Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 114/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 23/05/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Gianluca Maio, in sostituzione dell'avv. GIUSEPPINA MENAFRA. È altresì presente, per i convenuti, l'avv. ANTONIO BAFFA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Maio precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, concordando sulle percentuali così come riconosciute dal CTU. L'avv. Baffa precisa le conclusioni e discute riportandosi ai propri scritti difensivi e evidenziando che la dinamica dell'incidente per come ricostruita nel libello difensivo non trova conferma nelle deposizioni dei testi i quali riferiscono una ricostruzione dell'incidente diversa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.30, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 114/2020 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Menafra (C.F. ); CodiceFiscale_2
Attore
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. e (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Baffa (C.F. ; C.F._3
Convenuti
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. propone azione nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e di al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro occorsole in data 28/08/2017. 1.1. Deduce parte attrice che, alle ore 20:00 del 28/08/2017, mentre stava entrando all'interno nel Grand Hotel delle Terme a Guardia Piemontese – Acquappesa, in località Terme Luigiane, inciampò in un gradino basso, poco evidente e non segnalato, posto all'ingresso dell'albergo e cadde a terra e urtò la spalla destra ed il ginocchio destro. A causa delle lesioni, dopo essere stata visitata dalla Guardia medica, venne accompagnata al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero G. Iannello di Cetraro dove le fu diagnosticato un pagina 2 di 6 “trauma contusivo alla spalla destra ed al ginocchio destro”, con conseguente terapia farmacologica. Il successivo 04/09/2017, l'attrice fu poi sottoposta ad ecografia alla spalla destra dalla quale emerse la presenza di una lesione del legamento sovraspinoso in sede sottoscapolare e di un ematoma da trauma contusivo in sede intrafasciale, con conseguente necessità di sedute di laserterapia, magnetoterapia e ultrasuoni oltre che mediche. Certifica la sua guarigione alla data del 06/11/2017, denunciò il sinistro il Parte_1 sinistro per responsabilità della società ex art. 2051 cod.civ. e chiese la condanna delle convenute, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di 70 gg di malattia meglio specificati in 20 gg di ITT, 20 gg di ITP al 75%, 15 gg di ITP al 50%, 15 gg di ITP al 25% (cui corrisponde la somma di € 5.665,63), nonché esiti permanenti nella misura del 10% (cui corrisponde la somma di € 17.180,00), danno morale (da liquidarsi in € 2.832,81) e spese mediche (per € 180,00), il tutto per il complessivo importo di € 25.858,44, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarebbe stata accertata e liquidata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
1.2. Con la medesima memoria difensiva, si sono costituite la Controparte_4
e la contestando la domanda attorea.
[...] Controparte_2
In particolare, le convenute deducono la non sussistenza dei presupposti invocati ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 cod.civ., in quanto lo stato dei luoghi non era corrispondente a quello descritto dalla . Infatti, secondo le Parte_1 deduzioni delle convenute, al momento dell'incidente davanti alla porta principale dell'albergo era presente un gradino, alto circa 13 cm, segnalato, dotato di striscia antiscivolo di colore rosso e, quindi, chiaramente visibile. Da tanto discende che la caduta dell'attrice fu causata solo da sua disattenzione, peraltro percorso già in precedenza dalla stessa effettuato.
Ritenuto che
l'evidenza del caso fortuito fosse tale da escludere la responsabilità del custode richiamata ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e contestata la domanda anche in punto di quantum debeatur relativamente a tutte le voci di danno, eccepito il difetto di legittimazione passiva da parte di nei cui confronti non è possibile Controparte_2 esperire azione diretta da parte del danneggiato, concludono chiedendo, in via preliminare, l'estromissione di e, nel merito, per il rigetto della domanda così Controparte_2 azionata.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta di prova testimoniale e consulenza tecnica Controparte_1 ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
L'attrice è estranea al rapporto di assicurazione esistente tra e Controparte_1 [...]
e, in quanto tale, non è titolare di alcun diritto azionabile direttamente nei CP_2 confronti dell'assicuratore. L'esercizio diretto dell'azione nei confronti dell'assicuratore è consentito nei soli casi in cui è previsto dalla legge, come avviene, ad esempio, in materia di pagina 3 di 6 responsabilità per danni da circolazione stradale. Nel caso di specie, alcuna disposizione normativa attribuisce tale facoltà per il caso di responsabilità civile per danni da cosa in custodia.
3. Nel merito, e con esclusivo riferimento alla posizione di la domanda è Controparte_1 infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [Cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa pagina 4 di 6 avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi, provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6-3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, non vi è prova del nesso di causa, perché non trova conferma la dinamica dell'incidente descritta da parte attrice nel libello introduttivo. La difesa dell'attrice ha, infatti, riferito che “inciampava in un gradino basso, poco Parte_1 evidente e non segnalato posto all'ingresso dell'albergo e finiva rovinosamente a terra battendo la spalla destra ed il ginocchio destro”. Tuttavia, entrambi i testimoni indicati da parte attrice hanno fornito una versione diversa dell'incidente. , escussa Testimone_1 all'udienza del 29/04/2022, ha riferito che l'attrice “è caduta su un dentello posto proprio vicino alla porta di ingresso che si spalancò” e dopo aver visto le fotografie che ritraggono l'androne di ingresso dell'hotel e, in particolare, la seconda foto, ha aggiunto: “riconosco nella seconda foto che mi viene mostrata (in cui vi è un cerchio giallo sulla striscia pedonale) il punto in cui è caduta la signora, che è sulla linea della porta principale. È lì che la signora è caduta, spalancando la posta”. Anche l'altro teste, sentito all'udienza del Testimone_2
02/12/2022 e, a chiarimenti, all'udienza del 07/07/2023, ha riferito che “la cadde Pt_1 nell'atto di entrare ed è inciampata in un dentino esistente nella porta di ingresso della hall
[…]. Di fronte le porte c'è un piccolo dente che ferma le porte, ove la signora è inciampata”. Poiché il luogo in cui si sarebbe verificata la caduta non è l'area in cui si trova il gradino (che dalla seconda foto depositata da parte convenuta è cerchiato in giallo), ma la soglia del portone ingresso e la causa della caduta non sarebbe il gradino non adeguatamente segnalato, ma un “dentello” posto sulla soglia della porta principale, non vi è prova pagina 5 di 6 dell'esistenza di un nesso eziologico tra la situazione di pericolo che parte attrice ha indicato (il gradino) e l'evento lesivo. A dire il vero, dalle fotografie esaminate non risulta nemmeno la presenza del “dentello” incriminato sulla soglia della porta principale, sicché non è dato nemmeno apprezzare l'esistenza di una situazione di pericolo in sé. Ad ogni modo, nemmeno il gradino indicato dall'attrice rappresenta, ad avviso di questo Tribunale, una situazione di pericolo, anche a prescindere dall'esistenza delle strisce di segnalazione e antiscivolo di colore rosso. La soglia del gradino è di colore diverso (marrone) rispetto alla restante parte della pavimentazione (marmo chiaro) e dalle fotografie appare integra, senza sbeccature o parti mancanti. La parte sottostante la soglia del gradino, che ora appare in colore rosso e che nella parte estrema è di colore chiaro, è agevolmente distinguibile da quella sovrastante di colore marrone, onde non vi è rischio di inganno visivo che possa causare la posizione del piede in fallo. Pertanto, la caduta, quand'anche avvenuta a causa del gradino, sarebbe ascrivibile esclusivamente a una distrazione dell'attrice.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai valori tabellari minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa. Il costo della consulenza tecnica va definitivamente posto a carico della parte soccombente. In considerazione del fatto che La difesa dei convenuti è stata assunta da un solo difensore, la liquidazione avverrà una solta volta, con l'aumento del 10% per l'assistenza di più parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta la domanda. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle società Parte_1 convenute, che si liquidano in complessivi € 2794,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento della consulente tecnica in via definitiva in capo alla parte soccombente. Paola, 23/05/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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