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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/11/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1989/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1989/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
08/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giacomo De Cesaris, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, via Trento, n. 86, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giovanna Cillerai, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Viale Ombrone, n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 08/07/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva Parte_1 in giudizio nei confronti di Controparte_1
Parte attrice esponeva di aver intrattenuto con la convenuta presso la filiale di Orbetello un rapporto di conto corrente bancario n. 10511.75 e un rapporto di mutuo ipotecario per la somma di € 90.000,00.
Rispetto al conto corrente l'attrice contestava: - la nullità per difetto di forma scritta, con conseguente obbligo della banca di restituzione degli interessi applicati;
- applicazione di interessi usurari e anatocistici. Inoltre, la chiedeva anche la condanna della Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni.
Rispetto al contratto di mutuo fondiario l'attrice contestava la nullità dello stesso per i seguenti motivi: manipolazione del Tasso Euribor, mancanza di causa, superamento del limite di finanziabilità, garanzie sproporzionate rispetto al valore garantito, applicazione di interessi moratori usurari, applicazione del piano di ammortamento alla francese e violazione del principio di equivalenza dei tassi.
Per tali ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Parte_1 di adito, contrariis reiectis:
- Dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale dei contratti di apertura di credito
e di conto corrente indicati in narrativa, oggetto del rapporto tra l'attore e la banca convenuta, particolarmente in relazione al difetto di forma scritta, all'invalidità e alla nullità delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse convenzionale;
accertare e dichiarare
l'applicazione di interessi usurari, da parte della accertare e dichiarare CP_1 comunque l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte della di CP_1 conseguenza, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 60.739,77, o per la maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria,
(interessi debitori), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditori in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attore in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della nonché in CP_1 conseguenza degli ulteriori fatti conseguenti e collegati, anche per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad ogni centrale di Allarme
Interbancario, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.
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3. - Dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo indicato in narrativa, oggetto del rapporto tra l'attore e la banca convenuta, per tutti i motivi dedotti con il presente atto (ed in particolare la sua nullità per manipolazione del Tasso
EURIBOR; la sua nullità per mancanza di causa;
la sua nullità per superamento del limite di finanziabilità; la sua nullità per garanzie sproporzionate rispetto al valore garantito;
la sua invalidità per applicazione di interessi moratori usurari;
la sua invalidità per applicazione di piano di ammortamento così detto "alla francese"; la sua invalidità per violazione del principio di equivalenza dei tassi); accertare e dichiarare
l'applicazione di interessi usurari e/o comunque illegittimi, da parte della CP_1 accertare e dichiarare comunque l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e/o di ogni altro interesse da parte della di conseguenza, condannare la in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 25,806,85 o per la maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria, (interessi debitori), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditori in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dagli attori in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della nonché in conseguenza degli ulteriori fatti conseguenti e CP_1 collegati, anche per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia
e/o ad ogni centrale di Allarme Interbancario, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.
- Conseguentemente, previo accertamento dei rapporti di dare ed avere esistenti fra le parti, in relazione alla pronuncia di cui sopra ed in relazione ad ogni altro dato di contratto o di legge applicabile ai rapporti di cui sopra, tenuto altresì conto delle somme dimostrate come dovute dall'Istituto e delle somme a credito dell'attore, sia in relazione alla pronuncia di cui sopra, sia per ogni altra ragione o titolo deducibile con il presente atto, previa loro eventuale compensazione, dichiarare la somme effettivamente dovuta dall'attore in caso di differenza a loro debito e condannare la banca alla restituzione della differenza, in caso di accertamento di somme ad essa dovute.
In ogni caso:
- condannare la banca al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'attore sulla base di tutto quanto dedotto con il presente e per ogni altro motivo ritenuto di giustizia,
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- assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia sulla base di quanto dedotto con il presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 parte attrice, la prescrizione e la decadenza ex art. 1832 c.c. e, chiedendo, in secondo luogo, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Per tali motivi parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo
Tribunale di Grosseto vista la narrativa che precede, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE:
In via preliminare:
1.-accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto e dell'azione della società con riferimento alla Parte_1 domanda di ripetizione dell'indebito, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa;
2.-accertare e dichiarare la decadenza dell'attrice dalle contestazioni mosse ai rapporti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1832 c.c. per le ragioni sopra esposte;
3accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attrice con riferimento alle domande spiegate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
4.-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.-
Nel merito:
5.-accertare e dichiarare la validità e la legittimità del contratto di cc n. 10511.75 e del contratto di mutuo del 9.01.2006 oggetto di contestazione avversaria nonché degli interessi e delle condizioni economiche pattuiti in tali rapporti, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
6accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca CP_2 per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 erché infondate e non provate per le ragioni esposte nella presente comparsa di
[...] costituzione e risposta.-
- 4 -
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta, oltre IVA e
CPA come per legge dovuti”.
All'udienza del 08.03.2023 il giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 12.10.2023 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 21.03.2024, resa all'esito dell'udienza svoltasi in pari data, il giudice rigettava la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attore e disponeva l'espletamento di una CTU, nominato quale consulente il dott. Persona_1
In data 26.09.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 08.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul difetto di legittimazione attiva.
Orbene, prima di passare all'analisi del merito delle domande attoree risulta essenziale principiare dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva valgono le considerazioni che seguono.
Invero, nel caso di specie tutte le domande formulate da parte attrice postulano il previo accertamento della circostanza che la convenuta abbia effettivamente percepito CP_1 dalla le somme di cui questa chiede la condanna alla restituzione, in Parte_1 quanto corrisposti in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Orbene, sul punto, come eccepito dalla Banca convenuta, presupposto indefettibile per l'accoglimento delle suddette domande attoree di condanna, è che la nella Parte_1 sua veste processuale di attrice, come tale gravata dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi e fondanti della sua domanda, provasse di avere provveduto al pagamento delle somme contestate in favore dell'Istituto di credito (“ex multis” Cass. Civ., n. 17146/2003; Cass. Civ., n. 30713/2018); cioè dimostrasse che vi è stato effettivamente uno spostamento patrimoniale dalla stessa alla come tale suscettibile, in caso di accertamento della Controparte_1 assenza di “causa debendi” dello stesso, di ripetizione ai sensi dell'articolo 2032 c.c..
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Nella vicenda in esame, l'attrice ha assolto all'”onus probandi” sulla stessa incombente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., in quanto la domanda risulta corroborata da documentazione comprovante l'esborso a titolo di interessi passivi degli importi di cui chiede la restituzione, avendo prodotto estratti conto bancari (all.
1-54 all'atto di citazione).
Sul contratto di conto corrente.
Sull'eccepita decadenza ex art. 1832 c.c.
Stesso esito deve avere l'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. Tale norma stabilisce che l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro si intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
Lo scopo dell'inoltro dell'estratto conto, quale prospetto da cui risultano i crediti, i debiti, gli interessi e il risultato dell'avvenuta compensazione, cioè il saldo, è l'approvazione dello stesso da parte del correntista, al fine di evitare che in futuro possano sorgere delle contestazioni. In mancanza di un'approvazione espressa l'estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine stabilito o in quello usuale o, infine, in quello ritenuto congruo secondo le circostanze.
I rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, i titoli contrattuali che ne sono alla base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.
Nonostante ciò, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino
(“Nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, è esperibile l'azione di restituzione con riferimento a tutti gli addebiti di interessi o di commissioni illegittimi perché derivanti da un titolo nullo. Analogamente deve ritenersi ove il cliente, una volta cessato il rapporto, non copra il saldo negativo esistente dopo la chiusura del conto corrente, ma egualmente intenda chiedere la restituzione di quei versamenti (o di quella parte di versamenti) che, in costanza di rapporto, risultano imputabili a copertura di interessi o di commissioni illegittimi e precedentemente addebitati”, Cass. Civ., n.
11646/2023).
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Nel caso di specie, non può ritenersi maturata alcuna decadenza rilevante posto che, seppure non risulti dimostrato che parte attrice mosse a suo tempo delle contestazioni in merito agli estratti conto periodicamente inviati, in tale sede, la stessa sta facendo valere censure che concernono la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (“tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”, Corte appello
Torino, n. 102/2021); pertanto, la contestazione di parte attrice relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi e all'applicazione di interessi usurari, non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato (Tribunale Firenze, n. 2265/2020 e Tribunale
Catania, n. 938/2018).
In punto di ammissibilità delle domande attoree.
Partendo dall'esame delle contestazioni in merito al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti è necessario fare delle premesse in punto di ammissibilità delle domande.
Deve rimandarsi al noto assunto per cui “L'annotazione in conto di una posta di interessi
(o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. Civ. n. 798/2013).
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Ebbene, nel caso di specie risulta, allo stato degli atti prodotti e sulla base delle risultanze della CTU depositata dal Dott. che tra le parti è stato stipulato un contratto Persona_1 di conto corrente estinto alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Sull'onere della prova.
Ciò premesso, ancora quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie merita di essere puntualizzata la posizione della scrivente in tema di onere della prova.
In particolare, in linea di principio, “Nei giudizi promossi dal cliente – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali in vista della ripetizione di somme illegittimamente trattenuta dalla banca, grava sull'attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti a fondamento della domanda” (Tribunale Roma, n. 7364/2018), principio che con riguardo alla produzione degli estratti conto si esplica nel successivo assunto per cui
“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. Civ. n. 12845/2018; Tribunale S.Maria Capua Vetere, n. 1220/2018), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto.
L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse
(non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”, Cass. Civ.,
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n. 10025/2023), mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.
Pertanto, in tema di rapporti di conto corrente, nell'ipotesi di domanda giudiziale spiegata dal correntista per ottenere la restituzione dell'indebito, grava su quest'ultimo l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario. Tuttavia, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi che consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che l'attrice ha prodotto tutti gli estratti conto ad eccezione di quello al 31.12.2014, la cui mancanza non ha alterato in alcun modo il risultato contabile dell'indagine.
Quanto, invece, alla produzione del/dei contratti tra le parti, l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui esso/essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati ha l'onere di depositare il o i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal Giudice (cfr. tra le tante Tribunale Roma, n. 18496/2017 per cui “Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; cfr. Tribunale Foggia, n.
7214/2017); viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla, com'è nel caso di specie, è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova
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dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
In tal caso, la banca convenuta ha correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, producendo il contratto di conto corrente e i due contratti di apertura di credito del 21.07.2014 e del 19.01.2015 (all. ti 3 e 4 alla comparsa di costituzione); circostanza che consente di superare la prima contestazione mossa dall'attrice in ordine alla nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.
Il principio in parola assume una particolare declinazione laddove la banca, come in questo caso, abbia formulato tempestiva eccezione di prescrizione.
Intanto, merita di essere rammentato che "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare,
e manifestato la volontà di avvalersene" (Cass. n. 4372/2018), senza che sia necessario
"che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte (o) il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti- conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicchè la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione" (Cass. n. 18144/2018).
Partendo, dunque, dall'assunto per cui, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di
"pagamento" e il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, va allora puntualizzato come il riparto dell'onere della prova si atteggi allorquando la banca convenuta abbia eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
Invero, come è noto, il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (Cass. Civ., n.
1734/2011; Cass. Civ. n. 5896/2006).
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A sua volta, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente.
In definitiva, “L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo
a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (Cass. Civ., n. 27704/2018).
Sotto il profilo della prescrizione, l'eccezione sollevata dalla banca convenuta risulta essere stata proposta ritualmente, oltre ad aver dimostrato l'esistenza in forma scritta di aperture di credito, producendo i due contratti, le quali, inoltre, sono emerse anche dagli estratti conto.
Ciò premesso, va riportata la documentazione in atti su cui verranno eseguite le valutazioni giuridiche e tecniche oggetto di giudizio, relativamente al rapporto di conto corrente.
Invero, come si può evincer dalla documentazione in atti e dalla CTU sono stati depositati:
- Contratto di conto corrente n. 10511.75 del 10.02.2003 e i relativi estratti conto;
- Lettere di aperture di credito del 21.07.2014 e del 19.01.2015.
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Anatocismo.
Tutto ciò premesso, si procede all'esame puntuale delle contestazioni all'operato della banca mosso dalla parte attrice nei suoi scritti difensivi.
Il rapporto è costituito da un ordinario contratto di conto corrente, anche detto “di corrispondenza”, utilizzato dalla per la gestione della propria liquidità. Si Parte_1 tratta, quindi, di un accordo con cui la banca si impegna nei confronti del cliente, sul presupposto della disponibilità presso di sé a “prestare un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni”
(Cass. Civ. n. 3637/1968, Cass. Civ. n. 3701/1971 e Cass. Civ. n. 25943/2011).
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del
CR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, di entrata in vigore della delibera CR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120
TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di
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capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 DE CR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 DE CR citata).
Quanto, poi, ai contratti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata
DE CR e proseguiti successivamente, la Cassazione da ultimo ha specificato che
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140).
Va, infatti, tenuto conto che una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera.
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste
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in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti – cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da Banca d'Italia. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CR.
Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla Banca d'Italia, che, come
Autorità di Vigilanza, si occupa exart. 5 TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola
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anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015). CP_3
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di contratti bancari,
l'art. 120, comma 2, TUB, nella versione attuale, comporta il divieto di anatocismo a partire dal 01.01.2014 e che la disposizione opera a prescindere dall'adozione da parte del
CR della delibera circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. Civ. n. 21344/2024).
Nel caso in esame, risulta che nel contratto di apertura di conto corrente è prevista la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi e che risultano, pertanto, rispettate le prescrizioni della DE CR 2000 in quanto la capitalizzazione infrannuale risulta contrattualmente prevista (art. 1 DE) ed è pattuita la medesima periodicità di capitalizzazione infrannuale degli interessi attivi e passivi (art. 2 comma 2
DE).
Tuttavia, successivamente al 01.01.2014 la banca convenuta ha continuato ad effettuare la capitalizzazione degli interessi, violando l'art. 120, comma 2, lett. b), TUB, nella parte in cui stabilisce che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
All'esito dei conteggi, però, il nuovo saldo risulta essere comunque a favore della banca.
Sulla prescrizione.
Quanto alla verifica della prescrizione di eventuali rimesse solutorie la stessa ha avuto ad oggetto l'arco temporale dal 10.02.2003, data di apertura del conto corrente, siano al
27.09.2012, considerato quale atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 27.09.2022.
Correttamente il CTU, per determinare il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse ha fatto riferimento al c.d. saldo disponibile, in quanto né quello contabile, né quello per valuta consentirebbero di determinare con esattezza assoluta l'effettiva disponibilità sul conto corrente. Il criterio di disponibilità, dunque, deve riflettersi in un saldo
“disponibile” che si ottiene dal raffronto tra le partite a credito per le quali, sia maturata la
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disponibilità e quelle a debito, per le quali, vi sia stata un'erogazione effettiva da parte della banca.
Dai conteggi emerge che tutte le competenze addebitate nel periodo 10.02.2003 (Apertura
CC) – 27.09.2012 hanno avuto natura solutoria e pertanto risulta irrimediabilmente prescritto il diritto al rimborso dei maggiori oneri addebitati.
Inoltre, sia ante che post verifica della prescrizione il saldo ricalcolato risulta sempre a favore della banca, ragion per cui non può accogliersi la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da parte attrice rispetto al contratto di conto corrente.
Sull'usura.
Quanto alla contestazione dell'usura valgono le considerazioni che seguono.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite, allorché, si è occupata dell'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha confermato - con orientamento che in questa materia assume portata generale, proprio ad evitare la proposizione di domande o eccezioni meramente esplorative o dilatorie - che la parte debba dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 19597/20). Ciò non può che valere, per ragioni sistematiche e in quanto la regola risponde all'esigenza basilare di individuare il thema decidendum ancor prima del thema probandum, anche per garantire il diritto di difesa della controparte, per l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Ne consegue che, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive dell'attore non può darsi ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio su questo punto, che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo.
Per tutte le ragioni esposte resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni.
Sul contratto di mutuo.
Sull'applicazione del tasso Euribor.
Il richiamo all'Euribor quale parametro di calcolo del tasso d'interesse è legittimo.
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Attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo.
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla
E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile.
Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (cfr. Cass. civ. n. 3968/2014).
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
È parimenti priva di pregio l'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust. Si osserva al riguardo che la norma di cui all'art. 2 della L.
n. 287/1990 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali.
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, tuttavia, nell'eccepita violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla
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giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla European
Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono Intesa OL, Unicredit, e UBI Banca). Il Controparte_1 meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
Ritiene, pertanto, il Tribunale non esperibile nel caso di specie la sanzione della nullità parziale del contratto, poiché la condotta anticoncorrenziale potrebbe eventualmente (e ciò non è stato allegato e provato) determinare, quale effetto anticoncorrenziale, un sovraprezzo del mutuo, per manipolazione dell'Euribor quale parametro di determinazione degli interessi.
Sulla mancanza di causa.
Quanto all'asserita nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, parte attrice allega circostanze generiche del tutto sfornite di prova.
In particolare, parte attrice sostiene che il mutuo sia stato utilizzato per eliminare lo scoperto esistente sul conto corrente n. 10511.75 e per estinguere un precedente finanziamento chirografario.
Trattasi di deduzioni che non risultano corroborate da documentazione e che non trovano alcuna corrispondenza nel contratto di mutuo, il quale non indica alcuno scopo specifico, ragion per cui non rileva ai fini della causa del finanziamento.
Pertanto, è evidente che ogni altra contestazione connessa alla qualificazione del finanziamento, quale mutuo di scopo, è destinata a venir meno.
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Sul superamento del limite di finanziabilità.
Relativamente alla dedotta nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, la stessa si pone decisamente in contrasto con l'attuale orientamento giurisprudenziale.
Ed infatti, in materia di mutuo, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, D.lgs.
n. 385/1993, non rappresenta un elemento essenziale del contenuto del negozio, non essendo la succitata disposizione determinativa del contenuto stesso, né posta a tutela della validità del contratto, ma un elemento semplicemente specificativo o integrativo dell'oggetto del giudizio, stabilito dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in virtù di una disposizione non imperativa, la cui violazione non determina la nullità del negozio, che potrebbe portare al danno proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale dell'istituto di credito e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione intende tutelare.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sottolineato anche che, non essendo l'art. 38
TUB una norma imperativa che non fissa il contenuto minimo ed indispensabile del contratto, né è disposizione a presidio della validità del negozio stesso, ma indica solo un elemento meramente integrativo o specificativo dell'oggetto contrattuale - liberamente derogabile dalle parti -, la violazione di tale disposizione non determina alcuna nullità del contratto di mutuo fondiario, la quale dunque non può rinvenire alcun fondamento in tale sede (Cass. Civ. n. 1515/2025).
Sull'eccessività delle garanzie prestate, sugli interessi moratori usurari e sulla difformità dei tassi.
Parte attrice sostiene che le garanzie richieste per il mutuo in parola siano sproporzionate rispetto al capitale mutuato.
In realtà, tale contestazione non rinviene alcun fondamento giuridico, in quanto non si pone in contrasto con nessuna norma dell'ordinamento giuridico, oltre a non trovare la libertà contrattuale alcun limite in questo senso. Le garanzie, infatti, fino a prova contraria, risultano essere state prestate spontaneamente.
Quanto alle contestazioni in merito all'applicazione di interessi moratori usurari e alla difformità dei tassi, trattasi di allegazioni del tutto generiche per le quali si rimanda alle motivazioni esposte in relazione all'asserita usura del contratto di conto corrente.
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Sull'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Infine, parte attrice deduce la nullità del contratto di mutuo per applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Anche tale motivo di nullità non ha alcun fondamento, dovendosi affermare la legittimità della previsione, nel contratto, del cosiddetto piano di ammortamento alla francese, che non cela affatto un'illegittima pattuizione anatocistica. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e senza anatocismo. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito;
in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.
In aggiunta, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
(Cass. Civ. n. 17173/2025).
Conclusioni.
In conclusione, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
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Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(indeterminabile-complessità media), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Al pari le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto in atti, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Condanna parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
c) Pone le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto in atti, a carico di parte attrice.
Così deciso in Grosseto, il 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1989/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
08/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giacomo De Cesaris, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, via Trento, n. 86, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giovanna Cillerai, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Viale Ombrone, n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 08/07/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva Parte_1 in giudizio nei confronti di Controparte_1
Parte attrice esponeva di aver intrattenuto con la convenuta presso la filiale di Orbetello un rapporto di conto corrente bancario n. 10511.75 e un rapporto di mutuo ipotecario per la somma di € 90.000,00.
Rispetto al conto corrente l'attrice contestava: - la nullità per difetto di forma scritta, con conseguente obbligo della banca di restituzione degli interessi applicati;
- applicazione di interessi usurari e anatocistici. Inoltre, la chiedeva anche la condanna della Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni.
Rispetto al contratto di mutuo fondiario l'attrice contestava la nullità dello stesso per i seguenti motivi: manipolazione del Tasso Euribor, mancanza di causa, superamento del limite di finanziabilità, garanzie sproporzionate rispetto al valore garantito, applicazione di interessi moratori usurari, applicazione del piano di ammortamento alla francese e violazione del principio di equivalenza dei tassi.
Per tali ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Parte_1 di adito, contrariis reiectis:
- Dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale dei contratti di apertura di credito
e di conto corrente indicati in narrativa, oggetto del rapporto tra l'attore e la banca convenuta, particolarmente in relazione al difetto di forma scritta, all'invalidità e alla nullità delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse convenzionale;
accertare e dichiarare
l'applicazione di interessi usurari, da parte della accertare e dichiarare CP_1 comunque l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte della di CP_1 conseguenza, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 60.739,77, o per la maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria,
(interessi debitori), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditori in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attore in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della nonché in CP_1 conseguenza degli ulteriori fatti conseguenti e collegati, anche per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad ogni centrale di Allarme
Interbancario, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.
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3. - Dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo indicato in narrativa, oggetto del rapporto tra l'attore e la banca convenuta, per tutti i motivi dedotti con il presente atto (ed in particolare la sua nullità per manipolazione del Tasso
EURIBOR; la sua nullità per mancanza di causa;
la sua nullità per superamento del limite di finanziabilità; la sua nullità per garanzie sproporzionate rispetto al valore garantito;
la sua invalidità per applicazione di interessi moratori usurari;
la sua invalidità per applicazione di piano di ammortamento così detto "alla francese"; la sua invalidità per violazione del principio di equivalenza dei tassi); accertare e dichiarare
l'applicazione di interessi usurari e/o comunque illegittimi, da parte della CP_1 accertare e dichiarare comunque l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e/o di ogni altro interesse da parte della di conseguenza, condannare la in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 25,806,85 o per la maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria, (interessi debitori), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditori in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dagli attori in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della nonché in conseguenza degli ulteriori fatti conseguenti e CP_1 collegati, anche per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia
e/o ad ogni centrale di Allarme Interbancario, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.
- Conseguentemente, previo accertamento dei rapporti di dare ed avere esistenti fra le parti, in relazione alla pronuncia di cui sopra ed in relazione ad ogni altro dato di contratto o di legge applicabile ai rapporti di cui sopra, tenuto altresì conto delle somme dimostrate come dovute dall'Istituto e delle somme a credito dell'attore, sia in relazione alla pronuncia di cui sopra, sia per ogni altra ragione o titolo deducibile con il presente atto, previa loro eventuale compensazione, dichiarare la somme effettivamente dovuta dall'attore in caso di differenza a loro debito e condannare la banca alla restituzione della differenza, in caso di accertamento di somme ad essa dovute.
In ogni caso:
- condannare la banca al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'attore sulla base di tutto quanto dedotto con il presente e per ogni altro motivo ritenuto di giustizia,
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- assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia sulla base di quanto dedotto con il presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 parte attrice, la prescrizione e la decadenza ex art. 1832 c.c. e, chiedendo, in secondo luogo, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Per tali motivi parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo
Tribunale di Grosseto vista la narrativa che precede, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE:
In via preliminare:
1.-accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto e dell'azione della società con riferimento alla Parte_1 domanda di ripetizione dell'indebito, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa;
2.-accertare e dichiarare la decadenza dell'attrice dalle contestazioni mosse ai rapporti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1832 c.c. per le ragioni sopra esposte;
3accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attrice con riferimento alle domande spiegate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
4.-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.-
Nel merito:
5.-accertare e dichiarare la validità e la legittimità del contratto di cc n. 10511.75 e del contratto di mutuo del 9.01.2006 oggetto di contestazione avversaria nonché degli interessi e delle condizioni economiche pattuiti in tali rapporti, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
6accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca CP_2 per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 erché infondate e non provate per le ragioni esposte nella presente comparsa di
[...] costituzione e risposta.-
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In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta, oltre IVA e
CPA come per legge dovuti”.
All'udienza del 08.03.2023 il giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 12.10.2023 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 21.03.2024, resa all'esito dell'udienza svoltasi in pari data, il giudice rigettava la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attore e disponeva l'espletamento di una CTU, nominato quale consulente il dott. Persona_1
In data 26.09.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 08.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul difetto di legittimazione attiva.
Orbene, prima di passare all'analisi del merito delle domande attoree risulta essenziale principiare dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva valgono le considerazioni che seguono.
Invero, nel caso di specie tutte le domande formulate da parte attrice postulano il previo accertamento della circostanza che la convenuta abbia effettivamente percepito CP_1 dalla le somme di cui questa chiede la condanna alla restituzione, in Parte_1 quanto corrisposti in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Orbene, sul punto, come eccepito dalla Banca convenuta, presupposto indefettibile per l'accoglimento delle suddette domande attoree di condanna, è che la nella Parte_1 sua veste processuale di attrice, come tale gravata dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi e fondanti della sua domanda, provasse di avere provveduto al pagamento delle somme contestate in favore dell'Istituto di credito (“ex multis” Cass. Civ., n. 17146/2003; Cass. Civ., n. 30713/2018); cioè dimostrasse che vi è stato effettivamente uno spostamento patrimoniale dalla stessa alla come tale suscettibile, in caso di accertamento della Controparte_1 assenza di “causa debendi” dello stesso, di ripetizione ai sensi dell'articolo 2032 c.c..
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Nella vicenda in esame, l'attrice ha assolto all'”onus probandi” sulla stessa incombente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., in quanto la domanda risulta corroborata da documentazione comprovante l'esborso a titolo di interessi passivi degli importi di cui chiede la restituzione, avendo prodotto estratti conto bancari (all.
1-54 all'atto di citazione).
Sul contratto di conto corrente.
Sull'eccepita decadenza ex art. 1832 c.c.
Stesso esito deve avere l'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. Tale norma stabilisce che l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro si intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
Lo scopo dell'inoltro dell'estratto conto, quale prospetto da cui risultano i crediti, i debiti, gli interessi e il risultato dell'avvenuta compensazione, cioè il saldo, è l'approvazione dello stesso da parte del correntista, al fine di evitare che in futuro possano sorgere delle contestazioni. In mancanza di un'approvazione espressa l'estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine stabilito o in quello usuale o, infine, in quello ritenuto congruo secondo le circostanze.
I rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, i titoli contrattuali che ne sono alla base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.
Nonostante ciò, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino
(“Nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, è esperibile l'azione di restituzione con riferimento a tutti gli addebiti di interessi o di commissioni illegittimi perché derivanti da un titolo nullo. Analogamente deve ritenersi ove il cliente, una volta cessato il rapporto, non copra il saldo negativo esistente dopo la chiusura del conto corrente, ma egualmente intenda chiedere la restituzione di quei versamenti (o di quella parte di versamenti) che, in costanza di rapporto, risultano imputabili a copertura di interessi o di commissioni illegittimi e precedentemente addebitati”, Cass. Civ., n.
11646/2023).
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Nel caso di specie, non può ritenersi maturata alcuna decadenza rilevante posto che, seppure non risulti dimostrato che parte attrice mosse a suo tempo delle contestazioni in merito agli estratti conto periodicamente inviati, in tale sede, la stessa sta facendo valere censure che concernono la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (“tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”, Corte appello
Torino, n. 102/2021); pertanto, la contestazione di parte attrice relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi e all'applicazione di interessi usurari, non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato (Tribunale Firenze, n. 2265/2020 e Tribunale
Catania, n. 938/2018).
In punto di ammissibilità delle domande attoree.
Partendo dall'esame delle contestazioni in merito al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti è necessario fare delle premesse in punto di ammissibilità delle domande.
Deve rimandarsi al noto assunto per cui “L'annotazione in conto di una posta di interessi
(o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. Civ. n. 798/2013).
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Ebbene, nel caso di specie risulta, allo stato degli atti prodotti e sulla base delle risultanze della CTU depositata dal Dott. che tra le parti è stato stipulato un contratto Persona_1 di conto corrente estinto alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Sull'onere della prova.
Ciò premesso, ancora quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie merita di essere puntualizzata la posizione della scrivente in tema di onere della prova.
In particolare, in linea di principio, “Nei giudizi promossi dal cliente – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali in vista della ripetizione di somme illegittimamente trattenuta dalla banca, grava sull'attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti a fondamento della domanda” (Tribunale Roma, n. 7364/2018), principio che con riguardo alla produzione degli estratti conto si esplica nel successivo assunto per cui
“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. Civ. n. 12845/2018; Tribunale S.Maria Capua Vetere, n. 1220/2018), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto.
L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse
(non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”, Cass. Civ.,
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n. 10025/2023), mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.
Pertanto, in tema di rapporti di conto corrente, nell'ipotesi di domanda giudiziale spiegata dal correntista per ottenere la restituzione dell'indebito, grava su quest'ultimo l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario. Tuttavia, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi che consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che l'attrice ha prodotto tutti gli estratti conto ad eccezione di quello al 31.12.2014, la cui mancanza non ha alterato in alcun modo il risultato contabile dell'indagine.
Quanto, invece, alla produzione del/dei contratti tra le parti, l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui esso/essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati ha l'onere di depositare il o i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal Giudice (cfr. tra le tante Tribunale Roma, n. 18496/2017 per cui “Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; cfr. Tribunale Foggia, n.
7214/2017); viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla, com'è nel caso di specie, è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova
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dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
In tal caso, la banca convenuta ha correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, producendo il contratto di conto corrente e i due contratti di apertura di credito del 21.07.2014 e del 19.01.2015 (all. ti 3 e 4 alla comparsa di costituzione); circostanza che consente di superare la prima contestazione mossa dall'attrice in ordine alla nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.
Il principio in parola assume una particolare declinazione laddove la banca, come in questo caso, abbia formulato tempestiva eccezione di prescrizione.
Intanto, merita di essere rammentato che "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare,
e manifestato la volontà di avvalersene" (Cass. n. 4372/2018), senza che sia necessario
"che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte (o) il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti- conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicchè la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione" (Cass. n. 18144/2018).
Partendo, dunque, dall'assunto per cui, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di
"pagamento" e il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, va allora puntualizzato come il riparto dell'onere della prova si atteggi allorquando la banca convenuta abbia eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
Invero, come è noto, il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (Cass. Civ., n.
1734/2011; Cass. Civ. n. 5896/2006).
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A sua volta, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente.
In definitiva, “L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo
a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (Cass. Civ., n. 27704/2018).
Sotto il profilo della prescrizione, l'eccezione sollevata dalla banca convenuta risulta essere stata proposta ritualmente, oltre ad aver dimostrato l'esistenza in forma scritta di aperture di credito, producendo i due contratti, le quali, inoltre, sono emerse anche dagli estratti conto.
Ciò premesso, va riportata la documentazione in atti su cui verranno eseguite le valutazioni giuridiche e tecniche oggetto di giudizio, relativamente al rapporto di conto corrente.
Invero, come si può evincer dalla documentazione in atti e dalla CTU sono stati depositati:
- Contratto di conto corrente n. 10511.75 del 10.02.2003 e i relativi estratti conto;
- Lettere di aperture di credito del 21.07.2014 e del 19.01.2015.
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Anatocismo.
Tutto ciò premesso, si procede all'esame puntuale delle contestazioni all'operato della banca mosso dalla parte attrice nei suoi scritti difensivi.
Il rapporto è costituito da un ordinario contratto di conto corrente, anche detto “di corrispondenza”, utilizzato dalla per la gestione della propria liquidità. Si Parte_1 tratta, quindi, di un accordo con cui la banca si impegna nei confronti del cliente, sul presupposto della disponibilità presso di sé a “prestare un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni”
(Cass. Civ. n. 3637/1968, Cass. Civ. n. 3701/1971 e Cass. Civ. n. 25943/2011).
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del
CR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, di entrata in vigore della delibera CR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120
TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di
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capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 DE CR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 DE CR citata).
Quanto, poi, ai contratti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata
DE CR e proseguiti successivamente, la Cassazione da ultimo ha specificato che
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140).
Va, infatti, tenuto conto che una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera.
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste
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in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti – cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da Banca d'Italia. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CR.
Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla Banca d'Italia, che, come
Autorità di Vigilanza, si occupa exart. 5 TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola
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anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015). CP_3
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di contratti bancari,
l'art. 120, comma 2, TUB, nella versione attuale, comporta il divieto di anatocismo a partire dal 01.01.2014 e che la disposizione opera a prescindere dall'adozione da parte del
CR della delibera circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. Civ. n. 21344/2024).
Nel caso in esame, risulta che nel contratto di apertura di conto corrente è prevista la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi e che risultano, pertanto, rispettate le prescrizioni della DE CR 2000 in quanto la capitalizzazione infrannuale risulta contrattualmente prevista (art. 1 DE) ed è pattuita la medesima periodicità di capitalizzazione infrannuale degli interessi attivi e passivi (art. 2 comma 2
DE).
Tuttavia, successivamente al 01.01.2014 la banca convenuta ha continuato ad effettuare la capitalizzazione degli interessi, violando l'art. 120, comma 2, lett. b), TUB, nella parte in cui stabilisce che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
All'esito dei conteggi, però, il nuovo saldo risulta essere comunque a favore della banca.
Sulla prescrizione.
Quanto alla verifica della prescrizione di eventuali rimesse solutorie la stessa ha avuto ad oggetto l'arco temporale dal 10.02.2003, data di apertura del conto corrente, siano al
27.09.2012, considerato quale atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 27.09.2022.
Correttamente il CTU, per determinare il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse ha fatto riferimento al c.d. saldo disponibile, in quanto né quello contabile, né quello per valuta consentirebbero di determinare con esattezza assoluta l'effettiva disponibilità sul conto corrente. Il criterio di disponibilità, dunque, deve riflettersi in un saldo
“disponibile” che si ottiene dal raffronto tra le partite a credito per le quali, sia maturata la
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disponibilità e quelle a debito, per le quali, vi sia stata un'erogazione effettiva da parte della banca.
Dai conteggi emerge che tutte le competenze addebitate nel periodo 10.02.2003 (Apertura
CC) – 27.09.2012 hanno avuto natura solutoria e pertanto risulta irrimediabilmente prescritto il diritto al rimborso dei maggiori oneri addebitati.
Inoltre, sia ante che post verifica della prescrizione il saldo ricalcolato risulta sempre a favore della banca, ragion per cui non può accogliersi la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da parte attrice rispetto al contratto di conto corrente.
Sull'usura.
Quanto alla contestazione dell'usura valgono le considerazioni che seguono.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite, allorché, si è occupata dell'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha confermato - con orientamento che in questa materia assume portata generale, proprio ad evitare la proposizione di domande o eccezioni meramente esplorative o dilatorie - che la parte debba dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 19597/20). Ciò non può che valere, per ragioni sistematiche e in quanto la regola risponde all'esigenza basilare di individuare il thema decidendum ancor prima del thema probandum, anche per garantire il diritto di difesa della controparte, per l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Ne consegue che, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive dell'attore non può darsi ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio su questo punto, che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo.
Per tutte le ragioni esposte resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni.
Sul contratto di mutuo.
Sull'applicazione del tasso Euribor.
Il richiamo all'Euribor quale parametro di calcolo del tasso d'interesse è legittimo.
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Attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo.
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla
E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile.
Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (cfr. Cass. civ. n. 3968/2014).
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
È parimenti priva di pregio l'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust. Si osserva al riguardo che la norma di cui all'art. 2 della L.
n. 287/1990 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali.
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, tuttavia, nell'eccepita violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla
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giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla European
Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono Intesa OL, Unicredit, e UBI Banca). Il Controparte_1 meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
Ritiene, pertanto, il Tribunale non esperibile nel caso di specie la sanzione della nullità parziale del contratto, poiché la condotta anticoncorrenziale potrebbe eventualmente (e ciò non è stato allegato e provato) determinare, quale effetto anticoncorrenziale, un sovraprezzo del mutuo, per manipolazione dell'Euribor quale parametro di determinazione degli interessi.
Sulla mancanza di causa.
Quanto all'asserita nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, parte attrice allega circostanze generiche del tutto sfornite di prova.
In particolare, parte attrice sostiene che il mutuo sia stato utilizzato per eliminare lo scoperto esistente sul conto corrente n. 10511.75 e per estinguere un precedente finanziamento chirografario.
Trattasi di deduzioni che non risultano corroborate da documentazione e che non trovano alcuna corrispondenza nel contratto di mutuo, il quale non indica alcuno scopo specifico, ragion per cui non rileva ai fini della causa del finanziamento.
Pertanto, è evidente che ogni altra contestazione connessa alla qualificazione del finanziamento, quale mutuo di scopo, è destinata a venir meno.
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Sul superamento del limite di finanziabilità.
Relativamente alla dedotta nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, la stessa si pone decisamente in contrasto con l'attuale orientamento giurisprudenziale.
Ed infatti, in materia di mutuo, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, D.lgs.
n. 385/1993, non rappresenta un elemento essenziale del contenuto del negozio, non essendo la succitata disposizione determinativa del contenuto stesso, né posta a tutela della validità del contratto, ma un elemento semplicemente specificativo o integrativo dell'oggetto del giudizio, stabilito dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in virtù di una disposizione non imperativa, la cui violazione non determina la nullità del negozio, che potrebbe portare al danno proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale dell'istituto di credito e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione intende tutelare.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sottolineato anche che, non essendo l'art. 38
TUB una norma imperativa che non fissa il contenuto minimo ed indispensabile del contratto, né è disposizione a presidio della validità del negozio stesso, ma indica solo un elemento meramente integrativo o specificativo dell'oggetto contrattuale - liberamente derogabile dalle parti -, la violazione di tale disposizione non determina alcuna nullità del contratto di mutuo fondiario, la quale dunque non può rinvenire alcun fondamento in tale sede (Cass. Civ. n. 1515/2025).
Sull'eccessività delle garanzie prestate, sugli interessi moratori usurari e sulla difformità dei tassi.
Parte attrice sostiene che le garanzie richieste per il mutuo in parola siano sproporzionate rispetto al capitale mutuato.
In realtà, tale contestazione non rinviene alcun fondamento giuridico, in quanto non si pone in contrasto con nessuna norma dell'ordinamento giuridico, oltre a non trovare la libertà contrattuale alcun limite in questo senso. Le garanzie, infatti, fino a prova contraria, risultano essere state prestate spontaneamente.
Quanto alle contestazioni in merito all'applicazione di interessi moratori usurari e alla difformità dei tassi, trattasi di allegazioni del tutto generiche per le quali si rimanda alle motivazioni esposte in relazione all'asserita usura del contratto di conto corrente.
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Sull'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Infine, parte attrice deduce la nullità del contratto di mutuo per applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Anche tale motivo di nullità non ha alcun fondamento, dovendosi affermare la legittimità della previsione, nel contratto, del cosiddetto piano di ammortamento alla francese, che non cela affatto un'illegittima pattuizione anatocistica. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e senza anatocismo. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito;
in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.
In aggiunta, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
(Cass. Civ. n. 17173/2025).
Conclusioni.
In conclusione, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
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Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(indeterminabile-complessità media), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Al pari le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto in atti, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Condanna parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
c) Pone le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto in atti, a carico di parte attrice.
Così deciso in Grosseto, il 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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