ritenendo che la mera difficoltà, anche se grave, nell'espletamento degli atti quotidiani non sia sufficiente per il riconoscimento dell'indennità.
Tale interpretazione contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui l'indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta quando vi sia una compromissione permanente e grave dell'autonomia personale tale da rendere necessaria la continua assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita”.
6. Ritiene il giudicante che l'Esperto del Tribunale abbia in realtà dato conto in via del tutto esauriente delle ragioni del giudizio formulato all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, con argomentazioni che risultano coerenti, immuni da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
7. In particolare, il consulente, ha puntualmente esaminato la documentazione sanitaria, riportando i dati utili ai fini della valutazione;
ha dato conto delle operazioni consulenziali alle quali ha partecipato anche il consulente di parte (dott. ); è stata puntualmente indicata Per_2
l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica (prossima e remota), lavorativa e farmacologica. Il ricorrente ha dichiarato, in relazione ad una giornata tipo, che “Si sveglia alle 07.30 del mattino e, dopo il passaggio in bagno, prende un caffè con fette biscottate. Preferisce fare la doccia (a giorni alterni) aiutato dalla moglie. Passa la mattinata seduto sul divano. A pranzo si alimenta con un “primo piatto” e quindi al pomeriggio, dopo un riposo sul
3 divano, esce al BAR con gli amici. La cena è a base di un “brodino”. Si corica intorno alle 21.30/22.00 con sonno ristoratore;
patente di guida di tipo B rinnovata nel 2024 (validità fino al 24/07/2027”.
8. Nelle considerazioni medico-legali, la CTU ha riportato che “Nel caso di specie, quanto emerso dalla analisi della documentazione sanitaria allegata in atti, tenuto conto di quanto già valutato dalla competente commissione medica in occasione dell'accertamento condotto nel dicembre
2023, porta a ritenere come sostanzialmente corretta la valutazione dello stato invalidante nella misura del 67% fino al febbraio 2024 da quando risulta essere del tutto abolita la capacità lavorativa (generica) del soggetto con conseguente riconoscimento di un grado di invalidità del 100%. Tale condizione si è concretizzata a far data dal febbraio 2024 allorquando il soggetto è andato incontro ad “Ictus cerebrale con ischemia multiple emisferica a sx a verosimile genesi embolica in portatore di trombosi cavale sx” quadro che si è poi tradotto con residue invalidità funzionali (eloquio lievemente disartrico;
deficit del VII n.c. inferiori statico e dinamico;
movimenti del collo in rotazione pressoché annullati in rigidità della muscolatura paracervicale;
ipostenia degli arti superiori e inferiori) tuttora apprezzabili. Quanto alla possibilità che sussistano, allo stato, le condizioni di cui all'art. 1 della L. 18/80, occorre rappresentare quanto segue. Vale la pena rammentare come i requisiti previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata Legge (18/80), consistono, alternativamente, nella condizione di soggetto impossibilitato a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero di soggetto impossibilitato a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita necessitando di assistenza continua. Orbene, nel caso di specie, pur rilevando come il soggetto palesi talune difficoltà nell'espletamento di alcuni atti basilari del vivere quotidiano, tali difficoltà non rasentano la condizione richiesta di “impossibilità”. Si è cioè del parere che il soggetto goda ancora di un residuo spendibile di funzionalità dei principali organi ed apparati tale da garantirgli, pur se con difficoltà come precedentemente anticipato,
l'espletamento in autonomia dei comuni e basilari atti del vivere quotidiano.
4 Allo stesso pari anche la funzione deambulatoria, pur se non spedita, risulta espletabile in modo sufficientemente autonomo.
9. Tali considerazioni paiono perfettamente in linea con le conclusioni rese dal CTU: “Il Sig. è persona che, a far data dalla Parte_1 domanda amministrativa (21-09-23) è da ritenersi soggetto invalido nella misura del 67% e dal mese di febbraio 2024, e nell'attualità, presenta infermità per le una misura invalidante percentuale pari al 100%.
Nell'attualità non sussistono le condizioni di cui all'art. 1 della L. 18/80”.
10. Nelle osservazioni rese nella precedente fase, il CTP di parte ricorrente (dott. ), del resto, ha dichiarato che “si concorda sulla Per_2 base dei criteri applicativi disciplinati ex L. 18/80 sull'assegnazione nel caso in oggetto di un grado attuale di invalidità pari al 100%” specificando, in relazione al requisito necessario per l'accompagnamento che il ricorrente “necessita attualmente di ausilio nell'espletamento delle ADL, pur non essendo del tutto impossibilitato ad effettuarle ma con margini di autonomia davvero irrisori. Ed infatti il periziato è in grado di svolgere in autonomia qualche attività ma solo per un periodo di tempo molto limitato per la rapida comparsa di astenia specie durante la deambulazione che resta severamente compromessa nonostante i miglioramenti nel tempo intervenuti e riconducibili all'intenso trattamento FKT eseguito comunque sotto la supervisione di terzi (soprattutto il coniuge ed altri familiari) pronti ad intervenire in caso di necessità. Tale condizione a parere dello scrivente integra il requisito sanitario fondamentale per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
11. Di fatto, il consulente di parte concorda su gran parte delle valutazioni espresse dal CTU di parte ricorrente, ritenendo, tuttavia, che non vi è una oggettiva impossibilità del ricorrente nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. Si evince che l'unico punto su cui i consulenti dibattono attiene esclusivamente alla valutazione dei residui margini di autonomia del ricorrente e se gli stessi siano sufficienti a ritenere integrato il requisito sanitario previsto dalla disciplina normativa.
12. IL CTU ha preso specifica posizione in merito alle censure sollevate dal consulente di parte ricorrente ribadendo che “Riguardo ai suddetti
5 rilievi si evidenzia sin da subito che la diversità di opinioni tra lo NT e il Dott. , riposa pressoché esclusivamente sulla diversa Per_2 interpretazione delle condizioni di legge al ricorrere delle quali è previsto il riconoscimento della specifica indennità (ex art. 1 della L. 18/80). Ci si riferisce più propriamente al termine “impossibilità” (con riferimento alla possibilità, o meno, di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita) che dallo NT viene interpretata per l'appunto come mancata possibilità all'espletamento in autonomia degli atti quotidiani della vita, condizione distinta e non equiparabile alla “difficoltà”. In buona sostanza, pur avuto anche riguardo alle preziose e condivisibili informazioni rappresentate dal Dott. ed inerenti la patologia di fondo, si è del Per_2 parere che nell'attualità le complessive riserve psico-funzionali del soggetto, garantiscano allo stesso l'espletamento in autonomia di atti quali l'igiene personale, la vestizione, la svestizione, l'alimentazione ecc… Si concorda sul fatto che i suddetti atti non vengano svolti con disinvoltura, con agilità e senza sforzo alcuno, ma resta il fatto che in piena autonomia il soggetto possa comunque svolgerli”.
13. Sul punto, giova richiamare i costanti principi espressi dalla Corte di Cassazione: “incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n.
15882, 28 maggio 2009, n. 12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez.
VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26092). L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata,
l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e
6 sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255). Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15303). Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre
2003, n. 13362). In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez.
VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600)”. La Corte ha anche precisato ulteriormente che “L'impossibilità prescritta dalla legge differisce dalla mera difficoltà di attendere agli atti della vita giornaliera e non si ravvisa solo nell'ipotesi d'inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti in esame”
(Cassazione civile sez. lav., 09/03/2023, n.7032).
14. Tale impossibilità non è, tuttavia, emersa nel corso delle operazioni peritali e lo stesso consulente di parte ha dato atto che il ricorrente non è
“tutto impossibilitato ad effettuarle” e che residuano margini di autonomia
7 tali da richiedere che le attività si svolgano “sotto la supervisione di terzi” che intervengono “in caso di necessità”.
15. Per quanto detto, ritiene il giudicante che non sia necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, essendo la valutazione della CTU immune da vizi logici e del tutto condivisibile nelle conclusioni rassegnate, rispecchiando nelle conclusioni le indicazioni date dalla giurisprudenza di legittimità in merito al concetto di impossibilità.
16. In conclusione, alla luce della puntuale ed esaustiva relazione della
CTU, si ritiene che la valutazione delle attuali condizioni fisiche del ricorrente sia stata completa e corretta, con conseguente rigetto della presente opposizione.
*
17. Le spese seguono la soccombenza dovendosi, tuttavia, disporre una parziale compensazione alla luce del riconoscimento parziale delle pretese, nella precedente fase, in relazione al grado di invalidità dedotto (67% dalla domanda e da febbraio 2024 invalidità del 100%). Si ritiene pertanto equo compensare per la metà le spese di lite, ponendo le restanti spese a carico del ricorrente nella misura complessiva per entrambe le fasi del giudizio indicata in dispositivo. Anche le spese di CTU dovranno, pertanto, essere poste solidalmente a carico di entrambe le parti nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del pregio dell'attività svolta dal consulente.
18. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa per la metà le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento delle restanti in favore di pari a complessivi € CP_2
€900,00 oltre oneri e accessori come per legge per entrambe le fasi del giudizio;
3) pone definitivamente a carico solidale di entrambe le spese di CTU in favore del dott. , pari ad €550,00 oltre iva. Per_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 7 maggio 2025
8 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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