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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1102/2023, promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE ANTONELLA e dell'avv.
[...] C.F._1
DI BIASE RAFFAELE ( ) VIA CAPITANO LEONE N.
2 - TRINITAPOLI;
C.F._2 elettivamente domiciliati in STRADA DI RENACCIO, 21 53100 SIENA, presso il difensore avv.
FIORE ANTONELLA
Appellanti
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIFALDI ALESSIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCALZO ANDREA ( ) VIA, BOLOGNA, 5 - CERIGNOLA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNA 5 CERIGNOA presso il difensore avv. CIFALDI
ALESSIA
Appellata
avverso pagina 1 di 6 la sentenza n. 2036/2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 6086/2021.
All'udienza collegiale del 16 gennaio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato l'11.10.2021 l'odierna parte appellante ha proposto opposizione avverso il precetto intimato per complessivi €. 12.546,26. notificato dalla e Controparte_1 fondato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1839/2020 del Tribunale di Foggia depositata il 15.12.2020. Ha dedotto a supporto dell'opposizione: 1) in via preliminare,
l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'atto di precetto notificato in quanto non munito di sottoscrizione da parte dei legali della società opposta 2) la non spettanza da parte della degli importi richiesti con il titolo azionato, attesa la nullità o irregolarità della CP_1 notifica della citazione relativa al giudizio recante r.g. 3806/2019 definito con la sentenza azionata con il precetto opposto e, in ragione di tanto, ha chiesto al Tribunale di: “ IN VIA
PREGIUDIZIALE:
1. disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1839/2020 pubblicata dal Tribunale di Foggia il 15.12.2020 e dell'atto di precetto notificato e qui opposto, per tutto quanto dedotto ed argomentato nella superiore narrativa, sussistendone i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c.; 2. IN VIA PRELIMINARE dichiarare la inesistenza e/o nullità insanabile dell'atto di precetto per la mancanza della sottoscrizione;
3. accertare e dichiarare la nullità della notifica nei confronti del Sig. Parte_2 dell'atto di citazione per tutti i motivi esposti in premessa.
4. Conseguentemente
[...] dichiarare che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato e dichiarare improcedibile l'azione revocatoria promossa dalla NEL MERITO senza Controparte_1 rinuncia alle sollevate eccezioni pregiudiziali e preliminari:
5. Accertare e dichiarare che nessun deupaperamento del patrimonio vi è stato da parte della Società per Parte_1 tutti i motivi esposti in parte narrativa.
6. Condannare la società al Controparte_1 pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso pagina 2 di 6 forfettario come per legge.” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione depositato in prime cure).
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.01.2022, si è costituita in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'azione in opposizione e concludendo per il Controparte_1 rigetto della stessa in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze di causa. A tal riguardo, l'opposta ha precisato che: doveva ritenersi priva di fondamento la censura riguardante il difetto di sottoscrizione degli atti di precetto intimati all'opponente posto che l'originale in suo possesso era munito di sottoscrizione e le copie notificate sono state visionate dal preposto Ufficiale Giudiziario. Obiettava che anche le censure riguardanti la notifica dell'atto introduttivo del giudizio concluso con la sentenza azionata dovevano ritenersi prive di fondamento attesa la regolarità delle notifiche effettuate, peraltro valutata dal giudice di prime cure nonché della Corte di appello in sede di inibitoria ex art. 283 c.p.c. attesa la pendenza del giudizio di appello avverso il titolo azionato;
che in ogni caso la condotta tenuta dalla difesa di controparte doveva essere censurata mediante condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nonché mediante ulteriore condanna ex art. 89 alla cancellazione delle espressioni sconvenienti nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore dei difensori. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale di “disporre con ordinanza la cancellazione delle frasi ed espressioni sconvenienti rivolte dall'avv. Antonella Fiore nei confronti dei difensori costituiti della con conseguente assegnazione in favore di questi ultimi di una Controparte_1 somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale;
in via principale, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite con condanna dei medesimi in solido al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 da liquidarsi in via equitativa”. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente e, rilevata la natura documentale del giudizio, l'opposizione è stata respinta.
3. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello la società opponente, in persona del suo legale rappresentante, affidando il gravame ad un unico motivo con cui insistono per la inesistenza o nullità dell'atto di precetto perché privo della sottoscrizione già denunziata in prime cure, con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande formulate dalla opposta/appellata e vittoria delle spese di lite. pagina 3 di 6 4. Con rituale comparsa, si è costituita nel presente grado la che ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di inibitoria e rimessa la causa in decisione, all'esito dell'udienza collegiale del 20 maggio 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
L'opponente (unico motivo di appello), con l'atto di opposizione, aveva eccepito la nullità e/o l'inesistenza del precetto opposto per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte dei difensori e, a suo dire, il Tribunale avrebbe travisato l'eccezione ritenendo sottoscritte le copie notificate dell'atto di precetto, per tale ragione ripropongono l'eccezione con l'unico motivo di gravame.
Ebbene, risulta dagli atti che le copie del precetto notificate non sono sottoscritte dai procuratori e neppure dalla parte da essi rappresentata. Mentre l'originale dell'atto di precetto è sottoscritto da entrambi i procuratori dell'opposta.
Dunque, non è corretta la motivazione del Tribunale allorquando afferma che “Gli atti in questione, infatti, recano l'indicazione del titolo del soggetto intimante e delle ragioni del credito e risultano debitamente sottoscritti dai difensori della odierna opposta Alessia Cifaldi e Andrea Scalzo con specifico riferimento nel corpo dell'atto alla procura rilasciata dalla opposta in loro favore nell'ambito del giudizio per revocatoria recante r.g. 3806/2019.” (cfr. sentenza impugnata) visto che solo l'originale risulta sottoscritto non anche le copie notificate dell'atto di precetto.
Né le copie notificate sono sottoscritte dalla parte istante in quanto l'atto di precetto risulta notificato dai procuratori nell'interesse della parte rappresentata.
Ciononostante, il motivo di appello non può essere accolto.
Ed infatti, al caso in esame può essere applicato il principio di diritto ricavato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di sottoscrizione della parte e del suo procuratore sulla copia notificata del precetto, non è causa di nullità qualora l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto la detta copia dal difensore indicato e la copia risulti conforme all'originale sottoscritto (Cassaz. Civ., n.
2278 del 1977; Cassaz. Civ. n. 802 del 1987; Cassaz. N. 8593/2001).
pagina 4 di 6 Il principio è declinato (cfr. parte motiva ultima sentenza cit.) nel senso che “…l'assenza di sottoscrizione sulla copia notificata del precetto medesimo non ne cagiona la nullità …” purché
l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto l'atto per curarne la notificazione e non escluda “…la conformità della copia…” (cfr. cit.). all'originale.
Si tratta della applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, co. 3 c.p.c.
Come anticipato, infatti, nel caso di specie la sottoscrizione da parte dei difensori, presente sull'originale del precetto, manca solo sulla copia notificata di esso e l'ufficiale giudiziario che ha ricevuto l'atto da notificare ad istanza dei difensori ivi indicati non ha escluso la conformità della copia notificata rispetto all'originale di talché trattasi di una mera irregolarità sanata nei termini anzidetti.
Da tanto deriva la piena operatività del principio di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere dichiarata quando l'atto, sebbene carente dei requisiti formali previsti dalla legge, ha ugualmente raggiunto il suo scopo.
L'appello, affidato al detto, unico motivo, è pertanto respinto.
4. Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellante e, attesa la semplicità della decisione, sono liquidate nei valori minimi, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Non sussistono i presupposti per la invocata condanna per lite temeraria visto che, sebbene non sanzionabile nel senso auspicato dagli appellanti, la denunziata mancanza di sottoscrizione nelle copie notificate dell'atto di precetto (ritenuta non fondata dal Tribunale) risulta corrispondente al vero ed è stato oggetto di specifico scrutinio da parte della Corte.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 contro avverso la sentenza n. 2036/2023, resa dal Parte_2 Controparte_1 pagina 5 di 6 Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 1761/2020 nella causa iscritta al R.G. n. 6086/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. 15%;
3. pone, inoltre, a carico degli appellanti anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1102/2023, promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE ANTONELLA e dell'avv.
[...] C.F._1
DI BIASE RAFFAELE ( ) VIA CAPITANO LEONE N.
2 - TRINITAPOLI;
C.F._2 elettivamente domiciliati in STRADA DI RENACCIO, 21 53100 SIENA, presso il difensore avv.
FIORE ANTONELLA
Appellanti
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIFALDI ALESSIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCALZO ANDREA ( ) VIA, BOLOGNA, 5 - CERIGNOLA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNA 5 CERIGNOA presso il difensore avv. CIFALDI
ALESSIA
Appellata
avverso pagina 1 di 6 la sentenza n. 2036/2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 6086/2021.
All'udienza collegiale del 16 gennaio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato l'11.10.2021 l'odierna parte appellante ha proposto opposizione avverso il precetto intimato per complessivi €. 12.546,26. notificato dalla e Controparte_1 fondato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1839/2020 del Tribunale di Foggia depositata il 15.12.2020. Ha dedotto a supporto dell'opposizione: 1) in via preliminare,
l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'atto di precetto notificato in quanto non munito di sottoscrizione da parte dei legali della società opposta 2) la non spettanza da parte della degli importi richiesti con il titolo azionato, attesa la nullità o irregolarità della CP_1 notifica della citazione relativa al giudizio recante r.g. 3806/2019 definito con la sentenza azionata con il precetto opposto e, in ragione di tanto, ha chiesto al Tribunale di: “ IN VIA
PREGIUDIZIALE:
1. disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1839/2020 pubblicata dal Tribunale di Foggia il 15.12.2020 e dell'atto di precetto notificato e qui opposto, per tutto quanto dedotto ed argomentato nella superiore narrativa, sussistendone i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c.; 2. IN VIA PRELIMINARE dichiarare la inesistenza e/o nullità insanabile dell'atto di precetto per la mancanza della sottoscrizione;
3. accertare e dichiarare la nullità della notifica nei confronti del Sig. Parte_2 dell'atto di citazione per tutti i motivi esposti in premessa.
4. Conseguentemente
[...] dichiarare che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato e dichiarare improcedibile l'azione revocatoria promossa dalla NEL MERITO senza Controparte_1 rinuncia alle sollevate eccezioni pregiudiziali e preliminari:
5. Accertare e dichiarare che nessun deupaperamento del patrimonio vi è stato da parte della Società per Parte_1 tutti i motivi esposti in parte narrativa.
6. Condannare la società al Controparte_1 pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso pagina 2 di 6 forfettario come per legge.” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione depositato in prime cure).
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.01.2022, si è costituita in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'azione in opposizione e concludendo per il Controparte_1 rigetto della stessa in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze di causa. A tal riguardo, l'opposta ha precisato che: doveva ritenersi priva di fondamento la censura riguardante il difetto di sottoscrizione degli atti di precetto intimati all'opponente posto che l'originale in suo possesso era munito di sottoscrizione e le copie notificate sono state visionate dal preposto Ufficiale Giudiziario. Obiettava che anche le censure riguardanti la notifica dell'atto introduttivo del giudizio concluso con la sentenza azionata dovevano ritenersi prive di fondamento attesa la regolarità delle notifiche effettuate, peraltro valutata dal giudice di prime cure nonché della Corte di appello in sede di inibitoria ex art. 283 c.p.c. attesa la pendenza del giudizio di appello avverso il titolo azionato;
che in ogni caso la condotta tenuta dalla difesa di controparte doveva essere censurata mediante condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nonché mediante ulteriore condanna ex art. 89 alla cancellazione delle espressioni sconvenienti nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore dei difensori. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale di “disporre con ordinanza la cancellazione delle frasi ed espressioni sconvenienti rivolte dall'avv. Antonella Fiore nei confronti dei difensori costituiti della con conseguente assegnazione in favore di questi ultimi di una Controparte_1 somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale;
in via principale, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite con condanna dei medesimi in solido al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 da liquidarsi in via equitativa”. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente e, rilevata la natura documentale del giudizio, l'opposizione è stata respinta.
3. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello la società opponente, in persona del suo legale rappresentante, affidando il gravame ad un unico motivo con cui insistono per la inesistenza o nullità dell'atto di precetto perché privo della sottoscrizione già denunziata in prime cure, con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande formulate dalla opposta/appellata e vittoria delle spese di lite. pagina 3 di 6 4. Con rituale comparsa, si è costituita nel presente grado la che ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di inibitoria e rimessa la causa in decisione, all'esito dell'udienza collegiale del 20 maggio 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
L'opponente (unico motivo di appello), con l'atto di opposizione, aveva eccepito la nullità e/o l'inesistenza del precetto opposto per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte dei difensori e, a suo dire, il Tribunale avrebbe travisato l'eccezione ritenendo sottoscritte le copie notificate dell'atto di precetto, per tale ragione ripropongono l'eccezione con l'unico motivo di gravame.
Ebbene, risulta dagli atti che le copie del precetto notificate non sono sottoscritte dai procuratori e neppure dalla parte da essi rappresentata. Mentre l'originale dell'atto di precetto è sottoscritto da entrambi i procuratori dell'opposta.
Dunque, non è corretta la motivazione del Tribunale allorquando afferma che “Gli atti in questione, infatti, recano l'indicazione del titolo del soggetto intimante e delle ragioni del credito e risultano debitamente sottoscritti dai difensori della odierna opposta Alessia Cifaldi e Andrea Scalzo con specifico riferimento nel corpo dell'atto alla procura rilasciata dalla opposta in loro favore nell'ambito del giudizio per revocatoria recante r.g. 3806/2019.” (cfr. sentenza impugnata) visto che solo l'originale risulta sottoscritto non anche le copie notificate dell'atto di precetto.
Né le copie notificate sono sottoscritte dalla parte istante in quanto l'atto di precetto risulta notificato dai procuratori nell'interesse della parte rappresentata.
Ciononostante, il motivo di appello non può essere accolto.
Ed infatti, al caso in esame può essere applicato il principio di diritto ricavato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di sottoscrizione della parte e del suo procuratore sulla copia notificata del precetto, non è causa di nullità qualora l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto la detta copia dal difensore indicato e la copia risulti conforme all'originale sottoscritto (Cassaz. Civ., n.
2278 del 1977; Cassaz. Civ. n. 802 del 1987; Cassaz. N. 8593/2001).
pagina 4 di 6 Il principio è declinato (cfr. parte motiva ultima sentenza cit.) nel senso che “…l'assenza di sottoscrizione sulla copia notificata del precetto medesimo non ne cagiona la nullità …” purché
l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto l'atto per curarne la notificazione e non escluda “…la conformità della copia…” (cfr. cit.). all'originale.
Si tratta della applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, co. 3 c.p.c.
Come anticipato, infatti, nel caso di specie la sottoscrizione da parte dei difensori, presente sull'originale del precetto, manca solo sulla copia notificata di esso e l'ufficiale giudiziario che ha ricevuto l'atto da notificare ad istanza dei difensori ivi indicati non ha escluso la conformità della copia notificata rispetto all'originale di talché trattasi di una mera irregolarità sanata nei termini anzidetti.
Da tanto deriva la piena operatività del principio di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere dichiarata quando l'atto, sebbene carente dei requisiti formali previsti dalla legge, ha ugualmente raggiunto il suo scopo.
L'appello, affidato al detto, unico motivo, è pertanto respinto.
4. Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellante e, attesa la semplicità della decisione, sono liquidate nei valori minimi, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Non sussistono i presupposti per la invocata condanna per lite temeraria visto che, sebbene non sanzionabile nel senso auspicato dagli appellanti, la denunziata mancanza di sottoscrizione nelle copie notificate dell'atto di precetto (ritenuta non fondata dal Tribunale) risulta corrispondente al vero ed è stato oggetto di specifico scrutinio da parte della Corte.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 contro avverso la sentenza n. 2036/2023, resa dal Parte_2 Controparte_1 pagina 5 di 6 Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 1761/2020 nella causa iscritta al R.G. n. 6086/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. 15%;
3. pone, inoltre, a carico degli appellanti anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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