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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1688/2021 R.G. Oggetto: divorzio giudiziale
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Agrigento, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
MARCO SALVATORI - Presidente
FRANCESCO PROVENZANO - Giudice Relatore
GI UD SA - Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n°1688/2021, R.G.A.C.
promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Baldacchino (c.f. C.F._1
), presso il cui studio sito in FA (AG), via Antonio Gramsci C.F._2
n. 68, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-ricorrente- Contro
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Pecoraro, C.F. , C.F._4 presso il cui studio sito in FA (AG) alla via Don A. Buggea snc è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
- resistente -
CONCLUSIONI delle parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 15/10/2024 richiamate all'udienza del 21/05/2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, già coniugata con con matrimonio concordatario, Parte_1 Controparte_1 contratto a FA (AG) in data 19 agosto 2006, successivamente si separava dal coniuge con decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 27.10.2016, che stabiliva, come concordato dai due coniugi separati, che la casa coniugale, sita in via
Bersagliere Urso 163 a FA, in comproprietà tra gli stessi, venisse assegnata allo unitamente alla collocazione in essa del figlio della coppia Pt_1 Persona_1
[...
, affidato ad entrambi i coniugi.
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2021 chiedeva la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, con affido esclusivo alla stessa del figlio minore, assegnazione della casa coniugale, sita in FA (Ag), via Urso
Bersagliere n. 163, la possibilità per il padre di vedere il figlio solo in presenza dei servizi sociali, in subordine prevedere i giorni in cui il padre avrebbe potuto avere con sé il figlio per alcune ore, e l'obbligo a carico di di corrispondere un Controparte_1 assegno mensile a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 400,00, indicizzabili annualmente.
A fondamento e sostegno della domanda la ricorrente poneva la sopravvenuta condanna di per il reato di violenza sessuale e lesioni personali in danno della di Controparte_1 lei sorella avvenuta con sentenza n. 799/19 del 30/04/2019 emessa dal Parte_2
Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, nel procedimento penale n. 3571/15 sentenza che prevedeva anche la condanna accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
Asseriva che lo era un uomo violento, incline all'uso abituale di Controparte_1 alcool, e che, comunque, ad accudire prevalentemente il figlio minore, anche quando il ragazzo era collocato presso il padre, era stata sempre stata lei.
Inoltre la allegava che il padre non avrebbe garantito una regolare Parte_1 frequenza scolastica al figlio e che lo stesso lo portasse con sé nei bar, dove, a dire della ricorrente, il sig. faceva consumo di bevande alcoliche, al punto che la sig.ra Pt_1
riferiva che il bambino, stante la mancata vigilanza del padre, era dedito a Pt_1 fumare delle sigarette elettroniche.
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda principale ed Controparte_1 alla domanda di mantenimento al figlio, mentre si opponeva alle altre domande chiedendo la conferma delle condizioni di separazione omologate in sede di separazione. pag. 2/7 , per contro, contestava le argomentazioni della ricorrente, asserendo che, Parte_3 invece, la fine dell'unione coniugale, era stata causata dall'allontanamento volontario della dalla casa coniugale per intraprendere una relazione sentimentale Parte_1 con la sua attuale compagna sig.ra , abbandonando marito e Controparte_2 figlio.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo presidenziale di conciliazione, con cui venivano emessi i provvedimenti provvisori confermando quelli di cui alla pronuncia di separazione, la controversia proseguiva davanti al G.I. che concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
Conseguentemente alle allegazioni ed elementi probatori delle parti, il G.I. conferiva ai servizi sociali di FA l'incarico di verificare le condizioni del minore Persona_1
[...
e di fornire ogni utile indicazione ai fini dell'individuazione della prevalente domiciliazione del minore e, in particolare, della regolamentazione del relativo regime di frequentazione con il genitore non affidatario ovvero non collocatario.
L'ufficio di assistenza sociale del Comune di FA rappresentava che il minore frequentava entrambi i genitori senza che questi frapponessero opposizioni, e che i genitori manifestavano l'intenzione di non ostacolare l'uno con l'altro il rapporto di ognuno di loro con il figlio.
A tal proposito ha dichiarato che nell'ipotesi in cui la sentenza di Controparte_1 condanna nei suoi confronti fosse divenuta definitiva si sarebbe reso disponibile a cedere la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig. e di non Pt_1 opporsi all'affidamento del figlio alla stessa, manifestando l'intenzione di voler concedere la casa coniugale alla ricorrente e comprare per se una casa vicino a questa.
Le assistenti sociali accertavano altresì di avere constatato che il minore aveva un rapporto sereno con la compagna della madre ed i di lei figli e verificavano, con la dirigente dell'Istituto Comprensivo V. Brancati di FA, che in quel Persona_1 periodo frequentava regolarmente la scuola, con adeguato raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo le sue possibilità, ed inserito in attività alternative alla programmazione scolastica normale perché, a dire della preside, il minore esprimeva delle difficoltà a mantenere un comportamento rispondente al contesto per tutta la giornata;
La stessa preside, a suo dire, avrebbe in alcune occasioni suggerito al padre di adottare adeguati strumenti alternativi ad un metodo educativo autoritario. Le stesse assistenti sociali esponevano di aver constatato la pratica di uno stile educativo autoritario da pag. 3/7 parte del sig. , rilevando che il minore non sempre era apparso libero di Pt_1 esprimersi e limitandosi ad assecondare quanto riferiva loro il padre in riguardo al suo impegno di occuparsi delle necessità del figlio.
Con riferimento alle abitazioni di entrambi i genitori, le assistenti sociali hanno riferito che quella della sig.ra , seppur mantenuta in buone condizioni Parte_1 igieniche, presentava una situazione strutturale precaria, con uso di una sola parte della stessa a causa di infiltrazioni presenti nel tetto;
mentre a parere delle stesse le condizioni strutturali dell'abitazione familiare presso la quale viveva il sig. con il minore, Pt_1 sembravano migliori.
Nel periodo di verifica operato dai servizi sociali la sig.ra era priva di Pt_1 occupazione, di contro il sig. aveva iniziato da qualche periodo a lavorare presso Pt_1 un'impresa edile.
Dall'audizione del minore è emerso che dal 03/05/2023 lo stesso vive con la madre nella casa coniugale, poiché il padre è detenuto in carcere a seguito della definitività della sentenza di condanna. Il minore ha dichiarato di andare a trovare il padre settimanalmente e di volere continuare ad avere rapporti con lo stesso anche dopo la fine della pena. Il minore ha inoltre dichiarato di avere rapporti sereni nell'ambito familiare, di fatto confermando quanto descritto dai Servizi Sociali.
Veniva operata modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 14/10/2021, con disposizione di collocazione del minore presso la madre, fermo l'affido condiviso, onerando i Servizi Sociali del Comune di FA di effettuare il controllo del nuovo contesto in cui vive . Persona_1
Da ulteriore verifica operata dalle assistenti sociali è emerso che il minore si trova bene a vivere con la madre e la di lei compagna nella casa coniugale e che lo stesso continua con regolarità a vedere il padre che, a dire del minore, durante un colloquio con lui ed i familiari avrebbe espresso parere favorevole alla circostanza che il minore fosse stato collocato presso la madre nella casa coniugale.
Con note congiunte, depositate in data 15.10.2024 dai procuratori dei coniugi, questi ultimi chiedevano che il minore fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, nella casa coniugale;
che la casa coniugale fosse assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1 fino a quando lo stesso raggiungerà la maggiore età, ed al raggiungimento della quale i
Sigg. e si impegneranno a trasferire la proprietà del Controparte_1 Parte_1 suddetto immobile (casa coniugale sita in FA via B. Urso n.163) a;
Persona_1
pag. 4/7 inoltre chiedevano che nel momento in cui il Sig. fosse uscito dal Controparte_1 carcere, il minore sarebbe stato collocato per tre giorni la settimana Persona_1 alternativamente tra il padre e la madre, alternando una domenica ciascuno, e comunque tenendo conto della volontà del minore;
nonché che il mantenimento del figlio fosse posto a carico di entrambi i genitori.
Ciò posto va rilevato che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, ovvero la decorrenza del termine dilatorio di sei mesi dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo;
il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi, può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987.
Non appare sussistere alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale, per cui la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Nel merito, in ragione del buon rapporto che il minore ha con entrambi i genitori si ritiene non sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo in via permanente del minore alla madre, anche perché sembra escluso che il precedente penale dello
[...] abbia provocato una alterazione dei rapporti di corretta postura tra padre e CP_1 figlio, per cui, nell'interesse primario del minore, si conferma l'affido condiviso tra i genitori, che tuttavia non opererà nel periodo di vigenza ed applicazione della sospensione della potestà genitoriale disposta nei confronti di con Controparte_1 sentenza di condanna n. 799/19, ora divenuta definitiva come dichiarato dal procuratore del medesimo all'udienza del 21/06/2023, per tale periodo l'affido deve intendersi esclusivo in capo alla madre.
Considerato che, in virtù del decreto di omologa con il quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, il minore viveva con il padre nella casa coniugale e presso la quale attualmente vive con la madre, e ritenuta tale abitazione dai Persona_1
Servizi Sociali del comune di FA in condizioni strutturali migliori rispetto a quella in uso della sig.ra , a modifica delle condizioni di separazione, si dispone quindi Pt_1 la collocazione stabile del minore presso la madre, , alla quale si Parte_1 assegna anche l'uso della casa coniugale sita in FA (Ag), via Urso Bersagliere n.
163.
In merito alle statuizioni di ordine patrimoniale, in assenza di opposizione sul punto del resistente, tenuto conto della non stabile occupazione retributiva di entrambi i genitori e pag. 5/7 dell'attuale situazione del padre detenuto in carcere, va disposto il mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori.
Quanto agli incontri tra padre e figlio si dispone che il minore, salva diversa volontà di quest'ultimo, continui a far visita al padre attualmente detenuto in carcere e che dopo la cessazione dello stato di detenzione del sig. , il minore sarà collocato Controparte_1 per tre giorni la settimana alternativamente tra il padre e la madre, alternando una domenica ciascuno, e comunque tenendo conto della volontà del minore e purché compatibilmente con l'assolvimento degli impegni scolastici di . Persona_1
La natura della controversia e le risultanze dell'istruttoria processuale giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a FA (AG) in data 19 agosto 2006 da e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di FA al n. 93, parte II serie A, dell'anno 2006.
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, con deroga Persona_1 nel periodo corrispondente alla durata della sospensione della potestà genitoriale disposta nei confronti del sig. con sentenza penale di condanna Controparte_1 indicata in parte motiva, dovendosi per questo periodo disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre.
Che il minore sia collocato presso la madre, , alla quale si assegna Parte_1 anche l'uso della casa coniugale sita in FA (AG) via Urso Bersagliere n. 163, con facoltà per il padre di incontrare il figlio e che alla conclusione della pena del sig. il minore venga collocato per tre giorni la settimana alternativamente Controparte_1 tra il padre e la madre, alternando una domenica ciascuno, e comunque tenuto conto della volontà del minore e purché compatibilmente con l'assolvimento degli impegni scolastici di . Persona_1
Nei periodi natalizi, pasquali ed estivi il figlio minore resterà per quindici giorni consecutivi, durante il periodo estivo con il padre, ed alternerà con ognuno dei genitori rispettivamente il Natale ed il capodanno, ed i giorni di Pasqua e di Pasquetta. pag. 6/7 PONE
A carico di entrambi i genitori il mantenimento del figlio . Persona_1
DICHIARA
Compensate le spese di lite.
DISPONE che la presente sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n.396/2000.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 18 Novembre 2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
NC OV MA LV
pag. 7/7
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Agrigento, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
MARCO SALVATORI - Presidente
FRANCESCO PROVENZANO - Giudice Relatore
GI UD SA - Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n°1688/2021, R.G.A.C.
promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Baldacchino (c.f. C.F._1
), presso il cui studio sito in FA (AG), via Antonio Gramsci C.F._2
n. 68, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-ricorrente- Contro
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Pecoraro, C.F. , C.F._4 presso il cui studio sito in FA (AG) alla via Don A. Buggea snc è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
- resistente -
CONCLUSIONI delle parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 15/10/2024 richiamate all'udienza del 21/05/2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, già coniugata con con matrimonio concordatario, Parte_1 Controparte_1 contratto a FA (AG) in data 19 agosto 2006, successivamente si separava dal coniuge con decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 27.10.2016, che stabiliva, come concordato dai due coniugi separati, che la casa coniugale, sita in via
Bersagliere Urso 163 a FA, in comproprietà tra gli stessi, venisse assegnata allo unitamente alla collocazione in essa del figlio della coppia Pt_1 Persona_1
[...
, affidato ad entrambi i coniugi.
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2021 chiedeva la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, con affido esclusivo alla stessa del figlio minore, assegnazione della casa coniugale, sita in FA (Ag), via Urso
Bersagliere n. 163, la possibilità per il padre di vedere il figlio solo in presenza dei servizi sociali, in subordine prevedere i giorni in cui il padre avrebbe potuto avere con sé il figlio per alcune ore, e l'obbligo a carico di di corrispondere un Controparte_1 assegno mensile a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 400,00, indicizzabili annualmente.
A fondamento e sostegno della domanda la ricorrente poneva la sopravvenuta condanna di per il reato di violenza sessuale e lesioni personali in danno della di Controparte_1 lei sorella avvenuta con sentenza n. 799/19 del 30/04/2019 emessa dal Parte_2
Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, nel procedimento penale n. 3571/15 sentenza che prevedeva anche la condanna accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
Asseriva che lo era un uomo violento, incline all'uso abituale di Controparte_1 alcool, e che, comunque, ad accudire prevalentemente il figlio minore, anche quando il ragazzo era collocato presso il padre, era stata sempre stata lei.
Inoltre la allegava che il padre non avrebbe garantito una regolare Parte_1 frequenza scolastica al figlio e che lo stesso lo portasse con sé nei bar, dove, a dire della ricorrente, il sig. faceva consumo di bevande alcoliche, al punto che la sig.ra Pt_1
riferiva che il bambino, stante la mancata vigilanza del padre, era dedito a Pt_1 fumare delle sigarette elettroniche.
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda principale ed Controparte_1 alla domanda di mantenimento al figlio, mentre si opponeva alle altre domande chiedendo la conferma delle condizioni di separazione omologate in sede di separazione. pag. 2/7 , per contro, contestava le argomentazioni della ricorrente, asserendo che, Parte_3 invece, la fine dell'unione coniugale, era stata causata dall'allontanamento volontario della dalla casa coniugale per intraprendere una relazione sentimentale Parte_1 con la sua attuale compagna sig.ra , abbandonando marito e Controparte_2 figlio.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo presidenziale di conciliazione, con cui venivano emessi i provvedimenti provvisori confermando quelli di cui alla pronuncia di separazione, la controversia proseguiva davanti al G.I. che concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
Conseguentemente alle allegazioni ed elementi probatori delle parti, il G.I. conferiva ai servizi sociali di FA l'incarico di verificare le condizioni del minore Persona_1
[...
e di fornire ogni utile indicazione ai fini dell'individuazione della prevalente domiciliazione del minore e, in particolare, della regolamentazione del relativo regime di frequentazione con il genitore non affidatario ovvero non collocatario.
L'ufficio di assistenza sociale del Comune di FA rappresentava che il minore frequentava entrambi i genitori senza che questi frapponessero opposizioni, e che i genitori manifestavano l'intenzione di non ostacolare l'uno con l'altro il rapporto di ognuno di loro con il figlio.
A tal proposito ha dichiarato che nell'ipotesi in cui la sentenza di Controparte_1 condanna nei suoi confronti fosse divenuta definitiva si sarebbe reso disponibile a cedere la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig. e di non Pt_1 opporsi all'affidamento del figlio alla stessa, manifestando l'intenzione di voler concedere la casa coniugale alla ricorrente e comprare per se una casa vicino a questa.
Le assistenti sociali accertavano altresì di avere constatato che il minore aveva un rapporto sereno con la compagna della madre ed i di lei figli e verificavano, con la dirigente dell'Istituto Comprensivo V. Brancati di FA, che in quel Persona_1 periodo frequentava regolarmente la scuola, con adeguato raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo le sue possibilità, ed inserito in attività alternative alla programmazione scolastica normale perché, a dire della preside, il minore esprimeva delle difficoltà a mantenere un comportamento rispondente al contesto per tutta la giornata;
La stessa preside, a suo dire, avrebbe in alcune occasioni suggerito al padre di adottare adeguati strumenti alternativi ad un metodo educativo autoritario. Le stesse assistenti sociali esponevano di aver constatato la pratica di uno stile educativo autoritario da pag. 3/7 parte del sig. , rilevando che il minore non sempre era apparso libero di Pt_1 esprimersi e limitandosi ad assecondare quanto riferiva loro il padre in riguardo al suo impegno di occuparsi delle necessità del figlio.
Con riferimento alle abitazioni di entrambi i genitori, le assistenti sociali hanno riferito che quella della sig.ra , seppur mantenuta in buone condizioni Parte_1 igieniche, presentava una situazione strutturale precaria, con uso di una sola parte della stessa a causa di infiltrazioni presenti nel tetto;
mentre a parere delle stesse le condizioni strutturali dell'abitazione familiare presso la quale viveva il sig. con il minore, Pt_1 sembravano migliori.
Nel periodo di verifica operato dai servizi sociali la sig.ra era priva di Pt_1 occupazione, di contro il sig. aveva iniziato da qualche periodo a lavorare presso Pt_1 un'impresa edile.
Dall'audizione del minore è emerso che dal 03/05/2023 lo stesso vive con la madre nella casa coniugale, poiché il padre è detenuto in carcere a seguito della definitività della sentenza di condanna. Il minore ha dichiarato di andare a trovare il padre settimanalmente e di volere continuare ad avere rapporti con lo stesso anche dopo la fine della pena. Il minore ha inoltre dichiarato di avere rapporti sereni nell'ambito familiare, di fatto confermando quanto descritto dai Servizi Sociali.
Veniva operata modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 14/10/2021, con disposizione di collocazione del minore presso la madre, fermo l'affido condiviso, onerando i Servizi Sociali del Comune di FA di effettuare il controllo del nuovo contesto in cui vive . Persona_1
Da ulteriore verifica operata dalle assistenti sociali è emerso che il minore si trova bene a vivere con la madre e la di lei compagna nella casa coniugale e che lo stesso continua con regolarità a vedere il padre che, a dire del minore, durante un colloquio con lui ed i familiari avrebbe espresso parere favorevole alla circostanza che il minore fosse stato collocato presso la madre nella casa coniugale.
Con note congiunte, depositate in data 15.10.2024 dai procuratori dei coniugi, questi ultimi chiedevano che il minore fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, nella casa coniugale;
che la casa coniugale fosse assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1 fino a quando lo stesso raggiungerà la maggiore età, ed al raggiungimento della quale i
Sigg. e si impegneranno a trasferire la proprietà del Controparte_1 Parte_1 suddetto immobile (casa coniugale sita in FA via B. Urso n.163) a;
Persona_1
pag. 4/7 inoltre chiedevano che nel momento in cui il Sig. fosse uscito dal Controparte_1 carcere, il minore sarebbe stato collocato per tre giorni la settimana Persona_1 alternativamente tra il padre e la madre, alternando una domenica ciascuno, e comunque tenendo conto della volontà del minore;
nonché che il mantenimento del figlio fosse posto a carico di entrambi i genitori.
Ciò posto va rilevato che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, ovvero la decorrenza del termine dilatorio di sei mesi dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo;
il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi, può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987.
Non appare sussistere alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale, per cui la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Nel merito, in ragione del buon rapporto che il minore ha con entrambi i genitori si ritiene non sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo in via permanente del minore alla madre, anche perché sembra escluso che il precedente penale dello
[...] abbia provocato una alterazione dei rapporti di corretta postura tra padre e CP_1 figlio, per cui, nell'interesse primario del minore, si conferma l'affido condiviso tra i genitori, che tuttavia non opererà nel periodo di vigenza ed applicazione della sospensione della potestà genitoriale disposta nei confronti di con Controparte_1 sentenza di condanna n. 799/19, ora divenuta definitiva come dichiarato dal procuratore del medesimo all'udienza del 21/06/2023, per tale periodo l'affido deve intendersi esclusivo in capo alla madre.
Considerato che, in virtù del decreto di omologa con il quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, il minore viveva con il padre nella casa coniugale e presso la quale attualmente vive con la madre, e ritenuta tale abitazione dai Persona_1
Servizi Sociali del comune di FA in condizioni strutturali migliori rispetto a quella in uso della sig.ra , a modifica delle condizioni di separazione, si dispone quindi Pt_1 la collocazione stabile del minore presso la madre, , alla quale si Parte_1 assegna anche l'uso della casa coniugale sita in FA (Ag), via Urso Bersagliere n.
163.
In merito alle statuizioni di ordine patrimoniale, in assenza di opposizione sul punto del resistente, tenuto conto della non stabile occupazione retributiva di entrambi i genitori e pag. 5/7 dell'attuale situazione del padre detenuto in carcere, va disposto il mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori.
Quanto agli incontri tra padre e figlio si dispone che il minore, salva diversa volontà di quest'ultimo, continui a far visita al padre attualmente detenuto in carcere e che dopo la cessazione dello stato di detenzione del sig. , il minore sarà collocato Controparte_1 per tre giorni la settimana alternativamente tra il padre e la madre, alternando una domenica ciascuno, e comunque tenendo conto della volontà del minore e purché compatibilmente con l'assolvimento degli impegni scolastici di . Persona_1
La natura della controversia e le risultanze dell'istruttoria processuale giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a FA (AG) in data 19 agosto 2006 da e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di FA al n. 93, parte II serie A, dell'anno 2006.
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, con deroga Persona_1 nel periodo corrispondente alla durata della sospensione della potestà genitoriale disposta nei confronti del sig. con sentenza penale di condanna Controparte_1 indicata in parte motiva, dovendosi per questo periodo disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre.
Che il minore sia collocato presso la madre, , alla quale si assegna Parte_1 anche l'uso della casa coniugale sita in FA (AG) via Urso Bersagliere n. 163, con facoltà per il padre di incontrare il figlio e che alla conclusione della pena del sig. il minore venga collocato per tre giorni la settimana alternativamente Controparte_1 tra il padre e la madre, alternando una domenica ciascuno, e comunque tenuto conto della volontà del minore e purché compatibilmente con l'assolvimento degli impegni scolastici di . Persona_1
Nei periodi natalizi, pasquali ed estivi il figlio minore resterà per quindici giorni consecutivi, durante il periodo estivo con il padre, ed alternerà con ognuno dei genitori rispettivamente il Natale ed il capodanno, ed i giorni di Pasqua e di Pasquetta. pag. 6/7 PONE
A carico di entrambi i genitori il mantenimento del figlio . Persona_1
DICHIARA
Compensate le spese di lite.
DISPONE che la presente sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n.396/2000.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 18 Novembre 2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
NC OV MA LV
pag. 7/7