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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2370/2021 avente ad oggetto: Interdizione (COLLEGIO) vertente
TRA
, nato il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), C.F._1
E
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to CROCETTA LUDOVICO
RICORRENTI
E
1 , nato il 30/01/2003 in NOLA (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 26.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.04.2021, e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo di pronunciare l'interdizione del figlio CP_1
(nato a [...] il [...]), in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 414 c.c.,
[...] producendo a sostegno della domanda documentazione anagrafica e certificazione medica.
2. All'udienza del 15.09.2021, il Giudice, ritenuto opportuno disporre accertamenti peritali sulla persona dell'interdicendo, onde verificare il suo grado di autonomia, nominava il Dott.
[...]
CTU e rinviava per l'acquisizione della relazione peritale. Più volte prorogato il termine Per_1 per il deposito della relazione richiesta, all'udienza del 06.03.2024, il Giudice disponeva l'esame domiciliare del e rinviava al 05.06.2024 per la decisione. Assegnata la causa in Parte_1 decisione, il presente giudizio veniva rimesso sul ruolo in data 17.06.2024 in quanto non risultavano prodotti in atti il certificato di famiglia storico integrale ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, autorizzando ad ogni modo la notifica. Assegnato nuovo termine per note al 06.11.2024 in cui alcuna parte aveva depositato note, il Giudice rinviava al 13.11.2024 per il deposito di note scritte. Dal momento che non erano state ancora acquisite le dichiarazioni di adesione, il Giudice rinviava al 26.02.2025 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e, lette le note, con ordinanza dell'11.03.2025 riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. La domanda di interdizione deve essere rigettata.
Preliminarmente va evidenziato che il procedimento di interdizione, come modificato dall'art. 4, co. 2, l.
9.1.2004 n. 6, postula due condizioni per la dichiarazione di interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c. del soggetto maggiore d'età o minore emancipato: in primo luogo, deve ricorrere “una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ossia una
2 particolare gravità della patologia che, diversamente da uno stato di capacità limitata dell'inabilitato, sia tale da escludere l'idoneità cognitiva e volitiva anche in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.
Inoltre, la misura dell'interdizione deve essere necessaria “per assicurare la loro adeguata protezione”, trattandosi di istituto avente carattere residuale e riservato alle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficace tutela dell'incapace.
Va, tuttavia, evidenziato che la Suprema Corte ha evidenziato che, anche ove ricorrano patologie particolarmente gravi, l'amministrazione di sostegno sia uno strumento preferibile, laddove, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, questo sia sufficiente a soddisfare le relative esigenze;
in particolare, laddove non sia necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, in quanto la protezione dell'incapace richiede un'attività minima estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, sia in considerazione della consistenza del patrimonio disponibile, sia per la semplicità delle operazioni da svolgere (come, a titolo esemplificativo, l'ordinaria gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, deve preferirsi l'amministrazione di sostegno rispetto alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono soltanto uno status di incapacità non soltanto sotto il profilo pratico, ma anche su quello etico-sociale, risultando maggiormente rispettoso della dignità dell'individuo.
Viceversa, qualora occorra gestire un'attività di rilevante complessità o laddove debba essere impedito al soggetto da tutelare di compiere una serie di atti pregiudizievoli per lo stesso, anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che lo porti ad avere ulteriori contatti con l'esterno, o, ancora, in ogni altra ipotesi in cui il Giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dall'interdizione l'unico idoneo ad assicurare un'adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, deve trovare applicazione l'interdizione e non l'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. civ., 12.06.2006, n. 13584; Cass. civ.,
22.4.2009 n. 9268).
Pertanto, anche rispetto al soggetto che sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare quale sia l'istituto che possa garantire allo stesso la tutela maggiormente adeguata alla fattispecie e che limiti, nella minor misura possibile, la relativa capacità.
A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito applicativo dell'amministrazione di
3 sostegno dev'essere individuato non guardando al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma sulla base della maggior capacità di questo strumento di adeguarsi per la flessibilità e la maggior agilità della procedura che lo contraddistinguono (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.03.2020, n. 6079; Cass. civ., Sez. I, 11.09.2015, n.
17962). L'interdizione e l'inabilitazione debbono, infatti, essere considerate figure avente ambito di applicazione residuale, da individuarsi laddove si reputi l'amministrazione di sostegno uno strumento non adeguato ad offrire al soggetto debole un'efficace tutela.
Ne consegue che il criterio selettivo tra le plurime forme di tutela approntate dall'ordinamento dev'essere basato su una valutazione di maggior idoneità dello strumento relativamente al tipo di atti da compiere.
Per quanto sino ad ora evidenziato, l'amministrazione di sostegno risulta essere maggiormente rispettosa della dignità dell'individuo.
Nel merito, va primariamente evidenziato in base alla documentazione medica in atti CP_1
risulta affetto da disturbo dello spettro autistico grave, con compromissione di tutte le
[...] aree funzionali dello sviluppo. In particolare, la documentazione medica versata in atti rileva che
è affetto da disturbo del comportamento, disorganizzazione del pensiero e della CP_1 pragmatica del linguaggio.
Dall'esame domiciliare dell'interdicendo effettuato in data 18.03.2024, che costituisce la principale fonte di convincimento per il Giudice, è emerso che è stato in grado di Controparte_1 rispondere alle domande del Giudice, ha risposto in merito alle proprie generalità, riconosciuto il valore del denaro mostratogli nonché la relativa funzione, ha rappresentato di aver frequentato l'istituto Mameli di Ottaviano.
In sede di tale esame è altresì stato anche rappresentato che, pur essendo un soggetto autistico ad alto funzionamento, lo stesso ha presentato problematiche di aggressività.
Va considerato che, sebbene l'interdicendo sia affetto da una patologia che ex se potrebbe andare a legittimare la pronuncia di interdizione, lo stesso ha una sua discreta sfera di autonomia che l'istituto dell'interdizione andrebbe a comprimere del tutto. Peraltro, il non risulta Parte_1 titolare di un patrimonio di complessa gestione, essendo unicamente titolare di pensione di invalidità, non avendo alcun immobile di proprietà e risulta inserito in un contesto familiare in cui riceve costante accudimento.
Per quanto sino ad ora evidenziato, il Collegio ritiene che, pur essendo evidente che CP_1
non sia in grado di occuparsi completamente da solo delle proprie esigenze, considerata
[...]
4 l'indole dell'interdicendo e tenuto conto delle operazioni economiche da compiere, non sia necessario ricorrere a forme di tutela tanto limitative della dignità della persona quale l'interdizione e che le esigenze dell'interdicendo possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
In base a quanto disposto dall'art. 418 co 3 c.c., pur rigettando il ricorso, occorre disporre la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri.
Appare necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio volte alla riscossione della pensione spettanti a , necessarie per far fronte alle sue Controparte_1 esigenze quotidiane.
Considerata la manifestazione di disponibilità di il Tribunale nomina Parte_1 quest'ultimo amministratore di sostegno provvisorio di , attribuendo allo Controparte_1 stesso i seguenti compiti nelle more dell'espletamento del procedimento per l'amministrazione di sostegno:
a) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza della stessa a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e mantenimento di quest'ultimo;
b) rappresenterà il beneficiario nel compimento degli atti meramente conservati del suo patrimonio immobiliare;
c) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
✓ Rigetta il ricorso per interdizione proposto nei confronti di (nato il Controparte_1
30.01.2003 in Nola);
✓ nato il [...] in [...] Controparte_2 amministratore di sostegno provvisorio di , con gli specifici comiti di Controparte_1 cui in parte motiva;
✓ Dispone la chiusura della tutela provvisoria aperta in favore di;
Controparte_1
✓ Dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al
Giudice Tutelare;
✓ Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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