Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 giugno 1990
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Versione
7 ottobre 1995
Art. 11. Presenza qualificata 1. Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , nella misura stabilita dall' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , per il personale che, a turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all' art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , cosi' come disciplinato dall' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , e' quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e' fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista nell'art. 12. ((2a))

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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995
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