TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7021/2023 promossa da:
(C.F. e P.VA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CAMPORESE DAVIDE
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. e P.I. ) CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti GALLINI LORENZO e DAZZI GABRIELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI L'opponente ha concluso come da note scritte con precisazione delle conclusioni depositate telematicamente:
“In via principale: per tutti i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati in atti, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 2556/2023,
R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di nei con- CP_1 fronti dell'opponente;
In via subordinata: accertato il controcredito eccepito in via riconvenzionale da verso la di euro 157.553,48, solo in linea capitale, e rilevata Parte_1 CP_1 conseguentemente la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 2556/2023, R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di nei confronti CP_1 dell'opponente;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge;
nonché con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 94 c.p.c. ed in solido con il legale rappresentante sig. essendo di tutta eviden- Parte_2 za la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 94 c.p.c.; nonché con condanna dell'opposta all'ulteriore risarcimento di una somma da determinarsi ad opera del giudicante ex art. 96, III co, c.p.c. e, in ogni caso, non inferiore ad € 15.000,00, tenu- to conto del valore di causa dichiarato, ed avendo l'opposta agito con mala fede e/o colpa grave per tutti i motivi esposti in atti”.
La convenuta opposta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in via telematica:
“Preliminarmente: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la causa non si presenta di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Nel merito, in via principale: respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza condannare la società in persona del legale rappresentante, al pagamen- Parte_1 to delle somme ingiunte oltre alle spese, diritti ed onorari come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari, relativi al presente procedimento, con attribuzione in distrazione ai sottoscritti Procuratori;
Nel merito, in subordine: rigettare la domanda di compensazione avanzata da con- troparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, non risultando posta in essere una vera e propria domanda riconvenzionale per quanto dedotto in atti ed, in ogni
- 2 - caso, poiché non sussistono i requisiti per l'accoglimento della stessa che, se del ca- so, controparte potrà coltivare in autonomo e separato giudizio;
con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in distrazione al sottoscritto Pro- curatore ex art. 93 C.p.c.
Nel merito, in ulteriore e subordinato subordine: accertati i fatti, e nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria risultasse fondata – pur anche in parte – l'opposizione avversaria e/o la domanda di compensazione promossa, con- dannare controparte al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in di- strazione al sottoscritto Procuratore ex art. 93 C.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato opponeva il D.I. n. Parte_1
2556/2023, R.G. n. 5347/2023, Tribunale di Padova, asserendolo illegittimamente ottenuto da e ciò in quanto il supposto credito avversario non solo era CP_1 inesistente, ma comunque la richiesta monitoria risultava basata su documenti falsi nonché era palesemente errata nel quantum. L'attrice opponente, poi, eccepiva, in via riconvenzionale, anche il proprio
contro
-credito di euro 157.553,48 (solo in linea capitale). quindi, citava avanti l'intestato Tribunale la ed in- Parte_1 CP_1 stava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: ove
contro
- parte ne faccia espressa istanza, - accertare e dichiarare l'insussistenza dei presup- posti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione nonché per i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati nel presente atto;
In via principale: per tutti i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati nel presente atto, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. n.
2556/2023, R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di CP_1 nei confronti dell'opponente; In via subordinata: accertato il controcredito ec-
[...] cepito in via riconvenzionale da verso la di euro 157.553,48, Parte_1 CP_1 solo in linea capitale, e rilevata conseguentemente la compensazione tra le rispetti- ve ragioni di credito, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n.
2556/2023, R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di Pt_3
[...] [...]
nei confronti dell'opponente; In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di
[...] causa, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge;
nonché con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 94 c.p.c. ed in solido con il legale rappresentante sig.
essendo di tutta evidenza la sussistenza dei gravi motivi previsti Parte_2 dall'art. 94 c.p.c.; nonché con condanna dell'opposta all'ulteriore risarcimento di una somma da determinarsi ad opera del giudicante ex art. 96, III co, c.p.c. e, in ogni caso, non inferiore ad € 15.000,00, tenuto conto del valore di causa 3 dichiarato, ed avendo l'opposta agito con mala fede e/o colpa grave per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria: si disconosce ex artt. 2712 e 2719 c.c. il doc. n. 03 avver- sario prodotto nel fascicolo monitorio e, con ogni più ampia riserva, sia nel merito che istruttoria oltre che di produzione documentale,…”.
L'opposta si costituiva con comparsa di costituzione del 5.2.24, chiedendo: “Preli- minarmente: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la causa non si presenta di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del de- creto opposto. Nel merito, in via principale: respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza condannare la società in persona del legale rappresentan- Parte_1 te, al pagamento delle somme ingiunte oltre alle spese, diritti ed onorari come li- quidati nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari, relativi al presente procedimento, con attribuzione in distrazione ai sotto- scritti Procuratori;
Nel merito, in subordine: rigettare la domanda di compensazione avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, non risultando posta in essere una vera e propria domanda riconvenzionale per quanto dedotto in atti ed in ogni caso, poiché non sussistono i requisiti per l'accoglimento della stessa che, se del caso, controparte potrà coltivare in autonomo e separato giudizio;
con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in distrazione al sottoscritto Procura- tore ex art. 93 C.p.c.
Nel merito, in ulteriore e subordinato subordine: accertati i fatti, e nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria risultasse fondata – pur anche in parte – l'opposizione avversaria e/o la domanda di compensazione promossa, con- dannare controparte al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in di- strazione al sottoscritto Procuratore ex art. 93 C.p.c. In via istruttoria si fa esplicito riferimento a quanto prodotto in sede monitoria, con riserva di ogni ulteriore istan- za istruttoria in prefiggendo termine come per legge”.
Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. da ambo le parti e la cele- brazione, in modalità cartolare, della prima udienza in data 18.4.2024. All'esito di quest'ultima il G.I.: non concedeva a parte convenuta opposta “la provvisoria ese-
- 4 - cuzione del decreto ingiuntivo opposto, risultando l'opposizione fondata quanto meno su un principio di prova scritta stante la complessiva documentazione allega- ta, tenuto conto della spiegata eccezione riconvenzionale” e rigettava tutte le istan- ze istruttorie formulate dalle parti, ritenendo la controversia sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione. Pertanto, fissava, ex art. 281 quinquies c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione per il prossimo
20.2.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Seguiva, in data
16-20 dicembre 2024, il deposito delle note scritte con precisazione delle conclusio- ni da ambo i legali delle parti.
con il D.I. oggi opposto, ha azionato un supposto credito di euro CP_1
14.640,00, di cui alla fattura n. 2 del 15.2.23 (cfr. doc. n. 02 monitorio), per un asse- rito “indennizzo per mancato guadagno materiale spedito in data Aprile 2022 e non riparato, pur essendo in garanzia né riconsegnato”. La natura risarcitoria del suppo- sto credito come azionato monitoriamente precludeva ab origine l'emissione dell'ingiunzione che va revocata..
Ebbene, ha dedotto e documentato l'inesistenza della pretesa creditoria Parte_1 di poiché: 1) il macchinario Mask F117, acquistato e pagato da CP_1 [...]
(cfr. docc. nn. da 04 a 06 dell'opponente), è stato fornito e consegnato, il CP_2
19.2.2021, da all'utilizzatore, ovvero la perfettamente inte- Parte_1 Parte_4 gro, completo, collaudato ed in sicurezza, come confermato da quest'ultima nella dichiarazione prodotta sub doc. n. 07 dell'opponente;
2) successivamente, l'utilizzatrice ha irrimediabilmente distrutto, per Parte_4 proprio fatto e colpa, il macchinario Mask F117 ed ha richiesto all'opponente un preventivo per la riparazione. ha fornito alla il preventivo Parte_1 Parte_4
(cfr. doc. n. 09 dell'opponente) e le riparazioni non sono state completate da
[...] poiché la non ha mai saldato l'importo dovuto all'opponente per Pt_1 Parte_4 tali riparazioni (cfr. docc. nn. 10, 11 e 12 dell'opponente) e pari ad euro 157.553,48;
3) solo con atto notarile del 26.11.2021 (ovvero dopo più di un anno da CP_1 quando l'opponente aveva consegnato la macchina, perfettamente collaudata e funzionante, alla , è divenuta cessionaria del ramo d'azienda della Parte_4 [...]
(in cui rientra pacificamente proprio il bene fornito dalla cfr. CP_3 Parte_1 pag. 1, art. 2, del doc. n. 18) e, di conseguenza, ex art. 2560 c.c. (cfr. anche Cassa- zione civile sez. I - 12/07/2023, n. 19806), la cedente e la cessionaria Parte_4 [...] erano e sono solidalmente obbligate verso la creditrice relativa- Parte_5 Parte_1 mente al pagamento del detto importo di euro 157.553,48 (quale residuo importo dovuto, solo in linea capitale, in forza delle fatture nn. 15, 20 e 42 del 2021, cfr. docc. nn. 11 e 12 dell'opponente, regolarmente emesse da e risultanti Parte_1 dalle scritture contabili della cedente alla data della cessione). Di ciò le parti ( Pt_4
- 5 - e ) hanno dato espressamente atto anche nell'atto notarile di cessione del ra- CP_1 mo d'azienda: cfr. pag. 2, art.
4.c., del doc. n. 18 dell'opponente; 4) ebbene, la ces- sionaria invece di saldare il suddetto debito verso l'opponente (permet- CP_1 tendo così di ultimare le relative riparazioni della macchina de qua) ha preferito in- viare continue richieste a del tutto non dovute ed illegittime, poiché non Parte_1 solo ogni garanzia di legge sul macchinario era ampliamente decaduta (cfr. pag. 6 del doc. n. 08 dell'opponente: la garanzia era di 12 mesi dalla messa in servizio pres- so il cliente avvenuta il 19.2.2020 cfr. doc. n. 07 dell'opponente), ma comunque la macchina in esame era stata danneggiata irrimediabilmente dalla Parte_6 stava utilizzando il macchinario Mask F117 in palese violazione delle istru-
[...] zioni contenute nel libretto d'uso che era stato consegnato alla cedente il ramo d'azienda (cfr. doc. n. 08 dell'opponente). Ancora, la mail prodotta sub Parte_4 doc. n. 03 da parte convenuta opposta prima nel procedimento monitorio e, poi, sub doc. n. 13 nel presente giudizio, che, secondo la tesi avversaria, sarebbe una Part mail del 5.2.23 ore 19.28, ovvero una , inviata dalla a Parte_7 CP_1
e contenente un asserito riconoscimento di debito relativo alla fattura azionata
[...] ed in risposta alla mail del 1°.2.23, è stata tempestivamente e ripetutamente disco- nosciuta ex artt. nn. 2712 e 2719 c.c. dall'opponente, che non solo non ha mai effet- tuato alcun riconoscimento di debito in relazione alla fattura avversaria n. 2 del
15.2.23, ma nemmeno ha mai inviato né una mail né il testo della mail prodotta da parte opposta sub doc. n. 03 del monitorio e 13 del presente giudizio alla CP_1 in data 5.2.23 ad ore 19.28. Parte opposta pur essendone onerata alla luce delle ec- cezioni della difesa attorea , non solo non ha mai depositato nell'odierna vertenza la mail in parola negli unici formati ammessi dal PCT (ovvero eml e msg) per consen- tirne la verifica di autenticità e provenienza;
ma non ha neppure mai né dichiarato di volersi avvalere del detto documento disconosciuto né ha proposto, pur essendo suo preciso onere, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., neppure entro il termi- ne per il deposito della memoria n. 2, ex art. 171-ter c.p.c., ed è, quindi, oggi, irri- mediabilmente decaduta. Di converso l'opponente, sub doc. n. 13, aveva anche de- positato, in formato eml, lo scambio di comunicazioni mail realmente avvenuto tra le odierne parti in data 1°.2.23 (cfr. doc. n. 13 dell'opponente): comunque la mail prodotta dall'opposta risulta del tutto irrilevante e non potrebbe mai costituire un riconoscimento di debito: questa, infatti, risulterebbe inviata a nome di una sempli- Per_ ce dipendente dell'opponente, la sig.ra , e non dal legale rappresentante della stessa. È pacifico, infatti, che una dipendente non aveva, e non ha, alcun potere di impegnare la verso terzi, tanto meno se si tratta di presunti “atti di rico- Parte_1 noscimento di debito”. La mera emissione di una fattura elettronica tramite il si- stema SDI, poi, previsto per legge, è avvenuto ad opera di parte convenuta ed in maniera unilaterale ed automatica: non poteva certamente bloccare la Parte_1 ricezione di una fattura elettronica. Ciò, però, non determina in alcun modo
- 6 - l'accettazione della stessa da parte dell'opponente, anche perché, altrimenti, chiunque potrebbe inviare fatture per importi non dovuti a un qualunque destinata- rio e, solo per questo, ritenerla riconosciuta e/o dovuta. Inoltre, risulta dimostrato come proprio la fattura azionata monitoriamente è stata CANCELLATA da CP_1 con nota di credito: il tutto risulta dal cfr. doc. n. 22 depositato dell'opponente, e che conferma definitivamente la piena fondatezza dei motivi di opposizione della
Parte_1
Di fatto, la fattura che aveva sorretto il ricorso monitorio avversario, non esiste più.
Si rammenta, inoltre, che proprio la fattura in esame era stata anche ed immedia- tamente contestata da poiché relativa non a prestazioni di Parte_1 CP_1 bensì a millantati “danni” che, peraltro, non sono mai stati provati da quest'ultima poiché chiaramente inesistenti. Peraltro, anche l'importo del D.I. qui opposto è er- rato poiché, come si legge nella fattura, l'importo richiesto sarebbe a titolo di “in- dennità per mancato guadagno”, ovvero per un asserito risarcimento danni, per cui non solo non è dovuta l'IVA, erroneamente quantificata in 2.640,00 euro dal ricor- rente monitorio, ma, comunque, non sono certamente dovuti gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/02 richiesti sempre monitoriamente da poiché la di- CP_1 sposizione in parola si applica solo agli inadempimenti delle transazioni commerciali tra imprese (che qui non sussistono certamente). Infine, vorrebbe chie- CP_1 dere alla un indennizzo per un mancato guadagno che le sarebbe perve- Parte_1 nuto dalla vendita di una parte del macchinario Mask F117 a terzi: ebbene, come documentato cfr. doc. nn. 04, 05 e 06 dell'opponente, né né CP_1 Parte_4 erano e sono proprietarie della detta macchina, poiché quest'ultima è stata acqui- stata e pagata da Ubi Leasing S.p.A.. Era ed è solo quest'ultima, quindi, ad essere le- gittimata alla vendita della stessa e/o di parti di questa (cfr. pag. 8 dell'atto di cita- zione in opposizione), pertanto nessun “indennizzo” potrà mai essere richiesto da parte convenuta all'opponente. Palese, quindi, l'inesistenza/illegittimità ed infon- datezza del millantato credito di nonché, comunque, l'erroneità dell'importo CP_1 del D.I. qui opposto, come eccepito in sede di opposizione (cfr. pag. 10 e ss. dell'atto di citazione in opposizione) e nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c.. Vice- versa, il credito eccepito nella presente sede, in via riconvenzionale, dall'opponente, pari ad euro 157.553,48, verso e quali condebitori solidali ex CP_1 Parte_4 art. 2560 c.c., non solo risulta documentalmente (cfr. pag. 2, art.
4.c., del doc. n. 18 dell'opponente), ma comunque è stato riconosciuto da parte convenuta nel presen- te giudizio, anche ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che in accoglimento della spiegata opposizione ildecreto ingiuntivo opposto va revocato dichiarandoloinefficace con il favore delle spese
- 7 -
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
revoca e dichiara privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 2556/2023, R.G. n.
5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di nei confronti CP_1 dell'opponente;
Condanna parte convenuta opposta alla rifusione in favore dell'attrice opponente delle spese della fase monitoria liquidate nel decreto e di quelle del presente giudi- zio liquidate in euro per anticipazioni ed euro 5000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Padova, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7021/2023 promossa da:
(C.F. e P.VA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CAMPORESE DAVIDE
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. e P.I. ) CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti GALLINI LORENZO e DAZZI GABRIELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI L'opponente ha concluso come da note scritte con precisazione delle conclusioni depositate telematicamente:
“In via principale: per tutti i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati in atti, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 2556/2023,
R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di nei con- CP_1 fronti dell'opponente;
In via subordinata: accertato il controcredito eccepito in via riconvenzionale da verso la di euro 157.553,48, solo in linea capitale, e rilevata Parte_1 CP_1 conseguentemente la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 2556/2023, R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di nei confronti CP_1 dell'opponente;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge;
nonché con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 94 c.p.c. ed in solido con il legale rappresentante sig. essendo di tutta eviden- Parte_2 za la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 94 c.p.c.; nonché con condanna dell'opposta all'ulteriore risarcimento di una somma da determinarsi ad opera del giudicante ex art. 96, III co, c.p.c. e, in ogni caso, non inferiore ad € 15.000,00, tenu- to conto del valore di causa dichiarato, ed avendo l'opposta agito con mala fede e/o colpa grave per tutti i motivi esposti in atti”.
La convenuta opposta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in via telematica:
“Preliminarmente: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la causa non si presenta di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Nel merito, in via principale: respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza condannare la società in persona del legale rappresentante, al pagamen- Parte_1 to delle somme ingiunte oltre alle spese, diritti ed onorari come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari, relativi al presente procedimento, con attribuzione in distrazione ai sottoscritti Procuratori;
Nel merito, in subordine: rigettare la domanda di compensazione avanzata da con- troparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, non risultando posta in essere una vera e propria domanda riconvenzionale per quanto dedotto in atti ed, in ogni
- 2 - caso, poiché non sussistono i requisiti per l'accoglimento della stessa che, se del ca- so, controparte potrà coltivare in autonomo e separato giudizio;
con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in distrazione al sottoscritto Pro- curatore ex art. 93 C.p.c.
Nel merito, in ulteriore e subordinato subordine: accertati i fatti, e nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria risultasse fondata – pur anche in parte – l'opposizione avversaria e/o la domanda di compensazione promossa, con- dannare controparte al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in di- strazione al sottoscritto Procuratore ex art. 93 C.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato opponeva il D.I. n. Parte_1
2556/2023, R.G. n. 5347/2023, Tribunale di Padova, asserendolo illegittimamente ottenuto da e ciò in quanto il supposto credito avversario non solo era CP_1 inesistente, ma comunque la richiesta monitoria risultava basata su documenti falsi nonché era palesemente errata nel quantum. L'attrice opponente, poi, eccepiva, in via riconvenzionale, anche il proprio
contro
-credito di euro 157.553,48 (solo in linea capitale). quindi, citava avanti l'intestato Tribunale la ed in- Parte_1 CP_1 stava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: ove
contro
- parte ne faccia espressa istanza, - accertare e dichiarare l'insussistenza dei presup- posti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione nonché per i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati nel presente atto;
In via principale: per tutti i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati nel presente atto, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. n.
2556/2023, R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di CP_1 nei confronti dell'opponente; In via subordinata: accertato il controcredito ec-
[...] cepito in via riconvenzionale da verso la di euro 157.553,48, Parte_1 CP_1 solo in linea capitale, e rilevata conseguentemente la compensazione tra le rispetti- ve ragioni di credito, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n.
2556/2023, R.G. n. 5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di Pt_3
[...] [...]
nei confronti dell'opponente; In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di
[...] causa, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge;
nonché con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 94 c.p.c. ed in solido con il legale rappresentante sig.
essendo di tutta evidenza la sussistenza dei gravi motivi previsti Parte_2 dall'art. 94 c.p.c.; nonché con condanna dell'opposta all'ulteriore risarcimento di una somma da determinarsi ad opera del giudicante ex art. 96, III co, c.p.c. e, in ogni caso, non inferiore ad € 15.000,00, tenuto conto del valore di causa 3 dichiarato, ed avendo l'opposta agito con mala fede e/o colpa grave per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria: si disconosce ex artt. 2712 e 2719 c.c. il doc. n. 03 avver- sario prodotto nel fascicolo monitorio e, con ogni più ampia riserva, sia nel merito che istruttoria oltre che di produzione documentale,…”.
L'opposta si costituiva con comparsa di costituzione del 5.2.24, chiedendo: “Preli- minarmente: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la causa non si presenta di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del de- creto opposto. Nel merito, in via principale: respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza condannare la società in persona del legale rappresentan- Parte_1 te, al pagamento delle somme ingiunte oltre alle spese, diritti ed onorari come li- quidati nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari, relativi al presente procedimento, con attribuzione in distrazione ai sotto- scritti Procuratori;
Nel merito, in subordine: rigettare la domanda di compensazione avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, non risultando posta in essere una vera e propria domanda riconvenzionale per quanto dedotto in atti ed in ogni caso, poiché non sussistono i requisiti per l'accoglimento della stessa che, se del caso, controparte potrà coltivare in autonomo e separato giudizio;
con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in distrazione al sottoscritto Procura- tore ex art. 93 C.p.c.
Nel merito, in ulteriore e subordinato subordine: accertati i fatti, e nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria risultasse fondata – pur anche in parte – l'opposizione avversaria e/o la domanda di compensazione promossa, con- dannare controparte al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in di- strazione al sottoscritto Procuratore ex art. 93 C.p.c. In via istruttoria si fa esplicito riferimento a quanto prodotto in sede monitoria, con riserva di ogni ulteriore istan- za istruttoria in prefiggendo termine come per legge”.
Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. da ambo le parti e la cele- brazione, in modalità cartolare, della prima udienza in data 18.4.2024. All'esito di quest'ultima il G.I.: non concedeva a parte convenuta opposta “la provvisoria ese-
- 4 - cuzione del decreto ingiuntivo opposto, risultando l'opposizione fondata quanto meno su un principio di prova scritta stante la complessiva documentazione allega- ta, tenuto conto della spiegata eccezione riconvenzionale” e rigettava tutte le istan- ze istruttorie formulate dalle parti, ritenendo la controversia sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione. Pertanto, fissava, ex art. 281 quinquies c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione per il prossimo
20.2.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Seguiva, in data
16-20 dicembre 2024, il deposito delle note scritte con precisazione delle conclusio- ni da ambo i legali delle parti.
con il D.I. oggi opposto, ha azionato un supposto credito di euro CP_1
14.640,00, di cui alla fattura n. 2 del 15.2.23 (cfr. doc. n. 02 monitorio), per un asse- rito “indennizzo per mancato guadagno materiale spedito in data Aprile 2022 e non riparato, pur essendo in garanzia né riconsegnato”. La natura risarcitoria del suppo- sto credito come azionato monitoriamente precludeva ab origine l'emissione dell'ingiunzione che va revocata..
Ebbene, ha dedotto e documentato l'inesistenza della pretesa creditoria Parte_1 di poiché: 1) il macchinario Mask F117, acquistato e pagato da CP_1 [...]
(cfr. docc. nn. da 04 a 06 dell'opponente), è stato fornito e consegnato, il CP_2
19.2.2021, da all'utilizzatore, ovvero la perfettamente inte- Parte_1 Parte_4 gro, completo, collaudato ed in sicurezza, come confermato da quest'ultima nella dichiarazione prodotta sub doc. n. 07 dell'opponente;
2) successivamente, l'utilizzatrice ha irrimediabilmente distrutto, per Parte_4 proprio fatto e colpa, il macchinario Mask F117 ed ha richiesto all'opponente un preventivo per la riparazione. ha fornito alla il preventivo Parte_1 Parte_4
(cfr. doc. n. 09 dell'opponente) e le riparazioni non sono state completate da
[...] poiché la non ha mai saldato l'importo dovuto all'opponente per Pt_1 Parte_4 tali riparazioni (cfr. docc. nn. 10, 11 e 12 dell'opponente) e pari ad euro 157.553,48;
3) solo con atto notarile del 26.11.2021 (ovvero dopo più di un anno da CP_1 quando l'opponente aveva consegnato la macchina, perfettamente collaudata e funzionante, alla , è divenuta cessionaria del ramo d'azienda della Parte_4 [...]
(in cui rientra pacificamente proprio il bene fornito dalla cfr. CP_3 Parte_1 pag. 1, art. 2, del doc. n. 18) e, di conseguenza, ex art. 2560 c.c. (cfr. anche Cassa- zione civile sez. I - 12/07/2023, n. 19806), la cedente e la cessionaria Parte_4 [...] erano e sono solidalmente obbligate verso la creditrice relativa- Parte_5 Parte_1 mente al pagamento del detto importo di euro 157.553,48 (quale residuo importo dovuto, solo in linea capitale, in forza delle fatture nn. 15, 20 e 42 del 2021, cfr. docc. nn. 11 e 12 dell'opponente, regolarmente emesse da e risultanti Parte_1 dalle scritture contabili della cedente alla data della cessione). Di ciò le parti ( Pt_4
- 5 - e ) hanno dato espressamente atto anche nell'atto notarile di cessione del ra- CP_1 mo d'azienda: cfr. pag. 2, art.
4.c., del doc. n. 18 dell'opponente; 4) ebbene, la ces- sionaria invece di saldare il suddetto debito verso l'opponente (permet- CP_1 tendo così di ultimare le relative riparazioni della macchina de qua) ha preferito in- viare continue richieste a del tutto non dovute ed illegittime, poiché non Parte_1 solo ogni garanzia di legge sul macchinario era ampliamente decaduta (cfr. pag. 6 del doc. n. 08 dell'opponente: la garanzia era di 12 mesi dalla messa in servizio pres- so il cliente avvenuta il 19.2.2020 cfr. doc. n. 07 dell'opponente), ma comunque la macchina in esame era stata danneggiata irrimediabilmente dalla Parte_6 stava utilizzando il macchinario Mask F117 in palese violazione delle istru-
[...] zioni contenute nel libretto d'uso che era stato consegnato alla cedente il ramo d'azienda (cfr. doc. n. 08 dell'opponente). Ancora, la mail prodotta sub Parte_4 doc. n. 03 da parte convenuta opposta prima nel procedimento monitorio e, poi, sub doc. n. 13 nel presente giudizio, che, secondo la tesi avversaria, sarebbe una Part mail del 5.2.23 ore 19.28, ovvero una , inviata dalla a Parte_7 CP_1
e contenente un asserito riconoscimento di debito relativo alla fattura azionata
[...] ed in risposta alla mail del 1°.2.23, è stata tempestivamente e ripetutamente disco- nosciuta ex artt. nn. 2712 e 2719 c.c. dall'opponente, che non solo non ha mai effet- tuato alcun riconoscimento di debito in relazione alla fattura avversaria n. 2 del
15.2.23, ma nemmeno ha mai inviato né una mail né il testo della mail prodotta da parte opposta sub doc. n. 03 del monitorio e 13 del presente giudizio alla CP_1 in data 5.2.23 ad ore 19.28. Parte opposta pur essendone onerata alla luce delle ec- cezioni della difesa attorea , non solo non ha mai depositato nell'odierna vertenza la mail in parola negli unici formati ammessi dal PCT (ovvero eml e msg) per consen- tirne la verifica di autenticità e provenienza;
ma non ha neppure mai né dichiarato di volersi avvalere del detto documento disconosciuto né ha proposto, pur essendo suo preciso onere, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., neppure entro il termi- ne per il deposito della memoria n. 2, ex art. 171-ter c.p.c., ed è, quindi, oggi, irri- mediabilmente decaduta. Di converso l'opponente, sub doc. n. 13, aveva anche de- positato, in formato eml, lo scambio di comunicazioni mail realmente avvenuto tra le odierne parti in data 1°.2.23 (cfr. doc. n. 13 dell'opponente): comunque la mail prodotta dall'opposta risulta del tutto irrilevante e non potrebbe mai costituire un riconoscimento di debito: questa, infatti, risulterebbe inviata a nome di una sempli- Per_ ce dipendente dell'opponente, la sig.ra , e non dal legale rappresentante della stessa. È pacifico, infatti, che una dipendente non aveva, e non ha, alcun potere di impegnare la verso terzi, tanto meno se si tratta di presunti “atti di rico- Parte_1 noscimento di debito”. La mera emissione di una fattura elettronica tramite il si- stema SDI, poi, previsto per legge, è avvenuto ad opera di parte convenuta ed in maniera unilaterale ed automatica: non poteva certamente bloccare la Parte_1 ricezione di una fattura elettronica. Ciò, però, non determina in alcun modo
- 6 - l'accettazione della stessa da parte dell'opponente, anche perché, altrimenti, chiunque potrebbe inviare fatture per importi non dovuti a un qualunque destinata- rio e, solo per questo, ritenerla riconosciuta e/o dovuta. Inoltre, risulta dimostrato come proprio la fattura azionata monitoriamente è stata CANCELLATA da CP_1 con nota di credito: il tutto risulta dal cfr. doc. n. 22 depositato dell'opponente, e che conferma definitivamente la piena fondatezza dei motivi di opposizione della
Parte_1
Di fatto, la fattura che aveva sorretto il ricorso monitorio avversario, non esiste più.
Si rammenta, inoltre, che proprio la fattura in esame era stata anche ed immedia- tamente contestata da poiché relativa non a prestazioni di Parte_1 CP_1 bensì a millantati “danni” che, peraltro, non sono mai stati provati da quest'ultima poiché chiaramente inesistenti. Peraltro, anche l'importo del D.I. qui opposto è er- rato poiché, come si legge nella fattura, l'importo richiesto sarebbe a titolo di “in- dennità per mancato guadagno”, ovvero per un asserito risarcimento danni, per cui non solo non è dovuta l'IVA, erroneamente quantificata in 2.640,00 euro dal ricor- rente monitorio, ma, comunque, non sono certamente dovuti gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/02 richiesti sempre monitoriamente da poiché la di- CP_1 sposizione in parola si applica solo agli inadempimenti delle transazioni commerciali tra imprese (che qui non sussistono certamente). Infine, vorrebbe chie- CP_1 dere alla un indennizzo per un mancato guadagno che le sarebbe perve- Parte_1 nuto dalla vendita di una parte del macchinario Mask F117 a terzi: ebbene, come documentato cfr. doc. nn. 04, 05 e 06 dell'opponente, né né CP_1 Parte_4 erano e sono proprietarie della detta macchina, poiché quest'ultima è stata acqui- stata e pagata da Ubi Leasing S.p.A.. Era ed è solo quest'ultima, quindi, ad essere le- gittimata alla vendita della stessa e/o di parti di questa (cfr. pag. 8 dell'atto di cita- zione in opposizione), pertanto nessun “indennizzo” potrà mai essere richiesto da parte convenuta all'opponente. Palese, quindi, l'inesistenza/illegittimità ed infon- datezza del millantato credito di nonché, comunque, l'erroneità dell'importo CP_1 del D.I. qui opposto, come eccepito in sede di opposizione (cfr. pag. 10 e ss. dell'atto di citazione in opposizione) e nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c.. Vice- versa, il credito eccepito nella presente sede, in via riconvenzionale, dall'opponente, pari ad euro 157.553,48, verso e quali condebitori solidali ex CP_1 Parte_4 art. 2560 c.c., non solo risulta documentalmente (cfr. pag. 2, art.
4.c., del doc. n. 18 dell'opponente), ma comunque è stato riconosciuto da parte convenuta nel presen- te giudizio, anche ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che in accoglimento della spiegata opposizione ildecreto ingiuntivo opposto va revocato dichiarandoloinefficace con il favore delle spese
- 7 -
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
revoca e dichiara privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 2556/2023, R.G. n.
5347/2023, emesso dal Tribunale di Padova, a favore di nei confronti CP_1 dell'opponente;
Condanna parte convenuta opposta alla rifusione in favore dell'attrice opponente delle spese della fase monitoria liquidate nel decreto e di quelle del presente giudi- zio liquidate in euro per anticipazioni ed euro 5000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Padova, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 -